Durante gli scorsi mesi il settore revisioni è stato animato da qualche scaramuccia a causa del ricorso al Tar del Lazio contro la nuova formazione degli ispettori disciplinata dall’accordo Stato/regioni del 17 Aprile 2019. Per coloro che volessero un quadro dettagliato delle vicende si consiglia la consultazione dei seguenti testi: “Atto n.65/CSR del 17/4/2019“, “Ricorso n.7778/2019 – Tar del Lazio (Roma)“, “Ordinanza n.04927/2019” , “Nuova formazione ispettori – il ricorso della vergogna (prima parte)“, “Nuova formazione ispettori – il ricorso della vergogna (seconda parte)“. In sostanza, un gruppo di 208 persone, perlopiù rivenditori e produttori di attrezzatura, richiede tramite ricorso la riduzione del monte ore previsto per i corsi di formazione degli ispettori, un provvedimento che sopraggiunge dopo un anno abbondante di vergognoso ritardo da parte dello Stato. Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 214/17 (decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2014/45ue), vengono banditi al 20 Maggio 2018 i corsi di formazione per la qualifica di “responsabile tecnico” – ora ispettore – secondo il vecchio sistema, senza però prevedere nulla riguardo la nuova formazione. Con questo cavallo di Troia (immagine sopra), i principali ricorrenti sono riusciti ad ottenere la firma di qualche sprovveduto titolare di centro revisioni, ispettore o aspirante tale in modo da incrementare, almeno all’apparenza, le proporzioni della protesta. Un malcontento generale era sicuramente più credibile di una richiesta circoscritta alla parte commerciale del settore e l’assenza del supporto da parte di tutte le associazioni di categoria, meno naturalmente A.I.C.A. (Associazione Italiana Costruttori di Attrezzatura), conferma l’ipotesi, ma c’è dell’altro. Parte delle argomentazioni sostenute dall’avvocato per dimostrare la presunta illegittimità dell’accordo Stato/regioni erano palesemente in contrasto con la posizione dei centri di controllo ed ispettori: “[..]L’Italia è l’unico paese della Comunità Europea il quale ha introdotto dal 2015 l’obbligo nei “centri di revisione” del protocollo informatico denominato MCTC/NET 2, con cui si preclude all’operatore qualunque ingerenza sui dati delle prove (rendendo di fatto l’ispettore un operatore tecnico di sistemi informatici”. Come può un tecnico firmare un documento nel quale viene messa in discussione la professionalità della sua categoria? Lo abbiamo chiesto ad uno dei 4 firmatari (su 208!) risultati ispettore secondo la nostra indagine e la risposta lascia qualche perplessità:<<Ma io non ho firmato per quelle cose! Ho firmato per la riapertura dei corsi!>>. A quanto pare non si tratta dell’unico ingenuo: come dichiara Gianluca Massa, presidente di AICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo), <<Ad Autopromotec (dove si è tenuta la raccolta firme per il ricorso) non era disponibile il testo integrale presentato al Tar del Lazio, l’ho richiesto personalmente quando sono stato invitato a prenderne parte>>. Ad ogni modo, poco importa: in data 17 Luglio 2019 l’istanza è state respinta con Ordinanza Cautelare n.04927 vista la mancanza di elementi di pregiudizio nei confronti dei ricorrenti e considerata l’impossibilità di valutare – e quindi giudicare – una realtà non ancora operativa..
Testo integrale ordinanza cautelare:“[..]Considerato che, salva ed impregiudicata ogni valutazione di merito, allo stato non sono ravvisabili profili di pregiudizio imminente e irreparabile, tenuto conto che l’accordo impugnato dovrà essere recepito dalle regioni con proprio atto deliberativo; Ritenuto, per quanto precede, di non poter accogliere l’istanza cautelare, pur compensando le spese della presente fase [..]”.
Passano i mesi e l’accordo oggetto del ricorso viene recepito dalle prime 4 regioni: Umbria (determinazione dirigenziale n.532 del 13 Giugno 2019), Basilicata (delibera della Giunta regionale n.400 del 28 Giugno 2019), Campania (delibera regionale n. 431 del 17 Settembre 2019) e Veneto (delibera della Giunta regionale n. 117 del 8 Ottobre 2019): i fantastici 208 tornano all’attacco. In data 14 Novembre 2019 viene presentata la seconda istanza del ricorso in relazione alla fase sperimentale dei nuovi corsi di formazione, di fatto mai avviati. Nell’atto appena presentato manca l’elenco delle violazioni surreali impugnate precedentemente per dimostrare la presunta illegittimità dell’accordo Stato/regioni, ma vengono menzionati i danni provocati al settore. A quanto pare, l’accordo Stato/regioni lederebbe, in ordine, gli interessi di:
- Aspiranti ispettori che, a causa degli ingenti costi e delle numerose ore richieste per la formazione, devono rinunciare ad un corso per accedere ad “una semplice attività lavorativa.”
- Titolari dei centri di controllo che, in mancanza di ispettori, non possono aprire nuove attività o rischiano la chiusura di quelle preesistenti.
- Per concludere, come fosse questione secondaria, si menzionano gli enti accreditati per la formazioni, rivenditori e produttori di attrezzatura i quali, a causa di una fase di stallo del mercato, hanno subito perdite consistenti.
Poi dicono che in Italia i valori non esistono più… Come definire i principali ricorrenti (produttori/rivenditori di attrezzatura) che, ad insaputa delle altre parti, hanno presentato questa nuova istanza anteponendo gli interessi altrui? Lo conferma Tecnostrada Formazione nella nota pubblicata il 2 Dicembre 2019 dalla pagina Facebook ufficiale (immagine sopra): “Il ricorso è stato richiesto dallo studio legale che ha presentato il primo, pur non richiedendo le stesse adesioni ottenute per il primo, ma rivalendosi dell’incarico già ottenuto“. Ordunque, chi sono gli onorevoli soggetti che finanziano questa nobile causa? Abbiate il coraggio di palesarlo, siamo certi che in molti vorrebbero stringervi la mano per la vostra generosità.
Edit (20/12/2019):
RICORSO RESPINTO! Per consultare il testo integrale dell’ordinanza cautelare clicca (qui) / Clic su “Decisioni e Pareri (in alto a destra) / Inserisci: Tipo Provvedimento: Ordinanza – Sede: ROMA – Anno e numero provvedimento: 2019 08327 / Cerca oppure clicca qui.



La scorsa settimana ci è stato recapitato da fonte anonima il testo integrale del ricorso al Tar contro l’accordo Stato-regione del 19 Aprile 2019 (testo integrale) relativo ai nuovi criteri per la formazione degli ispettori addetti alle revisione ministeriale. Per ragioni di privacy non pubblicheremo il documento, ma saremmo lieti se lo facesse la controparte per smentire eventuali inesattezze contenute in questo articolo, ammesso che ce ne siano. Per chi non fosse a conoscenza delle vicende, si fa riferimento alla protesta pubblicizzata principalmente sulla pagina Facebook di Tecnostrada Formazione e nel gruppo privato CRA – Centro Revisioni Auto – Supporto Tecnico, due noti enti di formazione duramente penalizzati dalle nuove disposizioni del Ministero a seguito del recepimento della normativa europea 2014/45ue (testo integrale). La raccolta firme per il ricorso è avvenuta durante la fiera internazionale dell’attrezzatura automobilistiche Autopromotec tenutasi a Bologna dal 22 al 26 Maggio ed a quanto pare l’iniziativa ha riscosso parecchio successo. “Per darvi un idea dei numeri hanno già raggiunto il doppio delle firme che si erano dati come obbiettivo massimo !!!” dichiara lo Staff di CRA il 24 Maggio, mentre il giorno successivo Tecnostrada Formazione canta pubblicamente vittoria: “RACCOLTA FIRME – quando lo scopo è la giustizia sociale tutti sono d’accordo! Obiettivo raggiunto!” (immagine sotto)

Nulla da dire. In meno di cinque giorni sono state raccolte poco più di 200 firme: questo accordo Stato-regioni proprio non piace, ma per quale motivo? Chi sono effettivamente i firmatari? Nel testo del ricorso al Tar vengono citati come parte lesa gli aspiranti ispettori e titolari di centri di controllo da avviare (entrambi presumibilmente penalizzati dal blocco provvisorio dei corsi di formazione), ma anche le associazioni di categoria delle imprese ed alcuni rappresentanti dei costruttori di attrezzatura. Quel “anche” – “altresì” nel testo originale – lascia immaginare che i soggetti menzionati dopo la congiunzione siano una minima parte in supporto ai principali ricorrenti, ma non è così, almeno secondo la nostra indagine. Dall’elenco delle persone fisiche firmatarie abbiamo estrapolato la data di nascita contenuta nel codice fiscale individuando con buona probabilità i relativi profili Facebook e Linkedin, mentre per quanto riguarda le imprese abbiamo consultato i siti internet o effettuato una visura gratuita delle partite IVA (immagini sotto). Il mondo è piccolo, soprattutto quello dell’automotive: le numerose conoscenze nel settore ci hanno aiutato a dare un volto ad eventuali identità dubbie contribuendo a ridurre il margine di errore del nostro censimento. Naturalmente si tratta di una stima indicativa in quanto le informazioni pubblicate nei profili social non si possono considerare assolutamente vere, ma sarebbe assurdo dichiarare di lavorare presso un’azienda quando nella realtà si fa tutt’altro.

Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a collocare nel settore il 30% dei firmatari di cui il 2% sono ditte individuali. Il rimanente 28% – di cui il 3% under 25 – sono persone fisiche e presumibilmente ispettori addetti alla revisione ministeriale – o aspiranti tali – vista la dichiarazione di Tecnostrada Formazione: “grande adesione dei responsabili tecnici che hanno compreso e condiviso le ragioni di questa buona causa di giustizia sociale”. A noi non risulta, ne abbiamo identificati con buona probabilità solo 4 (2% sul totale, due dei quali sembrerebbero in rapporti lavorativi con CRA – Centro Revisioni Auto dalle informazioni pubbliche contenute nei profili Facebook). Autofficine (carrozzerie, gommisti, concessionari) e persone fisiche riconducibili ad esse rappresentano l’11% sul totale mentre i centri di revisione il 16% (nell’elenco dei firmatari in più occasioni la persona fisica che segue un’impresa ha lo stesso cognome del titolare della stessa, quindi li abbiamo considerati correlati). Il restante 40% è composto da produttori e rivenditori di attrezzatura (o servizi), agenti di commercio, consorzi e la relativa associazione di categoria (AICA – Associazione Italiana Costruttori di Attrezzature). Sono doverose alcune precisazioni per ridimensionare questa percentuale: numerosi dipendenti delle principali aziende promotrici del ricorso hanno firmato in qualità di persona fisica generica incrementando, almeno all’apparenza, le proporzioni del malcontento. Era proprio necessario il supporto dell’impiegato, del programmatore e del tecnico? Non è finita. Alcune delle ragioni sociali presenti nell’elenco sembrerebbero non essere direttamente pertinenti al settore revisioni: commercio di pneumatici, di ricambi auto, di utensili… tutti insieme per la “giustizia sociale” o per qualche secondo fine? Diversamente, sono ben comprensibili le ragioni che hanno spinto titolari di autofficine e centri di revisione a firmare il ricorso. I primi, penalizzati dal blocco provvisorio dei corsi, probabilmente non riescono ad avviare il servizio revisioni per mancanza di personale abilitato mentre i secondi temono la presa di posizione del dipendente ispettore non più facilmente sostituibile come una volta. Si tratta comunque di una percentuale irrisoria di imprese che si contrappongono alle relative associazioni di categoria che non hanno preso parte al ricorso nonostante i numerosi inviti. I presunti aspiranti ispettori probabilmente lamentano di non poter più ottenere l’abilitazione in 4 giorni con circa 500€ di spesa mentre gli enti di formazione (1% sul totale) avrebbero senza dubbio preferito dei corsi progettati ad-hoc secondo i propri interessi: meno corposi, più fruibili e quindi maggiormente remunerativi. Per gli ispettori già abilitati riserviamo qualche dubbio riguardo la spontaneità della decisione, oppure ipotizziamo non abbiano letto attentamente il contenuto del ricorso che, da quanto ci risulta, è stato stilato posteriormente alla raccolta firme. Se così non fosse, ci sarebbe una terza opzione che omettiamo per non essere offensivi. (leggi la seconda parte)






In data 17 Aprile 2019, dopo una lunga bagarre alla conferenza Stato-regioni, è stato pubblicato il testo unico contenente i criteri per la nuova formazione degli ispettori addetti alla revisione ministeriale (testo integrale). Il documento ha generato qualche malumore tra le fila di coloro che hanno sempre considerato il sistema revisioni come una mangiatoria per lucrare all’inverosimile, ma fortunatamente la gran parte del settore ha accolto positivamente questa provvidenziale novità attesa da cinque lunghissimi anni. Per comprendere a fondo le ragioni del braccio di ferro di queste ultime settimane, è opportuno tornare al lontano 1992, anno in cui è stata disciplinata per la prima volta la figura del responsabile del centro revisioni. L’art. 240 del regolamento di attuazione del Codice della Strada (testo integrale) prescrive i seguenti requisiti per il cosiddetto responsabile tecnico:
“a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell’attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria [..]”
Per farla breve, un qualsiasi cittadino per bene in possesso di diploma ad indirizzo tecnico poteva accedere alla professione ricoprendo il ruolo richiesto dalla normativa. Molti meccanici titolari di centri di revisione furono esclusi dalla qualifica per mancanza del titolo di studio, ma mantennero comunque il controllo sulle operazioni grazie al comma 2 del medesimo articolo:
“Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell’impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso l’officina per la quale e’ stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare in più di un’officina che effettui il servizio di revisione.”
Difficile immaginare un lavoratore subordinato con pieno potere decisionale e totale libertà d’azione, ma non è questo il nocciolo della questione, almeno per ora. Siamo ad inizio millennio, i centri di revisione rappresentavano una realtà con tutti i requisiti per funzionare correttamente: mercato in espansione e regime di quasi monopolio – almeno a livello locale -, gli affari non potevano che andare a gonfie vele. Nonostante ciò arrivarono le prime revoche per coloro che miravano unicamente ad incrementare il fatturato in barba alla alla legge: il fenomeno delle revisioni facili esisteva sin dal principio ed andava disincentivato immediatamente. Urgeva innanzitutto più chiarezza: quali erano i compiti del misterioso “responsabile tecnico”? Con il D.p.r 360 del 5 Giugno 2001 (testo integrale) viene integrato il già citato articolo 240 del regolamento di attuazione del Codice della Strada con due capisaldi oggi nell’occhio del ciclone – formazione e responsabilità:
“[..] b) dopo la lettera g) del comma 1, e’ aggiunta la seguente: “h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.[..];
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui e’ stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e’ tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.”
Ora è tutto più chiaro: il responsabile tecnico non era un semplice requisito obbligatorio per l’avvio di un centro revisioni, ma era l’operatore che materialmente eseguiva le revisioni ministeriali sotto la propria responsabilità. Un ruolo così importante non poteva che essere affidato esclusivamente a personale qualificato che avesse superato il corso di formazione definito dal successivo accordo Stato-regioni del 12 Giugno 2003 (testo integrale). La durata obbligatoria delle lezioni era di 30 ore per l’abilitazione al controllo di tutti i veicoli di massa inferiore a 35 q.li – 24 per i soli motoveicoli -, ma in fin dei conti si trattava di un aggiornamento mirato alla professionalizzazione di coloro che operavano già da tempo nel settore. Nonostante ciò, non era assolutamente scontato ottenere l’idoneità all’esercizio del ruolo: i corsi erano organizzati in stretta collaborazione con la Motorizzazione Civile che non aveva nessun interessa a “svendere” le licenze. Non esisteva nemmeno troppa concorrenza fra enti di formazione in quanto gli evidenti limiti del mercato scoraggiavano gli imprenditori a caccia di rendite sicure, ma le previsioni si sbagliavano. Negli anni successivi le richieste di iscrizione per i corsi superarono di gran lunga le aspettative contro ogni logica legata al buonsenso: è l’inizio del business della formazione, la principale rovina del settore. Sicuramente il fenomeno è correlato alla proliferazione incontrollata dei centri di revisione illustrata nel grafico sottostante (fonte Osservatorio Revisione Veicoli), ma i conti comunque non tornavano; le abilitazioni erano nettamente superiori al fabbisogno effettivo. 
LE CAUSE
Il primo modulo obbligatorio del corso di formazione trattava la disciplina giuridica nel servizio revisioni con particolare attenzione alle responsabilità civili e penali derivanti dall’esercizio della funzione. Quanti ex-meccanici, ex-gommisti o ex-carrozzieri ingolositi dalla nuova professione avevano messo in conto il rischio di finire in tribunale macchiando indelebilmente la fedina penale? Sia chiaro, non occorreva essere truffatori o delinquenti: era sufficiente un piccolo errore di distrazione per compromettere una vita di lavoro onesto. Ne valeva veramente la pena? Esercitare la funzione di responsabile tecnico del centro revisioni era (ed è tutt’ora) un po’ come giocare a mosca cieca in autostrada. La normativa di riferimento è sempre poco chiara e difficilmente reperibile: l’unica soluzione per rimanere sempre aggiornati è la sottoscrizione di abbonamenti con fornitori di servizi automotive o associazioni di categoria. Se vuoi lavorare correttamente devi pure pagare, ma forse è il minore dei mali. L’automobilista medio è disposto a tutto pur di ottenere l’attestazione di “revisione regolare” per il veicolo di proprietà senza spendere soldi in riparazioni, ma fa parte del gioco: se l’uomo non fosse negligente, probabilmente non esisterebbe l’obbligo del controllo ministeriale periodico. L’unico problema insormontabile, ingiustificabile ed inaccettabile è la tendenza ad assecondare le folli richieste dei clienti da parte dei titolari dei centri di revisione. Il mercato delle revisione in pochi anni era cambiato e gli effetti devastanti della concorrenza minavano i bilanci delle imprese: prima c’era spazio per tutti, ora non più. Chi voleva mantenere la professione doveva obbligatoriamente scendere a compromessi con il datore di lavoro sobbarcandosi le responsabilità dell’accordo invisibile che egli aveva stretto con i propri clienti, ovvero chiudere un occhio su eventuali difetti dei veicoli. Molti scelsero coscienziosamente di abbandonare il ruolo a favore di mansioni meno rischiose e meglio retribuite, ma la cosa non segnò minimamente il settore: morto un papa se ne faceva un altro. La continua richiesta di responsabili tecnici di ricambio è stata per anni la fortuna degli enti di formazione che erogavano corsi no-stop utilizzando strategia di marketing degne dei più fantomatici venditori di fumo che infestano il web. “Soddifatti o rimborsati”, “99% di promossi”, “promo”… ma di cosa stiamo parlando?

LE CONSEGUENZE
Pur non avendo potere decisionale, i primi responsabili tecnici potevano vantare una solida esperienza in autofficina che li rendeva quantomeno consapevoli del proprio operato, ma chi sono i loro successori? Il responsabile tecnico 2.0 ha la stessa funzione del parafulmine durante il temporale, è un semplice pretesto per consentire al centro revisioni di lavorare in apparente ottemperanza alle normative vigenti scaricando sul malcapitato ogni eventuale conseguenza legale. Inutile dire che il neodiplomato era la miglior risorsa per questa mansione: giovane, incosciente e low-cost, ma soprattutto facilmente manipolabile. In quattro giorni con circa 500€ si poteva ottenere la valida alternativa al responsabile tecnico assunto da diversi anni che magari cominciava ad avanzava qualche pretesa di troppo sulla base del’esperienza maturata. Meglio stendere un velo pietoso sulla qualità dei controlli: l’addetto alle revisioni non imparava a controllare il veicolo, bensì eseguiva una serie di operazioni per produrre nel più breve tempo possibile l’etichetta attestante la revisione regolare. Degno di nota anche il responsabile tecnico 3.0, il prestanome a tutti gli effetti: mogli, figli e parenti del titolare del centro revisioni assunti unicamente per far figurare agli atti la presenza dell’addetto ai controlli. E la sicurezza stradale? In italia la revisione ministeriale non ha nulla a che vedere con la sicurezza stradale.
SUBENTRA L’EUROPA – FINE DELLA PACCHIA
In data 3 Aprile 2014 viene emessa dal Parlamento europeo la direttiva 2014/45ue (testo integrale), oltre 70 pagine di capitolato relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore. Il principale obbiettivo della normativa è quello di azzerare le vittime della circolazione stradale innalzando gli standard qualitativi della revisione ministeriale partendo dell’operatore che materialmente esegue i controlli. Il responsabile tecnico diventa ispettore ai sensi del nuovo regolamento, ma non ha nulla a che vedere con la precedente figura professionale. Se per alcuni nazioni non è stato un problema il recepimento delle disposizioni europee, per l’Italia la situazione era tragica: solo nel preambolo della direttiva erano presenti elementi a sufficienza per distruggere l’intero sistema revisioni nazionale.
“[..](33) Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione.
(34)È opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici. Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività o autorizzare un organismo privato a effettuare i controlli tecnici e le riparazioni di veicoli, anche sullo stesso veicolo, qualora l’organo di controllo abbia accertato positivamente che resta mantenuto un elevato livello di obiettività.[..]”
Com’è possibile tutto ciò in un paese dove l’ispettore viene assunto direttamente dal centro revisioni che il più delle volte coincide con l’autofficina che esegue i lavori da certificare? “Livello elevato di capacità e di competenze” per 32 ore di corso obbligatorie? Andiamo oltre. Entro il 20 Maggio 2017 gli stati membri dovevano pubblicare le disposizioni legislative necessarie al recepimento della direttiva sopra citata e l’Italia emette ad un giorno dal termine il Decreto Ministeriale 214 (testo integrale). I requisiti minimi relativi alla competenza e formazione degli ispettori vengono definiti nell’allegato IV (testo integrale) del presente decreto, ma si arriva alla scadenza per l’applicazione delle nuove disposizioni con un nulla di fatto per quanto riguarda i nuovi corsi di formazione. In data 18 Maggio 2018 viene emesso il decreto dirigenziale n.211 (testo integrale) che mediante l’articolo 7 blocca definitamente i corsi per la qualifica di responsabile tecnico fuori norma:
“I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.M.
A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 13 del D.M.
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell’art. 14 del D.M.
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018.”
Il 20 Maggio 2018 segna la fine del business della formazione e l’inizio della rivalsa dei responsabili tecnici ormai ispettori, ma è subito #allarmesicurezzastradale*. Le associazioni di categoria delle autofficine/centri di revisione iniziano a diffondere massivamente allarmismi sulla presunta necessità di figure professionali regolarmente abilitate attribuendo responsabilità catastrofiche alle direttive europee, ma questa fandonia non attacca. Ci provano anche con l’ausilio della politica promuovendo all’interno del Decreto milleproroghe D.L. n.91 del 25 Luglio 2018 (testo integrale) un’integrazione all’articolo 13 del Decreto ministeriale n.214 per posticipare l’entrata in vigore delle disposizioni europee, ma il direttore generale della Motorizzazione Civile non si esprime: i corsi rimangono bloccati. Non rimaneva altro che attendere l’emissione del testo unico contente i criteri per la formazione dei futuri ispettori frutto della collaborazione tra le varie associazioni di categoria ed il Ministero dei Trasporti, e questo è quanto: 296 ore di corso per i diplomati + 3 anni di tirocinio e 176 ore per gli ingegneri + 6 mesi di tirocinio (testo integrale). –Follia! Ricorso al TAR! – D’ora in poi come faranno i titolari dei centri di revisione a sostituire con semplicità l’ispettore dipendente che gli è costato 5000€ di formazione? E se il corso fosse autofinanziato dalla risorsa accetterebbe di lavorare per uno stipendio da miseria ed un inquadramento da comune operaio? Come potranno gli enti di formazione lucrare sulla sventurata condizione del responsabile tecnico? RICORSO AL TAR!
*#allarmesicurezzastradale – riferimento ironico all’hashtag utilizzato dalle associazioni di categoria della autofficina per le campagne di (dis)informazione.

“a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) essere fisicamente idoneo all’esercizio dell’attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell’attività;
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea in ingegneria [..]”
“Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell’impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso l’officina per la quale e’ stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare in più di un’officina che effettui il servizio di revisione.”
“[..] b) dopo la lettera g) del comma 1, e’ aggiunta la seguente: “h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri.[..];
c) il comma 2 e’ sostituito dal seguente: “2. Il responsabile tecnico deve inoltre svolgere la propria attività in maniera continuativa presso la sede operativa dell’impresa o presso il consorzio cui e’ stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione ed e’ tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.”




“[..](33) Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione.
(34)È opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici. Gli Stati membri dovrebbero poter prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività o autorizzare un organismo privato a effettuare i controlli tecnici e le riparazioni di veicoli, anche sullo stesso veicolo, qualora l’organo di controllo abbia accertato positivamente che resta mantenuto un elevato livello di obiettività.[..]”
“I responsabili tecnici già autorizzati o abilitati alla data del 20 maggio 2018 continuano ad operare come previsto dall’art. 13 comma 2 del D.M.
A partire dal 20 maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all’art. 13 del D.M.
In attuazione del sopracitato articolo è in corso di definizione il previsto provvedimento del Ministero, da adottarsi nel rispetto delle competenze tra enti amministrativi e tenuto conto delle disposizioni da impartire ai sensi dell’art. 14 del D.M.
I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 31 agosto 2018.”

Considerando che in data 20 Dicembre 2018 il Consiglio Stato-Regioni ha rimandato l’approvazione dello schema riguardante la nuova formazione dell’ispettore presentata dal Ministero dei Trasporti, come Associazione ICC inoltriamo una rivisitazione dello schema proposto in precedenza (link):
FORMAZIONE INIZIALE ED AGGIORNAMENTO
Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i controlli tecnici, gli ispettori devono ricevere una formazione iniziale con aggiornamento costante e devono superare un esame adeguato che attesti le competenze dal punto di vista pratico e teorico. Partendo da questa considerazione (allegato IV della Direttiva Europea 45/2014ue e relativo recepimento con il D.M. 214 del 19/05/2017), crediamo sia opportuno distinguere le figure abilitate alla professione o ugualmente operanti sulla base dello status attuale:

Come si evince dai blocchi A-B-C-D la situazione odierna è abbastanza variegata, conseguenza diretta della totale assenza di controlli e della molteplici interpretazioni locali della normativa. Considerando che uno stravolgimento generale peggiorerebbe ulteriormente la crisi che da anni colpisce il settore, abbiamo pensato a semplici correzioni al fine di riallineare il sistema secondo i dettami dalla direttiva europea 2014/45ue:

AGGIORNAMENTO TIPO 1: 50 ore teoria – 15 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, anche gli ispettori del blocco A dovranno eseguire il primo aggiornamento secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

AGGIORNAMENTO TIPO 2: 90 ore teoria – 30 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, gli ispettori del blocco B-C dovranno eseguire un aggiornamento intensivo per consolidare/integrare le competenze tecnico/normative secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

REQUISITI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL FUTURO ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

Visti i contenuti del recepimento della direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 (art. 13 – ispettori ed allegato IV – requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), al fine di elevare gli standard qualitativi del controllo tecnico dei veicoli si ritene necessario il censimento degli ispettori abilitati, in particolare:
- Istituzione presso il Ministero infrastrutture e trasporti tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.
- Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura dell’aggiornamento e della pubblicazione.
- Ad ogni matricola dovrebbe corrispondere:
– codice identificativo e password di sistema
– dati anagrafici
– titolo di studio
– dettagli sull’abilitazione (data, ente di formazione)
– data di registrazione
– status (attivo – non attivo)
– crediti formativi o aggiornamenti
– abilitazioni (categorie di veicoli)
– firma digitale (solo se operativi).
- I responsabili tecnici operanti alla data del 20 Maggio 2018 sono automaticamente iscritti al ruolo e sono esentati dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV, punto 1.(*)
- I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 Maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro alla direzione generale o provincia del territorio di residenza. Le richieste verranno autorizzate previo accertamento dei requisiti e delle competenze. (**)
- Gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV sono automaticamente iscritti al ruolo.
(*) Si ribadisce che anche gli RT abilitati al 20 Maggio 2018, pur essendo inseriti di diritto al registro degli ispettori (D.M. 214 art.13 comma 2), debbano seguire l’aggiornamento del tipo 1 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
(**) Si ribadisce che gli RT abilitati al 20 Maggio 2018 ma non operanti ed i sostituti RT (tipo C) debbano seguire l’aggiornamento del tipo 2 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
Confrontando il progetto relativo alla formazione dei futuri ispettori*** alla situazione attuale e considerando i trascorsi (difficoltà nell’applicazione dell’accordo Stato-Regioni), è opportuno definire al meglio la fase transitoria per evitare ingenti ripercussioni al sistema revisioni. Tralasciando i danni economici a imprese ed operatori, il rischio maggiore è la mancata professionalizzazione dell’ispettore a favore di soluzioni temporanee alle difficoltà che attraversa ed attraverserà il settore, un danno permanente che segnerebbe negativamente l’avvenire allontanando l’Italia dalla direzione intrapresa dall’Europa con la normativa 2014/45ue. Alla luce di ciò, è fondamentale porre in esame le seguenti tempistiche:
(***) Documento riservato
- A) Emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni da parte degli organi preposti
- B) Recepimento da parte delle regioni delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-Regioni
- C) Approvazione dei progetti presentati dagli enti accreditati alle regioni affinché possano essere erogati i corsi di formazione abilitanti
Con molto ottimismo, si può prevedere una fase di stallo di circa 1-2 anni (A+B+C) prima dell’avvio dei nuovi corsi di formazione, un periodo da sottoporre alla massima attenzione affinchè non vengano abbandonati alla libera interpretazione gli aspetti riguardanti formazione ed aggiornamento dell’ispettore autorizzato.
FORMAZIONE ISPETTORE AUTORIZZATO
Occorre considerare che il solo possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del vigente regolamento del Codice della Strada non soddisfano quanto previsto dalla direttiva europea e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV di quest’ultimo. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree indicate**** pone il problema del possesso delle conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di ispettore, pertanto è doveroso fare una netta distinzione a seconda delle materie previste dai vari titoli di studio considerati validi per l’abilitazione.
(****) Meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.
Considerando che le suddette materie difficilmente sono presenti in un programma di studio generico, salvo ad esempio per le facoltà universitarie di ingegneria meccanica, si ritiene opportuno di prevedere una formazione semplificata per alcuni titoli di studio da definire, come avviene in altri paesi della CE che hanno già recepito integralmente la 2014/45ue:
- Formazione Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL)
- Formazione Ridotta Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL) (riservata a coloro che hanno acquisito suddette conoscenze dal percorso di studi)
FORMAZIONE ICCVL STANDARD
- La formazione di tipo ICCVL standard consiste in una parte teorica di almeno 190 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 100 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
- I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
- Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
- Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
- Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
- Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.






FORMAZIONE ICCVL RIDOTTA
- La formazione di tipo ICCVL ridotta consiste in una parte teorica di almeno 140 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 85 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
- I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
- Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
- Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
- Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
- Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.






CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA
- Per il mantenimento della qualifica, l’ispettore deve eseguire una formazione annuale aggiuntiva di almeno 8 ore(*) che viene definita entro il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministero dei Trasporti. .
*(Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche)
- L’ispettore è tenuto a svolgere la formazione annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno, pena la perdita temporanea dell’abilitazione fino al riallineamento con gli aggiornamenti previsti.
- Ogni aggiornamento dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione e pubblicato sul registro del portale dell’automobilista o C.S.R.P.A.D.
- Se possibile, i corsi per il mantenimento della qualifica andrebbero realizzati online affinchè l’aggiornamento non gravino troppo su imprese ed ispettori (la partecipazione al corso per gli ispettori senza possibilità di sostituzione comporterebbe la chiusura giornaliera dell’attività).
CONSIDERAZIONI FINALI
La legge di Bilancio 2019 (145/2018 comma 1049-1050) prescrive la modifica dell’art.80 del c.d.s. introducendo le revisioni ministeriale dei mezzi pesanti presso le strutture private con ispettore interno. Considerando le difficoltà tecnico/normative che questa novità comporta, si ritiene indispensabile la gestione separata delle categorie di veicoli prevedendo una distinzione tra ICC-VL (veicoli leggeri) e ICC-VP (veicoli pesanti). Prendendo spunto da altri paesi della Comunità Europea, abbiamo pensato ad uno schema che prevede come base l’ispettore ICC-VL con possibilità di ulteriori autorizzazioni previo superamento di appositi corsi di formazione:





DEL FUTURO ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

– codice identificativo e password di sistema
– dati anagrafici
– titolo di studio
– dettagli sull’abilitazione (data, ente di formazione)
– data di registrazione
– status (attivo – non attivo)
– crediti formativi o aggiornamenti
– abilitazioni (categorie di veicoli)
– firma digitale (solo se operativi).
(**) Si ribadisce che gli RT abilitati al 20 Maggio 2018 ma non operanti ed i sostituti RT (tipo C) debbano seguire l’aggiornamento del tipo 2 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
(****) Meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.
Considerando che le suddette materie difficilmente sono presenti in un programma di studio generico, salvo ad esempio per le facoltà universitarie di ingegneria meccanica, si ritiene opportuno di prevedere una formazione semplificata per alcuni titoli di studio da definire, come avviene in altri paesi della CE che hanno già recepito integralmente la 2014/45ue:












*(Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche)

Articoli recenti
Popular Posts
Categorie
Archivi
- Maggio 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Luglio 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019
- Maggio 2019
- Aprile 2019
- Marzo 2019
- Febbraio 2019
- Gennaio 2019
- Dicembre 2018
- Novembre 2018
- Ottobre 2018
- Settembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
- Maggio 2018
- Aprile 2018
- Marzo 2018
- Febbraio 2018
- Gennaio 2018
- Dicembre 2017
- Novembre 2017
- Ottobre 2017
- Settembre 2017
- Agosto 2017
- Luglio 2017
- Giugno 2017
- Maggio 2017
Commenti recenti