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Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

E’ vero, siamo in Italia, c’è il Coronavirus, si poteva sicuramente fare di meglio e blablabla… Tutto si può tollerare, meno l’ignoranza di coloro che dovrebbero far rispettare le legge, Forze dell’Ordine in primis, ma anche i vari addetti alla revisione ministeriale, dai titolari delle imprese agli ispettori. Comprensibile il disorientamento degli automobilisti che, proroga dopo proroga, si scontrano con un quadro normativo decisamente poco user friendly, ma i “professionisti” che giustificazione hanno? Sia chiaro, nessuno sconto di pena, naturalmente in senso lato, a coloro che hanno partorito questo scempio. Al tavolo degli imputati il Governo, responsabile dell’emanazione del DL “Cura Italia” che prevede la concentrazione di cinque mesi di revisioni in uno (Ottobre),  ma anche la Direzione Generale della Motorizzazione Civile che ha spinto per l’adozione della proroga facoltativa europea ai sensi del Regolamento 698/2020. Duplice condanna al primo imputato il quale, non contento, ha emanato nei primi di Settembre l’ennesimo Decreto Legge, il cosiddetto DL Semplificazione che, paradossalmente, ha complicato la vita a tutti, cittadini ed operatori. Come non bastasse, qualsiasi informazione è stata centellinata, o addirittura, memori delle prodezze del social media manager del Ministero dei Trasporti, divulgata con errori. La cronostoria della vicende sopracitate è disponibile nel nostro precedente articolo, consultabile cliccando qui. Ora torniamo alla pagina Facebook del Mit, la massima fonte di diritto nazionale: ma veramente siamo ridotti così? Esistono davvero pubblici ufficiali, sia membri delle Forze dell’Ordine che ispettori addetti alla revisione ministeriale, che fondano il proprio operato sui contenuti di un social network? Per non parlare di coloro che si fidano esclusivamente di Revisioniautoblog, o di Quattroruote, o di AlVolante. Per quanto possa far piacere la credibilità faticosamente guadagnata in tre anni di informazioni tempestive, precise e puntuali, tocca rimproverare gli incompetenti incapaci di consultare una semplice norma, l’abc di qualsivoglia lavoro statale o su concessione statale. Sarebbe come per un fabbro non saper saldare ad elettrodo, per uno chef non essere in grado di cucinare una pasta in bianco, o per un gommista non riuscire a stallonare una copertura su cerchio da 13 pollici. Tutti in attesa delle circolari esplicative che illustrano le norme con tanto di disegnini e tabelline a prova di bambino, altrimenti, il paese si ferma. Anche in questo caso, però, si riesce comunque a cadere in fallo danneggiando i cittadini con informazioni sbagliate o contravvenzioni illegittime. E poi, come non citare  coloro che posizionano in cima alla gerarchia delle fonti di diritto il cuggino vigile (o viceversa “quello delle revisioni”), l’impiegato/a della Motorizzazione Civile, ma anche, perchè no, un Direttore Generale ai Trasporti, come se questi avesse la facoltà di legiferare in barba al Parlamento nazionale ed europeo. E’ mai possibile che un pubblico ufficiale non sappia che un Regolamento Europeo sia direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza atti di recepimento? E non serve aver studiato giurisprudenza: è sufficiente consultare una qualsiasi pagina web accreditata, ce ne sono a decine. E le norme introvabili o incomprensibili dove le mattiamo? Primi risultati di Google, direttamente alle pagine web della Gazzetta Ufficiale, nazionale ed europea:

Ad ogni modo, sperando di fare cosa gradita per gli amanti della pappa pronta, si riporta integralmente la didascalia alla tabella nell’immagine di copertina, post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 Ottobre 2020:

Revisione scaduta? Ecco le proroghe per le diverse categorie di veicoli immatricolati in Italia previste dalle ultime norme nazionali e dell’Unione europea in questo periodo di emergenza sanitaria.
I veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
– a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
– a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)
I veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).

Questo è il riepilogo delle proroghe in vigore coordinando le disposizioni
– del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120 – articolo 49, comma 5-septies (https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/09/14/20A04921/sg)
– del Regolamento UE 2020/698 – articolo 5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN)

Il Ministero dell’interno, per l’applicazione delle proroghe, ha dato le indicazioni operative agli organi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigli urbani) con l’allegato 7 della Circolare 22 ottobre 2020 prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 (http://www.mit.gov.it/…/circolare-ministero-interno…).

N.B. Le norme sopra citate sono sufficienti per vincere qualsiasi ricorso da Prefetto o Giudice di Pace in caso di multa illegittima. Diffidate dei centri di controllo che, alla vostra richiesta mirata, vi illustrano un quadro normativo diverso da quello appena descritto: poca competenza o volontà di guadagnare a tutti i costi. Passate oltre.

EDIT: Tornando in tema “disegnini e tabelline”, ci giungono segnalazioni da tutta Italia in merito alla mala interpretazione delle proroghe da parte di  numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine. Infatti, pare che il layout del prospetto abbia tratto in inganno parecchi operatori convincendoli che i vari termini del rinvio fossero relativi esclusivamente alla categoria di veicoli graficamente corrispondente nella parte sinistra della tabella. Nell’immagine di seguito riportata, si evince come, ad esempio, la proroga ai sensi del regolamento europea 698/2020 parrebbe applicabile limitatamente ai veicoli di categoria N, quando in realtà coinvolge tutti gli autoveicoli. Duole doverlo precisare, ma pare si estremamente necessario: la tabelle è divisa in 2 macro-gruppi: il primo comprende le categorie M,N, O3 e O4 mentre il secondo L, O1 e O2, come prescritto dalla normativa vigente.

Nel frattempo, piovono multe…

Per gli operatoriPer gli utenti

Come è noto dal 27 Maggio 2020, la proroga della revisione ministeriale in risposta all’emergenza Covid-19 è disciplinata da due norme: quella italiana e quella comunitaria. Le disposizioni nazionali restano invariate dal 17 Marzo 2020 – data di pubblicazione del “Cura Italia” – nonostante la conversione in legge del decreto che all’articolo 92 comma 4 reca testuali parole (L.27 del 24 Aprile 2020 – link):

 

“In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

Diverse le cose in Europa. Nell’articolo 5 comma 1 del Regolamento 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) viene normata la cosiddetta “proroga europea”, ma i termini non coincidono con quelli nazionali:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

 

Nonostante il regolamento UE sia un atto legislativo vincolante che trova applicazione in ogni Stato membro dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea, al comma 5 dello stesso viene prevista la possibilità di mantenere le norme nazionali previa comunicazione alla Commissione. Qualora uno Stato non fosse intenzionato a beneficiare della proroga è obbligato a rispettare le decisioni altrui favorendo il transito di veicoli non in regola con le disposizioni nazionali in virtù del principio della libera circolazione. Non avendo notizie della linea intrapresa dall’Italia, ma presumendo la ragionevole rinuncia dei termini europei, si pensava che la proroga di 7 mesi sarebbe stata applicabile limitatamente ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’UE. Allo stesso modo, un veicolo con targa italiana avrebbe potuto beneficiare delle norme UE negli altri Stati membri, ma in Italia avrebbe dovuto sottostare alle leggi nazionali. Nei giorni successivi all’emissione del regolamento 2020/698 sono giunte le comunicazioni di rigetto della proroga comunitaria da parte di 24 dei 27 stati che compongono l’Unione Europea, ma chi attendeva la notifica dall’Italia è rimasto deluso (leggi i pareri di Spagna, Francia, Germania, UK). La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) smorza ogni speranza: la comunicazione non pervenuta dall’Italia non è conseguenza del solito ritardo italiota, ma è la prova che l’Amministrazione ha scelto di beneficiare del regolamento europeo, molto probabilmente a causa dei ritardi biblici che caratterizzano la Motorizzazione Civile.

L’attuazione delle norme in Italia e nel territorio UE risulta molto articolata in quanto le disposizioni nazionali hanno termini e campi di applicazioni differenti da quelle comunitarie. Nello specifico, la proroga italiana non ha limiti temporali minimi, ma ha come termine massimo Luglio 2020. In quella europea invece rientrano i veicoli con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020. Inoltre, le disposizioni del “Cura Italia” riguardano tutte le categorie di veicoli soggette a controllo tecnico periodico; quelle comunitarie non contemplano le categorie  L (Motoveicoli), O1 e O2 (Rimorchi leggeri). Ne consegue che per i veicoli con revisione scaduta prima di Febbraio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020, ma solo in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020). I veicoli scaduti a Febbraio possono circolare fino al 31 Ottobre 2020 in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020), mentre in territorio UE si calcolano i 7 mesi dalla normale scadenza (Regolamento 2020/698). Per le scadenze da Marzo ad Agosto 2020 si applica integralmente il Regolamento 2020/698 che consente la circolazione, in italia e UE, per i 7 mesi successivi ai termini naturali. La normativa nazionale, a differenza di quella degli altri Stati membri, consente la circolazione fino all’ultimo giorno del mese nel quale scadrebbe la revisione ministeriale. Ne consegue che i termini UE potrebbero essere leggermente disallineati a quelli italiani. Di seguito si allega un estratto della circolare sopra citata utile ad individuare la casistica completa.

Un grazie particolare a Claudio di Sicurauto.it per l’informazione.