Tag

scadenza revisioni 31 ottobre Archivi - FederIspettori

Covid-19Per gli operatoriPer gli utenti

L’immagine di copertina potrebbe diventare l’emblema di questo periodo caotico: automobilista multato per violazione dell’art. 80 C.d.S. (revisione scaduta a Gennaio 2020) in data 21 Marzo 2020 e contravvenzione annullata l’indomani ai sensi dell’art. 92 D.L. 18/2020, ovvero il “Cura Italia” del 17 Marzo 2020. Diversamente, nell’immagine di destra, un altro automobilista viene sanzionato in una circostanza analoga, ma la multa rimane. La natura dell’equivoco è molto semplice: il sopracitato decreto prevede una proroga dei termini delle revisioni ministeriali con scadenza fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, ma non vengono menzionati i veicoli con revisione scaduta in precedenza. È lecito porsi qualche domanda, ma prima di tutto occorre un’analisi a 360° con un minimo di logica e tanto buonsenso. Si parta dal testo della norma, riportato di seguito nell’immagine sottostante.

“In considerazione dello stato di emergenza nazionale”: l’inizio del comma dovrebbe far riflettere sui tempi critici in cui è stata partorita la disposizione, una misura di emergenza per contenere il contagio da Covid-19. La ratio-legis dell’intero decreto è evidente: minimizzare gli spostamenti per evitare contatti fra persone. Alla luce di ciò, è ragionevole pensare che la proroga sia valida per tutte le scadenze della revisione ministeriale, anche quelle antecedenti al 17 Marzo 2020, data di pubblicazione del “Cura Italia”. Nonostante i decreti legge non abbiano carattere di retroattività, se la proroga fosse stata relativa alle sole scadenze di Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio, sarebbe stato specificato. In aggiunta, in data 23 Marzo 2020, il Ministero dei Trasporti si esprime in materia con la circolare n.0001735 rivolta a tutte le Motorizzazioni, alla province, al Ministero dell’Interno e alla Polizia Stradale (link). Si riporta di seguito parte del testo.

Ancora nessuna menzione per i veicoli con revisione già scaduta, ma vengono esplicitamente autorizzati a circolare quelli a cui è stato assegnato l’esito “ripetere” al controllo ministeriale, previo il ripristino alle condizioni di sicurezza. Chi ha le competenze per verificarlo su strada? Nessuno. Di fatto viene legittimata la circolazione di veicoli con difettosità comprovate facendo riferimento alla responsabilità dell’automobilista, un pericolo per la sicurezza stradale, ma un pericolo secondario in confronto al contagio da Covid-19. A questo punto, è ancor più logico considerare la proroga valida per tutte le scadenze in quanto, come specificato, “la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni”. In questi giorni è stato più volte menzionato il caso del fantomatico veicolo degli anni 80 mai revisionato che scorrazza a tutta velocità mettendo a repentaglio la sicurezza stradale, ma forse sfugge un piccolo particolare. La circolazione oggi è vietata, per tutti. Gli unici spostamenti consentiti sono quelli di “assoluta urgenza” ai sensi della nuova ordinanza del Ministero della Salute/Ministero dell’Interno (link), quelli giustificati da esigenze lavorative o di salute, pena multe salatissime o addirittura carcere. Prevedere ogni possibile circostanze è un dovere della legge, ma di questi tempi è assai improbabile che un qualsiasi cittadino rispolveri la vecchia moto per andare a farsi un giro in barba alle restrizioni previste dal governo. Per le stesse ragioni sopra elencate, unitamente alla proroga prevista dall’art.92 del “Cura Italia”, l’atto della revisione ministeriale non rientra più tra le valide giustificazioni che autorizzano alla circolazione. L’operatività dei centri di controllo tecnicamente non è stata sospesa dall’ultimo decreto DPCM 22 Marzo 2020 (link articolo), ma le revisioni sono a tutti gli effetti bandite. I clienti commetterebbero reato recandosi al centro di controllo: ognuno tragga le proprie conclusioni considerando che consegnando la cosiddetta “prenotazione” si potrebbe essere considerati complici.

Interpretazione da parte dell’autorevole EGAF, casa editrice dei famosi “prontuari” in dotazione a Centri di Controllo e Forze dell’Ordine

Per concludere, due righe in merito all’apertura “da decreto” dei centri di controllo. L’unica ragione per cui le imprese sono operative coincide con l’origine di tutti i mali del settore revisioni, ovvero l’inquadramento come “autofficina”. Nonostante le normative europee prevederebbero il contrario, ad oggi in Italia il centro revisioni è a tutti gli effetti un’officina condividendo gli stessi codici ATECO che identificano le attività dal punto di vista contributivo. L’autoriparazione è stata giustamente ritenuta fondamentale dal Governo in questo periodo di emergenza, di conseguenza i relativi codici 45.2 e 45.4 sono stati inseriti nel famoso elenco allegato al DPCM 22 Marzo 2020 (link). I centri di controllo risultano quindi operativi, ma per un errore di classificazione. Ironia della sorte, anche il codice ATECO specifico dei centri di controllo è finito nel sopra citato elenco per caso. Alcune imprese hanno il codice 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi) che rientra nel macrogruppo dei “71” (Attività degli studi di architettura, ingegneria ed altri studi tecnici) inizialmente non presente nella bozza del decreto. Sono stati aggiunti all’ultimo per consentire il proseguimento dei lavori nei grandi cantieri usufruendo dei sopra citati studi professionali relativi all’edilizia: ecco spiegata la “legittima” operatività dei centri di revisione.

-Ma si possono ancora fare le revisioni?- -Certamente! Nessun cliente ha l’esigenza di richiederle vista la proroga e rischia il carcere per raggiungere il centro, c’è la possibilità di contrarre il Covid-19 (o in alternativa di contagiare) e i centri di revisione sono finiti “per caso” nell’elenco delle attività autorizzate ad operare, però sì, se vuoi puoi farle!-