Tag

nuova proroga revisioni Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Nel precedente articolo datato 27 Gennaio 2021 (link) vi avevamo messo in guardia per una bozza di normativa comunitaria che avrebbe, nel mezzo di tanti altri provvedimenti, rinviato nuovamente i termini della revisione ministeriale. Oggi non solo vi informiamo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento, protocollato come 2021/267 (link), ma di un’ulteriore allungamento dei termini della proroga. Se nella bozza 2021/0012 COD (link) veniva protratta di 7 mesi la validità delle revisioni con regolare scadenza dal 1° Settembre 2020 al 30 Aprile 2021, nell’atto ufficiale si arriva al 30 Giugno 2021, ed il rinvio non è più di 7 mesi, bensì di 10. Si riporta di seguito il comma specifico:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.” [Regolamento Europeo 2021/267 – Art. 5 – Comma 1]

Non è detta l’ultima parola. In deroga al principio di immediata applicabilità in tutti gli Stati membri tipico del “regolamento europeo”, viene espressamente consentito alle Autorità locali di rigettare la proroga qualora il paese non stia attraversando un periodo di emergenza incontrollabile. Tale facoltà viene prescritta al comma 5 dell’Art.5:

“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

Il giorno del giudizio sarà quindi il 3 Marzo 2021. Se entro tale data l’Italia non emetterà alcun atto di rinuncia si considereranno applicate anche sul territorio nazionale tutte le disposizioni contenute nel regolamento a partire dal 6 Marzo 2021. Incrociamo le dita: ne andrebbe della nostra sicurezza.

Covid-19Per gli operatoriPer gli utenti

In data 10 Settembre 2020 è stato approvato integralmente alla Camera il testo del “DL Semplificazione” (o DL 76/2020 – link), quindi il decreto legge è convertito in legge senza rettifiche. Se l’intento del legislatore era quello, banalmente, di semplificare qualsivoglia ambito della quotidianità, nel settore revisioni ha fatto un buco nell’acqua, anzi, un buco nei bilanci delle imprese del comparto. Il riferimento è alla proroga delle scadenze, già disciplinata contemporaneamente dal comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) e dal del regolamento europeo 698/2020 (link). Sembra assurdo, ma è proprio così: lo stesso ambito è normato da prescrizioni differenti, emesse da organi differenti e chiaramente in contrasto l’un l’altra. La disciplina nazionale prorogava per tutte le categorie di veicoli soggetti a revisione le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, quella europea invece prevede uno slittamento di 7 mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto, ma solo per gli autoveicoli. È il Ministero dell’Interno, in data 5 Maggio 2020, a fornire tramite circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) le indicazioni operative per l’applicazione delle norme entro il confine. Il risultato è un quadro normativo complesso, che si può sintetizzare con la tabella di seguito proposta:

I termini della nuova proroga disciplinata dal “DL semplificazione” invece si possono così riassumere (link approfondimento): :

Chi preferisce la primo prospetto, chi il secondo, ma il problema è un altro: il nuovo calendario non sostituisce il precedente. Il DL Semplificazione contiene in questo caso un emendamento ad una norma già presente, nello specifico al sopra citato comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27, il quale non ha la facoltà di abrogare la disciplina europea. È legittimo quindi prevedere un allineamento delle norme, come già avvenuto in occasione dell’attuazione della 698/2020. Se i criteri sono gli stessi – ed il linea teorica lo sono -, il prospetto rappresentato nell’immagine di copertina è la sintesi esatta delle norme, salvo smentita da parte dei ministeri competenti. Anche solo graficamente, è evidente la complessità del nuovo calendario, ma i contenuti sono esilaranti. Gli autoveicoli la cui revisione normalmente scadrebbe in Agosto 2020 si devono presentare all’appuntamento obbligatorio entro il 31 Marzo 2021 (698/2020), ma quelli del mese successivo hanno la scadenza entro la fine dell’anno corrente (DL 76/2020). Da Ottobre in poi, fino a Dicembre, i termini coincidono con il 28 Febbraio 2021, due mesi dopo le scadenze di Settembre 2020, ma in anticipo di un mese rispetto a quelle di Agosto dello stesso anno. Tutto più semplice per i motoveicoli, considerando la non applicabilità delle norme europee, ma le disposizioni nazionali mettono in seria difficoltà i centri di revisione in quanto le scadenze primaverili o estive sono slittate nei mesi inverali. Si prevede, di conseguenza, un rinvio ulteriore per scelta dei motociclisti, in attesa della stagione calda. Un caos senza precedenti, insomma, che danneggerà le imprese del settore, in primis, ma anche gli automobilisti sui quali si abbatterà una pioggia di multe, illecite. Siamo sicuri si tratti di DL “semplificazione”?