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Di questi tempi, stare al passo con le proroghe relative alla scadenza della revisione ministeriale è più difficile che seguire la moda, e a dirlo non è un giornalista qualsiasi, ma un addetto ai lavori. L’intento di questo articolo è molto lontano dalla sterile critica politica cavalcando la presunta inutilità di ulteriori rinvii, ma si mira banalmente a fare un po’ di chiarezza, quella chiesta a gran voce dal comparto revisioni in primis, seguito a ruota da automobilisti e Forze dell’Ordine. Con un pizzico di rammarico – ma con i piedi per terra – duole ricordare che in un paese civile non dovrebbe essere un semplice blog il punto di riferimento nazionale per un intero settore, ma vista la totale negligenza del Ministero competente (o in-competente), ad ognuno tocca arrangiarsi come può (che tristezza!). D’altronde, non c’è tempo da perdere: gli automobilisti vengono continuamente multati illegittimamente, le Forze dell’Ordine si rivolgono ai Centri di Controllo per avere risposte e certe e questi ultimi brancolano nell’oscurità totale. Arrivati questo punto, è bene rassegnarsi alla speranza di ottenere un calendario istituzionale dei rinvii (che pretese!), ma coordinando le varie informazioni ufficiali centellinate dai vari chi-di-dovere, si può comunque giungere ad un punto fermo. É un lavoro da detective, pertanto è indispensabile ripercorrere la cronostoria delle proroghe aggiungendo passo dopo passo i singoli tasselli, ovvero gli emendamenti o le nuove norme:

17 Marzo 2020 – DL n.18 (Cura Italia) (link): Al comma 4 dell’articolo 92 del citato decreto legge, vengono di fatto rinviate tutte le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. Il provvedimento interessa tutte le categorie di veicoli soggette a revisione periodica, e si applica indistintamente per quanto riguarda l’art.80 del C.d.S. (controllo tecnico periodico), l’art. 78 (visita e prova) e l’art. 75 (accertamento tecnico per la circolazione). La disposizione è valida anche per i veicoli non in regola alla data di entrata in vigore delle disposizioni, il primo elemento di confusione per Forze dell’Ordine, automobilisti e Centri di Revisione responsabile, rispettivamente, di una pioggia di multe illegittime, ricorsi ed aperture straordinarie durante il lockdown. Una serie di circolari operative  (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link)/circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link)) chiarisce inequivocabilmente questo aspetto, ma la diffusione poco capillare delle stesse impedisce comunque il passaggio dell’informazione: ognuno opera secondo le proprie fonti. Il paese è nel caos, e pensare che si trattava di una semplice regola scritta nero su bianco, in italiano più che comprensibile.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Avviso all’utenza Coronavirus n.11

24 Aprile 2020 – Legge n.27 (link): Il sopra citato DL n.18 viene convertito in legge senza modifiche all’art. 92 comma 4. Pertanto, i termini della proroga rimangono invariati.

25 Maggio 2020 – Regolamento UE 698/2020 (link) –  Anche l’Europa dice la sua in materia revisione veicoli introducendo la possibilità di beneficiare di un ulteriore slittamento di sette mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto 2020. Effettivamente era necessaria una disciplina condivisa per garantire il principio comunitario della libera circolazione, anche perchè la pandemia non ha colpito gli Stati membri in egual misura. Nonostante il carattere di immediata efficacia tipico del regolamento UE, gerarchicamente superiore a qualsiasi norma nazionale, il Parlamento Europeo lascia ad ogni paese la facoltà di applicare o meno le disposizioni, a patto che vengano comunque rispettate le decisioni locali. Inizialmente si pensa ad un rigetto da parte della nostro Ministero competente, visto il già operativo comma 4 dell’art 92 della Legge. n.27 e considerata l’incalzante riprese dell’attività economica dopo oltre due mesi di lockdown. L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al 4 Giugno 2020, ma entro tale data giungono le comunicazioni di rinuncia da parte di 24 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, Italia esclusa. Il paese piomba nuovamente nell’incertezza. Le misure si applicheranno anche per i veicoli immatricolati in Italia o riguardano esclusivamente il transito oltre confine? Secondo il buonsenso, una misura concepita per garantire la circolazione transfrontaliera non dovrebbe coinvolgere la disciplina interna, ma l’ultima parola spetta sempre a chi-di-dovere.

5 Giugno 2020 – Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) – Agli “Interni” l’ardua impresa di comunicare al paese le novità in materia revisione veicoli, ma che fine ha fatto il Ministero competente? Lecito porsi la domanda, in quanto, da Maggio in poi, nessuno ha più traccia dell’ente pubblico preposto. Sedi periferiche della Motorizzazione Civile perennemente in smartworking, telefoni che squillano a vuoto e neanche uno straccio di comunicazione ufficiale: solo un post Facebook, datato 16 Luglio 2020, dalla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In sintesi, viene riportato  il contenuto della sopra citata circolare degli Interni, con l’aggiunta della tabella esplicativa riportata di seguito. Entrambe le proroghe, nazionale e comunitaria, vigono contemporaneamente sul territorio, ma è necessario porre molta attenzione in quanto i campi di applicazione ed i termini temporali sono differenti. La prima riguarda tutte le categoria di veicoli soggetti a revisione periodica con scadenza entro Luglio 2020, mentre la seconda esclude i motocicli (categoria L) ed i rimorchi leggeri (categoria O1,O2) ed ha come limiti temporali Febbraio ed Agosto 2020. Di conseguenza, il calendario revisioni che ne deriva non è affatto semplice, poco intuitivo e quindi difficilmente assimilabile da utenza e Forze dell’Ordine. Nel frattempo, dal Parlamento italiano trapelano le prime bozze del cosiddetto DL Semplificazione che, fra i tanti emendamenti, prevede un’ulteriore nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali.

11 Settembre 2020 – Legge n.120 (link) – Approvato in via definitiva il già citato “DL Semplificazione 76/2020” e convertito in legge (L.120). Nello specifico, l’art. 49 comma 5-septies della stessa contiene un emendamento al già operativo comma 4 dell’art. 92 della Legge n. 27, ovvero la proroga nazionale. Il rinvio ad Ottobre per le scadenze entro Luglio rimane invariato, ma vengono introdotti due ulteriori slittamenti: a Dicembre 2020 per le scadenze di Agosto/Settembre ed a Febbraio 2021 per quelle di Ottobre, Novembre e Dicembre. L’intento del legislatore, incalzato dalle associazioni di categoria, era quello di semplificare il precedente quadro normativo, nello spirito del decreto legge. Tuttavia, chi-di-dovere ha vergognosamente dimenticato che una norma nazionale non può in alcun modo abrogare la disciplina comunitaria, e la conferma dello scivolone arriva dalla ormai tristemente nota pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (immagine di destra), l’unico canale di comunicazione del vergognoso ente pubblico. Come se nulla fosse, viene menzionata esclusivamente la proroga nazionale, ma dopo numerose richieste incredule da parte degli operatori del settore viene modificato il post. É infatti ragionevole pensare che, al pari della precedente versione del comma 4 dell’art. 92 della legge n.27, il nuovo calendario debba essere interfacciato ed allineato a quello UE, essendo il sopra citato regolamento comunitario ancora in vigore. A questo proposito, compare il seguente testo in sostituzione alla tabella: “[..]Queste disposizioni devono essere coordinate con quelle del vigente Regolamento UE 2020/698 [..] Aggiorneremo questo post appena sarà emesso un provvedimento di armonizzazione tra la norma Ue e quella italiana.”  A distanza di un mese, il post è rimasto invariato e nessuna circolare o avviso sono stati diramati dal Ministero dei Trasporti o dalla Motorizzazione Civile, salvo da alcuni dipartimenti che “coraggiosamente” hanno preso posizione.  É il caso della DGT Nord Est, che con circolare interna 0178990 del 21/9/2020 (link) diffonde una tabella dal contenuto fuorviante (immagine sotto), in quanto viene nettamente separato l’ambito nazionale da quello comunitario, lasciando intendere che la proroga europea sia valido esclusivamente oltre confine.

Le uniche informazioni sufficientemente esaustive sono consultabili dal sito della Polizia di Stato, sempre aggiornato in materia proroghe sin dal principio dell’emergenza Covid (link). Citando testuali parole, “il  Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 [Cura Italia], emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [DL Semplificazione], che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.”  Nell’immagine di destra, un estratto delle FAQ del sito della Polizia di Stato utili a comprendere la nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali. Al fine di schematizzare e semplificare il più possibile in via definitiva il quadro normativo, si riporta la tabella pubblicata 11 Settembre 2020 (link articolo).