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Per gli operatoriPer gli utenti

I veicoli alimentati a GPL devono essere sottoposti a manutenzione straordinaria per ragioni di sicurezza al decimo anno di vita, un obbligo da espletare in due fasi secondo il Codice della Strada. Per prima cosa, l’automobilista deve recarsi presso un’autofficina autorizzata per la sostituzione del serbatoio GPL, una modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo che comporta l’aggiornamento della carta di circolazione  dopo visita e prova da parte dei funzionari della Motorizzazione Civile, ovvero la seconda fase. Se la prima operazione con una spesa a partire da 350€ si porta a termine agilmente, la seconda è una spina nel fianco non tanto per i costi, bensì per i tempi di attesa. Gli uffici territoriali, come dichiara l’On. Sara Moretto di Italia Viva (immagine sotto)  nel corso del question time presso il Ministero dei Trasporti, sono in carenza di organico e tale criticità sarà acuita dal carico ingente di operazioni previste, frutto degli incentivi ai veicoli alimentati a GPL e gas naturale erogati degli anni 2009,2010 e 2011. Non fa una piega: il problema sussiste da anni ormai e nonostante sia stata emessa una circolare ministeriale per consentire ai veicoli bifuel in attesa di collaudo di circolare liberamente, ma solo a benzina, e di superare regolarmente la revisione, i disagi restano. Per quale motivo un cittadino che ha acquistato un’auto con alimentazione alternativa per risparmiare sul carburante o per essere più ecologico dovrebbe rinunciarvi per mesi (oltre un anno in alcune provincie) a causa di una grave mancanza da parte di un organo dello Stato? Assurdo, in un paese civile, ma ancora più assurde la parole che arrivano dalla politica. La deputata, per superare l’attuale sistema di collaudo gestito dalla Pubblica Amministrazione, propone di annotare la regolare sostituzione del serbatoio del GPL sulla carta di circolazione con autocertificazione effettuata da officine riconosciute. In parole povere: Il problema sono i collaudi? Benissimo, eliminiamoli. Semplice no?

Chi verificherà che il montaggio del serbatoio sia stato eseguito a regola d’arte? Nessuno, ma sarà previsto un “pezzo di carta”, la cosiddetta autocertificazione dell’installatore per determinare eventuali responsabilità in caso di incidente, peccato che ormai sarà troppo tardi per il malcapitato automobilista e per tutti coloro che saranno sfortunatamente coinvolti.  Con la sicurezza stradale non si scherza, soprattutto se si tratta di GPL.  L’On. Moretto definisce i collaudi come una mera operazione formale da parte della Motorizzazione civile per l’aggiornamento della carta di circolazione”, una dichiarazione distante anni luce dal contenuto dell’art. 78 del Codice della Strada che disciplina queste pratiche “burocratiche”, che poi tanto burocratiche non sono. Quattro occhi sono meglio di due, sempre, ma soprattutto se il controllo finale viene eseguito da un tecnico esterno che non ha alcun interesse nel certificare a tutti i costi come regolare il lavoro dell’installatore. È il cosiddetto principio di terzietà, ciò che l’Unione Europea vuole introdurre da anni in materia “controllo tecnico dei veicoli”, ma in Italia sembra non attecchire. Forse non tutti sanno  che la sostituzione dei serbatoi per i veicoli alimentati a CNG (metano) avviene secondo un iter molto simile alla proposta riguardante il GPL, ma a cadenza quadriennale o quinquennale a seconda del tipo di bombola. Numerosi i casi di bombole dichiarate sostituite sul certificato dell’installatore (targhetta GFBM – immagine di destra), ma in realtà mai riqualificate: ecco cosa succede ad affidarsi ciecamente ai “pezzi di carta” prodotti dagli installatori (autofficine autorizzate) in un paese dove i controlli verso le imprese sono un evento più unico che raro.

Per concludere, ciò che lascia maggiormente di stucco sono i mandanti di questa folle proposta, ovvero le associazioni di categoria che, in linea teorica, dovrebbero adoperarsi per un incremento di lavoro nel settore. Da anni lamentano un calo significativo delle produttività rivendicando aumenti di tariffa e maggior assistenza da parte dello Stato, ma sprecano questa grande occasione di introdurre una nuova competenza per i centri di controllo privati, imprese in grado di espletare in maniera efficiente questo tipo di operazioni. Con l’introduzione dell’ultima normativa comunitaria – 2014/45ue -, l’addetto alla revisione ministeriale – ora ispettore – diviene una figura altamente qualificata grazie ad una nuova formazione, ma le stessa associazioni ritengono sia impossibile collocarlo nelle imprese italiane limitate, per legge, alle revisioni ministeriali art.80 del Codice della Strada. Oltre vent’anni fa tali operazioni venivano privatizzate per un situazione analoga a quella odierna: cosa stiamo aspettando? Nel frattempo, la Francia prevede corsi di formazione integrativi per gli ispettori privati che intendono conseguire l’abilitazione al controllo dei veicoli con seconda alimentazione (link): è così difficile prendere esempio?

On. Moretto, non si mette in dubbio la Sua buona fede ma, rifacendoci al Suo slogan, non sarebbe meglio affrontare il problema prima di proporre soluzioni affrettate?

 

 

Per gli operatori

Visto il contenuto del recepimento della Direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 e in maniera particolare l’art.13 (ispettori) e l’allegato IV (requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), si ritengono necessari alcuni provvedimenti iniziali per poter introdurre nuovi requisiti ed nuovo sistema di formazione per i futuri ispettori e gli attuali RT operanti con l’obbiettivo di elevare la qualità del controllo tecnico. I cambiamenti necessari dovrebbero essere:

Istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista, il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.

Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura di aggiornarlo periodicamente e di renderlo accessibile.

Per ciascun iscritto dovrebbero essere indicati :

  • Codice identificativo (da assegnare a tutti gli ispettori)
  • Nominativo
  • Data di nascita
  • Codice fiscale
  • Titolo di studio,data conseguimento attestato RT
  • Data di iscrizione
  • Attivo/non attivo
  • Crediti formativi
  • Firma digitale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ISPETTORI

  • Nel ruolo/registro sono iscritti i Responsabili Tecnici dei centri di controllo che sono già autorizzati/operanti al 20 Maggio 2018. I suddetti RT sono esenti dal possesso dei requisiti dell’allegato IV punto 1 del D.M. 214.
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro. La richiesta andrà inoltrata alla Direzione generale o alla provincia che esaminerà la richiesta e con provvedimento motivato potrà dare il benestare all’iscrizione previo accertamento dei requisiti . (*)
  • Tutti gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV e le nuova disposizioni formative.

(*) Si ritiene opportuno che chi al 20 maggio 2018 ha conseguito l’abilitazione di RT, ma non è operativo presso alcun centro di controllo, debba fare un periodo di tirocinio certificato presso un centro di controllo abilitato che rilascerà una certificazione riguardante le ore di operatività svolte ed il numero di veicoli verificati sotto la tutela del RT del centro abilitato.

Esaminando la bozza pervenutaci riguardante lo schema generale ipotizzato per la formazione degli ispettori sono emerse alcune problematiche che, se non chiarite preventivamente, potrebbero creare notevole confusione (nel migliore dei casi) o ingenti danni economici agli operatori (nel peggiore dei casi).

Considerando che l’Autorità Competente intende seguire lo schema dell’accordo Stato-regioni definito nel 2003 (da riprendere e aggiornare secondo i nuovi dettami derivanti dal D.M. 214), si evidenziano una serie di passaggi ove l’Autorità Competente potrebbe non aver titolo per intervenire come:

  • Tempi per l’emanazione del nuovo accordo Stato-regioni, da parte degli organi preposti
  • Tempi per il recepimento da parte delle regioni, delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-regioni
  • Tempi per l’approvazione da parte delle regioni di competenza dei progetti presentati da parte degli enti di formazione accreditati, affinché questi ultimi possano procedere con l’erogazione della formazione abilitante.

Visti i precedenti e l’attuale situazione di alcune regioni che solo poco tempo fa hanno indetto i corsi dell’attuale regime di formazione del RT, si consiglia di approfondire con estrema attenzione la fase transitoria e chiarire alcuni aspetti operativi tra cui:

  • Operatori che hanno superato l’esame di abilitazione per RT, ma al 20 Maggio 2018 non risultano impiegati in alcun centro. La loro qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con data di esame dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con conclusione ed esame finale dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT autorizzati dalle Regioni prima del 20 Maggio 2018, ma non ancora avviati dall’ente di formazione. Entro quale data dovranno essere ultimati per essere considerati validi?
  • Nuovi centri revisione che fanno domanda di apertura prima del 20 Maggio 2018, ma che a causa dei tempi degli iter burocratici si troveranno a sostenere la valutazione di idoneità dopo tale termine. Potranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Nuovi centri revisione che faranno domanda di apertura dopo il 20 Maggio 2018 e di conseguenza sosterranno la valutazione di idoneità nei mesi successivi. Dovranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Sostituti qualificati secondo lo schema vigente. Fino a che periodo potranno continuare mantenere il ruolo?

Occorre fare chiarezza su tali aspetti poichè le amministrazioni locali (regioni, provincie, motorizzazioni), in assenza di riferimenti legislativi puntuali, dopo il 20 maggio 2018 potrebbero procedere in ordine sparso, arrivando a non riconoscere le abilitazioni degli RT rilasciati dopo il 20 Maggio 2018 o a vincolare l’apertura di nuovi centri revisioni alla presenza di un nuovo ispettore (titolo che probamente sarà disponibile solo fra 2-3 anni).

ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO

REQUISITI ATTUALI: Ai sensi dell’art 240 del vigente Regolamento del Codice della Strada, il Responsabile tecnico deve essere, oggi, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) …abrogato…
  • g) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale)

REQUISITI FUTURI DAL 20/05/2018: Per raggiungere tale obiettivo rispettando da un lato le previsioni dell’art 240 del Regolamento del Codice della Strada e contestualmente quanto indicato nel Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, si ritiene di poter procedere come di seguito. I requisiti che deve possedere l’Ispettore per poter essere riconosciuto tale sono i seguenti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • g) Conoscenza e una comprensione certificata relativa ai veicoli stradali come da allegato IV lettera a)+b);
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale).

Occorre considerare che il solo possesso dei suddetti requisiti non soddisfa quanto previsto dalla Direttiva 2014/45eu e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree ivi indicate, pone un problema del possesso di conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di Ispettore dei Centri di Controllo. Si rende pertanto necessario che, laddove dette conoscenze non derivino da un programma di studio che preveda nel piano di istruzione tutte le materie precisate nella lettera a) del punto 1 dell’allegato IV unitamente ai requisiti previsti, l’aspirante ispettore debba sostenere un corso, preventivo alla formazione iniziale, che fornisca conoscenze di base in relazione a : meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.

(*) Le ore possono variare in relazione del corso di studi (esempio : uno studente diplomato all’I.T.I.S., può seguire diversi tipi di indirizzi, meccanica; elettronica; elettrotecnico; informatica. Di conseguenza ogni indirizzo avrà diverse tipo di materie, per cui in funzione dell’indirizzo si dovrà avere un diverso numero di ore. Ci chiediamo a questo punto se sia veramente necessario distinguere il numero di ore per tipo di diploma.

(**) Le ore possono diminuire solo se il candidato presenta studi documentati o una formazione specifica nelle aree del punto a).

(1) Vedi allegato diplomi di maturità

Corso generale per i requisiti di competenza: conoscenza e comprensione certificata relative ai veicoli stradali. Corso base durata di 220 ore

(*)I temi riguardanti il corso per conseguire l’attestato professionale di ispettore sono divisi in 10 gruppi ognuno dei quali affronta un tema della formazione. Questo sistema è stato concepito per dare l’opportunità all’aspirante ispettore di partecipare alla formazione con un metodo elastico e strutturato. I corsi si potranno svolgere separatamente ed on-line, così da alternare teoria e pratica limitando le spese.

(*)I temi riguardanti i corsi di aggiornamento sono stati pensati (considerando l’esperienza professionale acquisita negli anni) come crediti formativi che ogni RT operativo al 20 maggio 2018 dovrà ottenere. I crediti sono stati suddivisi in 9 gruppi da 8 ore  ciascuno per non gravare sulla regolare attività delle aziende per cui operano gli attuali RT prevedendo corsi on-line per limitare ulteriormente i costi. Entro il 1° Gennaio 2023 (termine entro il quale l’ispettore deve aver eseguito l’aggiornamento) l’ispettore che non ha i crediti verrà sospeso fino a che non regolarizzerà il percorso di aggiornamento.

FORMAZIONE INIZIALE PER I NUOVI ISPETTORI

  • La formazione è suddivisa in una parte teorica presso un centro di formazione di almeno 100 ore e una parte pratica presso un centro di controllo veicoli autorizzato di altrettante 100 ore.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri, nonché i metodi di valutazione teorica e pratica, sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica il candidato potrà assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante.
  • Per effettuare operazioni di controllo tecnico il candidato deve acquisire lo status di controllore tirocinante.
  • Queste operazioni vengono eseguite sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore approvato (supervisore alla formazione) che è l’unico soggetto autorizzato a firmare il rapporto di ispezione.
  • Ogni tirocinante presente in un centro con lo status di controllore tirocinante deve presentare all’ente preposto dal Ministero dei Trasporti il suo contratto di tirocinio.
  • Il soggetto presente nel centro di controllo con lo status di controllore tirocinante non può in alcun modo certificare l’idoneità alla circolazione di un veicolo.
  • Ogni tirocinante presente in un centro di controllo nello status di controllore tirocinante dovrà eseguire un minimo di 60 ispezioni. Il supervisore alla formazione è tenuto a valutare le conoscenze del tirocinante e compilare una scheda di valutazione che verrà consegnata al tirocinante a fine tirocinio.
  • Dopo il corso teorico e il corso e pratico come tirocinante, il candidato dovrà sostenere un esame teorico/pratico secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti.

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica l’ispettore dovrà eseguire una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore(*) per anno solare definita non oltre il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi oppure altri aspetti del settore revisioni veicoli. Gli aggiornamenti teorici si potranno ricevere online, mentre quelli pratici obbligatoriamente nelle sedi degli enti formatori.
  • In assenza del suddetto aggiornamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno l’ispettore verrà sospeso dall’incarico fino all’esecuzione dei corsi.
  • Ogni aggiornamento eseguito dall’ispettore dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione.che verrà pubblicato sul registro del  C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista.

Considerando l’alto grado di competenza professionale, i ritiene opportuno che l’ispettore debba assumere il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Nel momento in cui l’ispettore effettua un controllo tecnico deve agire in modo indipendente ed il suo giudizio non deve essere condizionato da conflitti di interesse economico o personale. E’ opportuno che il compenso non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici al fine di mantenere un elevato standard di professionalità ed obbiettività.

FIGURA DEL RT/ISPETTORE SOSTITUTO

Da una analisi approfondita sul mercato revisioni si evince che in molti casi i centri di revisione hanno un solo responsabile tecnico ed è assai problematico garantire il servizio nei periodi di ferie obbligatorie/permesso/malattia. Si ritiene pertanto opportuna  la creazione della figura del RT sostituto libero professionista dotato di p.IVA che può essere impiegato dal centro di controllo a patto che si rispettino in maniera tassativa i seguenti punti.

  • L’RT sostituto libero professionista dovrà avere gli stessi e identici requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti.
  • L’RT sostituto non potrà operare contemporaneamente in più di un centro di controllo.
  • Il centro di controllo non potrà avvalersi di un RT libero professionista per un periodo di tempo di superiore ai 45gg. ogni anno solare.
  • I giorni non utilizzati nell’anno solare non potranno essere recuperati l’anno solare successivo.
  • Il centro di controllo dovrà acquisire l’RT libero professionista dal registro del C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista e comunicare prima che lo stesso cominci ad operare a Motorizzazione e provincia la durata della sostituzione

Sarà cura del Ministero dei Trasporti specificare i criteri con cui il centro di controllo dovrà comunicare agli enti preposti l’operatività dell’ispettore tecnico sostituto.

 

Gianluca Massa