Tag

decreto ministeriale 214 Archivi - FederIspettori

Per gli operatori

Considerando che in data 20 Dicembre 2018 il Consiglio Stato-Regioni ha rimandato l’approvazione dello schema riguardante la nuova formazione dell’ispettore presentata dal Ministero dei Trasporti,  come Associazione ICC inoltriamo una rivisitazione dello schema proposto in precedenza (link):

FORMAZIONE INIZIALE ED AGGIORNAMENTO

Per ottenere l’autorizzazione ad effettuare i controlli tecnici, gli ispettori devono ricevere una formazione iniziale con aggiornamento costante e devono superare un esame adeguato che attesti le competenze dal punto di vista pratico e teorico. Partendo da questa considerazione (allegato IV della Direttiva Europea 45/2014ue e relativo recepimento con il D.M. 214 del 19/05/2017), crediamo sia opportuno distinguere le figure abilitate alla professione o ugualmente operanti sulla base dello status attuale:

 

Come si evince dai blocchi A-B-C-D la situazione odierna è abbastanza variegata, conseguenza diretta della totale assenza di controlli e della molteplici interpretazioni locali della normativa. Considerando che uno stravolgimento generale peggiorerebbe ulteriormente la crisi che da anni colpisce il settore, abbiamo pensato a semplici correzioni al fine di riallineare il sistema secondo i dettami dalla direttiva europea 2014/45ue:

AGGIORNAMENTO TIPO 1: 50 ore teoria – 15 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, anche gli ispettori del blocco A dovranno eseguire il primo aggiornamento secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

AGGIORNAMENTO TIPO 2: 90 ore teoria – 30 ore pratica. L’aggiornamento è necessario affinchè i criteri di valutazione e le competenze degli ispettori addetti al controllo siano uniformati definitivamente sul territorio nazionale. Considerando che le conoscenze iniziali richieste all’ispettore ai sensi del D.M.214 sono nettamente superiori rispetto a quelli dell’RT secondo la vecchia normativa, gli ispettori del blocco B-C dovranno eseguire un aggiornamento intensivo per consolidare/integrare le competenze tecnico/normative secondo l’allegato IV del D.M. 214 entro il 1° Gennaio 2023.

 

REQUISITI, FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
DEL FUTURO ISPETTORE
DEI CENTRI DI CONTROLLO

Visti i contenuti del recepimento della direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 (art. 13 – ispettori ed allegato IV – requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), al fine di elevare gli standard qualitativi del controllo tecnico dei veicoli si ritene necessario il censimento degli ispettori abilitati, in particolare:

  • Istituzione presso il Ministero infrastrutture e trasporti tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.
  • Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura dell’aggiornamento e della pubblicazione.
  • Ad ogni matricola dovrebbe corrispondere:
    codice identificativo e password di sistema
    dati anagrafici
    titolo di studio
    dettagli sull’abilitazione (data, ente di formazione)
    data di registrazione
    status (attivo – non attivo)
    crediti formativi o aggiornamenti
    abilitazioni (categorie di veicoli)
    firma digitale (solo se operativi).
  • I responsabili tecnici operanti alla data del 20 Maggio 2018 sono automaticamente iscritti al ruolo e sono esentati dal possesso dei requisiti di cui all’Allegato IV, punto 1.(*)
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 Maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro alla direzione generale o provincia del territorio di residenza. Le richieste verranno autorizzate previo accertamento dei requisiti e delle competenze. (**)
  • Gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV sono automaticamente iscritti al ruolo.

(*) Si ribadisce che anche gli RT abilitati al 20 Maggio 2018, pur essendo inseriti di diritto al registro degli ispettori (D.M. 214 art.13 comma 2), debbano seguire l’aggiornamento del tipo 1 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.
(**) Si ribadisce che gli RT abilitati al 20 Maggio 2018 ma non operanti ed i sostituti RT (tipo C) debbano seguire l’aggiornamento del tipo 2 per il consolidamento delle conoscenze normative e legislative riguardanti il controllo tecnico in base al recepimento della Direttiva Europea 45/2014. L’aggiornamento dovrà essere completato entro il 1° gennaio 2023 e l’ente formativo dovrà rilasciare un certificato con valutazione.

Confrontando il progetto relativo alla formazione dei futuri ispettori*** alla situazione attuale e considerando i trascorsi (difficoltà nell’applicazione dell’accordo Stato-Regioni), è opportuno definire al meglio la fase transitoria per evitare ingenti ripercussioni al sistema revisioni. Tralasciando i danni economici a imprese ed operatori, il rischio maggiore è la mancata professionalizzazione dell’ispettore a favore di soluzioni temporanee alle difficoltà che attraversa ed attraverserà il settore, un danno permanente che segnerebbe negativamente l’avvenire allontanando l’Italia dalla direzione intrapresa dall’Europa con la normativa 2014/45ue. Alla luce di ciò, è fondamentale porre in esame le seguenti tempistiche:

(***) Documento riservato

  • A) Emanazione del nuovo accordo Stato-Regioni da parte degli organi preposti
  • B) Recepimento da parte delle regioni delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-Regioni
  • C) Approvazione dei progetti presentati dagli enti accreditati alle regioni affinché possano essere erogati i corsi di formazione abilitanti

Con molto ottimismo, si può prevedere una fase di stallo di circa 1-2 anni (A+B+C) prima dell’avvio dei nuovi corsi di formazione, un periodo da sottoporre alla massima attenzione affinchè non vengano abbandonati alla libera interpretazione gli aspetti riguardanti formazione ed aggiornamento dell’ispettore autorizzato.

FORMAZIONE ISPETTORE AUTORIZZATO

Occorre considerare che il solo possesso dei requisiti previsti dall’art. 240 del vigente regolamento del Codice della Strada non soddisfano quanto previsto dalla direttiva europea e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV di quest’ultimo. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree indicate**** pone il problema del possesso delle conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di ispettore, pertanto è doveroso fare una netta distinzione a seconda delle materie previste dai vari titoli di studio considerati validi per l’abilitazione.
(****) Meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.
Considerando che le suddette materie difficilmente sono presenti in un programma di studio generico, salvo ad esempio per le facoltà universitarie di ingegneria meccanica, si ritiene opportuno di prevedere una formazione semplificata per alcuni titoli di studio da definire, come avviene in altri paesi della CE che hanno già recepito integralmente la 2014/45ue:

  • Formazione Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL)
  • Formazione Ridotta Ispettore Autorizzato dei Centri di Controllo Veicoli Leggeri (ICCVL) (riservata a coloro che hanno acquisito suddette conoscenze dal percorso di studi)

FORMAZIONE ICCVL STANDARD

  • La formazione di tipo ICCVL standard consiste in una parte teorica di almeno 190 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 100 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

FORMAZIONE ICCVL RIDOTTA

  • La formazione di tipo ICCVL ridotta consiste in una parte teorica di almeno 140 ore presso un centro di formazione accreditato e una parte pratica di almeno 85 ore presso un centro di controllo veicoli autorizzato.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri nonché i metodi di valutazione teorica e pratica sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica, il candidato può assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante accreditato presso l’ente formativo responsabile.
  • Lo status di tirocinante accreditato permette al potenziale ispettore di svolgere operazioni di controllo sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore autorizzato. L’ente di formazione sarà responsabile anche del tirocinio presso il centro di controllo.
  • Ogni tirocinante deve eseguire un minimo di 40 ispezioni che verranno valutate del supervisore alla formazione.
  • Al termine della formazione di tipo ICCVL standard il candidato dovrà sostenere un test scritto con questionario a risposta multipla ed un esame pratico.

 

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica, l’ispettore deve eseguire una formazione annuale aggiuntiva di almeno 8 ore(*) che viene definita entro il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministero dei Trasporti. .
    *(Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi o innovazioni tecnologiche)
  • L’ispettore è tenuto a svolgere la formazione annuale entro il 31 Dicembre di ogni anno, pena la perdita temporanea dell’abilitazione fino al riallineamento con gli aggiornamenti previsti.
  • Ogni aggiornamento dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione e pubblicato sul registro del portale dell’automobilista o C.S.R.P.A.D.
  • Se possibile, i corsi per il mantenimento della qualifica andrebbero realizzati online affinchè l’aggiornamento non gravino troppo su imprese ed ispettori (la partecipazione al corso per gli ispettori senza possibilità di sostituzione comporterebbe la chiusura giornaliera dell’attività).

CONSIDERAZIONI FINALI

La legge di Bilancio 2019 (145/2018 comma 1049-1050) prescrive la modifica dell’art.80 del c.d.s. introducendo le revisioni ministeriale dei mezzi pesanti presso le strutture private con ispettore interno. Considerando le difficoltà tecnico/normative che questa novità comporta, si ritiene indispensabile la gestione separata delle categorie di veicoli prevedendo una distinzione tra ICC-VL (veicoli leggeri) e ICC-VP (veicoli pesanti).  Prendendo spunto da altri paesi della Comunità Europea, abbiamo pensato ad uno schema che prevede come base l’ispettore ICC-VL con possibilità di ulteriori autorizzazioni previo superamento di appositi corsi di formazione:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per gli operatoriPer gli utenti

Nelle precedenti analisi (passato) (presente) si è parlato degli innumerevoli fallimenti imprenditoriali che hanno generato concorrenza sleale ai danni del sistema revisioni, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità allo Stato. Titolari di imprese senza scrupoli esistono in ogni settore, così come fornitori di attrezzature e servizi che fanno il proprio interesse, ma per completare il quadro è utile citare coloro che materialmente eseguono i controlli sui veicoli. Che si voglia chiamarli responsabili tecnici, ispettori, omini della revisione o meccanici poco cambia: la categoria degli operatori addetti alla revisione ministeriale non esiste e di questo passo non esisterà mai. Le problematiche connesse all’esercizio di questa professione sono molteplici, dall’assenza di un contratto nazionale dedicato alla mancanza di formazione adeguata, dal conflitto d’interessi con il proprio titolare all’assenza di supporto da parte della Motorizzazione Civile, ma perchè nessuno si adopera per migliorare la situazione? La speranza nella Divina Provvidenza fa parte della cultura dell’italiano medio ed il responsabile tecnico sposa perfettamente questa filosofia di vita, la breve storia di questo settore insegna. Negli anni sono nate diverse associazioni di categoria con lo scopo di valorizzare questa figura professionale (A.I.R.T.R.A., Vai Sicuro, A.R.T.I), ma l’indifferenza generale ha fatto tramontare ogni progetto. Da poco più di tre anni ha preso piede l’Associazione ICC (Ispettori Centri di Controllo) che grazie al notevole impegno del presidente Gianluca Massa e di tutto il team del direttivo sopravvive, ma non ottiene sicuramente il seguito che meriterebbe considerando l’obbiettivo raggiunto della convocazione al tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti. La gran parte degli operatori lamenta situazioni estremamente gravi, ma per quale motivo accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento, nell’illegalità e col rischio di conseguenze panali? Vittimismo e scarico di responsabilità, ecco altre due peculiarità all’italiana che in questo caso vengono espresse alla perfezione, ma la legge parla chiaro: il responsabile tecnico che accetta di scendere a compromessi è colluso al sistema marcio e non può nascondersi dietro alle pressioni del titolare. In fin dei conti chi per anni ha avuto un’occupazione fissa (comma 2 art 240 del c.d.s) svolgendo una mansione fisicamente leggera se confrontata agli altri lavori da autofficina non ha interesse a mettere a repentaglio la propria condizione “privilegiata”, questa è la realtà. Con la legge di bilancio 2019 (art. 1049-1050) lo Stato riserva a questa categoria la possibilità di ampliare il raggio d’azione ai veicoli di massa superiore a 35q.li esclusi quelli destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di ATP (approfondimento tratto dal Dossier della Camera dei Deputati). Premio o punizione? Difficile a dirsi, ma in ogni caso va riconosciuto che la gran parte dei responsabili tecnici non possiede nemmeno le competenze minime per mantenere la professione come prescritto dalla normativa europea 2014/45ue (link) recepita in Italia con i decreti D.M. 214 (link) e D.D 211 (link). La fortuna di molti è il comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 214: “gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esenti dal possesso dei requisiti”, ma saranno all’altezza della figura che dovranno rappresentare? Nel frattempo le anteprime di certificato di revisione che sarà obbligatorio dal 1° Aprile 2019 dimostrano chiaramente l’indipendenza dell’ispettore rispetto al centro in cui viene eseguito il controllo: è forse l’inizio di una netta separazione fra le due entità? Probabilmente sì, ma questo ruolo da protagonista  non piacerà agli inetti che per anni hanno mantenuto la professione perchè convinti di navigare in acque sicure: è l’inizio della selezione naturale. La centralità dell’ispettore che tanto spaventa i titolari dei centri di controllo e le relative associazioni di categoria potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del settore in quanto diminuirebbero le spese fisse a carico delle attività.  Abrogando il già citato comma 2 dell’art. 240 del c.d.s. le imprese sarebbero libere dall’obbligo di assumere come dipendente il responsabile tecnico che a sua volta sarebbe svincolato dal principio di esclusività verso un unico centro; le revisioni potrebbero essere gestite come quelle degli autocarri con ingegnere MCTC esterno e pagato a prestazione (no malattia, no ferie, no TFR, ma nemmeno compensi da operaio generico). I costi di formazione ed aggiornamento prescritti dal comma 2 dell’allegato IV (link) del D.M. 214 saranno l’ennesimo flagello per le imprese, ma solo ragionando secondo i vecchi schemi. Al pari di un libero professionista dovrebbe essere premura e onere dell’ispettore rendersi idoneo al mercato del lavoro in quanto maggiori competenze gli consentiranno di ottenere migliori opportunità. L’articolo 80 del c.d.s. andrebbe frazionato sulla base delle abilitazioni dell’ispettore e della attrezzature-locali dei centri di controllo, altrimenti affonderebbero il 50% delle imprese del settore. Le attrezzature prescritte dall’allagato III del D.M. 214 (link) (approfondimento) e obbligatorie entro il 20 Maggio 2023 lasciano intendere investimenti paragonabili a quelli relativi all’adeguamento per il protocollo MCTC Net 2 nel 2015: il Sig. Rossi citato nel precedente articolo potrà permettersi tutto ciò? I titolari di centri di controllo che non posseggono le dimensioni minime per esercitare la professione riusciranno a mettersi in regola con opere murarie o dovranno trasferire le proprie attività in locali idonei? L’alternativa non catastrofica potrebbe esistere, ma gli imprenditori dovranno rinunciare ad una fetta di mercato riequilibrando una volta per tutte il settore. Si potrebbe fare a meno del tanto odiato pedale pressometrico, ma il centro non sarebbe più autorizzato a revisionare veicoli sprovvisti di sistema antibloccaggio, ma non si tratterà di sole limitazioni. Perchè non estendere la revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del 1960 ad ispettori che anno superato specifici corsi? Nel frattempo diventa sempre più concreta l’ipotesi della concessione di collaudi ad impianti GPL e ganci di traino ai privati vista e considerata l’evidente difficoltà della Motorizzazione Civile nel gestire queste pratiche (immagine sotto). Pura fantascienza? Staremo a vedere.

Per gli operatoriPer gli utenti

La circolare emanata dal dipartimento DGT Nord Ovest della Motorizzazione Civile (clicca qui per il link diretto) nella quale viene delegittimata la figura del sostituto ispettore ha scatenato una forte reazione da parte dei titolari di alcune imprese del settore. Il decreto ministeriale del 30/04/2003 (G.u. n.139 del 18/06/2003)(linkintroduce per la prima volta tale figura ponendo come unici requisiti il superamento del corso di responsabile tecnico e l’inquadramento contrattuale come operaio specializzato. La recente direttiva comunitaria 2014/45UE con i relativi decreti attuativi D.M.214 e D.D.211 stravolge i vecchi schemi prevedendo per l’ispettore (ex-responsabile tecnico) requisiti minimi superiori al fine di elevare lo standard del controllo tecnico sui veicoli. Antonio D’ambrosio, imprenditore del settore, evidenzia i punti salienti del regolamento europeo portando alla luce le incompatibilità con la figura dell’ex-sostituto:

“Il considerando 33 della direttiva 2014/45UE recita testualmente: “Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione.” A fronte di tale indirizzo statuito nelle premesse della normativa, l’articolo 13 istituisce concretamente la figura dell’ispettore del centro di controllo in cui al comma 1 si legge che “[..] 1. Gli Stati membri assicurano che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV [..]” Orbene, quali sono i requisiti minimi di competenza e formazione? Possiamo leggere nell’allegato IV che, in ordine alla competenza, “ [..]Prima di autorizzare un candidato a occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, gli Stati membri o le autorità competenti verificano che tale persona abbia una conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree: meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT”. Dunque per svolgere il ruolo di Ispettore di centro di controllo occorre avere una conoscenza ed una comprensione certificate. La domanda da porsi è molto semplice: cosa certifica la conoscenza e la competenza relativamente alle aree sopra citate? È sufficiente un corso regionale da 30 ore realizzato in collaborazione con organizzazioni sindacali e docenti venditori di apparecchiature? Se la risposta è si metterò in vendita la mia laurea in ingegneria su Ebay, prezzo di base 10,00€, mentre per i diplomi di geometra e di tecnico professionale delle industrie dei miei due collaboratori ispettori possiamo pure partire da 8,00 €.” (Antonio D’ambrosio)

Gli articoli scritti per conto di CNA Autoriparazione (Vaccarino scrive a Toninelli: “A rischio 8.500 attività e sicurezza stradale” e Centri di revisione, Cna Savona: “Delegittimata dal ministero la figura del sostituto temporaneo: effetti gravissimi”) parlano di paralisi del settore e di atto punitivo verso le imprese, ma forse sarebbe bene moderare i termini. I centri di revisione sono in costante aumento mentre il mercato si trova in una fase di recessione , di conseguenza il numero di revisioni pro-capite è in preoccupante calo. Il grafico di destra mostra la crescita 2005-2015: nel 2018 il trend è rimasto invariato e siamo ad oltre 8500 concessioni in un regime di concorrenza sempre più spietata. La scadenza della revisione ministeriale inoltre è flessibile in quanto l’automobilista è tenuto a regolarizzare la pratica entro il mese della scadenza scegliendo comodamente il momento più opportuno.  Si può parlare di “emergenza” in un settore sovraffollato dove vengono erogati servizi programmabili a causa di qualche isolata chiusura temporanea?  Allarme sicurezza stradale o allarme per gli interessi di una categoria ristretta? La tabella di sinistra (fonte Osservatorio Revisione Veicoli – 2016) mostra la distribuzione dei centri in rapporto al numero di revisioni annue. Le attività che rientrano nella macro categoria 2501->20000 è probabile che dispongano di più ispettori per far fronte all’ingente mole di lavoro: si tratta del 20% dei centri, ma soddisfano il 50% della domanda . Chi sono i professionisti del settore, o meglio, chi si può definire centro di revisione a tutti gli effetti? Il controllo del veicolo è un servizio aggiuntivo per l’autoriparazione o si tratta di un settore indipendente? Il principio di terzietà più volte citato nel regolamento europeo farebbe pensare alla seconda opzione, ma l’alta percentuale di centri di revisione legati indissolubilmente all’autofficina (altrimenti non si spiegherebbero certi bilanci) riporta all’amara realtà. Una cosa è certa. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma finalmente non è più in salita: l’abolizione del sostituto-ispettore secondo i vecchi schemi è il primo passo di una selezione naturale ai danni dei pesci piccoli, chi ha orecchie per intendere intenda.

 

Per gli utentiChilometri revisionePer gli operatori

“Tralasciando etica, onestà e correttezza, un’auto usata verrà valutata sulla base del valore che acquisterà dopo la modifica dei chilometri. Grazie a tale stratagemma, al privato andranno più soldi, il commerciante avrà un maggior guadagno e la concessionaria porterà a casa un contratto in più. Si è creato un patto di ferro, proprio quello che abbiamo definito il teatro della convenienza.”

Questo breve estratto del libro “Non prendermi per il chilometro” di Alfredo Bellucci rappresenta il fulcro del commercio disonesto dell’auto usata dove tutte le parti in gioco, nel loro piccolo, sono complici del sistema truffaldino. Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di puntare il dito contro la figura del privato considerata sempre vittima, ma il più delle volte carnefice come dimostra la consistente offerta fraudolenta derivante da una domanda scorretta . Naturalmente nessuno va a caccia di veicoli schilometrati, ma il dilagare della cosiddetta “sindrome dell’affarone” per la quale tutti vogliono acquistare ai prezzi dei commercianti senza considerare il  rischio imprenditoriale favorisce la nascita degli imbrogli. Le affinità con il mondo della revisione ministeriale sono parecchie: tutti (i privati ovviamente) a lamentarsi della poca serietà dei controlli, ma quando è il vostro veicolo a non essere a norma siete disposti a spendere per ripristinarlo o siete i primi a chiedere di chiudere un occhio? A prescindere da questi punti in comune, dal 2017 il settore della vendita dell’usato e quello del collaudo sono entrati in stretto rapporto in occasione della pubblicazione sul Portale dell’automobilista (clicca qui per il link diretto) del dato chilometrico rilevato all’ultimo controllo tramite lettura dell’odometro (leggi Chilometraggio ultima revisione: dato attendibile? e Il “revisore” non certifica il chilometraggio). Il grosso bug di questo sistema è la possibilità di sovrascrivere il dato pubblico effettuando una nuova revisioneescamotage usata dai rivenditori disonesti per cancellare ogni traccia del raggiro. Il centro di revisione involontariamente è il quarto attore della commedia raccontata da Alfredo vista la collaborazione passiva che gli permette di incrementare la mole di lavoro con la certezza di rimanere impunito. Nessuna legge vieta di revisionare un veicolo prima della scadenza, ma il più delle volte il rivenditore truffaldino si presenta al centro di revisione dopo aver rimosso  dal libretto di circolazione il talloncino adesivo dell’ultimo collaudo diventando così insospettabile. Il gioco è fatto! Sebbene la legge sembrerebbe favorire i disonesti, i tecnici preposti al collaudo si sono mobilitati per arginare questa pratica denunciando alle autorità competenti i misfatti che ogni giorno si verificano. Nella provincia di Genova, tutti i centri di revisione hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal funzionario tecnico della Motorizzazione Civile dopo le numerose segnalazioni:

“[..] E’ giunta notizia a questo Ufficio che alcuni commercianti della fattispecie già enunciata in precedenza, provvedono a richiedere la revisione di veicoli già revisionati a cui sono stati ridotti artificiosamente i chilometri indicati, provvedendo preventivamente a staccare dalla carta di circolazione il talloncino relativo all’ultima revisione effettuata. Onde bloccare e rendere vano questo tentativo di truffa, è opportuno che, prima di procedere alla revisione di un veicolo, il responsabile tecnico verifichi sul portale dell’automobilista la presenza di revisioni effettuate e non presenti sulla carta di circolazione, astenendosi, in caso di verifica positiva,  dall’effettuare l’operazione ed invitando l’utente a richiedere il duplicato della carta di circolazione a questo Ufficio.  Contestualmente sarà data notizia a questo Reparto utilizzando il consueto modulo già utilizzato per le segnalazioni sui numeri di telaio.”

L’Associazione ICC (associazione nazionale dei responsabili tecnici) da mesi sta lavorando per la realizzazione di Targa Alert, un database già attivo in forma ufficiosa che consente agli operatori di inoltrare  le segnalazioni dei casi anomali (leggi Targa Alert: allarme revisioni facili)Buone nuove anche dall’Europa: il 20 Maggio 2018 entrerà in vigore il DM214 (leggi Il Decreto Ministeriale 214 in pillole), decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2014/45EU che in più punti prevede il ruolo chiave dei centri di revisione per limitare la truffa dei chilometri. Dopo il collaudo verrà fornito al cliente il certificato di controllo che, tra le tante voci, riporterà il valore di percorrenza rilevato in modo da permettere la contestazione immediata nel caso di errori tecnici di digitazione, neo che ha fatto perdere molta credibilità a questi dati. Per concludere, è bene non dare troppa importanza ai casi di verifica positiva con il Portale dell’automobilista poichè il dato potrebbe essere stato rilevato dopo l’alterazione dello stesso. D’altro canto, nei casi in cui l’esito della verifica fosse negativo, si raccomanda di indagare a fondo: gli errori umani sono molti meno di quanto si crede, ma probabilmente ai più conviene diffondere il falso mito per cui “in revisioni si inseriscono i chilometri a caso”.

Chissà perchè gli errori sono sempre per eccesso e mai per difetto…

Per gli operatori

Con la sigla DM 214/17 (clicca qui per la versione integrale) si intende il decreto ministeriale di recepimento della direttiva europea 2014/45UE (clicca qui per la versione integrale) emanato il 19 Maggio 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbiettivo del regolamento europeo, ribadito in più punti, è quello di uniformare le modalità di controllo dei veicoli da parte degli stati membri per semplificare i rapporti di scambio come previsto dal principio fondante della libera circolazione. La cooperazione è fondamentale per arginare la truffa dei chilometri spesso agevolata della mancanza del reciproco riconoscimento di alcuni documenti in occasione delle reimmatricolazioni.

Sebbene erano annunciate revisioni dopo i 160.000Km o in occasione dei passaggi di proprietà con tanto di concessione agli stati membri [..] di stabilire norme più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, nel decreto di recepimento italiano non è stata approvata alcuna modifica alla periodicità del controllo. Questione politica? Probabilmente nessun governo vuole essere ricordato negativamente per un operazione del genere dato che, ad oggi, la revisione ministeriale viene vista solo come un’inutile tassa e lo Stato non sembra avere interesse ad invertire questa tendenza (vuoi contribuire con la tua testimonianza alla lotta contro la disinformazione? Clicca qui).

Una novità ancora tutta da interpretare è la valutazione delle irregolarità (carenze) che si classificano in tre gruppi: pericolose, gravi e lievi (art.7). Le prime, definite come rischio immediato o diretto per la sicurezza stradale, sembrerebbero corrispondere all’attuale esito “SOSPESO”, mentre le seconde, potendo pregiudicare la sicurezza del veicolo, fanno pensare al cosiddetto “RIPETERE”. La terza categoria di anomalie lascia parecchie perplessità per la mancanza in Italia di un esito negativo flessibile poichè, per definizione, non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo e quindi non sarebbe corretto limitare la circolazione. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo è classificato nel gruppo di appartenenza della carenza più grave, mentre se presenta diverse carenze relative alla stessa area di oggetto può essere classificato nel gruppo immediatamente superiore. 

Al termine del collaudo verrà rilasciato al cliente il certificato di controllo, documento riconosciuto in tutta Europa e che entro Maggio 2021 verrà condiviso elettronicamente alle autorità competenti. Tra le informazioni obbligatorie trascritte nel certificato c’è il dato chilometrico, l’elenco delle carenze e la firma del responsabile tecnico che d’ora in poi si chiamerà ispettore, a prova della maggior livello di professionalità richiesto dall’Europa.

Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare, con piena soddisfazione dello Stato membro o dell’autorità competente interessata, che è mantenuto un elevato livello di imparzialità [..] (art.13). Particolarmente rumoroso il bruto occultamento del considerando (introduzione alla normativa) n.34 della 2014/45UE che prevedeva per gli Stati membri la possibilità di prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività [..] di controllo e di riparazione per alzare ulteriormente il grado di obiettività, ma a quanto pare sarebbe stato un cambiamento troppo radicale per un paese in cui i centri di revisione nascono dalla costola delle autofficine. Le competenze di base per accedere alla professione di ispettore, tra cui meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, materiali e lavorazione dei materiali, elettrotecnica [..] (allegato IV), fanno pensare a nuovi corsi di formazione equipollenti all’esperienza documentabile maturata nel settore. Una volta comprovati i requisiti minimi, si ha diritto al vero e proprio corso di ispettore con  test finale abilitante seguito da frequenti corsi di aggiornamento o esami appropriati per mantenere sempre alta la preparazione degli addetti ai lavori.

Il ruolo della supervisione è affidato alle Direzioni Generali territoriali del dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civileanche se, vista la nota scarsità di personale e gli oneri gravosi prescritti dal regolamento europeo, si pensava alla delega ad un ente terzo privato. Oltre al nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida di veicoli controllati, l’operato degli ispettori verrà monitorato con verifiche in incognito, analisi dei risultati dei controlli tecnici con metodi statistici ed indagini su denunce (allegato V).

Non mancheranno delle nuove attrezzature tra cui un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici, un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD ed un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL. Il termine “dispositivo”, associato alla misurazione del battistrada, fa pensare ad un’attrezzatura che va oltre il semplice calibro attualmente in dotazione e probabilmente sarà simile al sistema Easy Tread (foto a destra) presentato dalla Beissbarth ad Autopromotec 2017, una lente ad infrarossi capace in pochi secondi di analizzare nei dettagli lo pneumatico. Lo scanner OBD, a differenza dell’attuale interfaccia per rilevare i giri del motore, viene raccomandato come alternativa all’analisi dei gas di scarico/opacità per i veicoli Euro 6 ed Euro 7 vista la totale inefficienza dell’attuale strumentazione ormai obsoleta (leggi Emissioni diesel fantasma: impossibile monitorarle durante la revisione). La terza novità fa pensare ad un naso elettronico che probabilmente servirà ad estendere ai centri di revisione la possibilità di controllare le bombole di tipo CNG4, per il momento testate solo da officine autorizzate dalle case automobilistiche. L’entrata in vigore del decreto è fissata per il 20 Maggio 2018 con proroghe fino al 1° Gennaio 2023.