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Nel decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link) vengono rimodulate le scadenze dalla revisione ministeriale per consentire ai cittadini di rispettare il lockdown imposto dal Governo. Nell’intento del legislatore, oltre all’applicazione del principio #iorestoacasa, la volontà di alleggerire economicamente il cittadino da questo onere. Nulla da obiettare. Le restrizioni alla mobilità imposte dai vari DPCM hanno di fatto annullato il traffico veicolare consentendo la circolazione solo in caso di esigenze improrogabili. Autorizzare gli spostamenti per regolarizzare un obbligo statale sarebbe stato un paradosso a tutti gli effetti: verificare l’efficienza di un’automobile parcheggiata è inutile ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale. Citando integralmente parte del succitato decreto, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo (Art.92, comma 4). La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link) precisa che la proroga ha carattere generale e non ammette eccezioni: tutti i veicoli soggetti a revisione ai sensi dell’art.80 del C.d.S. ne possono beneficiare, compresi quelli già sottoposti al controllo ministeriale che ha dato esito “ripetere”. Anche la circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link) è sulla stessa lunghezza d’onda: per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione ministeriale era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (decreto Cura Italia) ovvero che scade entro il 31 Luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Nonostante la chiarezza e l’inequivocabilità dei testi, numerosi membri delle Forze dell’Ordine hanno multato gli automobilisti per omessa revisione considerando la proroga valida per le sole scadenze posteriori all’emanazione del Cura Italia. Una beffa a tutti gli effetti. I costi del giudice di pace non giustificano la contestazione legittima della sanzione che ad oggi ammonta a 173€ con riduzione del 30% in caso di pagamento rapido (entro 5 giorni dalla data di notifica). Il ricorso tramite prefetto è la soluzione meno dispendiosa per ottenere giustizia: è sufficiente una raccomandata A/R o una Pec.

FASE 2: ALLARME SICUREZZA STRADALE

Se nella cosiddetta fase 1 era comprensibile la proroga di tutte le scadenza considerando il lockdown, dal 4 Maggio 2020 cambiano le cose. Con il DPCM 26 Aprile 2020 (link) viene avviata e disciplinata la fase 2: la gran parte degli italiani ricomincia a lavorare e di conseguenza torna il traffico lungo le strade. In quali condizioni versano i veicoli che circolano? Il decreto Cura Italia convertito in legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) non presenta emendamenti per quanto riguarda l’art.92 comma 4: si riconferma la possibilità di circolare anche con revisione potenzialmente già scaduta da anni. Se nelle scorse settimane oltre il 50% dei centri di controllo risultava chiuso per ordinanze provinciali o scelte autonome, oggi tutte le imprese sono operative sul territorio in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo. Ci auguriamo, nell’interesse di tutti, che il ministro De Micheli riveda i termini della proroga: con la sicurezza stradale non si scherza!

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Il comma 4 dell’art.92 del decreto “Cura Italia” (link) del 17 Marzo 2020 in materia “trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone” reca testuali parole:

<<In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è’ autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo>>

Si deduce che:

  1. I veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale in Marzo 2020, Aprile 2020, Maggio 2020, Giugno 2020 e Luglio 2020 saranno da revisionare entro il 31 Ottobre 2020.
  2. I veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale in Agosto 2020 saranno da revisionare entro il 31 Agosto 2020.
  3. I veicoli con regolare scadenza del controllo ministeriale in Settembre 2020 saranno da revisionare entro il 30 Settembre 2020.
  4. L’alterazione della regolare scadenza prevista dal decreto determinerà le scadenze degli anni successivi. Come da normativa vigente, i due anni di validità del controllo ministeriale si calcolano a partire dalla data dall’ultima revisione effettuata.
  5. I centri di controllo, a discrezione dei titolari delle imprese (e dalla disponibilità degli ispettori), potranno rimanere aperti garantendo il servizio revisioni.

Parrebbe che:

  1. Tutti i veicoli con revisione già scaduta potranno circolare liberamente fino al 31 Ottobre 2020, tranne quelli con scadenza in Agosto e Settembre 2020. -Un veicolo con revisione scaduta da 10 anni è autorizzato a circolare?- Parrebbe di sì, un grave pericolo per la sicurezza stradale.
  2. I veicoli “sospesi dalla circolazione” a seguito di multa per revisione scaduta non potranno circolare, se non dopo aver regolarizzato la revisione ministeriale. Uno scenario possibile fino ad oggi, ma impossibile nell’ottica di una chiusura generale dei centri di controllo. –Come faranno gli automobilisti in questa situazione a circolare?-
  3. I veicoli con esito del controllo ministeriale “ripetere” o “sospeso dalla circolazione”, per poter circolare dovranno regolarizzare la revisione ministeriale dopo il ripristino alle condizioni di sicurezza. Come al punto precedente, chi certificherebbe l’effettiva riparazione se i centri di controllo fossero chiusi?
  4. La revisione ministeriale non si potrà più considerare una giustificata motivazione per circolare se non per i casi descritti al punto 2) e al punto 3). Nessun veicolo avrà la revisione in scadenza fino al 1° Agosto 2020, quindi l’atto di regolarizzare la revisione ministeriale non rientrerà nel campo delle “situazioni di necessità” previste nel modulo di autodichiarazione da fornire alla Polizia in caso di fermo (link).

Considerazioni:

La situazione è paradossale. Nessuna norma – a differenza di altri settori – impone la chiusura forzata delle imprese che si occupano di revisione ministeriale, una pratica a tutti gli effetti vietata dal recente decreto “Cura Italia”. È sempre possibile anticipare la revisione rispetto alla regolare scadenza, ma è ragionevole pensare che nessun automobilista in questo periodo sia propenso a farlo. Al contrario, tutte le revisioni già scadute e quelle con scadenza in Marzo, Aprile, Maggio, Giugno, Luglio e Ottobre saranno concentrate nel mese di Ottobre, una mole di lavoro che i centri di controllo privati non possono sostenere ne ora, ne tantomeno nei prossimi “anni pari”. Allo stesso modo, non è sostenibile l’apertura delle attività a vuoto: i casi previsti al punto 2) e al punto 3) dell’elenco soprastante uniti a qualche saltuario cliente ignaro non giustificano sicuramente l’esercizio dei centri di controllo. Certi che oggi l’emergenza principale sia quella sanitaria, non quella del nostro settore, si richiede al Governo un occhio di riguardo nei confronti delle oltre 9000 imprese che si occupano di revisione ministeriale e i relativi dipendenti. Urge chiarezza, subito!

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Bare ammassate in provincia di Bergamo

Da giorni le principali testate giornalistiche divulgano articoli relativi alla proroga della revisione ministeriale, ma la poca chiarezza delle informazioni ci ha spinto a desistere nel fare altrettanto fino all’ultimo. Il problema non era tanto la veridicità della fonte, bensì i contenuti che, a dirla tutta, non stavano – e non stanno – ne in cielo, ne in terra. Avevamo chiesto allo Stato di salvaguardare la nostra salute con l’hashtag #fatecichiudere, ma probabilmente qualcuno ha frainteso.-#Fatecichiudere i cancelli per 15 giorni, non le attività per sempre!”- è ciò che sostengono la maggior parte degli addetti ai lavori, ma attenzione, con uno sguardo critico la realtà potrebbe essere peggio di quanto sembra. Già, perchè se sei di Isernia (provincia con 0 contagi da Covid-19) e consideri il Coronavirus come il mostro lontano di cui parla la televisione la pensi in un modo, se sei di Bergamo (immagine di destra) e da una settimane stai vivendo un incubo in un altro. È abbastanza logico che la politica sia più vicina al punto di vista dei secondi considerato l’elevato numero di trasgressori alle norme contenute nei DPCM emanati i giorni scorsi, ma naturalmente tu non ci arrivi: sei un italiano medio e non vedi oltre al tuo orticello. Vorrei proprio vedere se anteporresti il tuo interesse alla salute dal bel mezzo di un focolaio di Covid-19. Finchè si tratta di salute pubblica chissenefrega, ma se fosse la tua salute – o di un famigliare – a rischio?-. “Tanto è dall’altra parte del mondo” pensavamo tutti quando i TG diffondevano i filmati da Wuhan. E il video-sfottò dei francesi nei nostri confronti? Che strano, ora non ridono più. Dopo questa breve morale, entriamo nel merito della questione: l’indignazione di parte degli addetti ai lavori è senz’altro comprensibile, ma fino ad un certo punto. Il comma 3 dell’art.89 della bozza del decreto “Cura Italia” recava testuali parole in materia di “trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone”: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.” Il provvedimento poteva calzare perfettamente al settore pubblico in quanto la Motorizzazione Civile da giorni aveva comunicato tramite circolare l’interruzione del servizio. Diversamente, numerosi esponenti del governo hanno dichiarato che la macchina-Stato non poteva arrestarsi, quindi le autofficine – e i centri di controllo di conseguenza – avrebbero dovuto garantire assistenza ai veicoli, una necessità primaria per i cittadini. Il paradosso è evidente: che senso avrebbe non imporre la chiusura dei centri di revisione privati, ma di fatto disincentivare le revisioni per cinque mesi? Questo interrogativo lasciava dedurre che la versione ufficiale del decreto sarebbe stata gestita meglio, ma al comma 4 dell’art. 92 del cosiddetto “Cura Italia” (link) pubblicato il 17 Marzo 2020 viene riproposto senza modifiche il testo sopra citato. Le revisione ministeriali con scadenza fino a Luglio 2020 dovranno essere regolarizzate entro il 31 Ottobre 2020 comprese quelle già scadute (a quanto pare): lo Stato limita gli spostamenti degli automobilisti, ma non si prende la responsabilità delle chiusura forzata della attività. Un atto vile, ma mai quanto l’atteggiamento di numerosi titolari di centri di revisione che in queste ore hanno dimostrato il peggio nei vari gruppi Facebook del settore. La morale è la seguente: Chissenefrega se la sanità è al collasso ed il contagio da Covid-19 non si arresta! Io devo lavorare! -Anzi, far lavorare i miei dipendenti per l’esattezza-. E voi vi aspettereste che un individuo che non ha a cuore la salute pubblica si preoccupa della sicurezza dei veicoli? Seguono a ruota i rappresentanti della associazioni di categoria che di questi tempi spuntano come funghi: dai profili social privati scrivono #iorestoacasa e #andràtuttobene, però contattano il Ministero per mandarvi a lavorare. Nel frattempo, dalla pagina Facebook del Mit arrivano parole di conforto (immagine di sinistra): il decreto legge entro 60 giorni dovrà essere convertito in legge dal Parlamento ed è ragionevole pensare ad una rimodulazione in caso di miglioramento della situazione in Italia. Ce lo auguriamo tutti, ma non dimentichiamo le priorità! La salute è sempre al primo posto!