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L’associazione a tutela degli ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale e dipendenti dei centri di controllo

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L’ombra di una nuova proroga europea: Federispettori non ci sta.

Molto più si una semplice ombra, a dire il vero. E' al vaglio della Commissione Europea una proposta di integrazione al Regolamento 698/2020 tristemente noto in Italia come "la proroga dei sette…Continua a leggere

Molto più si una semplice ombra, a dire il vero. E' al vaglio della Commissione Europea una proposta di integrazione al Regolamento 698/2020 tristemente noto in Italia come "la proroga dei sette mesi".Continua a leggere

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Molto più si una semplice ombra, a dire il vero. E’ al vaglio della Commissione Europea una proposta di integrazione al Regolamento 698/2020 tristemente noto in Italia come “la proroga dei sette mesi”. Nello specifico, la norma disponeva per tutte le revisioni ministeriali degli autoveicoli, esclusi i motoveicoli, con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020 un rinvio di sette mesi. Questo provvedimento creò molto scompiglio fra  i centri di controllo in quanto, sovrapponendosi alla già complessa proroga nazionale, generò un quadro normativo confusionario e poco logico. Nonostante il periodo complesso, gli ispettori hanno smaltito egregiamente la mole di lavoro incontrollata e disomogenea auspicando ad un celere ritorno alla normalità. Le ultime proroghe ancora attive infatti sono rimaste:

Gennaio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Giugno 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)

Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Luglio 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)

Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 (Legge 1 settembre 2020, n. 120 – Art. 49. Comma 5-septies)

Marzo 2021 per le revisioni con regolare scadenza in Agosto 2020 (Regolamento 698/290209 – Art 5. Comma 1)

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Proroghe in procinto di terminare, stando all’attuale quadro legislativo, ma occorre considerare il fantasma della proposta di regolamento 2021/0012 (COD). Al paragrafo 5 della relazione, intitolato “Altri elementi”, si leggono testuali parole:

“La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. A causa delle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19, tali attività potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati durante il periodo di riferimento compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sette mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.”

Il testo della bozza del Regolamento è invece quanto segue:

Art.5 – Comma 1 [Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE ]:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.”

Le disposizione per il momento ha carattere di bozza, ma se diventasse operativa sarebbe inquadrata come regolamento UE che, a differenza della direttiva, è immediatamente applicabile in tutti gli stati membri. Tuttavia, in deroga a questa prassi, il comma 5 dell’art.5 della proposta in oggetto consente a tutti gli Stati di non applicare la proroga, previo comunicazione entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regolamento.

“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

Federispettori non ci sta e si attiva per scongiurare l’applicazione sul territorio del nuovo regolamento: – Se nella prima fase dell’emergenza Covid-19 abbiamo ritenuto corrette le misure prese dal Governo per salvaguardare la nostra salute e quella degli automobilisti, oggi la situazione è cambiata. Dopo un anno di convivenza con questa pandemia globale abbiamo imparato a  contrastare il contagio munendoci dei D.P.I. prescritti dal protocollo Covid-19 e contingentando il lavoro a fine di evitare assembramenti. Al netto di tutto ciò tuttavia vorremmo far presente un altro rischio, non di proporzioni inferiori e sempre pericolosamente dimenticato dai legislatori. La revisione ministeriale è indispensabile per la salvaguardia della sicurezza stradale e un’eventuale sospensione  provvisoria – o proroga, come dir si voglia – dei controlli tecnici periodici deve necessariamente essere rapportata agli indici del traffico veicolare. Pertanto, considerando che la circolazione stradale è tornata ai livelli pre-emergenziali, un’ulteriore rinvio dei termini comporterebbe un incremento iperbolico di sinistri dovuti alla cattiva manutenzione dei veicoli. –