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La scelta di pneumatici corretti non è cosa da poco viste le numerose sigle che compongono la  misura, pertanto è consigliabile rivolgersi sempre ad un professionista per avere la certezza di essere a norma di legge. Il rischio concreto del fai-da-te è di incappare nell’errore di inesperienza che costa caro nel caso di controlli da parte della Forze dell’Ordine (art. 78 con ammenda di 422 a 1695€ + revisione straordinaria presso la Motorizzazione Civile) e di revisione ministeriale da ripetere (clicca qui per leggere “Pneumatici diversi e doppia spesa”). Di seguito propongo una semplice guida per utenti e professionisti che ha come riferimento la direttiva europea n.458/2011 relativa ai requisiti dell’omologazione dei pneumatici sui veicoli a motore (clicca qui per la versione integrale).

Le uniche misure di pneumatici consentite per un veicolo sono quelle trascritte sul libretto di circolazione, in particolar modo a pag.3 per le c.d.c.* rilasciate dopo il 2000 (immagine a sinistra), a pag.2/4 per le c.d.c. rilasciate prima del 2000 (immagine centrale) e a pag.3. per le c.d.c. antecedenti gli anni 80 (immagine di destra).

*carta di circolazione

 

 

Nelle carte di circolazione dei veicoli d’epoca o dei ciclomotori può capitare che le misure delle gomme non vengono riportate. L’unico documento con validità equiparabile al libretto di circolazione è il certificato di omologazione che può essere richiesto al produttore del veicolo. L’immagine di seguito rappresenta il certificato relativo alla Fiat 500F con omologazione “OM10965” che, come contrassegnato dal punto interrogativo sulla carta di circolazione soprastante, non indicava prescrizioni sugli pneumatici.

Tutti gli pneumatici normalmente montati sul veicolo devono avere la stessa struttura, mentre quelli montati su uno stesso asse devono essere dello stesso tipo. Il Regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (clicca qui per la versione integrale tradotta) definisce in modo chiaro il termine “struttura” ed il termine “tipo”.

  • 2.3.«struttura» di un pneumatico: caratteristiche tecniche della carcassa del pneumatico; si distinguono in particolare le seguenti strutture:[…] diagonale, radiale, runflat, reinforced, extra load ecc…
  • 2.1.«tipo di pneumatico»: categoria di pneumatici che non differiscono sostanzialmente fra loro per quanto riguarda, in particolare, i seguenti elementi:il produttorela designazione della misura del pneumaticola categoria di impiego [normale (stradale), oppure da neve, oppure per uso temporaneo], la struttura (diagonale, diagonale cinturata, radiale, per marcia a piatto), il simbolo della categoria di velocità, l’indice di capacità di carico, la sezione trasversale.

L’interpretazione letterale della normativa sembrerebbe non porre vincoli per misure di pneumatico omologate e differenti sugli assi, ma tale possibilità è ammessa solo per in veicoli che sulla carta di circolazione riportano la dicitura “asse 1-asse 2“,”1-2“,”ant-post“, “a-p” e così via. Nel caso in cui le misure differite fossero più d’una (immagine a destra), gli accoppiamenti devono rimanere come previsto in origine. Un falso mito da sfatare per questa categoria di veicoli è la possibilità di installare all’asse posteriore pneumatici equivalenti all’anteriore, salvo diversa specificazione. Considerando sempre l’immagine di destra, l’unica misura omologata indistintamente sui due assi è la 225/45R18 91Y perchè trascritta sia spaiata che accoppiata, ovvero preceduta dal prefisso A3 (anteriore relativa alla terza coppia). L’immagine sottostante, estrapolata direttamente dal regolamento, chiarisce in modo univoco la definizione di sezione trasversale (cross-section) indicando il tipo di battistrada come fattore fondamentale. Di conseguenza, si può dedurre che due pneumatici dello stesso tipo, di fatto, sono indentici in ogni caratteristica.

Lo schema può essere utilizzato anche per spiegare brevemente il significato degli elementi che compongono la designazione della misura del pneumatico (misura) prendendo come esempio 205/55R16 91H:

  • 205  “Larghezza nominale di sezione. Deve essere espressa in mm […]”
  • 55    “Rapporto nominale di aspetto […] (rapporto tra l’altezza di sezione in mm e la larghezza nominale di sezione in mm, moltiplicato per cento).”
  • R       Indicazione sulla struttura della carcassa (in questo caso radiale)
  • 16     “Numero convenzionale che indica il diametro nominale di calettamento del cerchio […]”

La designazione della misura del pneumatico è sempre seguita da una sigla alfanumerica che identifica l’indice di capacità di carico e la categoria di velocità:

  • 91     Indice di capacità di carico: “numero associato alla massa di riferimento che un pneumatico può portare quando è utilizzato rispettando le prescrizioni di impiego specificate dal produttore.”
  • H      Categoria di velocità: “velocità massima che il pneumatico può sopportare, espressa dal simbolo della categoria di velocità.”

A differenza della designazione della misura del pneumatico che deve corrispondere esattamente a quanto prescritto dalla c.d.c., i codici sopra citati possono appartenere ad una categoria uguale o superiore. Gli indici di capacità di carico hanno una classificazione numerica crescente, mentre per quanto riguarda le categoria di velocità l’ordinamento esatto è descritto dalla tabella a destra. Gli indici di capacita di carico dei pneumatici per il trasporto leggero (suffisso C” dopo la designazione della misura del pneumatico) solitamente sono due per ogni misura in quanto indicano il carico che il pneumatico può trasportare in funzionamento singolo o gemellato. L’unico caso in cui le categorie di velocità possono essere ridotte fino ad un minimo di “Q” (160Km/h) è per gli pneumatici idonei alla marcia su neve nel periodo invernale. La circolare n.104/95 del Ministero dei Trasporti (clicca qui per la versione integrale) prescrive per i casi in cui la velocità massima di costruzione del veicolo fosse superiore alla categoria di velocità declassata l’esposizione in abitacolo di una targhetta monitoria con il nuovo limite. Il regolamento 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) (clicca qui per la versione integrale tradotta) definisce le due categorie di pneumatici idonei alla marcia su neve in base ai simboli identificativi:

  • 4.2.6. il termine «M+S» oppure «M.S» oppure «M&S» se lo pneumatico è destinato a garantire prestazioni migliori di quelle di uno pneumatico normale in presenza di fango o neve fresca o in via di scioglimento. Questa categoria di pneumatici risponde ad una normativa anni 70 che fa riferimento unicamente alla conformazione del battistrada concepito in modo da favorire l’espulsione di neve, acqua o fango tramite scanalature con una larghezza trasversale minima.
  • 4.2.7. il simbolo «alpino» (3 peaks mountain snowflake) […] se lo pneumatico è classificato nella categoria di impiego «da neve». La normativa sopra citata indica tutti i requisiti che deve avere un pneumatico per rientrare in tale categoria tra cui il superamento di test in condizioni di gelo critiche e le specifiche sulla conformazione del battistrada con lamelle antiscivolo obbligatorie.

In Italia pare che questo regolamento Europeo non sia ancora stato recepito e per pneumatici idonei alla marcia su neve si considerano indistintamente anche quelli contrassegnati solo con dicitura M+S. Tali pneumatici, come precisato nella circolare del Ministero dei Trasporti prot. 1049 del 17 Gennaio 2014, sono consentiti anche al di fuori dal periodo in cui vige l’obbligo (15 Novembre-15 Aprile con un mese di tolleranza per l’adeguamento), a patto che il codice di velocità non sia declassato rispetto alla c.d.c. Nella definizione di tipo di pneumatico precedentemente affrontata è evidente come la categoria di impiego (normale, da neve, temporanea) debba necessariamente corrispondere sullo stesso asse, ma può differire da un asse all’altro. La circolare del Ministero dei Trasporti Prot. RU \ 1580 del 16.01.2013 tuttavia raccomanda l’installazione del pneumatico termico su tutti gli assi per motivi di sicurezza anche se, vista l’equivalenza ai dispositivi antisdrucciolevoli (catene da neve), potrebbero interessare solo gli assi di trazione. Nel caso in cui la carta di circolazione presentasse indicazioni sui pneumatici M+S (immagine a destra), tali informazioni sono da considerarsi vincolanti per quanto riguarda la categorie d’impiego, ma non per quanto riguarda la categoria di velocità nel periodo “invernale”.  La circolare del Ministero dei Trasporti Prot. MOT3/335M361 del 30/09/2004 (clicca qui per la versione integrale) inoltre precisa che tutte le misure indicate sulla carta di circolazione senza specificazioni sulla categoria d’impiego possono essere installate in configurazione M+S.

Le uniche variazioni ammesse rispetto a quanto prescritto dalla carta di circolazione riguardano le misure di pneumatico obsolete e di conseguenza non reperibili in commercio. Di norma, quando non viene indicato il rapporto nominale di aspetto del pneumatico (altezza), il valore corrisponde ad 80 nel caso di pneumatici di impiego normale e 75 nel caso di pneumatici per il trasporto leggero. La tabella CUNA NC 053-05 (clicca qui per la versione integrale) indica le equivalenze ammesse senza modifiche alla carta di circolazione.