I rimorchi leggeri (trasporto veicoli, imbarcazioni, animali, cose oppure roulotte, chioschi ambulanti ecc.) hanno libretto di circolazione e targa propria e sono suddivisi nelle seguenti categorie internazionali:
- O1: Rimorchi con massa massima non superiore a 750Kg
- O2: Rimorchi con massa massima superiore a 750Kg, ma non superiore a 3500Kg

Il Decreto Dirigenziale 211 del 18/05/2018 (clicca qui per il link diretto) prevede per i rimorchi delle categorie O1 e O2 il controllo ministeriale con le stesse scadenze dei veicoli ordinari, ovvero quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due. Per evitare di sovraccaricare le sedi della Motorizzazione Civile incaricate ad eseguire il controllo, sono state fissate tre finestre temporali che permetteranno a tutti di organizzarsi limitando i disagi (tabella di sotto). Si rammenda che i centri di revisione privati sono ESCLUSI da questo onere.

(*) Sono esclusi quelli revisionati nel biennio precedente.
(**) Sono esclusi quelli che non hanno trascorso 4 anni dalla data di prima immatricolazione.
N.B. La prenotazione di revisione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data del collaudo (deroga valida solo entro i confini nazionali).

Carta di circolazione di un veicolo con carrello appendice
I carrelli appendice, pur avendo caratteristiche strutturali simili ai rimorchi O1, sono da sempre soggetti a revisione ministeriale in quanto, non avendo carta di circolazione propria, sono parte integrante del veicolo trainante. Durante la revisione periodica del veicolo trainante deve obbligatoriamente essere presente il carrello riportato sulla carta di circolazione (immagine di destra). Si rammenda che il carrello appendice è ad uso esclusivo del veicolo accorpato e deve essere munito di targa ripetitrice rilasciata dal Motorizzazione Civile.



Carta di circolazione di un veicolo con carrello appendice
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