Nel decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link) vengono rimodulate le scadenze dalla revisione ministeriale per consentire ai cittadini di rispettare il lockdown imposto dal Governo. Nell’intento del legislatore, oltre all’applicazione del principio #iorestoacasa, la volontà di alleggerire economicamente il cittadino da questo onere. Nulla da obiettare. Le restrizioni alla mobilità imposte dai vari DPCM hanno di fatto annullato il traffico veicolare consentendo la circolazione solo in caso di esigenze improrogabili. Autorizzare gli spostamenti per regolarizzare un obbligo statale sarebbe stato un paradosso a tutti gli effetti: verificare l’efficienza di un’automobile parcheggiata è inutile ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale. Citando integralmente parte del succitato decreto, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo (Art.92, comma 4). La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link) precisa che la proroga ha carattere generale e non ammette eccezioni: tutti i veicoli soggetti a revisione ai sensi dell’art.80 del C.d.S. ne possono beneficiare, compresi quelli già sottoposti al controllo ministeriale che ha dato esito “ripetere”. Anche la circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link) è sulla stessa lunghezza d’onda: per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione ministeriale era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (decreto Cura Italia) ovvero che scade entro il 31 Luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Nonostante la chiarezza e l’inequivocabilità dei testi, numerosi membri delle Forze dell’Ordine hanno multato gli automobilisti per omessa revisione considerando la proroga valida per le sole scadenze posteriori all’emanazione del Cura Italia. Una beffa a tutti gli effetti. I costi del giudice di pace non giustificano la contestazione legittima della sanzione che ad oggi ammonta a 173€ con riduzione del 30% in caso di pagamento rapido (entro 5 giorni dalla data di notifica). Il ricorso tramite prefetto è la soluzione meno dispendiosa per ottenere giustizia: è sufficiente una raccomandata A/R o una Pec.
FASE 2: ALLARME SICUREZZA STRADALE
Se nella cosiddetta fase 1 era comprensibile la proroga di tutte le scadenza considerando il lockdown, dal 4 Maggio 2020 cambiano le cose. Con il DPCM 26 Aprile 2020 (link) viene avviata e disciplinata la fase 2: la gran parte degli italiani ricomincia a lavorare e di conseguenza torna il traffico lungo le strade. In quali condizioni versano i veicoli che circolano? Il decreto Cura Italia convertito in legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) non presenta emendamenti per quanto riguarda l’art.92 comma 4: si riconferma la possibilità di circolare anche con revisione potenzialmente già scaduta da anni. Se nelle scorse settimane oltre il 50% dei centri di controllo risultava chiuso per ordinanze provinciali o scelte autonome, oggi tutte le imprese sono operative sul territorio in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo. Ci auguriamo, nell’interesse di tutti, che il ministro De Micheli riveda i termini della proroga: con la sicurezza stradale non si scherza!

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