Nel precedente articolo datato 27 Gennaio 2021 (link) vi avevamo messo in guardia per una bozza di normativa comunitaria che avrebbe, nel mezzo di tanti altri provvedimenti, rinviato nuovamente i termini della revisione ministeriale. Oggi non solo vi informiamo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento, protocollato come 2021/267 (link), ma di un’ulteriore allungamento dei termini della proroga. Se nella bozza 2021/0012 COD (link) veniva protratta di 7 mesi la validità delle revisioni con regolare scadenza dal 1° Settembre 2020 al 30 Aprile 2021, nell’atto ufficiale si arriva al 30 Giugno 2021, ed il rinvio non è più di 7 mesi, bensì di 10. Si riporta di seguito il comma specifico:
“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.” [Regolamento Europeo 2021/267 – Art. 5 – Comma 1]
Non è detta l’ultima parola. In deroga al principio di immediata applicabilità in tutti gli Stati membri tipico del “regolamento europeo”, viene espressamente consentito alle Autorità locali di rigettare la proroga qualora il paese non stia attraversando un periodo di emergenza incontrollabile. Tale facoltà viene prescritta al comma 5 dell’Art.5:
“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”
Il giorno del giudizio sarà quindi il 3 Marzo 2021. Se entro tale data l’Italia non emetterà alcun atto di rinuncia si considereranno applicate anche sul territorio nazionale tutte le disposizioni contenute nel regolamento a partire dal 6 Marzo 2021. Incrociamo le dita: ne andrebbe della nostra sicurezza.
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”
Molto più si una semplice ombra, a dire il vero. E’ al vaglio della Commissione Europea una proposta di integrazione al Regolamento 698/2020 tristemente noto in Italia come “la proroga dei sette mesi”. Nello specifico, la norma disponeva per tutte le revisioni ministeriali degli autoveicoli, esclusi i motoveicoli, con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020 un rinvio di sette mesi. Questo provvedimento creò molto scompiglio fra i centri di controllo in quanto, sovrapponendosi alla già complessa proroga nazionale, generò un quadro normativo confusionario e poco logico. Nonostante il periodo complesso, gli ispettori hanno smaltito egregiamente la mole di lavoro incontrollata e disomogenea auspicando ad un celere ritorno alla normalità. Le ultime proroghe ancora attive infatti sono rimaste:
Gennaio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Giugno 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)
Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Luglio 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)
Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 (Legge 1 settembre 2020, n. 120 – Art. 49. Comma 5-septies)
Marzo 2021 per le revisioni con regolare scadenza in Agosto 2020 (Regolamento 698/290209 – Art 5. Comma 1)
Proroghe in procinto di terminare, stando all’attuale quadro legislativo, ma occorre considerare il fantasma della proposta di regolamento 2021/0012 (COD). Al paragrafo 5 della relazione, intitolato “Altri elementi”, si leggono testuali parole:
“La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. A causa delle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19, tali attività potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati durante il periodo di riferimento compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sette mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.”
Il testo della bozza del Regolamento è invece quanto segue:
Art.5 – Comma 1 [Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE ]:
“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.”
Le disposizione per il momento ha carattere di bozza, ma se diventasse operativa sarebbe inquadrata come regolamento UE che, a differenza della direttiva, è immediatamente applicabile in tutti gli stati membri. Tuttavia, in deroga a questa prassi, il comma 5 dell’art.5 della proposta in oggetto consente a tutti gli Stati di non applicare la proroga, previo comunicazione entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regolamento.
“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”
Federispettori non ci sta e si attiva per scongiurare l’applicazione sul territorio del nuovo regolamento: – Se nella prima fase dell’emergenza Covid-19 abbiamo ritenuto corrette le misure prese dal Governo per salvaguardare la nostra salute e quella degli automobilisti, oggi la situazione è cambiata. Dopo un anno di convivenza con questa pandemia globale abbiamo imparato a contrastare il contagio munendoci dei D.P.I. prescritti dal protocollo Covid-19 e contingentando il lavoro a fine di evitare assembramenti. Al netto di tutto ciò tuttavia vorremmo far presente un altro rischio, non di proporzioni inferiori e sempre pericolosamente dimenticato dai legislatori. La revisione ministeriale è indispensabile per la salvaguardia della sicurezza stradale e un’eventuale sospensione provvisoria – o proroga, come dir si voglia – dei controlli tecnici periodici deve necessariamente essere rapportata agli indici del traffico veicolare. Pertanto, considerando che la circolazione stradale è tornata ai livelli pre-emergenziali, un’ulteriore rinvio dei termini comporterebbe un incremento iperbolico di sinistri dovuti alla cattiva manutenzione dei veicoli. –

Di questi tempi, stare al passo con le proroghe relative alla scadenza della revisione ministeriale è più difficile che seguire la moda, e a dirlo non è un giornalista qualsiasi, ma un addetto ai lavori. L’intento di questo articolo è molto lontano dalla sterile critica politica cavalcando la presunta inutilità di ulteriori rinvii, ma si mira banalmente a fare un po’ di chiarezza, quella chiesta a gran voce dal comparto revisioni in primis, seguito a ruota da automobilisti e Forze dell’Ordine. Con un pizzico di rammarico – ma con i piedi per terra – duole ricordare che in un paese civile non dovrebbe essere un semplice blog il punto di riferimento nazionale per un intero settore, ma vista la totale negligenza del Ministero competente (o in-competente), ad ognuno tocca arrangiarsi come può (che tristezza!). D’altronde, non c’è tempo da perdere: gli automobilisti vengono continuamente multati illegittimamente, le Forze dell’Ordine si rivolgono ai Centri di Controllo per avere risposte e certe e questi ultimi brancolano nell’oscurità totale. Arrivati questo punto, è bene rassegnarsi alla speranza di ottenere un calendario istituzionale dei rinvii (che pretese!), ma coordinando le varie informazioni ufficiali centellinate dai vari chi-di-dovere, si può comunque giungere ad un punto fermo. É un lavoro da detective, pertanto è indispensabile ripercorrere la cronostoria delle proroghe aggiungendo passo dopo passo i singoli tasselli, ovvero gli emendamenti o le nuove norme:
17 Marzo 2020 – DL n.18 (Cura Italia) (link): Al comma 4 dell’articolo 92 del citato decreto legge, vengono di fatto rinviate tutte le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. Il provvedimento interessa tutte le categorie di veicoli soggette a revisione periodica, e si applica indistintamente per quanto riguarda l’art.80 del C.d.S. (controllo tecnico periodico), l’art. 78 (visita e prova) e l’art. 75 (accertamento tecnico per la circolazione). La disposizione è valida anche per i veicoli non in regola alla data di entrata in vigore delle disposizioni, il primo elemento di confusione per Forze dell’Ordine, automobilisti e Centri di Revisione responsabile, rispettivamente, di una pioggia di multe illegittime, ricorsi ed aperture straordinarie durante il lockdown. Una serie di circolari operative (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link)/circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link)) chiarisce inequivocabilmente questo aspetto, ma la diffusione poco capillare delle stesse impedisce comunque il passaggio dell’informazione: ognuno opera secondo le proprie fonti. Il paese è nel caos, e pensare che si trattava di una semplice regola scritta nero su bianco, in italiano più che comprensibile.
24 Aprile 2020 – Legge n.27 (link): Il sopra citato DL n.18 viene convertito in legge senza modifiche all’art. 92 comma 4. Pertanto, i termini della proroga rimangono invariati.
25 Maggio 2020 – Regolamento UE 698/2020 (link) – Anche l’Europa dice la sua in materia revisione veicoli introducendo la possibilità di beneficiare di un ulteriore slittamento di sette mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto 2020. Effettivamente era necessaria una disciplina condivisa per garantire il principio comunitario della libera circolazione, anche perchè la pandemia non ha colpito gli Stati membri in egual misura. Nonostante il carattere di immediata efficacia tipico del regolamento UE, gerarchicamente superiore a qualsiasi norma nazionale, il Parlamento Europeo lascia ad ogni paese la facoltà di applicare o meno le disposizioni, a patto che vengano comunque rispettate le decisioni locali. Inizialmente si pensa ad un rigetto da parte della nostro Ministero competente, visto il già operativo comma 4 dell’art 92 della Legge. n.27 e considerata l’incalzante riprese dell’attività economica dopo oltre due mesi di lockdown. L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al 4 Giugno 2020, ma entro tale data giungono le comunicazioni di rinuncia da parte di 24 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, Italia esclusa. Il paese piomba nuovamente nell’incertezza. Le misure si applicheranno anche per i veicoli immatricolati in Italia o riguardano esclusivamente il transito oltre confine? Secondo il buonsenso, una misura concepita per garantire la circolazione transfrontaliera non dovrebbe coinvolgere la disciplina interna, ma l’ultima parola spetta sempre a chi-di-dovere.

5 Giugno 2020 – Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) – Agli “Interni” l’ardua impresa di comunicare al paese le novità in materia revisione veicoli, ma che fine ha fatto il Ministero competente? Lecito porsi la domanda, in quanto, da Maggio in poi, nessuno ha più traccia dell’ente pubblico preposto. Sedi periferiche della Motorizzazione Civile perennemente in smartworking, telefoni che squillano a vuoto e neanche uno straccio di comunicazione ufficiale: solo un post Facebook, datato 16 Luglio 2020, dalla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In sintesi, viene riportato il contenuto della sopra citata circolare degli Interni, con l’aggiunta della tabella esplicativa riportata di seguito. Entrambe le proroghe, nazionale e comunitaria, vigono contemporaneamente sul territorio, ma è necessario porre molta attenzione in quanto i campi di applicazione ed i termini temporali sono differenti. La prima riguarda tutte le categoria di veicoli soggetti a revisione periodica con scadenza entro Luglio 2020, mentre la seconda esclude i motocicli (categoria L) ed i rimorchi leggeri (categoria O1,O2) ed ha come limiti temporali Febbraio ed Agosto 2020. Di conseguenza, il calendario revisioni che ne deriva non è affatto semplice, poco intuitivo e quindi difficilmente assimilabile da utenza e Forze dell’Ordine. Nel frattempo, dal Parlamento italiano trapelano le prime bozze del cosiddetto DL Semplificazione che, fra i tanti emendamenti, prevede un’ulteriore nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali.

11 Settembre 2020 – Legge n.120 (link) – Approvato in via definitiva il già citato “DL Semplificazione 76/2020” e convertito in legge (L.120). Nello specifico, l’art. 49 comma 5-septies della stessa contiene un emendamento al già operativo comma 4 dell’art. 92 della Legge n. 27, ovvero la proroga nazionale. Il rinvio ad Ottobre per le scadenze entro Luglio rimane invariato, ma vengono introdotti due ulteriori slittamenti: a Dicembre 2020 per le scadenze di Agosto/Settembre ed a Febbraio 2021 per quelle di Ottobre, Novembre e Dicembre. L’intento del legislatore, incalzato dalle associazioni di categoria, era quello di semplificare il precedente quadro normativo, nello spirito del decreto legge. Tuttavia, chi-di-dovere ha vergognosamente dimenticato che una norma nazionale non può in alcun modo abrogare la disciplina comunitaria, e la conferma dello scivolone arriva dalla ormai tristemente nota pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (immagine di destra), l’unico canale di comunicazione del vergognoso ente pubblico. Come se nulla fosse, viene menzionata esclusivamente la proroga nazionale, ma dopo numerose richieste incredule da parte degli operatori del settore viene modificato il post. É infatti ragionevole pensare che, al pari della precedente versione del comma 4 dell’art. 92 della legge n.27, il nuovo calendario debba essere interfacciato ed allineato a quello UE, essendo il sopra citato regolamento comunitario ancora in vigore. A questo proposito, compare il seguente testo in sostituzione alla tabella: “[..]Queste disposizioni devono essere coordinate con quelle del vigente Regolamento UE 2020/698 [..] Aggiorneremo questo post appena sarà emesso un provvedimento di armonizzazione tra la norma Ue e quella italiana.” A distanza di un mese, il post è rimasto invariato e nessuna circolare o avviso sono stati diramati dal Ministero dei Trasporti o dalla Motorizzazione Civile, salvo da alcuni dipartimenti che “coraggiosamente” hanno preso posizione. É il caso della DGT Nord Est, che con circolare interna 0178990 del 21/9/2020 (link) diffonde una tabella dal contenuto fuorviante (immagine sotto), in quanto viene nettamente separato l’ambito nazionale da quello comunitario, lasciando intendere che la proroga europea sia valido esclusivamente oltre confine.
Le uniche informazioni sufficientemente esaustive sono consultabili dal sito della Polizia di Stato, sempre aggiornato in materia proroghe sin dal principio dell’emergenza Covid (link). Citando testuali parole, “il Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 [Cura Italia], emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [DL Semplificazione], che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.” Nell’immagine di destra, un estratto delle FAQ del sito della Polizia di Stato utili a comprendere la nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali. Al fine di schematizzare e semplificare il più possibile in via definitiva il quadro normativo, si riporta la tabella pubblicata 11 Settembre 2020 (link articolo).






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