Il DL Semplificazioni (DL 76/2020) (link) approvato in Senato in data 4 Settembre 2020 contiene importanti novità nell’ambito dei collaudi disciplinati dagli articoli 75,78 e 80 del C.d.S.. Per agevolare gli automobilisti in risposta all’emergenza Covid-19, alcune scadenze erano state prorogate dal cosiddetto decreto “Cura Italia” convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link). “Tutto regolare”, se non fosse che in data 25 Maggio 2020 entra in vigore il regolamento europeo 2020/698 (link) che prevede un’ulteriore slittamento delle scadenze completamente disallineato rispetto alla norma nazionale. La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) chiarisce, per così dire, la corretta applicazione di entrambe le leggi entro i confini ed in territorio UE: un caos totale. Gli autoveicoli le cui scadenze erano fissate al 31 Ottobre 2020 vengono rinviati a scaglioni fino a Febbraio 2021 seguendo la regola comunitaria dei sette mesi dalla normale scadenza, ma per i motoveicoli la proroga rimane invariata (clicca qui per tutti i dettagli). A prova della complessità del precedente quadro normativo, di seguito se ne propone una breve sintesi schematica:

Sicuramente il succitato ordinamento era da rivedere in chiave semplificatoria, ma è inammissibile, nel rispetto di cittadini ed operatori, cambiare le regole ad ogni trimestre. Nello specifico, il recente emendamento all’art. 92 comma 4 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 reca testuali parole: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 Febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020“. L’unico auspicio, della serie “la speranza è l’ultima a morire”, è la rinuncia da parte dell’Italia al regolamento UE 2020/698 che altrimenti comporterebbe un’ulteriore complicazione del quadro normativo: attendiamo ottimisti le circolari esplicative emesse dai Ministeri competenti.
Altri due emendamenti introdurranno un importante cambiamento nel settore dei collaudi, sempre in chiave semplificatoria e chiaramente a discapito della sicurezza stradale. Nulla di nuovo: chi legifera non ha la benchè minima idea di cosa sia o come si svolga una visita e prova in generale, mentre chi propone le norme ha interessi inconciliabili con quelli della collettività. Si riportano di seguito i testi integrali:
b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: « 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 ».
In sostanza, parrebbe che qualsiasi ispettore abilitato – anche quelli con diploma di ex-responsabile tecnico magari non operativi da anni (o decenni) – potrà svolgere per un breve lasso di tempo le revisioni dei mezzi cosiddetti “pesanti”. Se mal gestita, questa novità potrebbe seriamente mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, altrimenti sarebbe il primo passo per il pareggiamento di competenze fra operatori pubblici e privati, requisito fondamentale per la tanto auspicata rivoluzione del settore revisioni.
g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione ».
L’intento è chiaramente sempre quello di alleggerire la Motorizzazione Civile dalle competenze esclusive, ma siamo certi che l’abolizione dei collaudi a seguito di sostituzione del serbatoio GPL o installazione del gancio di traino, ad esempio, sia la strada giusta? In diverse occasioni abbiamo suggerito il passaggio di competenza ai centri di controllo privati in quanto riteniamo il principio di terzietà alla base di un sistema di certificazioni e controllo efficace, ma a quanto pare in Italia le priorità siano altre. Sostituire una semplice autodichiarazione (dichiarazione dell’installatore) al processo di visita e prova farebbe guadagnare ai diretti interessati una pericolosa indipendenza che senz’altro avrà ripercussioni sulla qualità dei lavori svolti, con particolare riferimento alla sicurezza. A onor del vero, si riporta quanto avviene quotidianamente nell’ambito delle sostituzioni di serbatoi GPL. Solo alcuni autoriparatori sono autorizzati dal Ministero dei Trasporti a questo tipo di operazioni, ma l’abilitazione viene spesso condivisa con altre autofficine generiche non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Se la presente disposizione dovesse essere approvata anche alla Camera dei Deputati, la certificazione degli impianti, sempre e solo sulla carta, sarà gestita da meccanici che non hanno nemmeno eseguito il lavoro in prima persona: faremo di tutto, nell’interesse dei cittadini, affinchè tutto ciò non accada.



dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione ».
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