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Per gli operatori

Confermati i rumors della scorsa settimana. In Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 Febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 16 Febbraio 2022 a firma di Pasquale D’anzi, il direttore generale della Motorizzazione. E’ il primo della serie di provvedimenti attuativi richiamati dal precedente decreto ministeriale 446 a completamento della disciplina per l’esternalizzazione delle revisione dei veicoli pesanti (leggi articolo di approfondimento). Naturalmente si parla anche di esami per l’abilitazione degli ispettori privati, gli ex-responsabili tecnici definiti nel testo “ispettori ope-legis” che hanno conseguito il corso modulo C per estendere le proprie competenze al controllo tecnico dei veicoli pesanti, oppure i neofiti del ruolo, coloro che hanno partecipato al corso modulo A+B. Buone notizie, ma non troppo. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel – questa volta per davvero! -, ma la Motorizzazione in pratica si è presa altri tre mesi. Le sessione di esame obbligatorie saranno due all’anno per singola DGT, una a Maggio, l’altra a Novembre, ma considerati i lauti compensi stabiliti per i commissari non si esclude ne saranno inserite delle altre. La prova consisterà in uno scritto “vero o falso” seguito da un’esame pratico di controllo tecnico su veicolo della categoria per la quale si richiede l’abilitazione. 60 domande in 40 minuti per il modulo A+B con massimale di 4 risposte sbagliate tollerate, 30 in 20 minuti con limite di soli 2 errori per il modulo C. I quiz saranno disponibili sulla pagina web ministeriale IlPortaledell’Automobilista per consentire ai candidati di esercitarsi. In merito alle tariffe, due marche da bollo da 16€ a cui si sommano 123,95€ + 5,16€ per l’abilitazione alla revisione dei veicoli leggeri, 103,29€ + 5,16€ per i pesanti. Quanto a quest’ultima, si presti molta attenzione: l’accesso all’esame è consentito esclusivamente ai candidati che abbiano partecipato al corso di aggiornamento previsto dal DM 214/17, ma l’erogazione dello stesso è regolamentata dal presente decreto secondo lo schema di seguito proposto:

Riusciranno gli enti di formazione ad accreditare ed erogare a breve questo nuovo corso di 30 ore? A questo proposito si annulla nel merito la Circolare emanata prot. n. 5149 dalla 4° divisione della direzione generale della Motorizzazione data 17 Febbraio 2022 nella quale si metteva in guardia per i fantomatici corsi proposti tramite campagna di mailing dai soliti noti enti truffaldini. Non sono chiari purtroppo i soggetti che dovranno obbligatoriamente svolgere il suddetto aggiornamento: la materia è contorta. Stando alle disposizioni contenute all’interno del DM 214/17, l’aggiornamento in linea generale è obbligatorio, presumibilmente dall’entrata in vigore dello stesso avvenuta il 20 Maggio 2018. Le prescrizioni generali tuttavia vengono regolamentate dall’accordo Stato/regioni n.65 c.S.r del 14 Aprile 2019, in particolare la periodicità fissata a tre anni ed il numero minimo di ore pari a 20. Eppure solamente con il presente decreto dirigenziale vengono ufficialmente avviati i corsi: da quando si calcolano, quindi, i tre anni? Dal 20 Maggio 2018? Tutti gli ispettori sarebbero fuori legge. Dal 19 Aprile 2019? Ci sarebbero solo due mesi di tempo. Credetemi, questa volta non ho le risposte, ma arriverà sicuramente una nota ufficiale (nun ve preoccupà, gli enti channo da magnà, ce penzano loro a chiamà Roma). Chiudiamo la pagina formazione con un’altra notizia – o avvertimento – degna di nota: vi ricordate tutti gli escamotage utilizzati per eludere il requisito dei tre anni di esperienza comprovata obbligatori per la partecipazione ai moduli A e B? Autocertificazioni, buste paga false e via dicendo? Complimentoni a tutti coloro che si sono lasciati abbindolare! Il fascicolo dell’ispettore, come preannunciato, verrà verificato personalmente dalla commissione d’esame, un  equipe di pubblici ufficiali ai quali state letteralmente “rubando il lavoro” con l’esternalizzazione del servizio di revisione. Riuscirete a farla franca, furbacchioni? Difficile, ma nel dubbio vi rammento l’art. 76 del D.P.R 445/2000: autocertificare il falso costituisce un reato penale, un reato che commettete voi, non certo l’ente di formazione che vi ha indicato la “strada maestra”.

Se in tema di formazione si può finalmente (FINALMENTE!) gioire per essere arrivati al dunque, per quanto riguarda le revisioni dei veicoli pesanti non si prospetta nulla di buono all’orizzonte. All’articolo 3 del DM vengono stabiliti i compensi per gli ispettori: 350€ + 150€ al netto di IVA a giornata per un massimale di 24 veicoli revisionati. Tralasciando provvisoriamente la questione delle tempistiche unitarie dei controlli tecnici, è evidente quale sia il disegno dell’Amministrazione. 2500€ lordi a settimana (10.000 al mese!!!) per un ispettore privato diplomato quando in Motorizzazione gli equivalenti laureati di base guadagnano 1500€ mensili netti? Non scherziamo. La strategia è quella di ingolosire gli attuali dipendenti dei centri di controllo che si occupano delle revisioni dei veicoli leggeri, ma con quali garanzie? 500€ una-tantum non possono certo incoraggiare un lavoratore a tempo indeterminato – seppur sottopagato – a fare il salto nel vuoto e l’ipotesi del doppio ruolo (revisione leggeri come dipendente/pesanti come autonomo) è inconciliabile con la maggior parte dei contratti. Si presti attenzione anche ai funzionari della MCTC disposti a mettersi in aspettativa per verificare la convenienza nell’espletare il medesimo ruolo come liberi professionisti usufruendo delle tariffe destinate ai privati, ma soprattutto attenzione agli IA (funzionari in quiescenza), i quali non avendo impegni lavorativi possono calendarizzare la disponibilità praticamente ogni giorno. Che pasticcio, direttore generale. Anzichè dare alla luce una nuova categoria di professionisti da affiancare ai dipendenti della Motorizzazione ha messo tutti in concorrenza favorendo solamente chi ormai vive di rendita (alla faccia dei giovani!). Spero solo di sbagliarmi, ma in questo frangente di luce in fondo al tunnel non se ne vede proprio: stiamo sprofondando nell’oscurità più totale.

FederispettoriPer gli operatori

Dopo mesi di anticipazioni, spoiler e previsioni è finalmente pubblico il decreto sulle revisioni dei pesanti. Prima l’emendamento all’Art. 80 del C.d.S. nella Legge di Bilancio 2019, poi l’istituzione di appositi corsi di formazione per l’abilitazione degli ispettori al controllo della nuova categoria di veicoli. Seguono norme transitorie, circolari attuative ed infine l’ulteriore modifica al già citato articolo 80 finalizzata all’inserimento di“rimorchi e semirimorchi” alle competenze dei centri di controllo privati (approfondimento). Con il DL 121/2021 si chiude definitivamente il cerchio di questo lungo iter di esternalizzazione frutto di una pressante operazione di lobbying che vede protagoniste alcune categorie economiche. Il protrarsi dei tempi è invece dovuto all’attività degli antagonisti, primo fra tutti uno degli organismi interni al Ministero competente, in materia di trasporti, dell’attuazione delle disposizioni emanate dal Parlamento: la Motorizzazione Civile. Le revisioni in seduta esterna rappresentano infatti una delle poche forme di straordinario ben retribuito per i funzionari tecnici pubblici, ma è riduttivo limitarsi alla questione degli stipendi. Occorre entrare nel merito dell’argomento, e chi meglio della Motorizzazione può farlo? Se la politica può essersi “bevuta” la baggianata dello snellimento della burocrazia per imprese di autoriparazione ed autotrasportatori (crediamoci, va la), chi vive quotidianamente il settore non può avere certo dubbi in ordine ai reali motivi di queste spinte verso la privatizzazione. Lo dice la parola stessa: privatizzare, mettere le mani in un business da milioni e milioni di euro, ma soprattutto diventare titolari del potere certificativo, di prassi conferito alla PA. Ciò significa non solo poter guadagnare, ma avere la facoltà di stra-guadagnare in barba alla legge, quella stessa legge che si dovrebbe rappresentare durante lo svolgimento della funzione pubblica. E’ quanto avvenuto nell’ambito della revisione dei veicoli leggeri, un settore esternalizzato nel 97 e ormai in balia dell’anarchia più totale: imprese in sovrannumero, nessun controllo da parte dell’Amministrazione e di conseguenza una denaturazione del concetto stesso di controllo tecnico dei veicoli finalizzato alla salvaguardia della sicurezza stradale e tutela dell’ambiente. Un comparto ormai privatizzato a tutti gli effetti e regolamentato esclusivamente dalla legge del libero mercato, un risultato conforme alle mire dei promotori di questo sistema negli anni 90. “Imparare dal passato per migliorare il futuro” è stato il motto del sindacato Federispettori, una delle principali forze in opposizione alla privatizzazione e protagonista di un recente flash mob anticipato da un video di sensibilizzazione sull’argomento (immagini). Un’azione di dissenso corredata da copiosa attività di elaborazione di documenti rivolti a Commissione Trasporti (leggi), Ministero omonimo e direzione generale della Motorizzazione (leggi).

In data 15 Novembre 2021 è stato protocollato l’attesissimo Decreto n.446 in materia di revisione dei veicoli pesanti. Accolta la principale richiesta dell’associazione degli ispettori tecnici, bruciati invece i piani di tutte le organizzazioni che volevano replicare il modello veicoli leggeri. Fra i grandi delusi anche i produttori/rivenditori di attrezzatura che auspicavano nella proliferazione di clienti ai quali vendere i nuovi macchinari messi a punto per la ghiotta occasione. No, non si potranno equipaggiare tutte le officine di una fiammante linea di revisione da 150 e rotti mila euro, ma sarà un’opportunità riservata a pochi, veramente pochi. I requisiti imposti dalla norma circoscrivono di fatto a poche unità per provincia le imprese di autoriparazione o consorzi in possesso dei numeri effettivi per diventare centro di controllo privato. E’ infatti richiesto alle attività un fatturato globale minimo di 300.000€ all’anno negli ultimi tre anni, rendicontazioni annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività e certificazioni ISO/IEC 9001/2015 ed ISO/IEC 17020 parte C, altri costi a carico dell’impresa. Proibitive le misure minime dei locali destinati al controllo tecnico dei veicoli che dovranno essere nettamente separati da quelli dove si svolge la riparazione meccanica: 250m² per linea e 600m² totali di capannone, uffici compresi. Deve inoltre esservi un piazzale per la movimentazione di veicoli avente superficie di almeno 1000m², il tutto corredato con documentazioni amministrative quali agibilità, certificazione antincendio e DVR (per i dettagli art. 7,8,9,10 del decreto). Ciò che tuttavia rappresenta la principale insidia per coloro che ambivano alla privatizzazione in tutto e per tutto è il regime giuridico degli ispettori disciplinato dall’Art.17 del decreto. Niente ispettore dipendente, tantomeno titolare d’impresa: è l’attuazione più coerente del principio di terzietà a garanzia dell’indipendenza degli operatori che svolgono la revisione ministeriale. Nessuna ingerenza quindi da parte dell’imprenditoria sui poteri certificativi degli incaricati di pubblico servizio, in conformità alle richieste di Federispettori. Gli operatori verranno selezionati all’interno del RUI (registro  unico degli ispettori) dalla Motorizzazione ed assegnati, per singola giornata, al centro di controllo che ne avanza richiesta, una forma di continuità rispetto a quanto già in vigore per le sedute esterne di revisione disciplinate dalla Legge 870/86. Ulteriore rinvio invece per il rilascio delle abilitazioni agli ispettori nonostante all’Art. 16 vengano delineati i profili delle commissioni d’esame. Gli esaminatori saranno un dirigente MCTC, diversi funzionari con competenze tecniche ed amministrative ed infine un segretario, anch’esso dipendente pubblico. Gli esami invece si terranno presso le Direzioni Generali Territoriali, quindi ogni corsista sarà libero di partecipare alla sessione più vicina al proprio domicilio, ma per la definizione delle modalità di svolgimento delle prove bisognerà attendere il provvedimento emanato a 90 giorni dalla pubblicazione in GU di quello in esame, peraltro non ancora avvenuta*. Il decreto si conclude (Art.21) con una disposizione universale valida anche per il settore dei leggeri: la figura del sostituto ispettore è definitivamente abolita. Seguiranno ulteriori norme attuative per la determinazione dei corrispettivi agli ispettori – testuali parole – a valere su tutte le categorie di veicoli a motore. Rivoluzione in vista? Staremo a vedere agendo nei limiti del possibile.

*Il DM n.446 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in data 23/11/2021 (Serie Generale n.279).

Per gli operatori

Sono numerose le indiscrezioni trapelate dopo l’approvazione del DL Infrastrutture da parte del Consiglio dei Ministri, ma per l’ufficialità delle informazioni abbiamo atteso la pubblicazione in Gazzetta avvenuta poco fa, venerdì 10 Settembre 2021 (link). L’eterna diatriba sulla targa prova, più volte oggetto di mobilitazione di vario genere negli ultimi anni, è finalmente giunta ad una risoluzione in linea con la richiesta delle associazioni di categoria del settore. Ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 2001 n. 474 che integra e modifica l’Art.98 del C.d.S., il contrassegno fu concepito per sopperire alla mancanza della carta di circolazione – quindi della targa – per i veicoli ancora da immatricolare che per esigenze quali prove tecniche, sperimentazioni, oppure trasferimenti o semplice test drive, devono circolare su strada pubblica. Si tratta, di fatto, di una speciale deroga ad alcune norme del Codice della Strada rivolta esclusivamente a specifiche categorie professionali tra cui rientrano autofficine e commercianti di automobili. Tali soggetti, che peraltro rappresentano la gran parte dei titolari di licenza, occupandosi sia di veicoli da immatricolare (allestimenti o commercio di veicoli nuovi) che di veicoli già immatricolati (riparazioni o commercio di veicoli usati) hanno sfruttato lo strumento in entrambi i casi travisandone la funzione. La targa di prova è diventata, negli anni, una polizza assicurativa ad-personam per mobilitare qualsiasi veicolo sprovvisto di RCAuto secondo le più che ragionevoli esigenze di chi opera in questo campo. Nonostante in più occasioni il Ministero dei Trasporti avesse strizzato l’occhio a questa deformazione della normativa – che solo con molta fantasia si poteva ritenere un’interpretazione alternativa –, il Ministero dell’Interno, dopo una serie di sentenze discordanti della Cassazione, si è espresso in via definitiva emettendo la circolare n. 300/A/2689/18/105/20/3: “Questa direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze”. Ciò si somma alla sentenza della cassazione civile n.16310 04/08/2016 per un ricorso a seguito di violazione dell’Art.80 del C.d.S. (revisione ministeriale) commessa da un professionista mentre transitava su strada munito di targa di prova, chiaramente respinto. Ne deriva che l’unica soluzione per mobilitare un veicolo sprovvisto di RCAuto o di revisione ministeriale in corso di validità era tramite carro attrezzi o bisarca, un’operazione molto dispendiosa ed incompatibile con alcune esigenza lavorative quali, ad esempio, qualsiasi forma di test o prova tecnica. Oggi è finalmente colmato il buco normativo, una novità ben vista anche dai centri di revisione che potranno liberamente offrire il servizio di ritiro a domicilio in piene legalità senza il rischio di incorrere in sanzione per i veicoli non in regola con le scadenze. L’articolo 1, comma 3 del DL Infrastrutture infatti, oltre ad estendere l’utilizzo della targa prova ai veicoli già immatricolati, specifica la deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del C.d.S., ovvero alla revisione in corso di validità per circolare su strada. Buone notizie, a seconda dei punti di vista (alle associazioni dei parenti delle vittime di incidente stradale ed ai sindacati degli autisti NON piace questo elemento), sul fronte veicoli pesanti. Il comma 1049 della Legge di Bilancio 2019  aveva emendato il comma 8 dell’art. 80 del C.d.S. integrando, in tema di revisioni effettuate da imprese private, i veicoli – sottinteso a motore – aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”. Il provvedimento aveva goffamente escluso rimorchi e semirimorchi (veicoli non a motore) che rappresentano una fetta consistente dell’autotrasporto, vanificando di fatto il tentativo di privatizzare la revisione di questa tipologia di veicoli. Con l’integrazione di rimorchi e semirimorchi al comma 8 dell’art. 80 (Art.1, comma 1, punto “c” – DL Infrastrutture) il gioco è fatto. Spetterà alla Direzione Generale della Motorizzazione definire le regole attuative, una fase che passerà alla storia per gli scontri fra associazioni di categoria: ne vedremo veramente delle belle. L’unico aspetto indubbiamente positivo di questa vicenda è che si può considerare l’elemento trainante di un’altra attesissima novità, ovvero la determinazione delle commissioni di esame per l’abilitazione di nuovi tecnici (Art.1, comma, comma 6 – DL Infrastrutture). Il riferimento è al comma 4-septies dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del  DL Cura Italia) che autorizza gli ispettori privati alla revisione dei veicoli pesanti in ausilio agli operatori pubblici, un provvedimento rimasto sulla carta proprio a causa della mancanza delle commissioni d’esame e quindi di soggetti regolarmente abilitati. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL Infrastrutture il Mims dovrà emettere il decreto attuativo che definirò tutti i dettagli operativi. Dopo oltre 3 anni di blocco della formazione, finalmente, appare la luce in fondo al tunnel.

Corsi per ispettore tecnico revisione moduli A – B – C

Erogazione parte teorica in videoconferenza

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Lavori in corso alla IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni): come già annunciato da diverse testate giornalistiche, l’attuale Codice della Strada (D.l. n.285 del 30 Aprile 1992 – link verrà rivisto ed adeguato alle attuali esigenze dei cittadini nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La principale novità che interesserà il settore riguarda proprio l’art. 80 del c.d.s., in particolare il comma 8 relativo alle attività private autorizzate dallo Stato ad esercitare il servizio revisioni. Sono previsti due diversi regimi amministrativi a seconda del tipo di licenza richiesta: autorizzazione per le imprese che si limiteranno al controllo dei veicoli di massa complessiva inferiore a 35q.li – quindi nessuna variazione –concessione quinquennale per quelle che si dedicheranno ai cosiddetti “pesanti” non destinati al trasporto di persone o merci pericolose. In entrambi i casi l’autorizzazione (o concessione) verrà estesa ai rimorchi, quindi carrelli appendice e roulotte di categoria O1 e O2 diventeranno competenza degli attuali centri di controllo privati. Le operazioni di revisione verranno eseguite  – testuali parole – da ispettori autorizzati per la categoria di veicoli in revisione e in possesso dei requisiti previsti delle disposizioni di recepimento della normativa europea in materia, quindi dagli ex-responsabili tecnici abilitati entro il 20 Maggio 2018 e dagli ispettori che avranno superato l’esame del corso di 120+176 ore (solo 176 per gli ingegneri) prescritto dall’accordo Stato-regioni del 17/4/2019 (testo integrale). Ribadito il concetto di indipendenza per quanto riguarda l’operato  degli ispettori: spetterà al Ministero dei Trasporti disciplinare e garantire che questo principio sia effettivamente rispettato in ottemperanza alle normative internazionale ISO di riferimento. Pene più proporzionali per le infrazioni: sospensione della concessione/autorizzazione per irregolarità relative sia ai requisiti dell’impresa che alle revisioni stesse, revoca nei casi più gravi. Revisione quadriennale per i veicoli storici normati dall’ art. 60 del c.d.s., ma non è chiaro se la disposizione sarà relativa ai veicoli d’epoca – cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati – o a quelli d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art.215 del regolamento d’attuazione del c.d.s.. Rivisto anche l’art. 78 del c.d.s. che disciplina le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli nell’ottica di snellire le competenze della Motorizzazione Civile. Contrariamente alla aspettative – si sperava in una concessione ai centri di revisione privati –, pare che i collaudi limitati al semplice aggiornamento della carta di circolazione senza una vera e propria visita e prova (impianti GPL, ganci di traino…) verranno aboliti poichè tutte le componenti installate sono omologate secondo i regolamenti internazionali. Novità anche sul fronte targhe: sarà possibile richiedere un duplicato nei casi di smarrimento o deterioramento senza dover necessariamente provvedere alla reimmatricolazione del veicolo, ma sarà competenza del Ministero dei Trasporti e dell’Economia definire costi e modalità.

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Lo scorso 24 Aprile si è tenuto presso la sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti il primo incontro per discutere la concessione a privati delle revisioni dei veicoli trasporto merce con massa superiore a 35 q.li. introdotta dalla legge n.145/18 (link). Oltre ai vertici della Motorizzazione Civile, le associazioni di categoria e le rappresentanze delle numerose realtà del settore autotrasporto, presente una delegazione di AICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo) in quanto, come previsto dall’accordo Stato-regioni n. 65 csr del 17 Aprile 2019 (link), l’autorizzazione alla revisione dei cosiddetti “pesanti” è riservata unicamente agli ispettori già abilitati al controllo dei veicoli leggeri. Per gli ex-responsabili tecnici privati della revisione ministeriale sarà sufficiente il superamento di un corso di 50 ore (modulo C), mentre per gli esterni che vorranno accedere alla professione, oltre al conseguimento del modulo C, le ore saranno 296 (modulo A+B) che scendono a 176 per i laureati in ingegneria meccanica (modulo B). Come descritto molto esplicitamente nella risposta alla convocazione inviata al Ministero dei Trasporti, l’unico impegno dell’Associazione ICC sarà garantire l’indipendenza di giudizio dei futuri ispettori affinchè possano agire con professionalità senza conflitti d’interesse. Nonostante questa posizione non fosse stata condivisa con la platea dal delegato AICC David Brescianini (responsabile di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)(foto di destra), la gran parte dei relatori hanno espresso opinioni affini memori del grande flop che fu la liberalizzazione delle revisioni dei “leggeri” avvenuta oltre vent’anni fa e di cui tutt’ora si pagano le conseguenze. Oggi come allora le imprese private sono chiamate a subentrare alla Motorizzazione Civile incapace di gestire l’ingente mole di lavoro, una grande opportunità di business per gli imprenditori, ma con effetto boomerang se gestita approssimativamente. La revisione ministeriale è in primis sicurezza stradale, ma è anche il principale motore dell‘automotive in quanto genera introiti in tutto il settore incentivando l’autoriparazione ed il commercio di veicoli, due mercati in crisi a causa della “leggerezza” dei controlli sui veicoli di massa inferiore a 35q.li. Per evitare le conseguenze dalla concorrenza sleale fra imprese concorrenti numerosi relatori hanno proposto la terzietà dell’ispettore rispetto al centro di controllo da autorizzare mediante “concessione” (non autorizzazione) per garantire allo Stato il potere di revoca se la buona condotta dell’attività dovesse venire a mancare. Aperta anche una parentesi sull’inefficienza degli attuali controlli da parte della Motorizzazione Civile sui centri di controllo privati, un deficit assolutamente da risolvere considerando la pericolosità dei veicoli pesanti ed il grave impatto che potrebbero avere sulla sicurezza stradale se controllati inadeguatamente. Degna di nota la proposta di affidare il nuovo incarico ad attività esterne all’autoriparazione per eliminare il conflitto d’interesse “cliente-meccanico”, aspetto controverso del sistema revisioni italiano già ammonito dall’Europa con la direttiva 2014/45ue (link). Malgrado questa valide proposte, pare ci sia un ostacolo insormontabile: il comma 1149 e 1150 della legge di bilancio n.145/18 integrano l’articolo 80 del c.d.s. riferito ai “veicoli a motoreescludendo di conseguenza tutti i rimorchi, una fetta notevole del parco circolante “pesante” che rimarrebbe di competenza della Motorizzazione Civile vanificando il progetto di rendere più efficiente il settore.

Dirigenza della Motorizzazione Civile presente alla riunione del 24 Aprile 2019