La circolare prot. 26868 del 30 Ottobre 2018 (link) contenente le prime indicazione operative relative al decreto dirigenziale 211 (link) chiarisce gli ultimi aspetti riguardanti il tema chilometri/revisione segnando la fine della fase sperimentale (approfondimento). La percorrenza rilevata dall’ispettore durante il controllo ministeriale d’ora in poi avrà il valore di certificazione, ma l’utente dovrà controfirmare il dato presente sulla documentazione. L’intento del Ministero è quello di scongiurare gli errori di trascrizione che rendevano i dati incerti ed il servizio di consulenza poco attendibile: il 19 Novembre 2018 entreranno in vigore le nuove disposizioni e sarà una data da ricordare. Vista l’importanza di questo procedimento, è fondamentale all’atto del controllo ministeriale la presenza dell’intestatario del veicolo o di un delegato del quale dovrà rimanere traccia negli archivi del centro revisioni (delega nell’immagine di destra)(download). La novità non è stata vista di buon occhio dagli addetti ai lavori: una prescrizione apparentemente banale rischia di penalizzare ulteriormente un settore reduce da anni di mala gestione. -Come gestire i veicoli in leasing? E i mezzi da lavoro? Le autofficine?- Il problema principale è sempre quello dei controlli: verranno puniti coloro che non si adegueranno all’obbligo di delega? Ormai è noto che gli utenti preferiscono i centri di controllo libertini a quelli professionali che vengono scartati a priori perchè “troppo pignoli“: –sarà l’ennesimo pretesto che farà incrementare i guadagni agli irregolari?- Dopo numerose segnalazioni all’amministrazione, a tre giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, viene emessa la circolare prot. 28543 del 16/11/2018 (link) che alleggerisce la precedente snellendo la burocrazia dove superflua. I seguenti soggetti saranno autorizzati ad autocertificarsi come sostituti all’intestatario della carta di circolazione del veicolo (autodichiarazione nell’immagine sotto)(download):
- Familiari
- Utilizzatori in caso di leasing o noleggi a lungo termine
- Autisti nel caso di imprese di trasporto o flotte aziendali
- Soggetti previsti dalla circolare n. A15/2000/MOT prot n.261 Mn del 21 Aprile 2000
(*)
- Soggetti delegati dall’intestatario del veicolo in via occasionale e gratuita
- Imprese e società che gestiscono autoscuole e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
- Funzionari degli uffici regionali ex UMA
- Ditte costruttrici di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti
- Associazioni di categoria degli autotrasportatori (legge n.11/96)
E gli autoriparatori? Come è ben evidente, a prova della direzione intrapresa con la recente normativa comunitaria, non fanno parte dell’elenco degli autorizzati senza delega. Qualcuno era convinto che la mobilitazione generale a seguito della prima circolare riguardasse le firme false da parte di familiari o autisti? Sia chiaro, si tratta pur sempre di illeciti, ma considerando la natura dei rapporti è poco probabile l’insorgere di contestazioni. Il vero problema sono le autofficine che eseguono il cosiddetto servizio-revisioni, ovvero controllano e riparano i veicoli prima del collaudo vero e proprio. Questa procedura è vera solo nella teoria, in quanto è ormai noto che parecchi meccanici si limitano a condurre il veicolo presso il centro revisioni pretendendo a tutti i costi l’esito regolare, pena la scelta di un concorrente meno rigido nei controlli. Questa realtà sarà dura da estirpare: gli accordi commerciali con le autofficine sono l’unica garanzia per i centri di revisione che operano in un settore dove ogni cliente vale 66,88€ a biennio ed è sufficiente una sciocchezza per perderne la preferenza, ma non è finita. Questa prestazione naturalmente ha un costo – o tangente, come dir si voglia -, che il più delle volte non viene dichiarato per ragioni fiscali, o forse per evitare eventuali responsabilità penali nel caso di incidenti stradali. L’inesistenza di prove fisiche (materiali di consumo, commesse, documenti ecc…) favoriva questa prassi: gli autoriparatori accetteranno di lasciare traccia della propria intermediazione? È probabilmente per questo motivo che la seconda circolare termina con un’ulteriore deroga in perfetto stile italiano: “I centri di controllo privati, avendo un carattere d’impresa di natura privatistica [..], che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.” Un passo avanti, due indietro…



Commenti recenti