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Per gli operatoriPer gli utenti

Lavori in corso alla IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni): come già annunciato da diverse testate giornalistiche, l’attuale Codice della Strada (D.l. n.285 del 30 Aprile 1992 – link verrà rivisto ed adeguato alle attuali esigenze dei cittadini nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La principale novità che interesserà il settore riguarda proprio l’art. 80 del c.d.s., in particolare il comma 8 relativo alle attività private autorizzate dallo Stato ad esercitare il servizio revisioni. Sono previsti due diversi regimi amministrativi a seconda del tipo di licenza richiesta: autorizzazione per le imprese che si limiteranno al controllo dei veicoli di massa complessiva inferiore a 35q.li – quindi nessuna variazione –concessione quinquennale per quelle che si dedicheranno ai cosiddetti “pesanti” non destinati al trasporto di persone o merci pericolose. In entrambi i casi l’autorizzazione (o concessione) verrà estesa ai rimorchi, quindi carrelli appendice e roulotte di categoria O1 e O2 diventeranno competenza degli attuali centri di controllo privati. Le operazioni di revisione verranno eseguite  – testuali parole – da ispettori autorizzati per la categoria di veicoli in revisione e in possesso dei requisiti previsti delle disposizioni di recepimento della normativa europea in materia, quindi dagli ex-responsabili tecnici abilitati entro il 20 Maggio 2018 e dagli ispettori che avranno superato l’esame del corso di 120+176 ore (solo 176 per gli ingegneri) prescritto dall’accordo Stato-regioni del 17/4/2019 (testo integrale). Ribadito il concetto di indipendenza per quanto riguarda l’operato  degli ispettori: spetterà al Ministero dei Trasporti disciplinare e garantire che questo principio sia effettivamente rispettato in ottemperanza alle normative internazionale ISO di riferimento. Pene più proporzionali per le infrazioni: sospensione della concessione/autorizzazione per irregolarità relative sia ai requisiti dell’impresa che alle revisioni stesse, revoca nei casi più gravi. Revisione quadriennale per i veicoli storici normati dall’ art. 60 del c.d.s., ma non è chiaro se la disposizione sarà relativa ai veicoli d’epoca – cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati – o a quelli d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art.215 del regolamento d’attuazione del c.d.s.. Rivisto anche l’art. 78 del c.d.s. che disciplina le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli nell’ottica di snellire le competenze della Motorizzazione Civile. Contrariamente alla aspettative – si sperava in una concessione ai centri di revisione privati –, pare che i collaudi limitati al semplice aggiornamento della carta di circolazione senza una vera e propria visita e prova (impianti GPL, ganci di traino…) verranno aboliti poichè tutte le componenti installate sono omologate secondo i regolamenti internazionali. Novità anche sul fronte targhe: sarà possibile richiedere un duplicato nei casi di smarrimento o deterioramento senza dover necessariamente provvedere alla reimmatricolazione del veicolo, ma sarà competenza del Ministero dei Trasporti e dell’Economia definire costi e modalità.

Per gli operatoriPer gli utenti

I rimorchi leggeri (trasporto veicoli, imbarcazioni, animali, cose oppure roulotte, chioschi ambulanti ecc.) hanno libretto di circolazione e targa propria e sono suddivisi nelle seguenti categorie internazionali:

  • O1: Rimorchi con massa massima non superiore a 750Kg
  • O2: Rimorchi con massa massima superiore a 750Kg, ma non superiore a 3500Kg

Il Decreto Dirigenziale 211 del 18/05/2018 (clicca qui per il link diretto) prevede per i rimorchi delle categorie O1 e O2 il controllo ministeriale con le stesse scadenze dei veicoli ordinari, ovvero quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due. Per evitare di sovraccaricare le sedi della Motorizzazione Civile incaricate ad eseguire il controllo, sono state fissate tre finestre temporali che permetteranno a tutti di organizzarsi limitando i disagi (tabella di sotto). Si rammenda che i centri di revisione privati sono ESCLUSI da questo onere.

(*) Sono esclusi quelli revisionati nel biennio precedente.

(**) Sono esclusi quelli che non hanno trascorso 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

N.B. La prenotazione di revisione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data del collaudo (deroga valida solo entro i confini nazionali).

Carta di circolazione di un veicolo con carrello appendice

I carrelli appendice, pur avendo caratteristiche strutturali simili ai rimorchi O1, sono da sempre soggetti a revisione ministeriale in quanto, non avendo carta di circolazione propria, sono parte integrante del veicolo trainante. Durante la revisione periodica del veicolo trainante deve obbligatoriamente essere presente il carrello riportato sulla carta di circolazione (immagine di destra). Si rammenda che il carrello appendice è ad uso esclusivo del veicolo accorpato e deve essere munito di targa ripetitrice rilasciata dal Motorizzazione Civile.