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ECE/ONU R110 Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriTecnica

GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) e CNG (Compressed Natural Gas), impropriamente chiamato “metano”, sono due combustibili alternativi alla benzina impiegati per l’autotrazione sin dagli anni 40′ (foto di destra), ma diffusi su larga scala nel ventunesimo secolo grazie al basso costo ed al minor impatto ambientale rispetto ai più comuni derivati del petrolio. Le proprietà simili rendono i tre carburanti interscambiabili sulla maggior parte dei propulsori ad accensione comandata, tanto che alcuni veicoli hanno una doppia alimentazione alternata pur avendo un unico motore: si tratta delle auto bifuel (o bivalenti-bicarburante), il primo esempio di utilizzo di combustibili non convenzionali. Gli impianti GPL/CNG aftermarket venivano – e vengono tutt’ora – installati sui veicoli nati a benzina principalmente per abbattere i consumi, ma negli ultimi 20 anni sempre più case automobilistiche hanno cavalcato questa tendenza immettendo sul mercato vetture bivalenti svincolando l’automobilista dagli oneri dell’eventuale trasformazione. L’ultima novità in materia è il veicolo monofuel (o monovalente-monocarburante), la risposta green alle norme antinquinamento sempre più stringenti grazie all’impiego di propulsori ottimizzati alla combustione di miscele gassose, in particolare CNG.

Per definizione, «Un veicolo è considerato monocarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è concepito essenzialmente per funzionare in permanenza a GPL o a GNC, ma può ancora avere un sistema a benzina per le situazioni di emergenza con una capacità del serbatoio della benzina non superiore a 15 litri. «Un veicolo è considerato bicarburante» se, dopo l’operazione di trasformazione, è dotato di un impianto di stoccaggio del gas e di un impianto separato di stoccaggio della benzina, con una capacità superiore a 15 litri, ed è concepito per funzionare utilizzando un solo carburante per volta. L’impiego contemporaneo di entrambi i carburanti è limitato nella quantità o nella durata (2.2.3/2.1.4 del Regolamento UN/ECE n.115 – link).

La totale indipendenza fra i sistemi di alimentazione che equipaggiano un veicolo viene confermata dalla circolare prot.n.14998/23/30 che consente la circolazione con impianto GPL/CNG non ancora collaudato con art.78 del c.d.s.: “[..]Si osserva che un impianto di alimentazione GPL o CNG non incide sul sistema di alimentazione originario e, tra l’altro, in assenza di GPL o CNG è sempre assicurato il funzionamento del veicolo con l’originario sistema di alimentazione [..] Si ritiene che possa essere consentita la circolazione di un veicolo al quale sia stato installato un impianto di alimentazione GPL o CNG, in attesa della prescritta visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, nelle seguenti condizioni:

  1. L’impianto sia stato installato da una ditta autorizzata
  2. Il veicolo circoli solo ed esclusivamente con il sistema di alimentazione originario e con il/i serbatoio/i di GPL o CNG vuoto/i
  3. Sia stata prenotata la visita e prova, per l’aggiornamento della carta di circolazione, presso il competente Ufficio della Motorizzazione Civile UMC.

Conseguentemente, a bordo del veicolo dovranno essere tenuti, tra gli altri, i seguenti documenti:

  1. La consueta dichiarazione della ditta installatrice dell’impianto di seconda alimentazione GPL o CNG [..] riportante in calce la seguente annotazione: “avvertenza, fino all’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione a GPL o CNG non può essere utilizzato deve circolare con il/i serbatoio/i vuoto/i. [..]
  2. La “COPIA DICHIARANTE” della domanda di aggiornamento della carta di circolazione [..] riportante nel retro l’annotazione della prenotazione della visita e prova con l’indicazione della data e del luogo ove la stessa verrà effettuata. [..]

Dopo il collaudo presso la Motorizzazione Civile il nuovo sistema di alimentazione diventa a tutti gli effetti parte del veicolo e viene annotato sulla carta di circolazione con talloncino adesivo (immagine 1) o tra le note a pagina 3/4 nel caso di ristampa del documento (immagine 2). Per i veicoli bivalenti dall’origine non sono trascritti i dettagli dell’impianto, ma alla voce P.3 della carta di circolazione sono annotate entrambe le alimentazioni.

Il timbro dell’autofficina nella quale è stato installato l’impianto di seconda alimentazione presente in alcune carte di circolazione (immagine 3) non sostituisce il talloncino adesivo attestante il collaudo, in particolare se risulta incompleto (spazi in bianco – nessun timbro della UMC). In passato le ultime righe del timbro venivano compilate manualmente dal funzionario della Motorizzazione Civile all’atto della visita e prova ai sensi dell’art.78 c.d.s. e questa operazione era valida come aggiornamento del libretto e quindi delle caratteristiche del veicolo.

L’impianto GPL o CNG è periodicamente sottoposto a controlli visivi ed analisi delle emissioni in occasione delle revisioni ministeriali, ma a prescindere da ciò i serbatoi comunemente chiamati “bombole” hanno una scadenza entro la quale vanno sostituiti per ragioni di sicurezza. I primi riferimenti normativi riguardanti le revisioni dei serbatoi contenenti miscele gassose risalgono al decreto regio 12 Settembre 1925 (link)(esempio tabella) che, dopo numerose integrazioni, prescrive una periodicità di 10 anni per i controlli dei contenitori di GPL e 5 per quelli di CNG approvati secondo le norme nazionali DGM.  La proroga della scadenza al termine dell’anno solare (31/12) per quanto riguarda il GPL si riferisce a bombole munite di certificato proprio e ormai obsolete: dal 1° Gennaio 2001 gli unici serbatoi GPL in commercio rispondono alla normativa europea UN/ECE N.67-01 (link) e l’esatta periodicità della sostituzione – sempre decennale – è disciplinata dalla circolare n. B76/2000MOT (link): “[..]Si precisa che il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente:

  • dalla data del collaudo dell’impianto, quando l’installazione di quest’ultimo è successiva alla prima immatricolazione del veicolo;
  • dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL che quindi è previsto in omologazione [..]

Dopo la sostituzione della bombola da parte di un’autofficina autorizzata avviene il collaudo ai sensi dell’art.78 presso la Motorizzazione Civile ed il nuovo serbatoio viene riportato sulla carta di circolazione tramite un talloncino adesivo (immagine 4).

Considerando il protrarsi dei tempi di attesa per i collaudi, con circolare prot.22151 div3/H (link) il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ribadisce quanto precedentemente deliberato con la circolare prot.n.14998/23/30 sopra citata: “Al fine di uniformare le diverse disposizioni impartite, si consente che un veicolo, su cui sia stato istallato un impianto GPL/CNG o sia stata sostituita una bombola, possa essere sottoposto a revisione ex art 80 CdS, prima della data di effettuazione della Visita e prova, purché regolarmente prenotato per il relativo collaudo.” La precedente circolare 42715 del 10/8/2017 (link) precisa i documenti necessari per essere in regola prima del collaudo:

  1. [..]”Dichiarazione sottoscritta della ditta installatrice riportante l’annotazione: “avvertenza: fino al’esito positivo della visita e prova presso il competente Ufficio Motorizzazione Civile l’impianto di alimentazione GPL o CNG non può essere utilizzato deve circolare con il serbatoio vuoto.
  2. Modulo TT2119 debitamente registrato e riportante la prenotazione della visita e prova (immagine 5)[..]”

Nota operativa per ispettori: A livello software è sufficiente modificare i campi relativi all’alimentazione del veicolo omettendo la “seconda alimentazione” ed inserire una nota con riferimento ai due documenti sopra citati da allegare al referto complessivo.

Diversamente dai serbatoio per il GPL, le bombole CNG dopo la scadenza vengono revisionate dal GFBM (Gestione Fondo Bombole Metano) e sostituite dalle autofficine autorizzate con altre di rotazione già riqualificate senza l’obbligo di visita e prova presso la Motorizzazione Civile. Come già precisato, le bombole CNG con omologazione nazionale DGM (generalmente presenti su veicoli nati monofuel e successivamente trasformati) devono essere revisionate ogni 5 anni con riferimento alla targhetta GFMB (immagine 6) ed hanno una durata massima di 40 anni dalla data di costruzione. 

N.B. È fondamentale verificare che il cartellino GFMB sia compilato in tutte le parti, ma nello specifico non deve MAI mancare il timbro dell’installatore. Alcune autofficine a cui viene commissionata la sostituzione delle bombole non effettuano realmente l’operazione producendo documentazione falsa con l’astuzia di omettere i dati identificativi per ovvie ragioni. Nei casi di presunta truffa verificare sulla bombola in prossimità della valvola la presenza (o meno) della punzonatura attestante l’effettiva riqualificazione (immagine di destra).

Le bombole con omologazione internazionale normate dal regolamento ECE/ONU R.110 (link) equipaggiano i veicoli bivalenti sin dall’origine (presenti anche su alcuni veicoli trasformati) e sono così categorizzate:

  • CNG-1: in metallo
  • CNG-2: anima metallica rinforzata con filamento continuo impregnato di resina (ricopertura circonferenziale) [principalmente installate su veicoli pesanti]
  • CNG-3: anima metallica rinforzata con filamento continuo impregnato di resina (interamente ricoperti) [principalmente installate su veicoli pesanti]
  • CNG-4: filamento continuo impregnato di resina con un’anima non metallica (interamente in materiale composito).”

Inizialmente la periodicità della revisione delle suddette bombole che hanno una durata massima di 20 anni era disciplinata dalla circolare prot.n.3171 MOT2/C (link): “[..]Il regolamento prescrive che le bombole in esercizio debbano essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, ad ogni successiva installazione e nel caso siano state interessate da un danno esterno o un deterioramento includendo, tra gli elementi da verificare, anche gli organi di fissaggio. [..]”  Con circolare prot.n. 131 MOT/2 C (link) cambiano le scadenze: “[..]La disposizione della circolare prot.n.3171 MOT2/C del 19/9/2005, che prevedeva che le bombole in esercizio dovessero essere sottoposte a verifiche periodiche (revisioni) ogni 36 mesi, è modificata nel senso che le stesse verifiche periodiche dovranno essere effettuate almeno ogni 48 mesi.” La revisione delle bombole ECO/ONU R.110 è ogni 4 anni a partire dalla data di prima immatricolazione per i veicoli bivalenti sin dall’origine e successivamente con riferimento alla targhetta GFMB, ma solo per le categorie di serbatoio CNG-1, CNG-2 e CNG-3. Per la rimanente categoria  di bombole, l’iter è differente e viene specificato dalla circolare prot.7865 DIV3/H (link): “La riqualificazione periodica delle bombole per il contenimento di metano per l’autotrazione di tipo CNG-4 installate su veicoli di categoria M1 ed N1 [..] è di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile. La riqualificazione delle bombole, è effettuata la prima volta dopo quattro anni dall’immatricolazione del veicolo e successivamente ogni due anni, questi ultimi applicabili limitatamente alla tipologia di bombole CNG-4 riqualificate con le procedure previste dalle presenti disposizioni. I controlli sono effettuati a vista secondo le raccomandazioni fornite dal costruttore [..] presso le officine della rete dei costruttori dei veicoli[..].” Con circolare prot. 26752 DIV3/H (link) del 30/11/2016 vengono abilitate alla riqualifica delle sopra citate bombole “le officine di autoriparazione che siano state riconosciute quali officine installatrici di impianti di alimentazione con combustibili gassosi a pressione ai sensi della circolare n. 190/84 del 20.10.1984 [..] in possesso della attrezzature previste dai costruttori dei veicoli.” Nonostante questa deroga, è sempre e comunque il funzionario UMC l’incaricato dell’ispezione sulle bombole CNG-4 e questa realtà sta generando non pochi disagi agli automobilisti a causa dell’impossibilità da parte della Motorizzazione Civile di gestire l’ingente mole di lavoro in tempi utili. A peggiorare la situazione, questo caso non rientra fra quelli previsti dalla precedentemente citata circolare prot.22151 div3/H (link): con prenotazione di riqualificazione delle bombole CNG-4 scadute non è ammessa nè la circolazione, nè tantomeno la revisione ministeriale con esito regolare. Per concludere, si rammenta che l’etichetta adesiva (immagine 7) incollata in prossimità del punto di rifornimento dei veicoli alimentati a metano non sostituisce la targhetta GFBN in quanto priva dei riferimenti identificativi delle bombole.

GIORNO, MESE O ANNO?

  • Il termine per i serbatoi del GPL fa riferimento al decimo anno dalla data di collaudo/prima immatricolazione, pertanto fa fede il giorno esatto della scadenza senza proroga a fine mese.
  • Il termine per il serbatoio CNG è l’ultimo giorno utile del mese indicato per la scadenza in quanto, sia sulla punzonatura della bombola, sia sulla targhetta GFBN non c’è alcun riferimento alla data completa.

ANALISI GAS DI SCARICO

Di seguito sono riportate tre referti campione dell’analisi dei gas di scarico di veicoli alimentati a benzina, GPL e Metano con motori regolarmente funzionanti alla corretta temperatura di esercizio:

BENZINA: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 15%.

GPL: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 14%.

METANO: La percentuale di Co2 sul volume dei gas di scarico emessi dal veicolo è approssimativamente del 12%.

I combustibili alternativi producono meno Co2 rispetto alla benzina, ma a patto che il relativo sistema di iniezione sia in piena efficienza e privo di anomalie. L’impianto di seconda alimentazione comporta una manutenzione ordinaria/straordinaria spesso trascurata dall’automobilista medio: almeno 1 veicolo bifuel su 10 non supera la revisione ministeriale a causa delle emissioni di GPL/Metano oltre i limiti di legge. A prescindere dall’utilizzo, il motore di un veicolo bivalente deve obbligatoriamente funzionare correttamente con tutte le alimentazioni presenti sulla carta di circolazione.

SERBATOI FISSI PER IL GPL SU AUTOCARAVAN

Dopo anni di confusione  normativo, la circolare prot. 19042 del 3/8/2018 (link) disciplina l’installazione dei serbatoi fissi (immagine di destra) per il contenimento di GPL non destinato all’autotrazione per autocaravan: “Per le autocaravan dotate di serbatoi di GPL rispondenti al Regolamento n. R 67 installati sin dall’origine, ed asserviti ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, o alla precedente Direttiva 2001/56/CE, a richiesta dell’utenza, potrà essere annotata sulla relativa carta di circolazione la presenza del serbatoio. [..] I proprietari di autocaravan già immatricolati, che intendano installare permanentemente sul veicolo un serbatoio di GPL rispondente al Regolamento n. R 67 da asservire ad impianti di riscaldamento conformi al regolamento R 122, debbono provvedere all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo presso l’UMC territorialmente competente in riferimento alla sede dell’installatore.  [..] L’UMC provvederà, sulla base della documentazione acquisita agli atti, alla stampa di un’etichetta, con la procedura amministrativa in uso, riportante la seguente annotazione: “Aggiornamento per il montaggio di un serbatoio per GPL, rispondente al Regolamento n. R 67 non destinato all’alimentazione del motore (Marca -Numero di serie – Capacità litri -).” Al pari di tutti i serbatoio per il contenimento di GPL, la scadenza è al decimo anno di utilizzo.