Tag

revisione auto area arancione Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Come è ormai noto, per effetto del DPCM 3 Novembre 2020 (link), ad ogni regione è assegnato un colore fra giallo, arancione e rosso a seconda del livello di criticità locale causato dell’epidemia Covid-19. Le aree a “rischio moderato” contrassegnate in giallo, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, sono soggette esclusivamente alle misure anti-contagio di carattere generale sancite all’Art. 1 del decreto. Senza entrare troppo nello specifico, non vige alcuna prescrizione per le attività nell’ambito dell’autoriparazione, se non l’obbligo di adeguamento al protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro siglato in data 24 Aprile 2020 da sindacati, associazioni di categoria e Ministeri competenti (allegato 12 del DPCM). Tale regime si applica in tutta Italia, senza distinzioni territoriali: centri di controllo ed autofficine quindi aperti, ma attenzione alle restrizioni relative agli spostamenti dei cittadini. Dunque, la domanda corretta da porsi è la seguente: posso raggiungere il centro di controllo senza violare la legge?  Nelle zone gialle la risposta è senz’altro sì, in quanto l’unica limitazione alla circolazione operante è il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fascia oraria nella quale è sottintesa la chiusura spontanea dei centri di controllo. Nelle regioni contrassegnate in arancione invece, ovvero quelle “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, la risposta è più articolata. Innanzitutto, al comma 4 dell’Art. 2, lettera b), viene inequivocabilmente prescritto il divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune”. Pertanto, a prescindere dal dubbio amletico ridondante dal Marzo 2020, ovvero se lo svolgimento della revisione ministeriale sia o meno una necessità, il transito verso il centro di controllo è autorizzato in quanto tali attività risultano non sospese dalle norme governative. Vi è tuttavia una limitazione: nelle zone arancioni, Sicilia e Puglia per il momento, vanno scelti obbligatoriamente i centri di controllo siti del proprio comune di residenza. Se non dovessero esisterne, è ritenuto lecito andare fuori paese, ma il transito deve essere giustificato con l’apposita autocertificazione da compilare in caso di fermo da parte delle Forze dell’Ordine. Ben più complessa la situazione in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria, regioni contrassegnate in rosso e definite come “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. A questo proposito, pare sia indispensabile la risoluzione del dubbio amletico in quanto gli spostamenti, anche all’interno del comune di residenza, sono ammessi esclusivamente “se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute” (Art. 3, comma 4 lettera a). Si può quindi considerare necessaria la revisione del proprio veicolo? Nel precedente lockdown generale di Marzo si era ritenuto di no in quanto, per effetto del Decreto Cura Italia (link), tutte le revisioni, anche quelle già scadute prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, erano prorogate ad Ottobre 2020. Pertanto, in assenza di scadenza imminente, la revisione ministeriale non poteva essere considerata una necessità, o addirittura un'”assoluta urgenza” come imposto dal Governo ad Aprile con l’aggravarsi della curva epidemiologica. Oggi però la situazione è ben differente. Nonostante la proroga nazionale e comunitaria consultabili cliccando qui, nel mese di Novembre sono in scadenza, oppure sono già scadute, le revisioni periodiche di alcune categorie di veicoli, nello specifico quelle che andavano regolarizzata entro Aprile 2020 per gli autoveicoli o entro Luglio 2020 per i motocicli. In linea teorica vale questa regola, ma è bene considerare le informazione contrastanti relativamente al tema proroghe, un ambito spesso misconosciuto anche dalle stesse Forze dell’Ordine. Si può quindi ritenere una necessità lo spostamento finalizzato alla regolarizzazione della revisione in scadenza, anche al di fuori del proprio comune di residenza qualora lo stesso sia privo di centri di controllo, ma non è chiaro se vanno considerati i termini prorogati o quelli regolari. Per concludere, si ricorda che il livello di rischio delle regioni può variare in base al miglioramento o all’aggravarsi della curva epidemiologica.