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Per gli operatoriPer gli utenti

Ufficializzati finalmente i rumors provenienti dalla Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente ai dettagli attuativi dell’emendamento all’art. 78 del C.d.S introdotto con il DL Semplificazione. Il succitato decreto, convertito in Legge n. 120 in data 11 Settembre 2020, all’art. 49 comma g) recava testuali parole:

“Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione “

Trascorrono i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 120 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 Settembre e nulla, dal Ministero non arriva nessun provvedimento operativo. Tutto tace, nonostante migliaia di automobilisti, causa chiusure straordinarie delle sedi della Motorizzazione Civile, abbiano dovuto posticipare ulteriormente il collaudo che attendevano da mesi, in alcuni casi addirittura da un anno. Alla già ingestibile (e mal gestita) mole di collaudi in condizioni di normalità si sommano le pratiche riprogrammate causa Covid-19, il tutto con una buona parte degli ingegneri dipendenti pubblici in smart working, quindi impossibilitati ad effettuare prove tecniche. Questo insieme di circostanze avrebbe dovuto spronare la dirigenza della Motorizzazione ad emettere prima del termine l’attesissimo decreto, ma d’altronde siamo pur sempre in Italia, e non c’è fretta (per chi non lavora naturalmente). Nemmeno l’odiosissima abituè di sfruttare integralmente i termini fino all’ultimo giorno utile, 15 Dicembre 2020 in questo caso, è stata mantenuta, ma c’è di più. Il decreto alla fine è stato preparato nei primi di Gennaio, ma per la pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, non ci è dato sapere per quale ragione, si è atteso il 13 Febbraio 2021. Lo testimonia il nome del provvedimento, “Decreto 8 Gennaio 2021” per l’appunto, ma top-secret fino al mese successivo. Tranquilli, non c’è fretta!

DI CHE SI TRATTA

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021, in ottemperanza all’Art. 49 comma g) della legge n.120, individua alcune operazioni  svincolate dall’obbligo di collaudo da parte dei tecnici della Motorizzazione Civile. Si tratta di un emendamento all’Art. 78 del Codice della Strada che prevedeva per ogni modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo una visita e prova per determinare l’effettivo svolgimento a regola d’arte dei lavori e la conformità della variazione all’insieme delle norme vigenti. Il buon esito della visita e prova viene poi riportato sulla carta di circolazione del veicolo, di fatto aggiornata alle nuove caratteristiche approvate in sede di collaudo.

IN QUALI CASI SI APPLICA

Le novità riguardano (Allegato A – Parte 1 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021)

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili

Tali modifiche richiedono ancora l’aggiornamento della carta di circolazione, ma non sarà più una conseguenza diretta del buon esito del collaudo tecnico ad opera degli ingegneri della Motorizzazione. L’automobilista potrà richiedere direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o tramite Agenzia Pratiche Auto il tagliandino adesivo (simile a quello impiegato per i passaggi di proprietà) attestante la variazione delle caratteristiche funzionali e costruttive da apporre sulla carta di circolazione.

COME RICHIEDERE L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Burocrazia. Pura burocrazia nella sua forma più nobile ed al contempo gradita dalla Pubblica Amministrazione italiana: carta, carta e ancora carta. La seconda parte dell’allegato A del presente decreto determina infatti l’incartamento necessario per l’avvio della pratica di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della modifiche sopra elencate. I documenti vanno preparati e consegnati presso gli Uffici delle Motorizzazione Civile o all’Agenzia di Pratiche Auto entro trenta giorni dall’effettuazione delle modifiche.

1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119 [clicca qui per scaricare il documento], allegando:

1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo [10,20€ sul CC postale 9001, 16€ sul CC postale 4028];

1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;

1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato B.[Clicca qui per scaricare il documento]

1.1.1.4 certificato di conformità o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente; 

1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.

1.1.3 1.2 Schede di dettaglio le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all’allegato B [Clicca qui per scaricare il documento]

 

NOVITÀ PER GLI INSTALLATORI

Le autofficine che effettuano le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli sopra elencate devono accreditarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile che rilasciano, previa richiesta, un codice identificativo alfanumerico. L’istanza viene inoltrata compilando l’apposito disciplinare contenuto all’allegato C del presente decreto, e scaricabile cliccando qui. Non sono previste visite ispettive da parte dei funzionari pubblici per il rilascio della nuova autorizzazione, come avviene normalmente per i centri di controllo abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla revisione ministeriale dei veicoli. Solo autodichiarazioni, autocertificazioni e così via:

  • Dichiaro di di avere una organizzazione caratterizzata da adeguate risorse umane e strumentali;
  • Dichiaro di conoscere e di operare in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche
  • Mi impegno ad effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti in
    materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione

Pare una barzelletta, ma è così. Non solo un controllo tecnico è stato rimpiazzato da un insieme di fogli di carta, ma questi fogli di carta vengono prodotti da autofficine che, come unico requisito, hanno compilato a loro volta un pezzo di carta. Ogni commento è vano.

HO GIÀ PRENOTATO IL COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE. POSSO BENEFICIARE DELLA NUOVA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE?

L’ articolo 5 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021 disciplina la fase transitoria alle nuove procedure di aggiornamento della carta di circolazione. Le nuove disposizioni si applicano anche a tutti i veicoli in attesa di visita e prova ai sensi dell’art. 78 del C.d.S. che, di fatto, nei casi sopra indicati è stato del tutto abolito. La documentazione per la richiesta di collaudo secondo i vecchi schemi vanno tuttavia conformate all’allegato A del presente decreto integrando, in particolare, le nuove certificazioni rilasciate dall’installatore che, nel frattempo, deve essersi accreditato presso la Motorizzazione Civile. Relativamente agli oneri dell’aggiornamento, gli attestati di versamento acquistati per la richiesta di collaudo sono riutilizzabili nella nuova procedura che non comporta costi aggiuntivi.

LA SCONFITTA DEI CENTRI DI CONTROLLO

A nulla sono servite le richieste, le proteste e le fantomatiche petizioni messe in atto dalle associazioni di categoria dei centri di controllo per ottenere il rilascio di questa nuova competenza. Le istanze erano, almeno sulla carta, legittimata dal principio di terzietà sul quale si baserà il sistema revisioni degli anni a venire in ottemperanza all’ultima direttiva europea, la 2014/45UE. Chi certifica un’operazione non può allo stesso tempo essere il fautore della stessa, altrimenti si crea un conflitto d’interessi pericolo per la sicurezza stradale nonchè per l’equilibrio sul mercato delle autofficine. Il timore di un esame, un controllo indipendente gestito da terzi, ha da sempre indirizzato gli installatori sulla strada della qualità, della legalità, se non altro per scongiurare il rischio del collaudo bocciato e di conseguenza la ripetizione del lavoro ed il malumore da parte del cliente. Cambieranno le dinamiche dopo l’abolizione del collaudo? Probabilmente sì, ma è altresì vero che il comparto dei centri di controllo privati non è per nulla affidabile e probabilmente avrebbe mal gestito, al pari della revisione ministeriale ai sensi dell’Art. 80 del C.d.S., anche questa tipologia di controllo tecnico. Lo testimoniano anni e anni di scandali, dossier sulle più blasonate riviste di automobilismo, inchieste, denunce e procedimenti penali avviati verso titolari dei centri di controllo ed ispettori. Morale: in un altro paese la privatizzazione dei collaudi sarebbe stata cosa buona e giusta, ma in Italia, per il momento, meglio di no.

Fonti:

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021

Circolare Prot.5350 del 13/2/2021

Per gli operatoriTecnica

GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e CNG (Compressed Natural Gas), impropriamente chiamato “metano”, sono due combustibili alternativi alla benzina impiegati per l’autotrazione sin dagli anni 40′ (foto di destra), ma diffusi su larga scala nel ventunesimo secolo grazie al basso costo ed al minor impatto ambientale rispetto ai più comuni derivati del petrolio. Le proprietà simili rendono i tre carburanti interscambiabili sulla maggior parte dei propulsori ad accensione comandata, tanto che alcuni veicoli hanno una doppia alimentazione alternata pur avendo un unico motore: si tratta delle auto bifuel (o bivalenti-bicarburante), il primo esempio di utilizzo di combustibili non convenzionali. Gli impianti GPL/CNG aftermarket venivano – e vengono tutt’ora – installati sui veicoli nati a benzina principalmente per abbattere i consumi, ma negli ultimi 20 anni sempre più case automobilistiche hanno cavalcato questa tendenza immettendo sul mercato vetture bivalenti svincolando l’automobilista dagli oneri dell’eventuale trasformazione. L’ultima novità in materia è il veicolo monofuel (o monovalente-monocarburante), la risposta green alle norme antinquinamento sempre più stringenti grazie all’impiego di propulsori ottimizzati alla combustione di miscele gassose, in particolare CNG.

Per definizione, «Un veicolo è considerato monocarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a GNC, ma può ancora avere un sistema a benzina per le situazioni di emergenza con una capacità del serbatoio della benzina non superiore a 15 litri. «Un veicolo è considerato bicarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio della benzina, con una capacità superiore a 15 litri, ed è concepito per funzionare utilizzando un solo carburante per volta. L’impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità o nella durata (2.2.3/2.1.4 del Regolamento UN/ECE n.115 – link).

La totale indipendenza fra i sistemi di alimentazione che equipaggiano un veicolo viene confermata dalla circolare prot.n.14998/23/30 che consente la circolazione con impianto GPL/CNG non ancora collaudato con art.78 del c.d.s.: “[..]Si osserva che un impianto di alimentazione GPL o CNG non incide sul sistema di alimentazione originario e, tra l’altro, in assenza di GPL o CNG è sempre assicurato il funzionamento del veicolo con l’originario sistema di alimentazione [..] Si ritiene che possa essere consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, nelle seguenti condizioni:

  1. L’impianto sia stato installato da una ditta autorizzata
  2. Il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i di GPL o CNG vuoto/i
  3. Sia stata prenotata la visita e prova, per l’aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile UMC.

Conseguentemente, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:

  1. La consueta dichiarazione della ditta installatrice dell’impianto di seconda alimentazione GPL o CNG [..] riportante in calce la seguente annotazione: “avvertenza, fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione a GPL o CNG non può essere utilizzato deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i. [..]
  2. La “COPIA DICHIARANTE” della domanda di aggiornamento della carta di circolazione [..] riportante nel retro l’annotazione della prenotazione della visita e prova con l’indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata. [..]

Dopo il collaudo presso la Motorizzazione Civile il nuovo sistema di alimentazione diventa a tutti gli effetti parte del veicolo e viene annotato sulla carta di circolazione con talloncino adesivo (immagine 1) o tra le note a pagina 3/4 nel caso di ristampa del documento (immagine 2). Per i veicoli bivalenti dall’origine non sono trascritti i dettagli dell’impianto, ma alla voce P.3 della carta di circolazione sono annotate entrambe le alimentazioni.

Il timbro dell’autofficina nella quale è stato installato l’impianto di seconda alimentazione presente in alcune carte di circolazione (immagine 3) non sostituisce il talloncino adesivo attestante il collaudo, in particolare se risulta incompleto (spazi in bianco – nessun timbro della UMC). In passato le ultime righe del timbro venivano compilate manualmente dal funzionario della Motorizzazione Civile all’atto della visita e prova ai sensi dell’art.78 c.d.s. e questa operazione era valida come aggiornamento del libretto e quindi delle caratteristiche del veicolo.

L’impianto GPL o CNG è periodicamente sottoposto a controlli visivi ed analisi delle emissioni in occasione delle revisioni ministeriali, ma a prescindere da ciò i serbatoi comunemente chiamati “bombole” hanno una scadenza entro la quale vanno sostituiti per ragioni di sicurezza. I primi riferimenti normativi riguardanti le revisioni dei serbatoi contenenti miscele gassose risalgono al decreto regio 12 Settembre 1925 (link)(esempio tabella) che, dopo numerose integrazioni, prescrive una periodicità di 10 anni per i controlli dei contenitori di GPL e 5 per quelli di CNG approvati secondo le norme nazionali DGM.  La proroga della scadenza al termine dell’anno solare (31/12) per quanto riguarda il GPL si riferisce a bombole munite di certificato proprio e ormai obsolete: dal 1° Gennaio 2001 gli unici serbatoi GPL in commercio rispondono alla normativa europea UN/ECE N.67-01 (link) e l’esatta periodicità della sostituzione – sempre decennale – è disciplinata dalla circolare n. B76/2000MOT (link): “[..]Si precisa che il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:

  • dalla data del collaudo dell’impianto, quando l’installazione di quest’ultimo è successiva alla prima immatricolazione del veicolo;
  • dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL che quindi è previsto in omologazione [..]

Dopo la sostituzione della bombola da parte di un’autofficina autorizzata avviene il collaudo ai sensi dell’art.78 presso la Motorizzazione Civile ed il nuovo serbatoio viene riportato sulla carta di circolazione tramite un talloncino adesivo (immagine 4).

Considerando il protrarsi dei tempi di attesa per i collaudi, con circolare prot.22151 div3/H (link) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce quanto precedentemente deliberato con la circolare prot.n.14998/23/30 sopra citata: “Al fine di uniformare le diverse disposizioni impartite, si consente che un veicolo, su cui sia stato istallato un impianto GPL/CNG o sia stata sostituita una bombola, possa essere sottoposto a revisione ex art 80 CdS, prima della data di effettuazione della Visita e prova, purché regolarmente prenotato per il relativo collaudo.” La precedente circolare 42715 del 10/8/2017 (link) precisa i documenti necessari per essere in regola prima del collaudo:

  1. [..]”Dichiarazione sottoscritta della ditta installatrice riportante l’annotazione: “avvertenza: fino al’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione GPL o CNG non può essere utilizzato deve circolare con il serbatoio vuoto.
  2. Modulo TT2119 debitamente registrato e riportante la prenotazione della visita e prova (immagine 5)[..]”

Nota operativa per ispettori: A livello software è sufficiente modificare i campi relativi all’alimentazione del veicolo omettendo la “seconda alimentazione” ed inserire una nota con riferimento ai due documenti sopra citati da allegare al referto complessivo.

Diversamente dai serbatoio per il GPL, le bombole CNG dopo la scadenza vengono revisionate dal GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano) e sostituite dalle autofficine autorizzate con altre di rotazione già riqualificate senza l’obbligo di visita e prova presso la Motorizzazione Civile. Come già precisato, le bombole CNG con omologazione nazionale DGM (generalmente presenti su veicoli nati monofuel e successivamente trasformati) devono essere revisionate ogni 5 anni con riferimento alla targhetta GFMB (immagine 6) ed hanno una durata massima di 40 anni dalla data di costruzione. 

N.B. È fondamentale verificare che il cartellino GFMB sia compilato in tutte le parti, ma nello specifico non deve MAI mancare il timbro dell’installatore. Alcune autofficine a cui viene commissionata la sostituzione delle bombole non effettuano realmente l’operazione producendo documentazione falsa con l’astuzia di omettere i dati identificativi per ovvie ragioni. Nei casi di presunta truffa verificare sulla bombola in prossimità della valvola la presenza (o meno) della punzonatura attestante l’effettiva riqualificazione (immagine di destra).

Le bombole con omologazione internazionale normate dal regolamento ECE/ONU R.110 (link) equipaggiano i veicoli bivalenti sin dall’origine (presenti anche su alcuni veicoli trasformati) e sono così categorizzate:

  • CNG-1: in metallo
  • CNG-2: anima metallica rinforzata con filamento continuo impregnato di resina (ricopertura circonferenziale) [principalmente installate su veicoli pesanti]
  • CNG-3: anima metallica rinforzata con filamento continuo impregnato di resina (interamente ricoperti) [principalmente installate su veicoli pesanti]
  • CNG-4: filamento continuo impregnato di resina con un’anima non metallica (interamente in materiale composito).”

Inizialmente la periodicità della revisione delle suddette bombole che hanno una durata massima di 20 anni era disciplinata dalla circolare prot.n.3171 MOT2/C (link): “[..]Il regolamento prescrive che le bombole in esercizio debbano essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, ad ogni successiva installazione e nel caso siano state interessate da un danno esterno o un deterioramento includendo, tra gli elementi da verificare, anche gli organi di fissaggio. [..]”  Con circolare prot.n. 131 MOT/2 C (link) cambiano le scadenze: “[..]La disposizione della circolare prot.n.3171 MOT2/C del 19/9/2005, che prevedeva che le bombole in esercizio dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, è modificata nel senso che le stesse verifiche periodiche dovranno essere effettuate almeno ogni 48 mesi.” La revisione delle bombole ECO/ONU R.110 è ogni 4 anni a partire dalla data di prima immatricolazione per i veicoli bivalenti sin dall’origine e successivamente con riferimento alla targhetta GFMB, ma solo per le categorie di serbatoio CNG-1, CNG-2 e CNG-3. Per la rimanente categoria  di bombole, l’iter è differente e viene specificato dalla circolare prot.7865 DIV3/H (link): “La riqualificazione periodica delle bombole per il contenimento di metano per l’autotrazione di tipo CNG-4 installate su veicoli di categoria M1 ed N1 [..] è di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile. La riqualificazione delle bombole, è effettuata la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo e successivamente ogni due anni, questi ultimi applicabili limitatamente alla tipologia di bombole CNG-4 riqualificate con le procedure previste dalle presenti disposizioni. I controlli sono effettuati a vista secondo le raccomandazioni fornite dal costruttore [..] presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli[..].” Con circolare prot. 26752 DIV3/H (link) del 30/11/2016 vengono abilitate alla riqualifica delle sopra citate bombole “le officine di autoriparazione che siano state riconosciute quali officine installatrici di impianti di alimentazione con combustibili gassosi a pressione ai sensi della circolare n. 190/84 del 20.10.1984 [..] in possesso della attrezzature previste dai costruttori dei veicoli.” Nonostante questa deroga, è sempre e comunque il funzionario UMC l’incaricato dell’ispezione sulle bombole CNG-4 e questa realtà sta generando non pochi disagi agli automobilisti a causa dell’impossibilità da parte della Motorizzazione Civile di gestire l’ingente mole di lavoro in tempi utili. A peggiorare la situazione, questo caso non rientra fra quelli previsti dalla precedentemente citata circolare prot.22151 div3/H (link): con prenotazione di riqualificazione delle bombole CNG-4 scadute non è ammessa nè la circolazione, nè tantomeno la revisione ministeriale con esito regolare. Per concludere, si rammenta che l’etichetta adesiva (immagine 7) incollata in prossimità del punto di rifornimento dei veicoli alimentati a metano non sostituisce la targhetta GFBN in quanto priva dei riferimenti identificativi delle bombole.

GIORNO, MESE O ANNO?

  • Il termine per i serbatoi del GPL fa riferimento al decimo anno dalla data di collaudo/prima immatricolazione, pertanto fa fede il giorno esatto della scadenza senza proroga a fine mese.
  • Il termine per il serbatoio CNG è l’ultimo giorno utile del mese indicato per la scadenza in quanto, sia sulla punzonatura della bombola, sia sulla targhetta GFBN non c’è alcun riferimento alla data completa.

ANALISI GAS DI SCARICO

Di seguito sono riportate tre referti campione dell’analisi dei gas di scarico di veicoli alimentati a benzina, GPL e Metano con motori regolarmente funzionanti alla corretta temperatura di esercizio:

BENZINA: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 15%.

GPL: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 14%.

METANO: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 12%.

I combustibili alternativi producono meno Co2 rispetto alla benzina, ma a patto che il relativo sistema di iniezione sia in piena efficienza e privo di anomalie. L’impianto di seconda alimentazione comporta una manutenzione ordinaria/straordinaria spesso trascurata dall’automobilista medio: almeno 1 veicolo bifuel su 10 non supera la revisione ministeriale a causa delle emissioni di GPL/Metano oltre i limiti di legge. A prescindere dall’utilizzo, il motore di un veicolo bivalente deve obbligatoriamente funzionare correttamente con tutte le alimentazioni presenti sulla carta di circolazione.

SERBATOI FISSI PER IL GPL SU AUTOCARAVAN

Dopo anni di confusione  normativo, la circolare prot. 19042 del 3/8/2018 (link) disciplina l’installazione dei serbatoi fissi (immagine di destra) per il contenimento di GPL non destinato all’autotrazione per autocaravan: “Per le autocaravan dotate di serbatoi di GPL rispondenti al Regolamento n. R 67 installati sin dall’origine, ed asserviti ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, o alla precedente Direttiva 2001/56/CE, a richiesta dell’utenza, potrà essere annotata sulla relativa carta di circolazione la presenza del serbatoio. [..] I proprietari di autocaravan già immatricolati, che intendano installare permanentemente sul veicolo un serbatoio di GPL rispondente al Regolamento n. R 67 da asservire ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, debbono provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo presso l’UMC territorialmente competente in riferimento alla sede dell’installatore.  [..] L’UMC provvederà, sulla base della documentazione acquisita agli atti, alla stampa di un’etichetta, con la procedura amministrativa in uso, riportante la seguente annotazione: “Aggiornamento per il montaggio di un serbatoio per GPL, rispondente al Regolamento n. R 67 non destinato all’alimentazione del motore (Marca -Numero di serie – Capacità litri -).” Al pari di tutti i serbatoio per il contenimento di GPL, la scadenza è al decimo anno di utilizzo.