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Per gli operatoriFederispettori

ASSOCIAZIONE

”FEDERISPETTORI”

VIA ALESSANDRO LAMARMORA, 33/3 – 16035 RAPALLO (GE)

C.F./P.IVA 90080600100

FORMAZIONE ED ESAMI PER ISPETTORI

Questa petizione è promossa da FEDERISPETTORI, associazione che tutela gli ispettori addetti alla revisione ministeriale e che da queste figure è esclusivamente composta. Il motivo della stessa sono, a nostro parere, una serie di lacune relative all’accordo Stato Regioni n.65/CSR che regolamenta i corsi di formazione abilitanti alla nostra professione.

Purtroppo, ed è un dato di fatto, ad oggi – 7 luglio 2021 – manca ancora un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che istituisca l'”Organismo di Supervisione” a cui fa capo l’onere della determinazione di esami e commissioni d’esame per ottenere l’abilitazione al ruolo. Inoltre cogliamo l’occasione per rimarcare il pesante ritardo relativo al recepimento della direttiva 2014/45/UE tramite Decreto Ministeriale 214/17 e successivo Decreto Dirigenziale 211/18.

Dal 3 Aprile 2014, data della pubblicazione della direttiva 2014/45/UE, il Ministero era a conoscenza della necessità di regolamentare nuovamente la formazione degli ispettori in conformità ai nuovi requisiti fissati dall’UE per la figura dell’Ispettore: purtroppo le misure intraprese ad oggi appaiono di fatto decisamente inadeguate. All’art. 13 del Decreto Nazionale di recepimento della direttiva – il Decreto Ministeriale 214 pubblicato il 19 Maggio 2017 – viene chiaramente disposto il tempo di UN ANNO trascorso il quale le nuove regole diventano pienamente operative.

Con Decreto Dirigenziale 211/18, pubblicato due giorni prima del termine fissato dalla 2014/45/UE (18 Maggio 2018), viene concessa una breve proroga fino al 31 Agosto 2018 per consentire ai candidati già formati di conseguire l’esame: a partire da tale data però dobbiamo prendere atto che tutto l’iter risulta inspiegabilmente arenato ed all’orizzonte facciamo fatica ad intravedere prospettive, pianificazione e futuro. A partire dal 20 Maggio 2018 quindi nessun aspirante ispettore poteva ottenere il ruolo in conformità ai requisiti fissati all’allegato IV del Decreto Ministeriale 214/17 e non esisteva neanche una linea guida per i nuovi corsi di formazione. Il 17 Aprile 2019, a distanza di quasi un anno, viene pubblicato l’accordo Stato/Regioni n.65/CSR che ad oggi, purtroppo ed inspiegabilmente, è stato recepito solo da alcune regioni.

Quindi ci troviamo con i corsi avviati ma senza possibilità di svolgere gli esami abilitativi che, in ottemperanza alla direttiva 2014/45/UE, fanno capo ad un ente indipendente – l'”Organismo di Supervisione” – che di fatto non è stato ancora istituito.

Esaminando il testo succitato in merito ai corsi, a nostro parere alcuni punti dello stesso risultano discriminatori e lontani da un logico ed elastico buonsenso, ancor più nel periodo para pandemico che stiamo vivendo.

Nello specifico, punto 5 dell’art. 3 dell’Accordo Stato/regioni n.65/CSR viene esplicitamente bandita, senza alcuna motivazione, la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning peraltro proposta da alcune associazioni di categoria per ridurre i costi a carico delle imprese o dei corsisti stessi. Tuttavia ed in deroga a ciò, stante il protrarsi dell’emergenza Covid-19, il Ministero autorizza con Circolare M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0031235.04 del 4/11/2020 la formazione a distanza richiamando la nota prot. 15966 del 9 Giugno 2020 che a sua volta autorizzava per tutto il periodo dello stato di emergenza tale modalità. Durante questo periodo, che perdura tutt’oggi, il mondo dell’istruzione e del lavoro si sono adeguati a nuove modalità quali smart working ed e-learning, che hanno evidenziato e messo in luce la possibilità di avere numerosi benefici in termini organizzativi ed economici senza minimamente penalizzare e rinunciare alla qualità. Inoltre, considerando che gli esami abilitanti vengono erogati dall’Organismo di Supervisione (art. 5 Accordo Stato/Regioni n.65/C.S.R.) che è indipendente dall’ente di formazione, ai fini della qualità della verifica delle competenze si può ritenere del tutto ininfluente la modalità con il candidato in presenza.

Posando la nostra attenzione sull’Organismo di Supervisione – prescritto dalla direttiva 2014/45/UE ma non ancora istituito dalla normativa nazionale – notiamo che se ne raccomandi la determinazione secondo i principi prescritti all’allegato V della direttiva suddetta, dovendo essere i legittimatori di un ruolo così importante ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale.

Un altro punto di forte discriminazione, sempre a nostro parere, che emerge dalla lettura dell’Accordo Stato/Regioni è l’esclusione dalla docenza di tutti i formatori non in possesso di laurea in Ingegneria (punto 9 dell’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n.65/C.S.R.). In antitesi a quanto sopra riportato vengono però ammessi “membri del personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitati alla revisione dei veicoli” senza tener presente che da oltre 25 anni questo ruolo è stato affidato anche a soggetti privati.

Perché, dunque, questa discriminazione?

Inoltre gli enti di formazione accreditati ai sensi del vecchio accordo Stato/Regioni “Delibera 12 Giugno 2003 – S.O.G.U. n. 196 del 25.8.2003 – gli stessi che hanno ottenuto l’accreditamento secondo il nuovo Accordo Stato/Regioni – hanno dovuto implementare nel corpo docenti dei neolaureati estranei al settore dato che, ad oggi, meno dell’1% degli ispettori abilitati nel settore privato è in possesso di laurea ed i pochi abilitati non è sicuro ed automatico che si prestino a tale servizio.

A questo punto la domanda è: meglio solo formatori estranei alla materia a loro volta formati ad-hoc oppure gli stessi affiancati da ispettori che possano mettere a loro disposizione ed al servizio dei corsisti la loro competenza e la loro esperienza, a volte anche ultra-ventennale, sul campo?

Ancora una volta ricordiamo che, considerata la natura terza delle commissioni d’esame (rammentiamo che si parla sempre dell’Organismo di Supervisione), è interesse degli enti di formazione selezionare dei validi docenti indipendentemente dai titoli di studio, peraltro già circoscritti in relazione ai requisiti per accedere alla qualifica di ispettore.

Ultimo punto riguarda l’attuazione del requisito di competenza fissato al punto b) dell’allegato IV del Decreto Ministeriale 214/17, che di seguito riportiamo:

“b) almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree succitate riguardanti i veicoli stradali di cui sopra”.

Per quanto si ritenga corretto circoscrivere l’abilitazione a persone che abbiano già una certa esperienza nel campo, non ci pare corretto che un candidato senza requisiti di competenza non possa già accedere alla formazione: sono due aspetti completamente separati e distinti. Reputiamo dunque opportuno ed auspicabile consentire ai candidati di avviare la formazione anche senza il requisito di esperienza, al fine di ammortizzare meglio l’impatto delle 296 ore di preparazione su – a titolo meramente esemplificativo – un lavoratore neodiplomato, magari con contratto di apprendistato e dal basso potere economico. Parimenti le aziende, ossia i centri di controllo che intendessero finanziare la formazione del candidato dipendente, potrebbero distribuire meglio i costi, la pianificazione e l’organizzazione del lavoro.

IN CONCLUSIONE, L’ASSOCIAZIONE FEDERISPETTORI CHIEDE

  1. di dare priorità alla determinazione dell’ente di supervisione (“Organismo di Supervisione”) incaricato anche di effettuare gli esami di abilitazione per gli ispettori, raccomandando che siano garantiti i principi di imparzialità, formazione e competenza tecnica,
  2. di prorogare a tempo indeterminato la formazione a distanza (FAD), almeno per quanto riguarda la parte teorica del corso (Modulo A e parte del Modulo B),
  3. di consentire ai docenti abilitati al ruolo di “ispettore” di effettuare la formazione, almeno per quanto riguarda il Modulo B (sezione relativa alla fase teorico/pratica della professione),
  4. di considerare il requisito di esperienza (3 anni per i diplomati, 6 mesi per i laureati) esclusivamente per l’accesso al ruolo e l’abilitazione finale, non per l’accesso alla formazione.

 

Il Direttivo

Presidente – ROBERTO FRIXIONE

Vice Presidente – LINO DI PASQUALE

Segretario Nazionale – DIEGO BRAMBILLA

Per gli operatori

Ebbene sì, cari lettori. E’ giunto il momento di approdare sulla carta stampata dopo quattro lunghi anni di contenuti digitali. Gli appunti di un ispettore sarà un libro di testo per la formazione degli addetti alla revisione ministeriale, oppure per l’aggiornamento degli operatori già abilitati. Il punto di forza è l’efficacia dei contenuti: nulla è lasciato al caso. Si parte dal presupposto che il lettore non sappia nulla di veicoli, nulla di principi fisici o meccanici e nulla di diritto. La ragione che mi ha spinto a scriverlo è la stessa che sta alla base del lancio di Revisioniautoblog e di tutti i progetti che in questi anni ho portato avanti. Un bel giorno, guardandomi allo specchio, mi sono detto: – ma io che c***o sto facendo? – Agli atti risulto un responsabile tecnico e devo decretare se un veicolo ha i requisiti o meno per circolare su strada. In pratica ho 19 anni, sì, mi piacciono le auto, ma non so nemmeno come gira un motore. L’aver ottenuto un’abilitazione statale non è certo sinonimo di conoscenza e competenza, e così mi sono messo a leggere, studiare e domandare ai più esperti. Ora, all’alba di 30 anni, ho affiancato all’attività di ispettore quella di consulente automotive grazie alle oltre 10000 pagine di libri, normative e trattati che con pazienza e dedizione ho letto e riletto. Ho ancora moltissimo da imparare, ma ritengo che il bagaglio di nozioni che ho immagazzinato fino ad ora sia il minimo indispensabile per poter svolgere coscienziosamente il ruolo di ispettore. Ho deciso quindi di condividerlo con voi.

Di seguito un’anteprima della prefazione:

Gli appunti di un ispettore è un testo scritto a misura dell’autore e di tutti coloro che ne condividono le problematiche quotidiane. Essere il responsabile dell’intero processo di revisione ministeriale richiede un’infinità di conoscenze e competenze che il misero corso di formazione abilitante non può trasmettere. Generalmente, alla base della scelta di intraprendere questa professione, c’è una grande passione per i veicoli, ma non è sufficiente, come non è sufficiente l’esperienza pratica fine a se stessa maturata in officina. Saper smontare integralmente un motore non ha nulla a che vedere con il bagaglio di nazioni indispensabile per svolgere serenamente la funzione pubblica del controllo tecnico veicolare che, ahimè, non consente alcun margine di errore. Sostituire una componente meccanica ed individuare in un breve intervallo di tempo tutte le anomalie di un veicolo sono due operazioni diametralmente opposte: la prima richiede manualità, figlia dell’esperienza, la seconda studio, studio e ancora studio. Ed il miglior libro di testo, sia per contenuti che per autorevolezza, è il diritto automotive che spazia dal Codice della Strada alle direttive e regolamenti comunitari che disciplinano l’omologazione dei veicoli. Tranquilli, non è burocrazia: c’è molta, moltissima tecnica, molta più di quanto ci si aspetta. Perché gli indicatori di direzione sono di colore giallo ambra? Dove vanno posizionati? Perché su alcuni motocicli non sono presenti? Avete mai fatto caso che i proiettori retronebbia sono sempre installati sulla sinistra? Perché il numero di telaio invece è sempre punzonato nella parte destra del veicolo? E’ un caso? Ha un significato particolare il codice alfanumerico che lo compone? Siamo certi di conoscerlo nel dettaglio? Avete presente i bambini quando entrano nella fase dei “perché”? Ecco. L’obbiettivo di questo libro è quello di farvi esaurire le domande, i dubbi irrisolti, o magari farvene sorgere altri stimolando la vostra curiosità. E’ un cammino di crescita professionale che vi aiuterà ad essere degli ispettori più consapevoli, nel vostro interesse e nell’interesse della comunità.

Cosa ne pensi? Lascia un commento 🙂

Per gli operatoriPer gli utenti

La scorsa settimana ci è stato recapitato da fonte anonima il testo integrale del ricorso al Tar contro l’accordo Stato-regione del 19 Aprile 2019 (testo integrale) relativo ai nuovi criteri per la formazione degli ispettori addetti alle revisione ministeriale. Per ragioni di privacy non pubblicheremo il documento, ma saremmo lieti se lo facesse la controparte per smentire eventuali inesattezze contenute in questo articolo, ammesso che ce ne siano. Per chi non fosse a conoscenza delle vicende, si fa riferimento alla protesta pubblicizzata principalmente sulla pagina Facebook di Tecnostrada Formazione e nel gruppo privato CRA – Centro Revisioni Auto – Supporto Tecnico, due noti enti di formazione duramente penalizzati dalle nuove disposizioni del Ministero a seguito del recepimento della normativa europea 2014/45ue (testo integrale). La raccolta firme per il ricorso è avvenuta durante la fiera internazionale dell’attrezzatura automobilistiche Autopromotec tenutasi a Bologna dal 22 al 26 Maggio ed a quanto pare l’iniziativa ha riscosso parecchio successo. “Per darvi un idea dei numeri hanno già raggiunto il doppio delle firme che si erano dati come obbiettivo massimo !!!” dichiara lo Staff di CRA il 24 Maggio, mentre il giorno successivo Tecnostrada Formazione canta pubblicamente vittoria: “RACCOLTA FIRME – quando lo scopo è la giustizia sociale tutti sono d’accordo! Obiettivo raggiunto!” (immagine sotto)

Nulla da dire. In meno di cinque giorni sono state raccolte poco più di 200 firme: questo accordo Stato-regioni proprio non piace, ma per quale motivo? Chi sono effettivamente i firmatari? Nel testo del ricorso al Tar vengono citati come parte lesa gli aspiranti ispettori e titolari di centri di controllo da avviare (entrambi presumibilmente penalizzati dal blocco provvisorio dei corsi di formazione), ma anche le associazioni di categoria delle imprese ed alcuni rappresentanti dei costruttori di attrezzatura. Quel “anche” – “altresì” nel testo originale – lascia immaginare che i soggetti menzionati dopo la congiunzione siano una minima parte in supporto ai principali ricorrenti, ma non è così, almeno secondo la nostra indagine. Dall’elenco delle persone fisiche firmatarie abbiamo estrapolato la data di nascita contenuta nel codice fiscale individuando con buona probabilità i relativi profili Facebook e Linkedin, mentre per quanto riguarda le imprese abbiamo consultato i siti internet o effettuato una visura gratuita delle partite IVA (immagini sotto). Il mondo è piccolo, soprattutto quello dell’automotive: le numerose conoscenze nel settore ci hanno aiutato a dare un volto ad eventuali identità dubbie contribuendo a ridurre il margine di errore del nostro censimento. Naturalmente si tratta di una stima indicativa in quanto le informazioni pubblicate nei profili social non si possono considerare assolutamente vere, ma sarebbe assurdo dichiarare di lavorare presso un’azienda quando nella realtà si fa tutt’altro.

 

Nonostante gli sforzi, non siamo riusciti a collocare nel settore il 30% dei firmatari di cui il 2% sono ditte individuali. Il rimanente 28% – di cui il 3% under 25 – sono persone fisiche e presumibilmente ispettori addetti alla revisione ministeriale – o aspiranti tali – vista la dichiarazione di Tecnostrada Formazione: “grande adesione dei responsabili tecnici che hanno compreso e condiviso le ragioni di questa buona causa di giustizia sociale”. A noi non risulta, ne abbiamo identificati con buona probabilità solo 4 (2% sul totale, due dei quali sembrerebbero in rapporti lavorativi con CRA – Centro Revisioni Auto dalle informazioni pubbliche contenute nei profili Facebook). Autofficine (carrozzerie, gommisti, concessionari) e persone fisiche riconducibili ad esse rappresentano l’11% sul totale mentre i centri di revisione il 16% (nell’elenco dei firmatari in più occasioni la persona fisica che segue un’impresa ha lo stesso cognome del titolare della stessa, quindi li abbiamo considerati correlati). Il restante 40% è composto da produttori e rivenditori di attrezzatura (o servizi), agenti di commercio, consorzi e la relativa associazione di categoria (AICA – Associazione Italiana Costruttori di Attrezzature). Sono doverose alcune precisazioni per ridimensionare questa percentuale: numerosi dipendenti delle principali aziende promotrici del ricorso hanno firmato in qualità di persona fisica generica incrementando, almeno all’apparenza, le proporzioni del malcontento. Era proprio necessario il supporto dell’impiegato, del programmatore e del tecnico? Non è finita. Alcune delle ragioni sociali presenti nell’elenco sembrerebbero non essere direttamente pertinenti al settore revisioni: commercio di pneumatici, di ricambi auto, di utensili… tutti insieme per la “giustizia sociale” o per qualche secondo fine? Diversamente, sono ben comprensibili le ragioni che hanno spinto titolari di autofficine e centri di revisione a firmare il ricorso.  I primi, penalizzati dal blocco provvisorio dei corsi, probabilmente non riescono ad avviare il servizio revisioni per mancanza di personale abilitato mentre i secondi temono la presa di posizione del dipendente ispettore non più facilmente sostituibile come una volta. Si tratta comunque di una percentuale irrisoria di imprese che si contrappongono alle relative associazioni di categoria che non hanno preso parte al ricorso nonostante i numerosi inviti. I presunti aspiranti ispettori probabilmente lamentano di non poter più ottenere l’abilitazione in 4 giorni con circa 500€ di spesa mentre gli enti di formazione (1% sul totale) avrebbero senza dubbio preferito dei corsi progettati ad-hoc secondo i propri interessi: meno corposi, più fruibili e quindi maggiormente remunerativi. Per gli ispettori già abilitati riserviamo qualche dubbio riguardo la spontaneità della decisione, oppure ipotizziamo non abbiano letto attentamente il contenuto del ricorso che, da quanto ci risulta, è stato stilato posteriormente alla raccolta firme. Se così non fosse, ci sarebbe una terza opzione che omettiamo per non essere offensivi. (leggi la seconda parte)

 

Per gli operatori

Visto il contenuto del recepimento della Direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 e in maniera particolare l’art.13 (ispettori) e l’allegato IV (requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), si ritengono necessari alcuni provvedimenti iniziali per poter introdurre nuovi requisiti ed nuovo sistema di formazione per i futuri ispettori e gli attuali RT operanti con l’obbiettivo di elevare la qualità del controllo tecnico. I cambiamenti necessari dovrebbero essere:

Istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista, il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.

Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura di aggiornarlo periodicamente e di renderlo accessibile.

Per ciascun iscritto dovrebbero essere indicati :

  • Codice identificativo (da assegnare a tutti gli ispettori)
  • Nominativo
  • Data di nascita
  • Codice fiscale
  • Titolo di studio,data conseguimento attestato RT
  • Data di iscrizione
  • Attivo/non attivo
  • Crediti formativi
  • Firma digitale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ISPETTORI

  • Nel ruolo/registro sono iscritti i Responsabili Tecnici dei centri di controllo che sono già autorizzati/operanti al 20 Maggio 2018. I suddetti RT sono esenti dal possesso dei requisiti dell’allegato IV punto 1 del D.M. 214.
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro. La richiesta andrà inoltrata alla Direzione generale o alla provincia che esaminerà la richiesta e con provvedimento motivato potrà dare il benestare all’iscrizione previo accertamento dei requisiti . (*)
  • Tutti gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV e le nuova disposizioni formative.

(*) Si ritiene opportuno che chi al 20 maggio 2018 ha conseguito l’abilitazione di RT, ma non è operativo presso alcun centro di controllo, debba fare un periodo di tirocinio certificato presso un centro di controllo abilitato che rilascerà una certificazione riguardante le ore di operatività svolte ed il numero di veicoli verificati sotto la tutela del RT del centro abilitato.

Esaminando la bozza pervenutaci riguardante lo schema generale ipotizzato per la formazione degli ispettori sono emerse alcune problematiche che, se non chiarite preventivamente, potrebbero creare notevole confusione (nel migliore dei casi) o ingenti danni economici agli operatori (nel peggiore dei casi).

Considerando che l’Autorità Competente intende seguire lo schema dell’accordo Stato-regioni definito nel 2003 (da riprendere e aggiornare secondo i nuovi dettami derivanti dal D.M. 214), si evidenziano una serie di passaggi ove l’Autorità Competente potrebbe non aver titolo per intervenire come:

  • Tempi per l’emanazione del nuovo accordo Stato-regioni, da parte degli organi preposti
  • Tempi per il recepimento da parte delle regioni, delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-regioni
  • Tempi per l’approvazione da parte delle regioni di competenza dei progetti presentati da parte degli enti di formazione accreditati, affinché questi ultimi possano procedere con l’erogazione della formazione abilitante.

Visti i precedenti e l’attuale situazione di alcune regioni che solo poco tempo fa hanno indetto i corsi dell’attuale regime di formazione del RT, si consiglia di approfondire con estrema attenzione la fase transitoria e chiarire alcuni aspetti operativi tra cui:

  • Operatori che hanno superato l’esame di abilitazione per RT, ma al 20 Maggio 2018 non risultano impiegati in alcun centro. La loro qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con data di esame dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con conclusione ed esame finale dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT autorizzati dalle Regioni prima del 20 Maggio 2018, ma non ancora avviati dall’ente di formazione. Entro quale data dovranno essere ultimati per essere considerati validi?
  • Nuovi centri revisione che fanno domanda di apertura prima del 20 Maggio 2018, ma che a causa dei tempi degli iter burocratici si troveranno a sostenere la valutazione di idoneità dopo tale termine. Potranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Nuovi centri revisione che faranno domanda di apertura dopo il 20 Maggio 2018 e di conseguenza sosterranno la valutazione di idoneità nei mesi successivi. Dovranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Sostituti qualificati secondo lo schema vigente. Fino a che periodo potranno continuare mantenere il ruolo?

Occorre fare chiarezza su tali aspetti poichè le amministrazioni locali (regioni, provincie, motorizzazioni), in assenza di riferimenti legislativi puntuali, dopo il 20 maggio 2018 potrebbero procedere in ordine sparso, arrivando a non riconoscere le abilitazioni degli RT rilasciati dopo il 20 Maggio 2018 o a vincolare l’apertura di nuovi centri revisioni alla presenza di un nuovo ispettore (titolo che probamente sarà disponibile solo fra 2-3 anni).

ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO

REQUISITI ATTUALI: Ai sensi dell’art 240 del vigente Regolamento del Codice della Strada, il Responsabile tecnico deve essere, oggi, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) …abrogato…
  • g) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale)

REQUISITI FUTURI DAL 20/05/2018: Per raggiungere tale obiettivo rispettando da un lato le previsioni dell’art 240 del Regolamento del Codice della Strada e contestualmente quanto indicato nel Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, si ritiene di poter procedere come di seguito. I requisiti che deve possedere l’Ispettore per poter essere riconosciuto tale sono i seguenti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • g) Conoscenza e una comprensione certificata relativa ai veicoli stradali come da allegato IV lettera a)+b);
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale).

Occorre considerare che il solo possesso dei suddetti requisiti non soddisfa quanto previsto dalla Direttiva 2014/45eu e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree ivi indicate, pone un problema del possesso di conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di Ispettore dei Centri di Controllo. Si rende pertanto necessario che, laddove dette conoscenze non derivino da un programma di studio che preveda nel piano di istruzione tutte le materie precisate nella lettera a) del punto 1 dell’allegato IV unitamente ai requisiti previsti, l’aspirante ispettore debba sostenere un corso, preventivo alla formazione iniziale, che fornisca conoscenze di base in relazione a : meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.

(*) Le ore possono variare in relazione del corso di studi (esempio : uno studente diplomato all’I.T.I.S., può seguire diversi tipi di indirizzi, meccanica; elettronica; elettrotecnico; informatica. Di conseguenza ogni indirizzo avrà diverse tipo di materie, per cui in funzione dell’indirizzo si dovrà avere un diverso numero di ore. Ci chiediamo a questo punto se sia veramente necessario distinguere il numero di ore per tipo di diploma.

(**) Le ore possono diminuire solo se il candidato presenta studi documentati o una formazione specifica nelle aree del punto a).

(1) Vedi allegato diplomi di maturità

Corso generale per i requisiti di competenza: conoscenza e comprensione certificata relative ai veicoli stradali. Corso base durata di 220 ore

(*)I temi riguardanti il corso per conseguire l’attestato professionale di ispettore sono divisi in 10 gruppi ognuno dei quali affronta un tema della formazione. Questo sistema è stato concepito per dare l’opportunità all’aspirante ispettore di partecipare alla formazione con un metodo elastico e strutturato. I corsi si potranno svolgere separatamente ed on-line, così da alternare teoria e pratica limitando le spese.

(*)I temi riguardanti i corsi di aggiornamento sono stati pensati (considerando l’esperienza professionale acquisita negli anni) come crediti formativi che ogni RT operativo al 20 maggio 2018 dovrà ottenere. I crediti sono stati suddivisi in 9 gruppi da 8 ore  ciascuno per non gravare sulla regolare attività delle aziende per cui operano gli attuali RT prevedendo corsi on-line per limitare ulteriormente i costi. Entro il 1° Gennaio 2023 (termine entro il quale l’ispettore deve aver eseguito l’aggiornamento) l’ispettore che non ha i crediti verrà sospeso fino a che non regolarizzerà il percorso di aggiornamento.

FORMAZIONE INIZIALE PER I NUOVI ISPETTORI

  • La formazione è suddivisa in una parte teorica presso un centro di formazione di almeno 100 ore e una parte pratica presso un centro di controllo veicoli autorizzato di altrettante 100 ore.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri, nonché i metodi di valutazione teorica e pratica, sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica il candidato potrà assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante.
  • Per effettuare operazioni di controllo tecnico il candidato deve acquisire lo status di controllore tirocinante.
  • Queste operazioni vengono eseguite sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore approvato (supervisore alla formazione) che è l’unico soggetto autorizzato a firmare il rapporto di ispezione.
  • Ogni tirocinante presente in un centro con lo status di controllore tirocinante deve presentare all’ente preposto dal Ministero dei Trasporti il suo contratto di tirocinio.
  • Il soggetto presente nel centro di controllo con lo status di controllore tirocinante non può in alcun modo certificare l’idoneità alla circolazione di un veicolo.
  • Ogni tirocinante presente in un centro di controllo nello status di controllore tirocinante dovrà eseguire un minimo di 60 ispezioni. Il supervisore alla formazione è tenuto a valutare le conoscenze del tirocinante e compilare una scheda di valutazione che verrà consegnata al tirocinante a fine tirocinio.
  • Dopo il corso teorico e il corso e pratico come tirocinante, il candidato dovrà sostenere un esame teorico/pratico secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti.

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica l’ispettore dovrà eseguire una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore(*) per anno solare definita non oltre il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi oppure altri aspetti del settore revisioni veicoli. Gli aggiornamenti teorici si potranno ricevere online, mentre quelli pratici obbligatoriamente nelle sedi degli enti formatori.
  • In assenza del suddetto aggiornamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno l’ispettore verrà sospeso dall’incarico fino all’esecuzione dei corsi.
  • Ogni aggiornamento eseguito dall’ispettore dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione.che verrà pubblicato sul registro del  C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista.

Considerando l’alto grado di competenza professionale, i ritiene opportuno che l’ispettore debba assumere il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Nel momento in cui l’ispettore effettua un controllo tecnico deve agire in modo indipendente ed il suo giudizio non deve essere condizionato da conflitti di interesse economico o personale. E’ opportuno che il compenso non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici al fine di mantenere un elevato standard di professionalità ed obbiettività.

FIGURA DEL RT/ISPETTORE SOSTITUTO

Da una analisi approfondita sul mercato revisioni si evince che in molti casi i centri di revisione hanno un solo responsabile tecnico ed è assai problematico garantire il servizio nei periodi di ferie obbligatorie/permesso/malattia. Si ritiene pertanto opportuna  la creazione della figura del RT sostituto libero professionista dotato di p.IVA che può essere impiegato dal centro di controllo a patto che si rispettino in maniera tassativa i seguenti punti.

  • L’RT sostituto libero professionista dovrà avere gli stessi e identici requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti.
  • L’RT sostituto non potrà operare contemporaneamente in più di un centro di controllo.
  • Il centro di controllo non potrà avvalersi di un RT libero professionista per un periodo di tempo di superiore ai 45gg. ogni anno solare.
  • I giorni non utilizzati nell’anno solare non potranno essere recuperati l’anno solare successivo.
  • Il centro di controllo dovrà acquisire l’RT libero professionista dal registro del C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista e comunicare prima che lo stesso cominci ad operare a Motorizzazione e provincia la durata della sostituzione

Sarà cura del Ministero dei Trasporti specificare i criteri con cui il centro di controllo dovrà comunicare agli enti preposti l’operatività dell’ispettore tecnico sostituto.

 

Gianluca Massa