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Per gli operatoriFederispettori

Molto più si una semplice ombra, a dire il vero. E’ al vaglio della Commissione Europea una proposta di integrazione al Regolamento 698/2020 tristemente noto in Italia come “la proroga dei sette mesi”. Nello specifico, la norma disponeva per tutte le revisioni ministeriali degli autoveicoli, esclusi i motoveicoli, con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020 un rinvio di sette mesi. Questo provvedimento creò molto scompiglio fra  i centri di controllo in quanto, sovrapponendosi alla già complessa proroga nazionale, generò un quadro normativo confusionario e poco logico. Nonostante il periodo complesso, gli ispettori hanno smaltito egregiamente la mole di lavoro incontrollata e disomogenea auspicando ad un celere ritorno alla normalità. Le ultime proroghe ancora attive infatti sono rimaste:

Gennaio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Giugno 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)

Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Luglio 2021 (Regolamento 698/2020 – Art 5. Comma 1)

Febbraio 2020 per le revisioni con regolare scadenza in Ottobre, Novembre e Dicembre 2020 (Legge 1 settembre 2020, n. 120 – Art. 49. Comma 5-septies)

Marzo 2021 per le revisioni con regolare scadenza in Agosto 2020 (Regolamento 698/290209 – Art 5. Comma 1)

Proroghe in procinto di terminare, stando all’attuale quadro legislativo, ma occorre considerare il fantasma della proposta di regolamento 2021/0012 (COD). Al paragrafo 5 della relazione, intitolato “Altri elementi”, si leggono testuali parole:

“La direttiva 2014/45/UE definisce i requisiti minimi armonizzati per i controlli tecnici periodici. Tra questi figurano in particolare la frequenza dei controlli e, di conseguenza, la validità dei certificati di revisione. A causa delle attuali circostanze eccezionali collegate alla persistenza della pandemia di COVID-19, tali attività potrebbero risultare impraticabili. È pertanto necessario che i controlli tecnici che avrebbero dovuto essere effettuati durante il periodo di riferimento compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 possano essere effettuati successivamente, purché non oltre sette mesi dopo il termine iniziale, e che i certificati in questione rimangano validi per il medesimo periodo.”

Il testo della bozza del Regolamento è invece quanto segue:

Art.5 – Comma 1 [Proroga dei termini previsti dalla direttiva 2014/45/UE ]:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.”

Le disposizione per il momento ha carattere di bozza, ma se diventasse operativa sarebbe inquadrata come regolamento UE che, a differenza della direttiva, è immediatamente applicabile in tutti gli stati membri. Tuttavia, in deroga a questa prassi, il comma 5 dell’art.5 della proposta in oggetto consente a tutti gli Stati di non applicare la proroga, previo comunicazione entro 5 giorni lavorativi dall’entrata in vigore del regolamento.

“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1º settembre 2020 e il 30 aprile 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dall’epidemia di COVID-19, o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento + 5 giorni lavorativi]. La Commissione ne informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

Federispettori non ci sta e si attiva per scongiurare l’applicazione sul territorio del nuovo regolamento: – Se nella prima fase dell’emergenza Covid-19 abbiamo ritenuto corrette le misure prese dal Governo per salvaguardare la nostra salute e quella degli automobilisti, oggi la situazione è cambiata. Dopo un anno di convivenza con questa pandemia globale abbiamo imparato a  contrastare il contagio munendoci dei D.P.I. prescritti dal protocollo Covid-19 e contingentando il lavoro a fine di evitare assembramenti. Al netto di tutto ciò tuttavia vorremmo far presente un altro rischio, non di proporzioni inferiori e sempre pericolosamente dimenticato dai legislatori. La revisione ministeriale è indispensabile per la salvaguardia della sicurezza stradale e un’eventuale sospensione  provvisoria – o proroga, come dir si voglia – dei controlli tecnici periodici deve necessariamente essere rapportata agli indici del traffico veicolare. Pertanto, considerando che la circolazione stradale è tornata ai livelli pre-emergenziali, un’ulteriore rinvio dei termini comporterebbe un incremento iperbolico di sinistri dovuti alla cattiva manutenzione dei veicoli. –

 

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E’ vero, siamo in Italia, c’è il Coronavirus, si poteva sicuramente fare di meglio e blablabla… Tutto si può tollerare, meno l’ignoranza di coloro che dovrebbero far rispettare le legge, Forze dell’Ordine in primis, ma anche i vari addetti alla revisione ministeriale, dai titolari delle imprese agli ispettori. Comprensibile il disorientamento degli automobilisti che, proroga dopo proroga, si scontrano con un quadro normativo decisamente poco user friendly, ma i “professionisti” che giustificazione hanno? Sia chiaro, nessuno sconto di pena, naturalmente in senso lato, a coloro che hanno partorito questo scempio. Al tavolo degli imputati il Governo, responsabile dell’emanazione del DL “Cura Italia” che prevede la concentrazione di cinque mesi di revisioni in uno (Ottobre),  ma anche la Direzione Generale della Motorizzazione Civile che ha spinto per l’adozione della proroga facoltativa europea ai sensi del Regolamento 698/2020. Duplice condanna al primo imputato il quale, non contento, ha emanato nei primi di Settembre l’ennesimo Decreto Legge, il cosiddetto DL Semplificazione che, paradossalmente, ha complicato la vita a tutti, cittadini ed operatori. Come non bastasse, qualsiasi informazione è stata centellinata, o addirittura, memori delle prodezze del social media manager del Ministero dei Trasporti, divulgata con errori. La cronostoria della vicende sopracitate è disponibile nel nostro precedente articolo, consultabile cliccando qui. Ora torniamo alla pagina Facebook del Mit, la massima fonte di diritto nazionale: ma veramente siamo ridotti così? Esistono davvero pubblici ufficiali, sia membri delle Forze dell’Ordine che ispettori addetti alla revisione ministeriale, che fondano il proprio operato sui contenuti di un social network? Per non parlare di coloro che si fidano esclusivamente di Revisioniautoblog, o di Quattroruote, o di AlVolante. Per quanto possa far piacere la credibilità faticosamente guadagnata in tre anni di informazioni tempestive, precise e puntuali, tocca rimproverare gli incompetenti incapaci di consultare una semplice norma, l’abc di qualsivoglia lavoro statale o su concessione statale. Sarebbe come per un fabbro non saper saldare ad elettrodo, per uno chef non essere in grado di cucinare una pasta in bianco, o per un gommista non riuscire a stallonare una copertura su cerchio da 13 pollici. Tutti in attesa delle circolari esplicative che illustrano le norme con tanto di disegnini e tabelline a prova di bambino, altrimenti, il paese si ferma. Anche in questo caso, però, si riesce comunque a cadere in fallo danneggiando i cittadini con informazioni sbagliate o contravvenzioni illegittime. E poi, come non citare  coloro che posizionano in cima alla gerarchia delle fonti di diritto il cuggino vigile (o viceversa “quello delle revisioni”), l’impiegato/a della Motorizzazione Civile, ma anche, perchè no, un Direttore Generale ai Trasporti, come se questi avesse la facoltà di legiferare in barba al Parlamento nazionale ed europeo. E’ mai possibile che un pubblico ufficiale non sappia che un Regolamento Europeo sia direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza atti di recepimento? E non serve aver studiato giurisprudenza: è sufficiente consultare una qualsiasi pagina web accreditata, ce ne sono a decine. E le norme introvabili o incomprensibili dove le mattiamo? Primi risultati di Google, direttamente alle pagine web della Gazzetta Ufficiale, nazionale ed europea:

Ad ogni modo, sperando di fare cosa gradita per gli amanti della pappa pronta, si riporta integralmente la didascalia alla tabella nell’immagine di copertina, post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 Ottobre 2020:

Revisione scaduta? Ecco le proroghe per le diverse categorie di veicoli immatricolati in Italia previste dalle ultime norme nazionali e dell’Unione europea in questo periodo di emergenza sanitaria.
I veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
– a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
– a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)
I veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).

Questo è il riepilogo delle proroghe in vigore coordinando le disposizioni
– del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120 – articolo 49, comma 5-septies (https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/09/14/20A04921/sg)
– del Regolamento UE 2020/698 – articolo 5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN)

Il Ministero dell’interno, per l’applicazione delle proroghe, ha dato le indicazioni operative agli organi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigli urbani) con l’allegato 7 della Circolare 22 ottobre 2020 prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 (http://www.mit.gov.it/…/circolare-ministero-interno…).

N.B. Le norme sopra citate sono sufficienti per vincere qualsiasi ricorso da Prefetto o Giudice di Pace in caso di multa illegittima. Diffidate dei centri di controllo che, alla vostra richiesta mirata, vi illustrano un quadro normativo diverso da quello appena descritto: poca competenza o volontà di guadagnare a tutti i costi. Passate oltre.

EDIT: Tornando in tema “disegnini e tabelline”, ci giungono segnalazioni da tutta Italia in merito alla mala interpretazione delle proroghe da parte di  numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine. Infatti, pare che il layout del prospetto abbia tratto in inganno parecchi operatori convincendoli che i vari termini del rinvio fossero relativi esclusivamente alla categoria di veicoli graficamente corrispondente nella parte sinistra della tabella. Nell’immagine di seguito riportata, si evince come, ad esempio, la proroga ai sensi del regolamento europea 698/2020 parrebbe applicabile limitatamente ai veicoli di categoria N, quando in realtà coinvolge tutti gli autoveicoli. Duole doverlo precisare, ma pare si estremamente necessario: la tabelle è divisa in 2 macro-gruppi: il primo comprende le categorie M,N, O3 e O4 mentre il secondo L, O1 e O2, come prescritto dalla normativa vigente.

Nel frattempo, piovono multe…

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Di questi tempi, stare al passo con le proroghe relative alla scadenza della revisione ministeriale è più difficile che seguire la moda, e a dirlo non è un giornalista qualsiasi, ma un addetto ai lavori. L’intento di questo articolo è molto lontano dalla sterile critica politica cavalcando la presunta inutilità di ulteriori rinvii, ma si mira banalmente a fare un po’ di chiarezza, quella chiesta a gran voce dal comparto revisioni in primis, seguito a ruota da automobilisti e Forze dell’Ordine. Con un pizzico di rammarico – ma con i piedi per terra – duole ricordare che in un paese civile non dovrebbe essere un semplice blog il punto di riferimento nazionale per un intero settore, ma vista la totale negligenza del Ministero competente (o in-competente), ad ognuno tocca arrangiarsi come può (che tristezza!). D’altronde, non c’è tempo da perdere: gli automobilisti vengono continuamente multati illegittimamente, le Forze dell’Ordine si rivolgono ai Centri di Controllo per avere risposte e certe e questi ultimi brancolano nell’oscurità totale. Arrivati questo punto, è bene rassegnarsi alla speranza di ottenere un calendario istituzionale dei rinvii (che pretese!), ma coordinando le varie informazioni ufficiali centellinate dai vari chi-di-dovere, si può comunque giungere ad un punto fermo. É un lavoro da detective, pertanto è indispensabile ripercorrere la cronostoria delle proroghe aggiungendo passo dopo passo i singoli tasselli, ovvero gli emendamenti o le nuove norme:

17 Marzo 2020 – DL n.18 (Cura Italia) (link): Al comma 4 dell’articolo 92 del citato decreto legge, vengono di fatto rinviate tutte le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. Il provvedimento interessa tutte le categorie di veicoli soggette a revisione periodica, e si applica indistintamente per quanto riguarda l’art.80 del C.d.S. (controllo tecnico periodico), l’art. 78 (visita e prova) e l’art. 75 (accertamento tecnico per la circolazione). La disposizione è valida anche per i veicoli non in regola alla data di entrata in vigore delle disposizioni, il primo elemento di confusione per Forze dell’Ordine, automobilisti e Centri di Revisione responsabile, rispettivamente, di una pioggia di multe illegittime, ricorsi ed aperture straordinarie durante il lockdown. Una serie di circolari operative  (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link)/circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link)) chiarisce inequivocabilmente questo aspetto, ma la diffusione poco capillare delle stesse impedisce comunque il passaggio dell’informazione: ognuno opera secondo le proprie fonti. Il paese è nel caos, e pensare che si trattava di una semplice regola scritta nero su bianco, in italiano più che comprensibile.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Avviso all’utenza Coronavirus n.11

24 Aprile 2020 – Legge n.27 (link): Il sopra citato DL n.18 viene convertito in legge senza modifiche all’art. 92 comma 4. Pertanto, i termini della proroga rimangono invariati.

25 Maggio 2020 – Regolamento UE 698/2020 (link) –  Anche l’Europa dice la sua in materia revisione veicoli introducendo la possibilità di beneficiare di un ulteriore slittamento di sette mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto 2020. Effettivamente era necessaria una disciplina condivisa per garantire il principio comunitario della libera circolazione, anche perchè la pandemia non ha colpito gli Stati membri in egual misura. Nonostante il carattere di immediata efficacia tipico del regolamento UE, gerarchicamente superiore a qualsiasi norma nazionale, il Parlamento Europeo lascia ad ogni paese la facoltà di applicare o meno le disposizioni, a patto che vengano comunque rispettate le decisioni locali. Inizialmente si pensa ad un rigetto da parte della nostro Ministero competente, visto il già operativo comma 4 dell’art 92 della Legge. n.27 e considerata l’incalzante riprese dell’attività economica dopo oltre due mesi di lockdown. L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al 4 Giugno 2020, ma entro tale data giungono le comunicazioni di rinuncia da parte di 24 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, Italia esclusa. Il paese piomba nuovamente nell’incertezza. Le misure si applicheranno anche per i veicoli immatricolati in Italia o riguardano esclusivamente il transito oltre confine? Secondo il buonsenso, una misura concepita per garantire la circolazione transfrontaliera non dovrebbe coinvolgere la disciplina interna, ma l’ultima parola spetta sempre a chi-di-dovere.

5 Giugno 2020 – Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) – Agli “Interni” l’ardua impresa di comunicare al paese le novità in materia revisione veicoli, ma che fine ha fatto il Ministero competente? Lecito porsi la domanda, in quanto, da Maggio in poi, nessuno ha più traccia dell’ente pubblico preposto. Sedi periferiche della Motorizzazione Civile perennemente in smartworking, telefoni che squillano a vuoto e neanche uno straccio di comunicazione ufficiale: solo un post Facebook, datato 16 Luglio 2020, dalla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In sintesi, viene riportato  il contenuto della sopra citata circolare degli Interni, con l’aggiunta della tabella esplicativa riportata di seguito. Entrambe le proroghe, nazionale e comunitaria, vigono contemporaneamente sul territorio, ma è necessario porre molta attenzione in quanto i campi di applicazione ed i termini temporali sono differenti. La prima riguarda tutte le categoria di veicoli soggetti a revisione periodica con scadenza entro Luglio 2020, mentre la seconda esclude i motocicli (categoria L) ed i rimorchi leggeri (categoria O1,O2) ed ha come limiti temporali Febbraio ed Agosto 2020. Di conseguenza, il calendario revisioni che ne deriva non è affatto semplice, poco intuitivo e quindi difficilmente assimilabile da utenza e Forze dell’Ordine. Nel frattempo, dal Parlamento italiano trapelano le prime bozze del cosiddetto DL Semplificazione che, fra i tanti emendamenti, prevede un’ulteriore nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali.

11 Settembre 2020 – Legge n.120 (link) – Approvato in via definitiva il già citato “DL Semplificazione 76/2020” e convertito in legge (L.120). Nello specifico, l’art. 49 comma 5-septies della stessa contiene un emendamento al già operativo comma 4 dell’art. 92 della Legge n. 27, ovvero la proroga nazionale. Il rinvio ad Ottobre per le scadenze entro Luglio rimane invariato, ma vengono introdotti due ulteriori slittamenti: a Dicembre 2020 per le scadenze di Agosto/Settembre ed a Febbraio 2021 per quelle di Ottobre, Novembre e Dicembre. L’intento del legislatore, incalzato dalle associazioni di categoria, era quello di semplificare il precedente quadro normativo, nello spirito del decreto legge. Tuttavia, chi-di-dovere ha vergognosamente dimenticato che una norma nazionale non può in alcun modo abrogare la disciplina comunitaria, e la conferma dello scivolone arriva dalla ormai tristemente nota pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (immagine di destra), l’unico canale di comunicazione del vergognoso ente pubblico. Come se nulla fosse, viene menzionata esclusivamente la proroga nazionale, ma dopo numerose richieste incredule da parte degli operatori del settore viene modificato il post. É infatti ragionevole pensare che, al pari della precedente versione del comma 4 dell’art. 92 della legge n.27, il nuovo calendario debba essere interfacciato ed allineato a quello UE, essendo il sopra citato regolamento comunitario ancora in vigore. A questo proposito, compare il seguente testo in sostituzione alla tabella: “[..]Queste disposizioni devono essere coordinate con quelle del vigente Regolamento UE 2020/698 [..] Aggiorneremo questo post appena sarà emesso un provvedimento di armonizzazione tra la norma Ue e quella italiana.”  A distanza di un mese, il post è rimasto invariato e nessuna circolare o avviso sono stati diramati dal Ministero dei Trasporti o dalla Motorizzazione Civile, salvo da alcuni dipartimenti che “coraggiosamente” hanno preso posizione.  É il caso della DGT Nord Est, che con circolare interna 0178990 del 21/9/2020 (link) diffonde una tabella dal contenuto fuorviante (immagine sotto), in quanto viene nettamente separato l’ambito nazionale da quello comunitario, lasciando intendere che la proroga europea sia valido esclusivamente oltre confine.

Le uniche informazioni sufficientemente esaustive sono consultabili dal sito della Polizia di Stato, sempre aggiornato in materia proroghe sin dal principio dell’emergenza Covid (link). Citando testuali parole, “il  Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 [Cura Italia], emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [DL Semplificazione], che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.”  Nell’immagine di destra, un estratto delle FAQ del sito della Polizia di Stato utili a comprendere la nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali. Al fine di schematizzare e semplificare il più possibile in via definitiva il quadro normativo, si riporta la tabella pubblicata 11 Settembre 2020 (link articolo).

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In data 10 Settembre 2020 è stato approvato integralmente alla Camera il testo del “DL Semplificazione” (o DL 76/2020 – link), quindi il decreto legge è convertito in legge senza rettifiche. Se l’intento del legislatore era quello, banalmente, di semplificare qualsivoglia ambito della quotidianità, nel settore revisioni ha fatto un buco nell’acqua, anzi, un buco nei bilanci delle imprese del comparto. Il riferimento è alla proroga delle scadenze, già disciplinata contemporaneamente dal comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) e dal del regolamento europeo 698/2020 (link). Sembra assurdo, ma è proprio così: lo stesso ambito è normato da prescrizioni differenti, emesse da organi differenti e chiaramente in contrasto l’un l’altra. La disciplina nazionale prorogava per tutte le categorie di veicoli soggetti a revisione le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, quella europea invece prevede uno slittamento di 7 mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto, ma solo per gli autoveicoli. È il Ministero dell’Interno, in data 5 Maggio 2020, a fornire tramite circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) le indicazioni operative per l’applicazione delle norme entro il confine. Il risultato è un quadro normativo complesso, che si può sintetizzare con la tabella di seguito proposta:

I termini della nuova proroga disciplinata dal “DL semplificazione” invece si possono così riassumere (link approfondimento): :

Chi preferisce la primo prospetto, chi il secondo, ma il problema è un altro: il nuovo calendario non sostituisce il precedente. Il DL Semplificazione contiene in questo caso un emendamento ad una norma già presente, nello specifico al sopra citato comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27, il quale non ha la facoltà di abrogare la disciplina europea. È legittimo quindi prevedere un allineamento delle norme, come già avvenuto in occasione dell’attuazione della 698/2020. Se i criteri sono gli stessi – ed il linea teorica lo sono -, il prospetto rappresentato nell’immagine di copertina è la sintesi esatta delle norme, salvo smentita da parte dei ministeri competenti. Anche solo graficamente, è evidente la complessità del nuovo calendario, ma i contenuti sono esilaranti. Gli autoveicoli la cui revisione normalmente scadrebbe in Agosto 2020 si devono presentare all’appuntamento obbligatorio entro il 31 Marzo 2021 (698/2020), ma quelli del mese successivo hanno la scadenza entro la fine dell’anno corrente (DL 76/2020). Da Ottobre in poi, fino a Dicembre, i termini coincidono con il 28 Febbraio 2021, due mesi dopo le scadenze di Settembre 2020, ma in anticipo di un mese rispetto a quelle di Agosto dello stesso anno. Tutto più semplice per i motoveicoli, considerando la non applicabilità delle norme europee, ma le disposizioni nazionali mettono in seria difficoltà i centri di revisione in quanto le scadenze primaverili o estive sono slittate nei mesi inverali. Si prevede, di conseguenza, un rinvio ulteriore per scelta dei motociclisti, in attesa della stagione calda. Un caos senza precedenti, insomma, che danneggerà le imprese del settore, in primis, ma anche gli automobilisti sui quali si abbatterà una pioggia di multe, illecite. Siamo sicuri si tratti di DL “semplificazione”?

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Il DL Semplificazioni (DL 76/2020) (link) approvato in Senato in data 4 Settembre 2020 contiene importanti novità nell’ambito dei collaudi disciplinati dagli articoli 75,78 e 80 del C.d.S.. Per agevolare gli automobilisti in risposta all’emergenza Covid-19, alcune scadenze erano state prorogate dal cosiddetto decreto “Cura Italia” convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link). “Tutto regolare”, se non fosse che in data 25 Maggio 2020 entra in vigore il regolamento europeo 2020/698 (link) che prevede un’ulteriore slittamento delle scadenze completamente disallineato rispetto alla norma nazionale. La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) chiarisce, per così dire, la corretta applicazione di entrambe le leggi entro i confini ed in territorio UE: un caos totale. Gli autoveicoli le cui scadenze erano fissate al 31 Ottobre 2020 vengono rinviati a scaglioni fino a Febbraio 2021 seguendo la regola comunitaria dei sette mesi dalla normale scadenza, ma per i motoveicoli la proroga rimane invariata (clicca qui per tutti i dettagli). A prova della complessità del precedente quadro normativo, di seguito se ne propone una breve sintesi schematica:

Sicuramente il succitato ordinamento era da rivedere in chiave semplificatoria, ma è inammissibile, nel rispetto di cittadini ed operatori, cambiare le regole ad ogni trimestre. Nello specifico, il recente emendamento all’art. 92 comma 4 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 reca testuali parole: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 Febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020“. L’unico auspicio, della serie “la speranza è l’ultima a morire”, è la rinuncia da parte dell’Italia al regolamento UE 2020/698 che altrimenti comporterebbe un’ulteriore complicazione del quadro normativo: attendiamo ottimisti le circolari esplicative emesse dai Ministeri competenti.

Altri due emendamenti introdurranno un importante cambiamento nel settore dei collaudi, sempre in chiave semplificatoria e chiaramente a discapito della sicurezza stradale. Nulla di nuovo: chi legifera non ha la benchè minima idea di cosa sia o come si svolga una visita e prova in generale, mentre chi propone le norme ha interessi inconciliabili con quelli della collettività. Si riportano di seguito i testi integrali:

  • b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: « 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato  secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 ».

In sostanza, parrebbe che qualsiasi ispettore abilitato – anche quelli con diploma di ex-responsabile tecnico magari non operativi da anni (o decenni) – potrà svolgere per un breve lasso di tempo le revisioni dei mezzi cosiddetti “pesanti”. Se mal gestita, questa novità potrebbe seriamente mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, altrimenti sarebbe il primo passo per il pareggiamento di competenze fra operatori pubblici e privati, requisito fondamentale per la tanto auspicata rivoluzione del settore revisioni.

  • g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
    dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione ».

L’intento è chiaramente sempre quello di alleggerire la Motorizzazione Civile dalle competenze esclusive, ma siamo certi che l’abolizione dei collaudi a seguito di sostituzione del serbatoio GPL o installazione del gancio di traino, ad esempio, sia la strada giusta? In diverse occasioni abbiamo suggerito il passaggio di competenza ai centri di controllo privati in quanto riteniamo il principio di terzietà alla base di un sistema di certificazioni e controllo efficace, ma a quanto pare in Italia le priorità siano altre. Sostituire una semplice autodichiarazione (dichiarazione dell’installatore) al processo di visita e prova farebbe guadagnare ai diretti interessati una pericolosa indipendenza che senz’altro avrà ripercussioni sulla qualità dei lavori svolti, con particolare riferimento alla sicurezza.  A onor del vero, si riporta quanto avviene quotidianamente nell’ambito delle sostituzioni di serbatoi GPL. Solo alcuni autoriparatori sono autorizzati dal Ministero dei Trasporti a questo tipo di operazioni, ma l’abilitazione viene spesso condivisa con altre autofficine generiche non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Se la presente disposizione dovesse essere approvata anche alla Camera dei Deputati, la certificazione degli impianti, sempre e solo sulla carta, sarà gestita da meccanici che non hanno nemmeno eseguito il lavoro in prima persona: faremo di tutto, nell’interesse dei cittadini, affinchè tutto ciò non accada.

Per gli operatoriCovid-19

Buongiorno

Permane tra i centri revisione auto ex Art.80 C.d.S. una grande confusione in ordine alla possibilità di continuare o sospendere le operazioni di revisione.
Manca, infatti, una linea univoca e chiara dettata istituzionalmente su come comportarsi.
Al contrario, la proliferazione di decreti, ordinanze e circolari di queste drammatiche settimane, ha creato disorientamento e confusione e portato gli operatori a comportarsi in maniera differente sul territorio.
E’, quindi, con spirito civico innanzitutto da cittadini, e solo dopo da operatori del settore, che chiediamo una voce chiara ed autorevole che imponga a tutti un comportamento uniforme e, soprattutto, conforme allo spirito delle norme emanate che vanno nella direzione di ridurre al minimo le occasioni di contatti interpersonali.
Ricordiamo i decreti di queste settimane e l’impatto sui centri stessi.

Con il decreto “Cura Italia” sono state prorogate tutte le revisioni con scadenza fino al 31 Luglio alla scadenza del 31 Ottobre 2020. Lo stesso dichiarava che il comparto dell’autoriparazione, a cui i centri revisione appartengono, poteva continuare a rimanere operativo.

Pare tuttavia chiaro ed evidente che la norma emanata sospendeva di fatto la necessità di revisione di TUTTI i veicoli e che, quindi, l’effettuazione della revisione cessava di essere un giustificato motivo di necessità per circolare e muoversi.
Si è innestata la prima grande confusione che ha avuto, come sgradevole corollario, la conseguenza di fornire alibi a chi voleva continuare ad essere operativo.
Infatti taluni hanno ritenuto di leggere che tutti i veicoli scaduti in precedenza del decreto avessero comunque necessità di effettuare la revisione.

Non aiutava il successivo DPCM del 22 Marzo che al suo allegato 1 recava un elenco di codici ATECO che possono continuare la loro attività perchè ritenute attività necessarie. I Centri di revisione auto si trovano, in genere, sotto due codici ATECO: il 45.2 (Autoriparatori) ed il 71.01 (Collaudi Tecnici). Ciò ha convinto i centri revisione che potevano legittimamente continuare ad operare pur in presenza di una norma che di fatto declamava che “La Revisione non è operazione necessaria!”.

Infine è intervenuta la Circolare del MIT 0001735 del 23 Marzo 2020 la quale in maniera chiara, tronca qualsiasi equivoco interpretativo in ordine alla necessità di effettuare la revisione per i veicoli che l’avevano scaduta, specificando che non vi erano eccezioni (quindi potevano anche essere scadute da un mese, da un anno, o da dieci anni) o di categoria (veicoli trasporto merci o ambulanze): la revisione era sospesa per TUTTI!

Ciononostante diversi centri revisione, la maggior parte dei quali ha anche un’officina, continuava ad effettuare operazioni. La provincia di Pisa, in una lettura logica di quanto emanato via via in questi giorni, ha ritenuto di chiarire ed ha scritto in maniera chiara ed inequivoca: l’attività dei centri revisione deve essere sospesa!

A tal punto, sebbene con grave ritardo, riteniamo che l’ufficio provinciale della MCTC di ###### e/o la Provincia di #######, istituzioni alle quali afferiscono i centri revisione, debbano intervenire, con una voce unica ed autorevole, a dettare il comportamento che debbono tenere gli stessi centri. Si tenga conto come questo comportamento sia molto rischioso anche alla luce della specificità dell’operazione in cui l’operatore di revisione accede al veicolo di una terza persona entrando in uno spazio confinato come l’abitacolo. Il rischio di contagio Operatore/Cliente o Cliente/Operatore è tangibile. Fatte salve le indicazioni generiche per la sanificazione degli ambienti e dell’utilizzo di tutti i presidi di sicurezza necessari, è palese che in questa fase, stante anche la non necessità della revisione, è un’inutile assunzione di un rischio non solo per se stessi ma anche per tutta la comunità.

E’, del resto, la medesima logica che ha visto interrompersi gli esami per la patente di guida in cui vi era analoga promiscuità. E allora perché, a fronte di un rischio analogo, alcune operazioni vengono interrotte ed altre no?
La mappatura dei rischi, purtroppo, non può restringersi alle attività direttamente interessate. Se si lasciano rischi analoghi prima o poi interesseranno anche noi: il rischio di qualcuno apparentemente a noi lontano è un rischio per tutti! Tutto ciò vale per oggi, nel momento più acuto di questa emergenza, ma varrà anche per domani quando potranno disporsi le riaperture dei centri revisione e l’adozione di misure preventive di sanificazione, igiene e profilassi sarà un requisito cogente per la ripresa dell’attività.

Lo impone la responsabilità ed il rispetto verso tutti i nostri concittadini che da settimane limitano la loro libertà per il bene collettivo.

Cordiali Saluti

Ing. Antonio D’Ambrosio

Di seguito il link a tutti i documenti citati nella lettera: Decreto Cura Italia, DPCM 22 Marzo 2020, Allegato 1 DPCM 22 Marzo 2020, Circolare MIT 0001735 23 Marzo 2020, Comunicazione provincia di Pisa.

Per gli operatoriCovid-19

Spett.le

XXXXXXXXXX*

Oggetto: Emergenza sanitaria Centri di Controllo (Revisione ministeriale – Art. 80 del C.d.S.) – Segnalazione violazione delle norme governative per contenere il contagio da Covid-19

Visto il

  • DPCM 8 Marzo 2020, in particolare il punto a) dell’art 1: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. [..]
  • DPCM 9 Marzo 2020, in particolare il punto 1 dell’Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale): Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  • D.L. del 17 Marzo 2020, in particolare l’art. 92 comma 4 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone): In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 Ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 Luglio 2020 alle attività di vista e prova di cui agli articoli 75 78 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cui all’Art. 80 del medesimo decreto legislativo.
  • Ordinanza 22 Marzo 2020 Ministero della Salute e Ministero dell’Interno, in particolare l’art.1: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  • DPCM 22 Marzo 2020, in particolare l’Art. 1 punto a) e l’Allegato 1: Sono sospese tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 [..] Allegato 1: [..] 45.2 (Codice ATECO) – Manutenzione e riparazione di autoveicoli [..] 71 (Codice ATECO) – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche. [..]
  • Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – registro ufficiale U.0001735 23/03/2020, in particolare le precisazioni in materia “Differimento termini operazioni tecniche”: Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto a obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operate ope-legis. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
  • Avviso all’utenza “Coronavirus 11” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Reg. Atti 0000977 24/03/2020, in particolare la porzione di tabella riportata di seguito:

  • D.L  25/03/2020 n.19, in particolare l’art. 4 (Sanzioni e controlli): Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 

Considerando che

  • La ratio legis di tutte le norme sopra citata è ben evidente, ovvero contenere il contagio da Covid-19 disincentivando gli spostamenti non fondamentali e quindi i contatti fra persone.
  • La revisione ministeriale è stata ritenuta una pratica non essenziale in questo particolare momento di emergenza, quindi sono state prorogate le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. La proroga è quindi da intendersi come un dovere, non una semplice possibilità: anticipare la revisione ministeriale rispetto alla scadenza non ha mai avuto – e non ha tutt’ora – alcun senso logico.
  • Le varie delucidazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fanno intendere che tutte le revisioni ministeriali, anche quelle già scadute al 17 Marzo 2020 vengono prorogate al 31 Ottobre (revisioni con esito “ripetere” comprese).

Si deduce che

Considerano il carattere generale della proroga, l’atto di recarsi al centro di controllo per far sottoporre il proprio veicolo a revisione ministeriale non rientra più tra i “casi di necessità” previsti dal DPCM 8 Marzo 2020, o addirittura “assoluta urgenza” come da Ordinanza 22 Marzo 2020. Ne consegue che, nella circostanza sopra indicata si configura un reato punito con ammende da 300 a 3000€ con l’aggravante della violazione mediante l’utilizzo di veicolo come da D.L. 25 Marzo 2020. L’effettuazione della revisione ministeriale oggi si può considerare a tutti gli effetti vietata, ma per una serie di contingenze, le imprese che se ne occupano non sono sospese come da allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020. Nello specifico, le suddette imprese possono avere uno dei seguenti Codici ATECO (o entrambi):

  • 45.2 [e derivati] condiviso con le autofficine ritenute giustamente attività strategiche e fondamentali in questo momento di emergenza;
  • 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi), una microcategoria all’interno del macrogruppo “71” composto da attività riguardanti l’edilizia (studi di architettura, studi di ingegneria, geologia, geometri ecc…).

Centri di controllo non sospesi, ma revisioni ministeriali rese di fatto illegali, un paradosso a tutti gli effetti, ma considerando la ratio legis, si può ritenere come unica anomalia la NON sospensione delle imprese, probabilmente avvenuta involontariamente (codici ATECO in comune con altre attività essenziali).

Si segnala

Molti titolari di centri di controllo, in ottemperanza alle normative sopra citate, nonchè per salvaguardare la propria salute e quelle dei relativi dipendenti, hanno scelto liberamente di chiudere le attività in quanto, per le stesse disposizioni, avrebbero dovuto affrontare un periodo di esercizio a fatturato 0. Un’altra fetta consistente, purtroppo, utilizza a proprio vantaggio il pretesto della NON sospensione delle attività continuando a svolgere revisioni ministeriali e inducendo i propri clienti a compiere reato raggirandoli con menzogne quali la non ufficialità della proroga o simili. Inoltre, tale sotterfugio viene mascherato con il pretesto di svolgere finte riparazioni di emergenza tramite l’autofficina per giustificare lo spostamento che, in alternativa, viene effettuato direttamente dagli addetti del centro di controllo/autofficina che ritirano a domicilio il veicolo consapevoli del rischio di denuncia. Questo comportamento è pericoloso per la collettività, in particolare per la salute pubblica in quanto “i veicoli rappresentano uno spazio ristretto a bassa circolazione di aria fresca, quindi potenziali luoghi in cui i microorganismi ristagnano” e parte della revisione ministeriale si svolge proprio all’interno dell’abitacolo degli stessi. Per concludere, questo atteggiamento mette in difficoltà i titolari di centro di controllo che hanno scelto liberamente di chiudere l’attività in quanto sono vittime, ancora una volta, di concorrenza sleale. A questo proposito, si allega una comunicazione di #########**, associazione di categoria dei centri di controllo, nella quale viene specificato palesemente che i centri di controllo non sono sospesi, quasi a voler invitare gli associati ad operare senza timori. Alla luce di tutto ciò, se non arriveranno per tempo disposizioni chiare da parte delle Autorità, si assisterà alla riapertura graduale di tutti i centri di controllo, il che significa ulteriore propagazione del Covid-19.

Si richiede

Si richiede a gran voce l’ufficializzazione della chiusura temporanea dei centri di controllo tramite comunicazione univoca e senza possibili interpretazioni ad-personam. In alternativa, sarebbe sufficiente inibire tramite blocco software la stampa dei talloncini che attestano la revisione ministeriale, oppure una sospensione provvisoria dei centri di controllo dal sito del Portale dell’Automobilista. Si rammenta inoltre che la maggior parte dei dipartimenti della Motorizzazione Civile ha comunicato tramite mail o pec la sospensione di numerose competenze quali la vigilanza relativa ai centri di controllo. Di conseguenza, le revisioni ministeriali vengono svolte senza supervisione, un grave pericolo per la sicurezza stradale, ma senz’altro secondario se paragonato all’emergenza sanitaria che tutti quanti stiamo chiamati a combattere insieme. Con l’auspicio di tornare il prima possibile alla normalità, porgo Distinti Saluti.

Diego Brambilla

Un comune cittadino

Un comune ispettore

Direttore Revisioniautoblog

Vicepresidente Associazione ICC

*I destinatari di questa lettere di denuncia sono alcuni membri della Commissione Trasporti del Parlamento, il Ministro dei Trasporti, la Direzione della Motorizzazione Civile e numerosi direttori dei vari dipartimenti.

**Per ragione di privacy non viene pubblicata la comunicazione citata, ma è stata allegata alle varie lettere ufficiali.

Covid-19Per gli operatoriPer gli utenti

L’immagine di copertina potrebbe diventare l’emblema di questo periodo caotico: automobilista multato per violazione dell’art. 80 C.d.S. (revisione scaduta a Gennaio 2020) in data 21 Marzo 2020 e contravvenzione annullata l’indomani ai sensi dell’art. 92 D.L. 18/2020, ovvero il “Cura Italia” del 17 Marzo 2020. Diversamente, nell’immagine di destra, un altro automobilista viene sanzionato in una circostanza analoga, ma la multa rimane. La natura dell’equivoco è molto semplice: il sopracitato decreto prevede una proroga dei termini delle revisioni ministeriali con scadenza fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, ma non vengono menzionati i veicoli con revisione scaduta in precedenza. È lecito porsi qualche domanda, ma prima di tutto occorre un’analisi a 360° con un minimo di logica e tanto buonsenso. Si parta dal testo della norma, riportato di seguito nell’immagine sottostante.

“In considerazione dello stato di emergenza nazionale”: l’inizio del comma dovrebbe far riflettere sui tempi critici in cui è stata partorita la disposizione, una misura di emergenza per contenere il contagio da Covid-19. La ratio-legis dell’intero decreto è evidente: minimizzare gli spostamenti per evitare contatti fra persone. Alla luce di ciò, è ragionevole pensare che la proroga sia valida per tutte le scadenze della revisione ministeriale, anche quelle antecedenti al 17 Marzo 2020, data di pubblicazione del “Cura Italia”. Nonostante i decreti legge non abbiano carattere di retroattività, se la proroga fosse stata relativa alle sole scadenze di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio, sarebbe stato specificato. In aggiunta, in data 23 Marzo 2020, il Ministero dei Trasporti si esprime in materia con la circolare n.0001735 rivolta a tutte le Motorizzazioni, alla province, al Ministero dell’Interno e alla Polizia Stradale (link). Si riporta di seguito parte del testo.

Ancora nessuna menzione per i veicoli con revisione già scaduta, ma vengono esplicitamente autorizzati a circolare quelli a cui è stato assegnato l’esito “ripetere” al controllo ministeriale, previo il ripristino alle condizioni di sicurezza. Chi ha le competenze per verificarlo su strada? Nessuno. Di fatto viene legittimata la circolazione di veicoli con difettosità comprovate facendo riferimento alla responsabilità dell’automobilista, un pericolo per la sicurezza stradale, ma un pericolo secondario in confronto al contagio da Covid-19. A questo punto, è ancor più logico considerare la proroga valida per tutte le scadenze in quanto, come specificato, “la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni”. In questi giorni è stato più volte menzionato il caso del fantomatico veicolo degli anni 80 mai revisionato che scorrazza a tutta velocità mettendo a repentaglio la sicurezza stradale, ma forse sfugge un piccolo particolare. La circolazione oggi è vietata, per tutti. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli di “assoluta urgenza” ai sensi della nuova ordinanza del Ministero della Salute/Ministero dell’Interno (link), quelli giustificati da esigenze lavorative o di salute, pena multe salatissime o addirittura carcere. Prevedere ogni possibile circostanze è un dovere della legge, ma di questi tempi è assai improbabile che un qualsiasi cittadino rispolveri la vecchia moto per andare a farsi un giro in barba alle restrizioni previste dal governo. Per le stesse ragioni sopra elencate, unitamente alla proroga prevista dall’art.92 del “Cura Italia”, l’atto della revisione ministeriale non rientra più tra le valide giustificazioni che autorizzano alla circolazione. L’operatività dei centri di controllo tecnicamente non è stata sospesa dall’ultimo decreto DPCM 22 Marzo 2020 (link articolo), ma le revisioni sono a tutti gli effetti bandite. I clienti commetterebbero reato recandosi al centro di controllo: ognuno tragga le proprie conclusioni considerando che consegnando la cosiddetta “prenotazione” si potrebbe essere considerati complici.

Interpretazione da parte dell’autorevole EGAF, casa editrice dei famosi “prontuari” in dotazione a Centri di Controllo e Forze dell’Ordine

Per concludere, due righe in merito all’apertura “da decreto” dei centri di controllo. L’unica ragione per cui le imprese sono operative coincide con l’origine di tutti i mali del settore revisioni, ovvero l’inquadramento come “autofficina”. Nonostante le normative europee prevederebbero il contrario, ad oggi in Italia il centro revisioni è a tutti gli effetti un’officina condividendo gli stessi codici ATECO che identificano le attività dal punto di vista contributivo. L’autoriparazione è stata giustamente ritenuta fondamentale dal Governo in questo periodo di emergenza, di conseguenza i relativi codici 45.2 e 45.4 sono stati inseriti nel famoso elenco allegato al DPCM 22 Marzo 2020 (link). I centri di controllo risultano quindi operativi, ma per un errore di classificazione. Ironia della sorte, anche il codice ATECO specifico dei centri di controllo è finito nel sopra citato elenco per caso. Alcune imprese hanno il codice 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi) che rientra nel macrogruppo dei “71” (Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici) inizialmente non presente nella bozza del decreto. Sono stati aggiunti all’ultimo per consentire il proseguimento dei lavori nei grandi cantieri usufruendo dei sopra citati studi professionali relativi all’edilizia: ecco spiegata la “legittima” operatività dei centri di revisione.

-Ma si possono ancora fare le revisioni?- -Certamente! Nessun cliente ha l’esigenza di richiederle vista la proroga e rischia il carcere per raggiungere il centro, c’è la possibilità di contrarre il Covid-19 (o in alternativa di contagiare) e i centri di revisione sono finiti “per caso” nell’elenco delle attività autorizzate ad operare, però sì, se vuoi puoi farle!-