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Gianluca Massa Archivi - FederIspettori

Per gli operatori

Gianluca Scafetta – Responsabile AICC Abruzzo, Molise e Puglia in Senato il 9 Maggio 2018

A poco più di due anni dalla nascita dell’Associazione ICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo) era evidente che il solo impegno dei soci presieduti dall’ottimo Gianluca Massa non era sufficiente per raggiungere gli obbiettivi prefissati all’atto costitutivo. Nonostante la convocazione ai tavoli tecnici del Ministero dei Trasporti fosse arrivata anche prima del previsto (articolo), i risultati derivanti dall’attività di consultazione con le altre associazioni di categoria deludono le aspettative: un numero insufficiente di sedute a fronte di un’infinità di problematiche da trattare, urgeva una nuova strategia. Il ramo delle revisioni ministeriali è una minima parte delle competenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per oltre vent’anni è stato abbandonato al proprio destino diventando un’eredità scomoda per qualsiasi direttore generale della Motorizzazione Civile. Ai piani alti non si ha la benchè minima cognizione riguardo ciò che avviene quotidianamente nei centri di revisione privati, strutture troppo spesso assimiliate alle sedi pubbliche indipendenti dalle logiche di mercato e quindi prive di conflitti d’interesse. Il processo di involuzione del settore revisioni  è ormai giunto al punto di non ritorno: inconcepibile qualsiasi soluzione a breve termine senza considerare una rivoluzione del Codice della Strada, un’operazione possibile solo coinvolgendo la politica per anni subordinata agli interessi economici e lontana dai cittadini. Considerando il carattere apolitico dell’associazione sancito dallo statuto sono state contattate senza distinzioni tutte le forze politiche, ma l’unica risposta positiva è arrivata dal senatore del Movimento 5 Stelle Gianluca Castaldi.

Gianluca Massa – Presidente AICC – e Danilo Tonienelli – Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – alla festa del M5S al Circo Massimo di Roma – 20-21 Ottobre 2018

In data 9 Maggio 2018 doppio appuntamento per i rappresentanti dell’associazione nella capitale: oltre alla convocazione ai tavoli di consultazione del Ministero dei Trasporti un importante incontro in Senato con l’onorevole che si è preso carico della questione del responsabile tecnico. A entrambi gli incontri presente in supporto al presidente di AICC il responsabile regionale dell’associazione di Abruzzo, Molise e Puglia Gianluca Scafetta, operatore del settore licenziato dopo vent’anni di servizio perchè e troppo ligio al dovere e quindi scomodo all’interno di una realtà poco professionale (articolo). I due rappresentanti sono stati invitati a prendere parte all’Agorà Trasporti durante la festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo di Roma, un momento di confronto fra comunità e portavoce al governo. Da questo incontro nasce l’importante collaborazione con l’onorevole Carmela Grippa, componente della IX Commissione della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e d’ora in poi riferimento politico di AICC. In data 30 Novembre 2019 è stata recapitata all’onorevole una relazione frutto della collaborazione fra i soci, oltre venti pagine di attenta analisi in cui vengono passate in rassegna tutte le problematiche del settore che verranno poi sottoposte alla Commissione Trasporti. Considerando l’urgenza con cui è stato richiesto il documento, non è stato possibile interpellare gli ispettori al di fuori dell’associazione, ma d’ora in poi sarà attiva la piattaforma Reviquestion, lo strumento con cui AICC si interfaccia con i propri rappresentati. Il punto di vista di ogni addetto ai lavori è fondamentale per consentire al maggior numero di tecnici di identificarsi nel progetto che da oltre tre anni porta avanti l’associazione con passione e dedizione. E tu cosa vorresti dire ai membri della XI Commissione della Camera dei Deputati? Ora tocca a te ispettore: clicca sul pulsante “REVIQUESTION” , seleziona il questionario “COMMISSIONE TRASPORTI” e dicci la tua!

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Vari momenti della festa del Movimento 5 Stelle al Circo Massimo di Roma con i rappresentanti di AICC Gianluca Massa e Gianluca Scafetta

 

Per gli operatori

Considerando che in data 20 Dicembre 2018 il Consiglio Stato-Regioni ha rimandato l’approvazione dello schema riguardante la nuova formazione dell’ispettore presentata dal Ministero dei Trasporti,  come Associazione ICC inoltriamo una rivisitazione dello schema proposto in precedenza (link):

FORMAZIONE INIZIALE ED AGGIORNAMENTO

Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i controlli tecnici, gli ispettori devono ricevere una formazione iniziale con aggiornamento costante e devono superare un esame adeguato che attesti le competenze dal punto di vista pratico e teorico. Partendo da questa considerazione (allegato IV della Direttiva Europea 45/2014ue e relativo recepimento con il D.M. 214 del 19/05/2017), crediamo sia opportuno distinguere le figure abilitate alla professione o ugualmente operanti sulla base dello status attuale:

 

Come si evince dai blocchi A-B-C-D la situazione odierna è abbastanza variegata, conseguenza diretta della totale assenza di controlli e della molteplici interpretazioni locali della normativa. Considerando che uno stravolgimento generale peggiorerebbe ulteriormente la crisi che da anni colpisce il settore, abbiamo pensato a semplici correzioni al fine di riallineare il sistema secondo i dettami dalla direttiva europea 2014/45ue:

AGGIORNAMENTO TIPO 1: 50 ore teoria – 15 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, anche gli ispettori del blocco A dovranno eseguire il primo aggiornamento secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

AGGIORNAMENTO TIPO 2: 90 ore teoria – 30 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, gli ispettori del blocco B-C dovranno eseguire un aggiornamento intensivo per consolidare/integrare le competenze tecnico/normative secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

 

REQUISITI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL FUTURO ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

Visti i contenuti del recepimento della direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 (art. 13 – ispettori ed allegato IV – requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), al fine di elevare gli standard qualitativi del controllo tecnico dei veicoli si ritene necessario il censimento degli ispettori abilitati, in particolare:

  • Istituzione presso il Ministero infrastrutture e trasporti tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.
  • Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura dell’aggiornamento e della pubblicazione.
  • Ad ogni matricola dovrebbe corrispondere:
    codice identificativo e password di sistema
    dati anagrafici
    titolo di studio
    dettagli sull’abilitazione (data, ente di formazione)
    data di registrazione
    status (attivo – non attivo)
    crediti formativi o aggiornamenti
    abilitazioni (categorie di veicoli)
    firma digitale (solo se operativi).
  • I responsabili tecnici operanti alla data del 20 Maggio 2018 sono automaticamente iscritti al ruolo e sono esentati dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV, punto 1.(*)
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 Maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro alla direzione generale o provincia del territorio di residenza. Le richieste verranno autorizzate previo accertamento dei requisiti e delle competenze. (**)
  • Gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV sono automaticamente iscritti al ruolo.

(*) Si ribadisce che anche gli RT abilitati al 20 Maggio 2018, pur essendo inseriti di diritto al registro degli ispettori (D.M. 214 art.13 comma 2), debbano seguire l’aggiornamento del tipo 1 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
(**) Si ribadisce che gli RT abilitati al 20 Maggio 2018 ma non operanti ed i sostituti RT (tipo C) debbano seguire l’aggiornamento del tipo 2 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.

Confrontando il progetto relativo alla formazione dei futuri ispettori*** alla situazione attuale e considerando i trascorsi (difficoltà nell’applicazione dell’accordo Stato-Regioni), è opportuno definire al meglio la fase transitoria per evitare ingenti ripercussioni al sistema revisioni. Tralasciando i danni economici a imprese ed operatori, il rischio maggiore è la mancata professionalizzazione dell’ispettore a favore di soluzioni temporanee alle difficoltà che attraversa ed attraverserà il settore, un danno permanente che segnerebbe negativamente l’avvenire allontanando l’Italia dalla direzione intrapresa dall’Europa con la normativa 2014/45ue. Alla luce di ciò, è fondamentale porre in esame le seguenti tempistiche:

(***) Documento riservato

  • A) Emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni da parte degli organi preposti
  • B) Recepimento da parte delle regioni delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-Regioni
  • C) Approvazione dei progetti presentati dagli enti accreditati alle regioni affinché possano essere erogati i corsi di formazione abilitanti

Con molto ottimismo, si può prevedere una fase di stallo di circa 1-2 anni (A+B+C) prima dell’avvio dei nuovi corsi di formazione, un periodo da sottoporre alla massima attenzione affinchè non vengano abbandonati alla libera interpretazione gli aspetti riguardanti formazione ed aggiornamento dell’ispettore autorizzato.

FORMAZIONE ISPETTORE AUTORIZZATO

Occorre considerare che il solo possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del vigente regolamento del Codice della Strada non soddisfano quanto previsto dalla direttiva europea e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV di quest’ultimo. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree indicate**** pone il problema del possesso delle conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di ispettore, pertanto è doveroso fare una netta distinzione a seconda delle materie previste dai vari titoli di studio considerati validi per l’abilitazione.
(****) Meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.
Considerando che le suddette materie difficilmente sono presenti in un programma di studio generico, salvo ad esempio per le facoltà universitarie di ingegneria meccanica, si ritiene opportuno di prevedere una formazione semplificata per alcuni titoli di studio da definire, come avviene in altri paesi della CE che hanno già recepito integralmente la 2014/45ue:

  • Formazione Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL)
  • Formazione Ridotta Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL) (riservata a coloro che hanno acquisito suddette conoscenze dal percorso di studi)

FORMAZIONE ICCVL STANDARD

  • La formazione di tipo ICCVL standard consiste in una parte teorica di almeno 190 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 100 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

FORMAZIONE ICCVL RIDOTTA

  • La formazione di tipo ICCVL ridotta consiste in una parte teorica di almeno 140 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 85 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

 

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica, l’ispettore deve eseguire una formazione annuale aggiuntiva di almeno 8 ore(*) che viene definita entro il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministero dei Trasporti. .
    *(Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche)
  • L’ispettore è tenuto a svolgere la formazione annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno, pena la perdita temporanea dell’abilitazione fino al riallineamento con gli aggiornamenti previsti.
  • Ogni aggiornamento dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione e pubblicato sul registro del portale dell’automobilista o C.S.R.P.A.D.
  • Se possibile, i corsi per il mantenimento della qualifica andrebbero realizzati online affinchè l’aggiornamento non gravino troppo su imprese ed ispettori (la partecipazione al corso per gli ispettori senza possibilità di sostituzione comporterebbe la chiusura giornaliera dell’attività).

CONSIDERAZIONI FINALI

La legge di Bilancio 2019 (145/2018 comma 1049-1050) prescrive la modifica dell’art.80 del c.d.s. introducendo le revisioni ministeriale dei mezzi pesanti presso le strutture private con ispettore interno. Considerando le difficoltà tecnico/normative che questa novità comporta, si ritiene indispensabile la gestione separata delle categorie di veicoli prevedendo una distinzione tra ICC-VL (veicoli leggeri) e ICC-VP (veicoli pesanti).  Prendendo spunto da altri paesi della Comunità Europea, abbiamo pensato ad uno schema che prevede come base l’ispettore ICC-VL con possibilità di ulteriori autorizzazioni previo superamento di appositi corsi di formazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli operatoriPer gli utenti

Nelle precedenti analisi (passato) (presente) si è parlato degli innumerevoli fallimenti imprenditoriali che hanno generato concorrenza sleale ai danni del sistema revisioni, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità allo Stato. Titolari di imprese senza scrupoli esistono in ogni settore, così come fornitori di attrezzature e servizi che fanno il proprio interesse, ma per completare il quadro è utile citare coloro che materialmente eseguono i controlli sui veicoli. Che si voglia chiamarli responsabili tecnici, ispettori, omini della revisione o meccanici poco cambia: la categoria degli operatori addetti alla revisione ministeriale non esiste e di questo passo non esisterà mai. Le problematiche connesse all’esercizio di questa professione sono molteplici, dall’assenza di un contratto nazionale dedicato alla mancanza di formazione adeguata, dal conflitto d’interessi con il proprio titolare all’assenza di supporto da parte della Motorizzazione Civile, ma perchè nessuno si adopera per migliorare la situazione? La speranza nella Divina Provvidenza fa parte della cultura dell’italiano medio ed il responsabile tecnico sposa perfettamente questa filosofia di vita, la breve storia di questo settore insegna. Negli anni sono nate diverse associazioni di categoria con lo scopo di valorizzare questa figura professionale (A.I.R.T.R.A., Vai Sicuro, A.R.T.I), ma l’indifferenza generale ha fatto tramontare ogni progetto. Da poco più di tre anni ha preso piede l’Associazione ICC (Ispettori Centri di Controllo) che grazie al notevole impegno del presidente Gianluca Massa e di tutto il team del direttivo sopravvive, ma non ottiene sicuramente il seguito che meriterebbe considerando l’obbiettivo raggiunto della convocazione al tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti. La gran parte degli operatori lamenta situazioni estremamente gravi, ma per quale motivo accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento, nell’illegalità e col rischio di conseguenze panali? Vittimismo e scarico di responsabilità, ecco altre due peculiarità all’italiana che in questo caso vengono espresse alla perfezione, ma la legge parla chiaro: il responsabile tecnico che accetta di scendere a compromessi è colluso al sistema marcio e non può nascondersi dietro alle pressioni del titolare. In fin dei conti chi per anni ha avuto un’occupazione fissa (comma 2 art 240 del c.d.s) svolgendo una mansione fisicamente leggera se confrontata agli altri lavori da autofficina non ha interesse a mettere a repentaglio la propria condizione “privilegiata”, questa è la realtà. Con la legge di bilancio 2019 (art. 1049-1050) lo Stato riserva a questa categoria la possibilità di ampliare il raggio d’azione ai veicoli di massa superiore a 35q.li esclusi quelli destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di ATP (approfondimento tratto dal Dossier della Camera dei Deputati). Premio o punizione? Difficile a dirsi, ma in ogni caso va riconosciuto che la gran parte dei responsabili tecnici non possiede nemmeno le competenze minime per mantenere la professione come prescritto dalla normativa europea 2014/45ue (link) recepita in Italia con i decreti D.M. 214 (link) e D.D 211 (link). La fortuna di molti è il comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 214: “gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esenti dal possesso dei requisiti”, ma saranno all’altezza della figura che dovranno rappresentare? Nel frattempo le anteprime di certificato di revisione che sarà obbligatorio dal 1° Aprile 2019 dimostrano chiaramente l’indipendenza dell’ispettore rispetto al centro in cui viene eseguito il controllo: è forse l’inizio di una netta separazione fra le due entità? Probabilmente sì, ma questo ruolo da protagonista  non piacerà agli inetti che per anni hanno mantenuto la professione perchè convinti di navigare in acque sicure: è l’inizio della selezione naturale. La centralità dell’ispettore che tanto spaventa i titolari dei centri di controllo e le relative associazioni di categoria potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del settore in quanto diminuirebbero le spese fisse a carico delle attività.  Abrogando il già citato comma 2 dell’art. 240 del c.d.s. le imprese sarebbero libere dall’obbligo di assumere come dipendente il responsabile tecnico che a sua volta sarebbe svincolato dal principio di esclusività verso un unico centro; le revisioni potrebbero essere gestite come quelle degli autocarri con ingegnere MCTC esterno e pagato a prestazione (no malattia, no ferie, no TFR, ma nemmeno compensi da operaio generico). I costi di formazione ed aggiornamento prescritti dal comma 2 dell’allegato IV (link) del D.M. 214 saranno l’ennesimo flagello per le imprese, ma solo ragionando secondo i vecchi schemi. Al pari di un libero professionista dovrebbe essere premura e onere dell’ispettore rendersi idoneo al mercato del lavoro in quanto maggiori competenze gli consentiranno di ottenere migliori opportunità. L’articolo 80 del c.d.s. andrebbe frazionato sulla base delle abilitazioni dell’ispettore e della attrezzature-locali dei centri di controllo, altrimenti affonderebbero il 50% delle imprese del settore. Le attrezzature prescritte dall’allagato III del D.M. 214 (link) (approfondimento) e obbligatorie entro il 20 Maggio 2023 lasciano intendere investimenti paragonabili a quelli relativi all’adeguamento per il protocollo MCTC Net 2 nel 2015: il Sig. Rossi citato nel precedente articolo potrà permettersi tutto ciò? I titolari di centri di controllo che non posseggono le dimensioni minime per esercitare la professione riusciranno a mettersi in regola con opere murarie o dovranno trasferire le proprie attività in locali idonei? L’alternativa non catastrofica potrebbe esistere, ma gli imprenditori dovranno rinunciare ad una fetta di mercato riequilibrando una volta per tutte il settore. Si potrebbe fare a meno del tanto odiato pedale pressometrico, ma il centro non sarebbe più autorizzato a revisionare veicoli sprovvisti di sistema antibloccaggio, ma non si tratterà di sole limitazioni. Perchè non estendere la revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del 1960 ad ispettori che anno superato specifici corsi? Nel frattempo diventa sempre più concreta l’ipotesi della concessione di collaudi ad impianti GPL e ganci di traino ai privati vista e considerata l’evidente difficoltà della Motorizzazione Civile nel gestire queste pratiche (immagine sotto). Pura fantascienza? Staremo a vedere.

Per gli operatori

Visto il contenuto del recepimento della Direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 e in maniera particolare l’art.13 (ispettori) e l’allegato IV (requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), si ritengono necessari alcuni provvedimenti iniziali per poter introdurre nuovi requisiti ed nuovo sistema di formazione per i futuri ispettori e gli attuali RT operanti con l’obbiettivo di elevare la qualità del controllo tecnico. I cambiamenti necessari dovrebbero essere:

Istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista, il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.

Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura di aggiornarlo periodicamente e di renderlo accessibile.

Per ciascun iscritto dovrebbero essere indicati :

  • Codice identificativo (da assegnare a tutti gli ispettori)
  • Nominativo
  • Data di nascita
  • Codice fiscale
  • Titolo di studio,data conseguimento attestato RT
  • Data di iscrizione
  • Attivo/non attivo
  • Crediti formativi
  • Firma digitale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ISPETTORI

  • Nel ruolo/registro sono iscritti i Responsabili Tecnici dei centri di controllo che sono già autorizzati/operanti al 20 Maggio 2018. I suddetti RT sono esenti dal possesso dei requisiti dell’allegato IV punto 1 del D.M. 214.
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro. La richiesta andrà inoltrata alla Direzione generale o alla provincia che esaminerà la richiesta e con provvedimento motivato potrà dare il benestare all’iscrizione previo accertamento dei requisiti . (*)
  • Tutti gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV e le nuova disposizioni formative.

(*) Si ritiene opportuno che chi al 20 maggio 2018 ha conseguito l’abilitazione di RT, ma non è operativo presso alcun centro di controllo, debba fare un periodo di tirocinio certificato presso un centro di controllo abilitato che rilascerà una certificazione riguardante le ore di operatività svolte ed il numero di veicoli verificati sotto la tutela del RT del centro abilitato.

Esaminando la bozza pervenutaci riguardante lo schema generale ipotizzato per la formazione degli ispettori sono emerse alcune problematiche che, se non chiarite preventivamente, potrebbero creare notevole confusione (nel migliore dei casi) o ingenti danni economici agli operatori (nel peggiore dei casi).

Considerando che l’Autorità Competente intende seguire lo schema dell’accordo Stato-regioni definito nel 2003 (da riprendere e aggiornare secondo i nuovi dettami derivanti dal D.M. 214), si evidenziano una serie di passaggi ove l’Autorità Competente potrebbe non aver titolo per intervenire come:

  • Tempi per l’emanazione del nuovo accordo Stato-regioni, da parte degli organi preposti
  • Tempi per il recepimento da parte delle regioni, delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-regioni
  • Tempi per l’approvazione da parte delle regioni di competenza dei progetti presentati da parte degli enti di formazione accreditati, affinché questi ultimi possano procedere con l’erogazione della formazione abilitante.

Visti i precedenti e l’attuale situazione di alcune regioni che solo poco tempo fa hanno indetto i corsi dell’attuale regime di formazione del RT, si consiglia di approfondire con estrema attenzione la fase transitoria e chiarire alcuni aspetti operativi tra cui:

  • Operatori che hanno superato l’esame di abilitazione per RT, ma al 20 Maggio 2018 non risultano impiegati in alcun centro. La loro qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con data di esame dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con conclusione ed esame finale dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT autorizzati dalle Regioni prima del 20 Maggio 2018, ma non ancora avviati dall’ente di formazione. Entro quale data dovranno essere ultimati per essere considerati validi?
  • Nuovi centri revisione che fanno domanda di apertura prima del 20 Maggio 2018, ma che a causa dei tempi degli iter burocratici si troveranno a sostenere la valutazione di idoneità dopo tale termine. Potranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Nuovi centri revisione che faranno domanda di apertura dopo il 20 Maggio 2018 e di conseguenza sosterranno la valutazione di idoneità nei mesi successivi. Dovranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Sostituti qualificati secondo lo schema vigente. Fino a che periodo potranno continuare mantenere il ruolo?

Occorre fare chiarezza su tali aspetti poichè le amministrazioni locali (regioni, provincie, motorizzazioni), in assenza di riferimenti legislativi puntuali, dopo il 20 maggio 2018 potrebbero procedere in ordine sparso, arrivando a non riconoscere le abilitazioni degli RT rilasciati dopo il 20 Maggio 2018 o a vincolare l’apertura di nuovi centri revisioni alla presenza di un nuovo ispettore (titolo che probamente sarà disponibile solo fra 2-3 anni).

ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO

REQUISITI ATTUALI: Ai sensi dell’art 240 del vigente Regolamento del Codice della Strada, il Responsabile tecnico deve essere, oggi, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) …abrogato…
  • g) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale)

REQUISITI FUTURI DAL 20/05/2018: Per raggiungere tale obiettivo rispettando da un lato le previsioni dell’art 240 del Regolamento del Codice della Strada e contestualmente quanto indicato nel Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, si ritiene di poter procedere come di seguito. I requisiti che deve possedere l’Ispettore per poter essere riconosciuto tale sono i seguenti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • g) Conoscenza e una comprensione certificata relativa ai veicoli stradali come da allegato IV lettera a)+b);
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale).

Occorre considerare che il solo possesso dei suddetti requisiti non soddisfa quanto previsto dalla Direttiva 2014/45eu e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree ivi indicate, pone un problema del possesso di conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di Ispettore dei Centri di Controllo. Si rende pertanto necessario che, laddove dette conoscenze non derivino da un programma di studio che preveda nel piano di istruzione tutte le materie precisate nella lettera a) del punto 1 dell’allegato IV unitamente ai requisiti previsti, l’aspirante ispettore debba sostenere un corso, preventivo alla formazione iniziale, che fornisca conoscenze di base in relazione a : meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.

(*) Le ore possono variare in relazione del corso di studi (esempio : uno studente diplomato all’I.T.I.S., può seguire diversi tipi di indirizzi, meccanica; elettronica; elettrotecnico; informatica. Di conseguenza ogni indirizzo avrà diverse tipo di materie, per cui in funzione dell’indirizzo si dovrà avere un diverso numero di ore. Ci chiediamo a questo punto se sia veramente necessario distinguere il numero di ore per tipo di diploma.

(**) Le ore possono diminuire solo se il candidato presenta studi documentati o una formazione specifica nelle aree del punto a).

(1) Vedi allegato diplomi di maturità

Corso generale per i requisiti di competenza: conoscenza e comprensione certificata relative ai veicoli stradali. Corso base durata di 220 ore

(*)I temi riguardanti il corso per conseguire l’attestato professionale di ispettore sono divisi in 10 gruppi ognuno dei quali affronta un tema della formazione. Questo sistema è stato concepito per dare l’opportunità all’aspirante ispettore di partecipare alla formazione con un metodo elastico e strutturato. I corsi si potranno svolgere separatamente ed on-line, così da alternare teoria e pratica limitando le spese.

(*)I temi riguardanti i corsi di aggiornamento sono stati pensati (considerando l’esperienza professionale acquisita negli anni) come crediti formativi che ogni RT operativo al 20 maggio 2018 dovrà ottenere. I crediti sono stati suddivisi in 9 gruppi da 8 ore  ciascuno per non gravare sulla regolare attività delle aziende per cui operano gli attuali RT prevedendo corsi on-line per limitare ulteriormente i costi. Entro il 1° Gennaio 2023 (termine entro il quale l’ispettore deve aver eseguito l’aggiornamento) l’ispettore che non ha i crediti verrà sospeso fino a che non regolarizzerà il percorso di aggiornamento.

FORMAZIONE INIZIALE PER I NUOVI ISPETTORI

  • La formazione è suddivisa in una parte teorica presso un centro di formazione di almeno 100 ore e una parte pratica presso un centro di controllo veicoli autorizzato di altrettante 100 ore.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri, nonché i metodi di valutazione teorica e pratica, sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica il candidato potrà assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante.
  • Per effettuare operazioni di controllo tecnico il candidato deve acquisire lo status di controllore tirocinante.
  • Queste operazioni vengono eseguite sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore approvato (supervisore alla formazione) che è l’unico soggetto autorizzato a firmare il rapporto di ispezione.
  • Ogni tirocinante presente in un centro con lo status di controllore tirocinante deve presentare all’ente preposto dal Ministero dei Trasporti il suo contratto di tirocinio.
  • Il soggetto presente nel centro di controllo con lo status di controllore tirocinante non può in alcun modo certificare l’idoneità alla circolazione di un veicolo.
  • Ogni tirocinante presente in un centro di controllo nello status di controllore tirocinante dovrà eseguire un minimo di 60 ispezioni. Il supervisore alla formazione è tenuto a valutare le conoscenze del tirocinante e compilare una scheda di valutazione che verrà consegnata al tirocinante a fine tirocinio.
  • Dopo il corso teorico e il corso e pratico come tirocinante, il candidato dovrà sostenere un esame teorico/pratico secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti.

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica l’ispettore dovrà eseguire una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore(*) per anno solare definita non oltre il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi oppure altri aspetti del settore revisioni veicoli. Gli aggiornamenti teorici si potranno ricevere online, mentre quelli pratici obbligatoriamente nelle sedi degli enti formatori.
  • In assenza del suddetto aggiornamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno l’ispettore verrà sospeso dall’incarico fino all’esecuzione dei corsi.
  • Ogni aggiornamento eseguito dall’ispettore dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione.che verrà pubblicato sul registro del  C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista.

Considerando l’alto grado di competenza professionale, i ritiene opportuno che l’ispettore debba assumere il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Nel momento in cui l’ispettore effettua un controllo tecnico deve agire in modo indipendente ed il suo giudizio non deve essere condizionato da conflitti di interesse economico o personale. E’ opportuno che il compenso non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici al fine di mantenere un elevato standard di professionalità ed obbiettività.

FIGURA DEL RT/ISPETTORE SOSTITUTO

Da una analisi approfondita sul mercato revisioni si evince che in molti casi i centri di revisione hanno un solo responsabile tecnico ed è assai problematico garantire il servizio nei periodi di ferie obbligatorie/permesso/malattia. Si ritiene pertanto opportuna  la creazione della figura del RT sostituto libero professionista dotato di p.IVA che può essere impiegato dal centro di controllo a patto che si rispettino in maniera tassativa i seguenti punti.

  • L’RT sostituto libero professionista dovrà avere gli stessi e identici requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti.
  • L’RT sostituto non potrà operare contemporaneamente in più di un centro di controllo.
  • Il centro di controllo non potrà avvalersi di un RT libero professionista per un periodo di tempo di superiore ai 45gg. ogni anno solare.
  • I giorni non utilizzati nell’anno solare non potranno essere recuperati l’anno solare successivo.
  • Il centro di controllo dovrà acquisire l’RT libero professionista dal registro del C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista e comunicare prima che lo stesso cominci ad operare a Motorizzazione e provincia la durata della sostituzione

Sarà cura del Ministero dei Trasporti specificare i criteri con cui il centro di controllo dovrà comunicare agli enti preposti l’operatività dell’ispettore tecnico sostituto.

 

Gianluca Massa

Per gli operatoriPer gli utenti

La sera del 23 Dicembre si sente nuovamente parlare di revisioni ministeriali a Striscia la notizia, ma con una grande novità poichè per la prima volta viene nominato il “responsabile tecnico” . La causa dell’oscuramento di questa figura professionale negli anni è tanto semplice quanto amara: il responsabile tecnico non esiste, o meglio, fa comodo pensarla così. Partendo dal principio, la figura del responsabile tecnico di operazioni di revisione periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi è normata dall’art. 80 del Codice della Strada, più precisamente dal regolamento di attuazione art. 240 che descrive in otto punti i requisiti necessari per avere l’abilitazione ad esercitare la professione .L’unico ostacolo degno di nota per ottenere il riconoscimento è l’ottavo punto che prevede il superamento “di un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalita’ stabilite dal Dipartimento dei trasporti terrestri”. Questo vincolo è stato introdotto in un secondo momento (art. 2 D.P.R. 05.06.2001) perchè dopo soli 5 anni di revisioni ministeriali concesse ai privati in modo confusionario è parso doveroso formare coloro che fisicamente controllano i veicoli (per approfondimento leggi l’articolo Chi è veramente “quello delle revisioni?”). I corsi di formazione solitamente hanno una durata di 30 ore e si concludono con un esame teorico e pratico che in caso di esito positivo abilita a tutti gli effetti. Ricapitoliamo. Chi è il responsabile tecnico? -Un cittadino maggiorenne di uno stato membro della comunità europea idoneo all’esercizio dell’attività con la fedina penale pulita, un diploma alla portata di tutti e l’attestato del corso di una settimana-. Sebbene i requisiti richiesti non sono particolarmente restrittivi, le responsabilità che seguono sono tutt’altro che frivole. Tra le pagine del manuale del corso di formazione sono descritte in modo esaustivo le responsabilità penali che comporta l’esercizio dell’attività e la qualifica di pubblico ufficiale legata al fatto che l’operatore rappresenta lo Stato nell’azienda privata in cui presta servizio. Questo apparente potere viene eclissato dalla condizione del responsabile tecnico che il più delle volte è un lavoratore subordinato. Può un lavoratore dipendente agire senza pressioni da parte del titolare? Sicuramente si, ma il caso del servizio di Striscia purtroppo la dice lunga. –Va beh dai, abbiamo capito, rappresentate lo Stato, avete parecchie responsabilità.. Siete dei professionisti!Questa affermazione non corrisponde al vero dato che il responsabile tecnico è professionista nei doveri, ma non nei diritti vista l’inesistenza di un inquadramento adeguato nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Per definizione, il titolare di una piccola impresa quale può essere l’autofficina o il centro di revisioni ha un ruolo complesso  perchè, tra i tanti incarichi, deve curare l’aspetto della soddisfazione del cliente e far quadrare i conti, mentre l’operatore si limita a svolgere la propria mansione senza conflitti d’interesse.  Tralasciando il banale aspetto remunerativo, è necessario il riconoscimento da parte dello Stato di questa categoria fantasma per gestire nell’interesse della sicurezza stradale collettiva il contrasto tra l’operaio-responsabile tecnico ed il datore di lavoro.  Questo obbiettivo comune è all’origine della nascita dell’Associazione ICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo) che è supportata anche da parecchi titolari  di centri di revisione consapevoli del fatto che una maggior disciplina nell’ambito delle revisioni ministeriali porterebbe a maggiori introiti. Il presidente dell’associazione Gianluca Massa nel servizio chiede pubblicamente un confronto con il Ministero dei Trasporti e la risposta non tarda: Il direttore generale della Motorizzazione Civile Stefano Baccarini convoca con una lettera ufficiale l’associazione ai tavoli di lavoro.

Per gli operatori

Come di consueto, l’Associazione ICC era presente al Meeting nazionale dei centri di revisione a Genova rappresentata dal presidente Gianluca Massa e dai responsabili regionali di Liguria e Abruzzo Simone Ciliberti e Gianluca Scafetta. Il clima era molto teso vista la delusione crescente degli addetti ai lavori in attesa di una svolta del settore, ma le parole dell’ ing. Baccarini ( rappresentante del Ministero dei Trasporti) trasmettono positività: “delle revisioni si parla solo degli aspetti negativi, come se esistessero solo quelli, ma esistono anche situazioni positive di cui nessuno parla mai”. Una nota di merito va agli organizzatori che, pur sapendo che le poche novità avrebbero deluso le aspettative della platea, hanno dato a tutti l’occasione per confrontarsi. Dagli interventi del presidente di CNA Franco Mingozzi e di Anara Vincenzo Ciliberti si evince l’esigenza di un cambiamento radicale, pena il collasso dell’intero sistema revisioni. 22448200_10212878196368369_1546157411010514226_nUn cambiamento morale e professionale dei responsabili tecnici deve essere accompagnato da un maggior rispetto delle regole di mercato da parte degli imprenditori del settore. L’ing. Baccarini ha fatto intendere che l’amministrazione sta lavorando per l’attuazione del decreto ministeriale 214 (recepimento della direttiva europea 2014/45 eu), un lavoro reso ancor più arduo dai cambiamenti ai vertici del Ministero dei Trasporti e dalla situazione politica poco stabile del paese. Deludenti i contenuti riguardanti “Le nuove Regole e la tutela della professionalità nelle revisioni dei veicoli a motore per la sicurezza sulle strade”, dibattito presieduto da Maurizio Caprino (Il Sole24Ore) con l’intevento di Roberto Sgalla (direttore centrale  Polizia Stradale) e Carlo Golda (avvocato e professore universitario). L’unica novità degna di nota è la risposta positiva da parte dell’amministrazione agli innumerevoli tentativi di dialogo da parte dell’Associazione ICC. L’ing. Baccarini ha confermato verbalmente che al prossimo tavolo tecnico sarà convocato un membro dell’associazione come unico rappresentante della categoria dei responsabili tecnici. 22448513_906523449503818_8356338241346874542_n

L’obbiettivo dell’associazione è la valorizzazione della professionalità della categoria e la collaborazione propositiva con le autorità per  ottenere un miglioramento nel sistema revisioni .
“Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno fatto in modo che l’associazione ICC sia cresciuta in questi due anni. Anche se per il momento non abbiamo ottenuto cambiamenti tangibili, l’ammissione al tavolo tecnico è la prima grande vittoria e sicuramente non sarà la sola.” (Gianluca Massa)