Ufficializzati finalmente i rumors provenienti dalla Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente ai dettagli attuativi dell’emendamento all’art. 78 del C.d.S introdotto con il DL Semplificazione. Il succitato decreto, convertito in Legge n. 120 in data 11 Settembre 2020, all’art. 49 comma g) recava testuali parole:
“Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione “
Trascorrono i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 120 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 Settembre e nulla, dal Ministero non arriva nessun provvedimento operativo. Tutto tace, nonostante migliaia di automobilisti, causa chiusure straordinarie delle sedi della Motorizzazione Civile, abbiano dovuto posticipare ulteriormente il collaudo che attendevano da mesi, in alcuni casi addirittura da un anno. Alla già ingestibile (e mal gestita) mole di collaudi in condizioni di normalità si sommano le pratiche riprogrammate causa Covid-19, il tutto con una buona parte degli ingegneri dipendenti pubblici in smart working, quindi impossibilitati ad effettuare prove tecniche. Questo insieme di circostanze avrebbe dovuto spronare la dirigenza della Motorizzazione ad emettere prima del termine l’attesissimo decreto, ma d’altronde siamo pur sempre in Italia, e non c’è fretta (per chi non lavora naturalmente). Nemmeno l’odiosissima abituè di sfruttare integralmente i termini fino all’ultimo giorno utile, 15 Dicembre 2020 in questo caso, è stata mantenuta, ma c’è di più. Il decreto alla fine è stato preparato nei primi di Gennaio, ma per la pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, non ci è dato sapere per quale ragione, si è atteso il 13 Febbraio 2021. Lo testimonia il nome del provvedimento, “Decreto 8 Gennaio 2021” per l’appunto, ma top-secret fino al mese successivo. Tranquilli, non c’è fretta!
DI CHE SI TRATTA
Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021, in ottemperanza all’Art. 49 comma g) della legge n.120, individua alcune operazioni svincolate dall’obbligo di collaudo da parte dei tecnici della Motorizzazione Civile. Si tratta di un emendamento all’Art. 78 del Codice della Strada che prevedeva per ogni modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo una visita e prova per determinare l’effettivo svolgimento a regola d’arte dei lavori e la conformità della variazione all’insieme delle norme vigenti. Il buon esito della visita e prova viene poi riportato sulla carta di circolazione del veicolo, di fatto aggiornata alle nuove caratteristiche approvate in sede di collaudo.
IN QUALI CASI SI APPLICA
Le novità riguardano (Allegato A – Parte 1 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021)
1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;
2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;
3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;
4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili
Tali modifiche richiedono ancora l’aggiornamento della carta di circolazione, ma non sarà più una conseguenza diretta del buon esito del collaudo tecnico ad opera degli ingegneri della Motorizzazione. L’automobilista potrà richiedere direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o tramite Agenzia Pratiche Auto il tagliandino adesivo (simile a quello impiegato per i passaggi di proprietà) attestante la variazione delle caratteristiche funzionali e costruttive da apporre sulla carta di circolazione.
COME RICHIEDERE L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE
Burocrazia. Pura burocrazia nella sua forma più nobile ed al contempo gradita dalla Pubblica Amministrazione italiana: carta, carta e ancora carta. La seconda parte dell’allegato A del presente decreto determina infatti l’incartamento necessario per l’avvio della pratica di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della modifiche sopra elencate. I documenti vanno preparati e consegnati presso gli Uffici delle Motorizzazione Civile o all’Agenzia di Pratiche Auto entro trenta giorni dall’effettuazione delle modifiche.
1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119 [clicca qui per scaricare il documento], allegando:
1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo [10,20€ sul CC postale 9001, 16€ sul CC postale 4028];
1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;
1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato B.[Clicca qui per scaricare il documento]
1.1.1.4 certificato di conformità o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente;
1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.
1.1.3 1.2 Schede di dettaglio le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all’allegato B [Clicca qui per scaricare il documento]
NOVITÀ PER GLI INSTALLATORI
Le autofficine che effettuano le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli sopra elencate devono accreditarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile che rilasciano, previa richiesta, un codice identificativo alfanumerico. L’istanza viene inoltrata compilando l’apposito disciplinare contenuto all’allegato C del presente decreto, e scaricabile cliccando qui. Non sono previste visite ispettive da parte dei funzionari pubblici per il rilascio della nuova autorizzazione, come avviene normalmente per i centri di controllo abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla revisione ministeriale dei veicoli. Solo autodichiarazioni, autocertificazioni e così via:
- Dichiaro di di avere una organizzazione caratterizzata da adeguate risorse umane e strumentali;
- Dichiaro di conoscere e di operare in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche
- Mi impegno ad effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti in
materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione
Pare una barzelletta, ma è così. Non solo un controllo tecnico è stato rimpiazzato da un insieme di fogli di carta, ma questi fogli di carta vengono prodotti da autofficine che, come unico requisito, hanno compilato a loro volta un pezzo di carta. Ogni commento è vano.
HO GIÀ PRENOTATO IL COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE. POSSO BENEFICIARE DELLA NUOVA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE?
L’ articolo 5 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021 disciplina la fase transitoria alle nuove procedure di aggiornamento della carta di circolazione. Le nuove disposizioni si applicano anche a tutti i veicoli in attesa di visita e prova ai sensi dell’art. 78 del C.d.S. che, di fatto, nei casi sopra indicati è stato del tutto abolito. La documentazione per la richiesta di collaudo secondo i vecchi schemi vanno tuttavia conformate all’allegato A del presente decreto integrando, in particolare, le nuove certificazioni rilasciate dall’installatore che, nel frattempo, deve essersi accreditato presso la Motorizzazione Civile. Relativamente agli oneri dell’aggiornamento, gli attestati di versamento acquistati per la richiesta di collaudo sono riutilizzabili nella nuova procedura che non comporta costi aggiuntivi.
LA SCONFITTA DEI CENTRI DI CONTROLLO
A nulla sono servite le richieste, le proteste e le fantomatiche petizioni messe in atto dalle associazioni di categoria dei centri di controllo per ottenere il rilascio di questa nuova competenza. Le istanze erano, almeno sulla carta, legittimata dal principio di terzietà sul quale si baserà il sistema revisioni degli anni a venire in ottemperanza all’ultima direttiva europea, la 2014/45UE. Chi certifica un’operazione non può allo stesso tempo essere il fautore della stessa, altrimenti si crea un conflitto d’interessi pericolo per la sicurezza stradale nonchè per l’equilibrio sul mercato delle autofficine. Il timore di un esame, un controllo indipendente gestito da terzi, ha da sempre indirizzato gli installatori sulla strada della qualità, della legalità, se non altro per scongiurare il rischio del collaudo bocciato e di conseguenza la ripetizione del lavoro ed il malumore da parte del cliente. Cambieranno le dinamiche dopo l’abolizione del collaudo? Probabilmente sì, ma è altresì vero che il comparto dei centri di controllo privati non è per nulla affidabile e probabilmente avrebbe mal gestito, al pari della revisione ministeriale ai sensi dell’Art. 80 del C.d.S., anche questa tipologia di controllo tecnico. Lo testimoniano anni e anni di scandali, dossier sulle più blasonate riviste di automobilismo, inchieste, denunce e procedimenti penali avviati verso titolari dei centri di controllo ed ispettori. Morale: in un altro paese la privatizzazione dei collaudi sarebbe stata cosa buona e giusta, ma in Italia, per il momento, meglio di no.
Fonti:
Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021

materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione

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