Durante gli scorsi mesi il settore revisioni è stato animato da qualche scaramuccia a causa del ricorso al Tar del Lazio contro la nuova formazione degli ispettori disciplinata dall’accordo Stato/regioni del 17 Aprile 2019. Per coloro che volessero un quadro dettagliato delle vicende si consiglia la consultazione dei seguenti testi: “Atto n.65/CSR del 17/4/2019“, “Ricorso n.7778/2019 – Tar del Lazio (Roma)“, “Ordinanza n.04927/2019” , “Nuova formazione ispettori – il ricorso della vergogna (prima parte)“, “Nuova formazione ispettori – il ricorso della vergogna (seconda parte)“. In sostanza, un gruppo di 208 persone, perlopiù rivenditori e produttori di attrezzatura, richiede tramite ricorso la riduzione del monte ore previsto per i corsi di formazione degli ispettori, un provvedimento che sopraggiunge dopo un anno abbondante di vergognoso ritardo da parte dello Stato. Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 214/17 (decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2014/45ue), vengono banditi al 20 Maggio 2018 i corsi di formazione per la qualifica di “responsabile tecnico” – ora ispettore – secondo il vecchio sistema, senza però prevedere nulla riguardo la nuova formazione. Con questo cavallo di Troia (immagine sopra), i principali ricorrenti sono riusciti ad ottenere la firma di qualche sprovveduto titolare di centro revisioni, ispettore o aspirante tale in modo da incrementare, almeno all’apparenza, le proporzioni della protesta. Un malcontento generale era sicuramente più credibile di una richiesta circoscritta alla parte commerciale del settore e l’assenza del supporto da parte di tutte le associazioni di categoria, meno naturalmente A.I.C.A. (Associazione Italiana Costruttori di Attrezzatura), conferma l’ipotesi, ma c’è dell’altro. Parte delle argomentazioni sostenute dall’avvocato per dimostrare la presunta illegittimità dell’accordo Stato/regioni erano palesemente in contrasto con la posizione dei centri di controllo ed ispettori: “[..]L’Italia è l’unico paese della Comunità Europea il quale ha introdotto dal 2015 l’obbligo nei “centri di revisione” del protocollo informatico denominato MCTC/NET 2, con cui si preclude all’operatore qualunque ingerenza sui dati delle prove (rendendo di fatto l’ispettore un operatore tecnico di sistemi informatici”. Come può un tecnico firmare un documento nel quale viene messa in discussione la professionalità della sua categoria? Lo abbiamo chiesto ad uno dei 4 firmatari (su 208!) risultati ispettore secondo la nostra indagine e la risposta lascia qualche perplessità:<<Ma io non ho firmato per quelle cose! Ho firmato per la riapertura dei corsi!>>. A quanto pare non si tratta dell’unico ingenuo: come dichiara Gianluca Massa, presidente di AICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo), <<Ad Autopromotec (dove si è tenuta la raccolta firme per il ricorso) non era disponibile il testo integrale presentato al Tar del Lazio, l’ho richiesto personalmente quando sono stato invitato a prenderne parte>>. Ad ogni modo, poco importa: in data 17 Luglio 2019 l’istanza è state respinta con Ordinanza Cautelare n.04927 vista la mancanza di elementi di pregiudizio nei confronti dei ricorrenti e considerata l’impossibilità di valutare – e quindi giudicare – una realtà non ancora operativa..
Testo integrale ordinanza cautelare:“[..]Considerato che, salva ed impregiudicata ogni valutazione di merito, allo stato non sono ravvisabili profili di pregiudizio imminente e irreparabile, tenuto conto che l’accordo impugnato dovrà essere recepito dalle regioni con proprio atto deliberativo; Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l’istanza cautelare, pur compensando le spese della presente fase [..]”.
Passano i mesi e l’accordo oggetto del ricorso viene recepito dalle prime 4 regioni: Umbria (determinazione dirigenziale n.532 del 13 Giugno 2019), Basilicata (delibera della Giunta regionale n.400 del 28 Giugno 2019), Campania (delibera regionale n. 431 del 17 Settembre 2019) e Veneto (delibera della Giunta regionale n. 117 del 8 Ottobre 2019): i fantastici 208 tornano all’attacco. In data 14 Novembre 2019 viene presentata la seconda istanza del ricorso in relazione alla fase sperimentale dei nuovi corsi di formazione, di fatto mai avviati. Nell’atto appena presentato manca l’elenco delle violazioni surreali impugnate precedentemente per dimostrare la presunta illegittimità dell’accordo Stato/regioni, ma vengono menzionati i danni provocati al settore. A quanto pare, l’accordo Stato/regioni lederebbe, in ordine, gli interessi di:
- Aspiranti ispettori che, a causa degli ingenti costi e delle numerose ore richieste per la formazione, devono rinunciare ad un corso per accedere ad “una semplice attività lavorativa.”
- Titolari dei centri di controllo che, in mancanza di ispettori, non possono aprire nuove attività o rischiano la chiusura di quelle preesistenti.
- Per concludere, come fosse questione secondaria, si menzionano gli enti accreditati per la formazioni, rivenditori e produttori di attrezzatura i quali, a causa di una fase di stallo del mercato, hanno subito perdite consistenti.
Poi dicono che in Italia i valori non esistono più… Come definire i principali ricorrenti (produttori/rivenditori di attrezzatura) che, ad insaputa delle altre parti, hanno presentato questa nuova istanza anteponendo gli interessi altrui? Lo conferma Tecnostrada Formazione nella nota pubblicata il 2 Dicembre 2019 dalla pagina Facebook ufficiale (immagine sopra): “Il ricorso è stato richiesto dallo studio legale che ha presentato il primo, pur non richiedendo le stesse adesioni ottenute per il primo, ma rivalendosi dell’incarico già ottenuto“. Ordunque, chi sono gli onorevoli soggetti che finanziano questa nobile causa? Abbiate il coraggio di palesarlo, siamo certi che in molti vorrebbero stringervi la mano per la vostra generosità.
Edit (20/12/2019):
RICORSO RESPINTO! Per consultare il testo integrale dell’ordinanza cautelare clicca (qui) / Clic su “Decisioni e Pareri (in alto a destra) / Inserisci: Tipo Provvedimento: Ordinanza – Sede: ROMA – Anno e numero provvedimento: 2019 08327 / Cerca oppure clicca qui.



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