Tag

novità revisioni Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriPer gli utenti

Lavori in corso alla IX Commissione permanente della Camera dei Deputati (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni): come già annunciato da diverse testate giornalistiche, l’attuale Codice della Strada (D.l. n.285 del 30 Aprile 1992 – link verrà rivisto ed adeguato alle attuali esigenze dei cittadini nel rispetto delle disposizioni comunitarie. La principale novità che interesserà il settore riguarda proprio l’art. 80 del c.d.s., in particolare il comma 8 relativo alle attività private autorizzate dallo Stato ad esercitare il servizio revisioni. Sono previsti due diversi regimi amministrativi a seconda del tipo di licenza richiesta: autorizzazione per le imprese che si limiteranno al controllo dei veicoli di massa complessiva inferiore a 35q.li – quindi nessuna variazione –concessione quinquennale per quelle che si dedicheranno ai cosiddetti “pesanti” non destinati al trasporto di persone o merci pericolose. In entrambi i casi l’autorizzazione (o concessione) verrà estesa ai rimorchi, quindi carrelli appendice e roulotte di categoria O1 e O2 diventeranno competenza degli attuali centri di controllo privati. Le operazioni di revisione verranno eseguite  – testuali parole – da ispettori autorizzati per la categoria di veicoli in revisione e in possesso dei requisiti previsti delle disposizioni di recepimento della normativa europea in materia, quindi dagli ex-responsabili tecnici abilitati entro il 20 Maggio 2018 e dagli ispettori che avranno superato l’esame del corso di 120+176 ore (solo 176 per gli ingegneri) prescritto dall’accordo Stato-regioni del 17/4/2019 (testo integrale). Ribadito il concetto di indipendenza per quanto riguarda l’operato  degli ispettori: spetterà al Ministero dei Trasporti disciplinare e garantire che questo principio sia effettivamente rispettato in ottemperanza alle normative internazionale ISO di riferimento. Pene più proporzionali per le infrazioni: sospensione della concessione/autorizzazione per irregolarità relative sia ai requisiti dell’impresa che alle revisioni stesse, revoca nei casi più gravi. Revisione quadriennale per i veicoli storici normati dall’ art. 60 del c.d.s., ma non è chiaro se la disposizione sarà relativa ai veicoli d’epoca – cancellati dal PRA perché destinati alla loro conservazione in musei o locali pubblici e privati – o a quelli d’interesse storico e collezionistico ai sensi dell’art.215 del regolamento d’attuazione del c.d.s.. Rivisto anche l’art. 78 del c.d.s. che disciplina le modifiche alle caratteristiche costruttive dei veicoli nell’ottica di snellire le competenze della Motorizzazione Civile. Contrariamente alla aspettative – si sperava in una concessione ai centri di revisione privati –, pare che i collaudi limitati al semplice aggiornamento della carta di circolazione senza una vera e propria visita e prova (impianti GPL, ganci di traino…) verranno aboliti poichè tutte le componenti installate sono omologate secondo i regolamenti internazionali. Novità anche sul fronte targhe: sarà possibile richiedere un duplicato nei casi di smarrimento o deterioramento senza dover necessariamente provvedere alla reimmatricolazione del veicolo, ma sarà competenza del Ministero dei Trasporti e dell’Economia definire costi e modalità.

Per gli operatori

Visto il contenuto del recepimento della Direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 e in maniera particolare l’art.13 (ispettori) e l’allegato IV (requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), si ritengono necessari alcuni provvedimenti iniziali per poter introdurre nuovi requisiti ed nuovo sistema di formazione per i futuri ispettori e gli attuali RT operanti con l’obbiettivo di elevare la qualità del controllo tecnico. I cambiamenti necessari dovrebbero essere:

Istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista, il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.

Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura di aggiornarlo periodicamente e di renderlo accessibile.

Per ciascun iscritto dovrebbero essere indicati :

  • Codice identificativo (da assegnare a tutti gli ispettori)
  • Nominativo
  • Data di nascita
  • Codice fiscale
  • Titolo di studio,data conseguimento attestato RT
  • Data di iscrizione
  • Attivo/non attivo
  • Crediti formativi
  • Firma digitale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ISPETTORI

  • Nel ruolo/registro sono iscritti i Responsabili Tecnici dei centri di controllo che sono già autorizzati/operanti al 20 Maggio 2018. I suddetti RT sono esenti dal possesso dei requisiti dell’allegato IV punto 1 del D.M. 214.
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro. La richiesta andrà inoltrata alla Direzione generale o alla provincia che esaminerà la richiesta e con provvedimento motivato potrà dare il benestare all’iscrizione previo accertamento dei requisiti . (*)
  • Tutti gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV e le nuova disposizioni formative.

(*) Si ritiene opportuno che chi al 20 maggio 2018 ha conseguito l’abilitazione di RT, ma non è operativo presso alcun centro di controllo, debba fare un periodo di tirocinio certificato presso un centro di controllo abilitato che rilascerà una certificazione riguardante le ore di operatività svolte ed il numero di veicoli verificati sotto la tutela del RT del centro abilitato.

Esaminando la bozza pervenutaci riguardante lo schema generale ipotizzato per la formazione degli ispettori sono emerse alcune problematiche che, se non chiarite preventivamente, potrebbero creare notevole confusione (nel migliore dei casi) o ingenti danni economici agli operatori (nel peggiore dei casi).

Considerando che l’Autorità Competente intende seguire lo schema dell’accordo Stato-regioni definito nel 2003 (da riprendere e aggiornare secondo i nuovi dettami derivanti dal D.M. 214), si evidenziano una serie di passaggi ove l’Autorità Competente potrebbe non aver titolo per intervenire come:

  • Tempi per l’emanazione del nuovo accordo Stato-regioni, da parte degli organi preposti
  • Tempi per il recepimento da parte delle regioni, delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-regioni
  • Tempi per l’approvazione da parte delle regioni di competenza dei progetti presentati da parte degli enti di formazione accreditati, affinché questi ultimi possano procedere con l’erogazione della formazione abilitante.

Visti i precedenti e l’attuale situazione di alcune regioni che solo poco tempo fa hanno indetto i corsi dell’attuale regime di formazione del RT, si consiglia di approfondire con estrema attenzione la fase transitoria e chiarire alcuni aspetti operativi tra cui:

  • Operatori che hanno superato l’esame di abilitazione per RT, ma al 20 Maggio 2018 non risultano impiegati in alcun centro. La loro qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con data di esame dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con conclusione ed esame finale dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT autorizzati dalle Regioni prima del 20 Maggio 2018, ma non ancora avviati dall’ente di formazione. Entro quale data dovranno essere ultimati per essere considerati validi?
  • Nuovi centri revisione che fanno domanda di apertura prima del 20 Maggio 2018, ma che a causa dei tempi degli iter burocratici si troveranno a sostenere la valutazione di idoneità dopo tale termine. Potranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Nuovi centri revisione che faranno domanda di apertura dopo il 20 Maggio 2018 e di conseguenza sosterranno la valutazione di idoneità nei mesi successivi. Dovranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Sostituti qualificati secondo lo schema vigente. Fino a che periodo potranno continuare mantenere il ruolo?

Occorre fare chiarezza su tali aspetti poichè le amministrazioni locali (regioni, provincie, motorizzazioni), in assenza di riferimenti legislativi puntuali, dopo il 20 maggio 2018 potrebbero procedere in ordine sparso, arrivando a non riconoscere le abilitazioni degli RT rilasciati dopo il 20 Maggio 2018 o a vincolare l’apertura di nuovi centri revisioni alla presenza di un nuovo ispettore (titolo che probamente sarà disponibile solo fra 2-3 anni).

ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO

REQUISITI ATTUALI: Ai sensi dell’art 240 del vigente Regolamento del Codice della Strada, il Responsabile tecnico deve essere, oggi, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) …abrogato…
  • g) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale)

REQUISITI FUTURI DAL 20/05/2018: Per raggiungere tale obiettivo rispettando da un lato le previsioni dell’art 240 del Regolamento del Codice della Strada e contestualmente quanto indicato nel Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, si ritiene di poter procedere come di seguito. I requisiti che deve possedere l’Ispettore per poter essere riconosciuto tale sono i seguenti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • g) Conoscenza e una comprensione certificata relativa ai veicoli stradali come da allegato IV lettera a)+b);
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale).

Occorre considerare che il solo possesso dei suddetti requisiti non soddisfa quanto previsto dalla Direttiva 2014/45eu e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree ivi indicate, pone un problema del possesso di conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di Ispettore dei Centri di Controllo. Si rende pertanto necessario che, laddove dette conoscenze non derivino da un programma di studio che preveda nel piano di istruzione tutte le materie precisate nella lettera a) del punto 1 dell’allegato IV unitamente ai requisiti previsti, l’aspirante ispettore debba sostenere un corso, preventivo alla formazione iniziale, che fornisca conoscenze di base in relazione a : meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.

(*) Le ore possono variare in relazione del corso di studi (esempio : uno studente diplomato all’I.T.I.S., può seguire diversi tipi di indirizzi, meccanica; elettronica; elettrotecnico; informatica. Di conseguenza ogni indirizzo avrà diverse tipo di materie, per cui in funzione dell’indirizzo si dovrà avere un diverso numero di ore. Ci chiediamo a questo punto se sia veramente necessario distinguere il numero di ore per tipo di diploma.

(**) Le ore possono diminuire solo se il candidato presenta studi documentati o una formazione specifica nelle aree del punto a).

(1) Vedi allegato diplomi di maturità

Corso generale per i requisiti di competenza: conoscenza e comprensione certificata relative ai veicoli stradali. Corso base durata di 220 ore

(*)I temi riguardanti il corso per conseguire l’attestato professionale di ispettore sono divisi in 10 gruppi ognuno dei quali affronta un tema della formazione. Questo sistema è stato concepito per dare l’opportunità all’aspirante ispettore di partecipare alla formazione con un metodo elastico e strutturato. I corsi si potranno svolgere separatamente ed on-line, così da alternare teoria e pratica limitando le spese.

(*)I temi riguardanti i corsi di aggiornamento sono stati pensati (considerando l’esperienza professionale acquisita negli anni) come crediti formativi che ogni RT operativo al 20 maggio 2018 dovrà ottenere. I crediti sono stati suddivisi in 9 gruppi da 8 ore  ciascuno per non gravare sulla regolare attività delle aziende per cui operano gli attuali RT prevedendo corsi on-line per limitare ulteriormente i costi. Entro il 1° Gennaio 2023 (termine entro il quale l’ispettore deve aver eseguito l’aggiornamento) l’ispettore che non ha i crediti verrà sospeso fino a che non regolarizzerà il percorso di aggiornamento.

FORMAZIONE INIZIALE PER I NUOVI ISPETTORI

  • La formazione è suddivisa in una parte teorica presso un centro di formazione di almeno 100 ore e una parte pratica presso un centro di controllo veicoli autorizzato di altrettante 100 ore.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri, nonché i metodi di valutazione teorica e pratica, sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica il candidato potrà assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante.
  • Per effettuare operazioni di controllo tecnico il candidato deve acquisire lo status di controllore tirocinante.
  • Queste operazioni vengono eseguite sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore approvato (supervisore alla formazione) che è l’unico soggetto autorizzato a firmare il rapporto di ispezione.
  • Ogni tirocinante presente in un centro con lo status di controllore tirocinante deve presentare all’ente preposto dal Ministero dei Trasporti il suo contratto di tirocinio.
  • Il soggetto presente nel centro di controllo con lo status di controllore tirocinante non può in alcun modo certificare l’idoneità alla circolazione di un veicolo.
  • Ogni tirocinante presente in un centro di controllo nello status di controllore tirocinante dovrà eseguire un minimo di 60 ispezioni. Il supervisore alla formazione è tenuto a valutare le conoscenze del tirocinante e compilare una scheda di valutazione che verrà consegnata al tirocinante a fine tirocinio.
  • Dopo il corso teorico e il corso e pratico come tirocinante, il candidato dovrà sostenere un esame teorico/pratico secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti.

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica l’ispettore dovrà eseguire una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore(*) per anno solare definita non oltre il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi oppure altri aspetti del settore revisioni veicoli. Gli aggiornamenti teorici si potranno ricevere online, mentre quelli pratici obbligatoriamente nelle sedi degli enti formatori.
  • In assenza del suddetto aggiornamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno l’ispettore verrà sospeso dall’incarico fino all’esecuzione dei corsi.
  • Ogni aggiornamento eseguito dall’ispettore dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione.che verrà pubblicato sul registro del  C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista.

Considerando l’alto grado di competenza professionale, i ritiene opportuno che l’ispettore debba assumere il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Nel momento in cui l’ispettore effettua un controllo tecnico deve agire in modo indipendente ed il suo giudizio non deve essere condizionato da conflitti di interesse economico o personale. E’ opportuno che il compenso non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici al fine di mantenere un elevato standard di professionalità ed obbiettività.

FIGURA DEL RT/ISPETTORE SOSTITUTO

Da una analisi approfondita sul mercato revisioni si evince che in molti casi i centri di revisione hanno un solo responsabile tecnico ed è assai problematico garantire il servizio nei periodi di ferie obbligatorie/permesso/malattia. Si ritiene pertanto opportuna  la creazione della figura del RT sostituto libero professionista dotato di p.IVA che può essere impiegato dal centro di controllo a patto che si rispettino in maniera tassativa i seguenti punti.

  • L’RT sostituto libero professionista dovrà avere gli stessi e identici requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti.
  • L’RT sostituto non potrà operare contemporaneamente in più di un centro di controllo.
  • Il centro di controllo non potrà avvalersi di un RT libero professionista per un periodo di tempo di superiore ai 45gg. ogni anno solare.
  • I giorni non utilizzati nell’anno solare non potranno essere recuperati l’anno solare successivo.
  • Il centro di controllo dovrà acquisire l’RT libero professionista dal registro del C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista e comunicare prima che lo stesso cominci ad operare a Motorizzazione e provincia la durata della sostituzione

Sarà cura del Ministero dei Trasporti specificare i criteri con cui il centro di controllo dovrà comunicare agli enti preposti l’operatività dell’ispettore tecnico sostituto.

 

Gianluca Massa

Per gli operatori

Con la sigla DM 214/17 (clicca qui per la versione integrale) si intende il decreto ministeriale di recepimento della direttiva europea 2014/45UE (clicca qui per la versione integrale) emanato il 19 Maggio 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbiettivo del regolamento europeo, ribadito in più punti, è quello di uniformare le modalità di controllo dei veicoli da parte degli stati membri per semplificare i rapporti di scambio come previsto dal principio fondante della libera circolazione. La cooperazione è fondamentale per arginare la truffa dei chilometri spesso agevolata della mancanza del reciproco riconoscimento di alcuni documenti in occasione delle reimmatricolazioni.

Sebbene erano annunciate revisioni dopo i 160.000Km o in occasione dei passaggi di proprietà con tanto di concessione agli stati membri [..] di stabilire norme più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, nel decreto di recepimento italiano non è stata approvata alcuna modifica alla periodicità del controllo. Questione politica? Probabilmente nessun governo vuole essere ricordato negativamente per un operazione del genere dato che, ad oggi, la revisione ministeriale viene vista solo come un’inutile tassa e lo Stato non sembra avere interesse ad invertire questa tendenza (vuoi contribuire con la tua testimonianza alla lotta contro la disinformazione? Clicca qui).

Una novità ancora tutta da interpretare è la valutazione delle irregolarità (carenze) che si classificano in tre gruppi: pericolose, gravi e lievi (art.7). Le prime, definite come rischio immediato o diretto per la sicurezza stradale, sembrerebbero corrispondere all’attuale esito “SOSPESO”, mentre le seconde, potendo pregiudicare la sicurezza del veicolo, fanno pensare al cosiddetto “RIPETERE”. La terza categoria di anomalie lascia parecchie perplessità per la mancanza in Italia di un esito negativo flessibile poichè, per definizione, non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo e quindi non sarebbe corretto limitare la circolazione. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo è classificato nel gruppo di appartenenza della carenza più grave, mentre se presenta diverse carenze relative alla stessa area di oggetto può essere classificato nel gruppo immediatamente superiore. 

Al termine del collaudo verrà rilasciato al cliente il certificato di controllo, documento riconosciuto in tutta Europa e che entro Maggio 2021 verrà condiviso elettronicamente alle autorità competenti. Tra le informazioni obbligatorie trascritte nel certificato c’è il dato chilometrico, l’elenco delle carenze e la firma del responsabile tecnico che d’ora in poi si chiamerà ispettore, a prova della maggior livello di professionalità richiesto dall’Europa.

Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare, con piena soddisfazione dello Stato membro o dell’autorità competente interessata, che è mantenuto un elevato livello di imparzialità [..] (art.13). Particolarmente rumoroso il bruto occultamento del considerando (introduzione alla normativa) n.34 della 2014/45UE che prevedeva per gli Stati membri la possibilità di prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività [..] di controllo e di riparazione per alzare ulteriormente il grado di obiettività, ma a quanto pare sarebbe stato un cambiamento troppo radicale per un paese in cui i centri di revisione nascono dalla costola delle autofficine. Le competenze di base per accedere alla professione di ispettore, tra cui meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, materiali e lavorazione dei materiali, elettrotecnica [..] (allegato IV), fanno pensare a nuovi corsi di formazione equipollenti all’esperienza documentabile maturata nel settore. Una volta comprovati i requisiti minimi, si ha diritto al vero e proprio corso di ispettore con  test finale abilitante seguito da frequenti corsi di aggiornamento o esami appropriati per mantenere sempre alta la preparazione degli addetti ai lavori.

Il ruolo della supervisione è affidato alle Direzioni Generali territoriali del dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civileanche se, vista la nota scarsità di personale e gli oneri gravosi prescritti dal regolamento europeo, si pensava alla delega ad un ente terzo privato. Oltre al nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida di veicoli controllati, l’operato degli ispettori verrà monitorato con verifiche in incognito, analisi dei risultati dei controlli tecnici con metodi statistici ed indagini su denunce (allegato V).

Non mancheranno delle nuove attrezzature tra cui un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici, un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD ed un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL. Il termine “dispositivo”, associato alla misurazione del battistrada, fa pensare ad un’attrezzatura che va oltre il semplice calibro attualmente in dotazione e probabilmente sarà simile al sistema Easy Tread (foto a destra) presentato dalla Beissbarth ad Autopromotec 2017, una lente ad infrarossi capace in pochi secondi di analizzare nei dettagli lo pneumatico. Lo scanner OBD, a differenza dell’attuale interfaccia per rilevare i giri del motore, viene raccomandato come alternativa all’analisi dei gas di scarico/opacità per i veicoli Euro 6 ed Euro 7 vista la totale inefficienza dell’attuale strumentazione ormai obsoleta (leggi Emissioni diesel fantasma: impossibile monitorarle durante la revisione). La terza novità fa pensare ad un naso elettronico che probabilmente servirà ad estendere ai centri di revisione la possibilità di controllare le bombole di tipo CNG4, per il momento testate solo da officine autorizzate dalle case automobilistiche. L’entrata in vigore del decreto è fissata per il 20 Maggio 2018 con proroghe fino al 1° Gennaio 2023.

Per gli operatori

Il tema retribuzione per ogni lavoratore o datore di lavoro è sempre una nota dolente perchè, parliamoci chiaro, il primo motivo per cui ci alza dal letto alle sette del mattino è per portare a casa la pagnotta. Se hai deciso di leggere con ansia questo articolo, le possibilità sono due:

  • Sei un responsabile tecnico insoddisfatto dell’inquadramento e speri di trovare le risposte per vincere l’eterna battaglia sindacale
  • Sei un datore di lavoro che vuole vederci chiaro su queste nuove associazioni sindacali di responsabili tecnici. Insomma, fino a che punto vogliono arrivare questi?

Mi dispiace, ma vi deluderò entrambi.

Il motivo per cui scrivo questo articolo molto personale è la volontà di porre fine ai contrasti controproducenti fra le due parti proponendo la mia esperienza lavorativa. Volete sapere la verità? Non ho mai sopportato l’idea di avere la stessa retribuzione di un gommista o di un meccanico in quanto ho sempre ritenuto la mia professione come qualcosa che va oltre il semplice “operaio dipendente”. Passione? Diciamo di sì, ma diciamo anche che un semplice operaio o impiegato non ha le responsabilità penali che ha un responsabile tecnico. E le discussioni con i clienti? E i contrasti con il titolare? Potrei andare avanti ore, ma probabilmente non direi nulla di nuovo alla gran parte dei lettori di questo blog. La prima ragione che mi mi ha spinto circa tre anni fa a cercare seguito sui vari social network era l’esigenza di un confronto per capire se questo pensiero era una paranoia personale o un problema comune. Dopo svariati scambi di opinione ho tracciato il profilo del responsabile tecnico medio che, tra le tante peculiarità, è profondamente insoddisfatto della propria posizione lavorativa sottovalutata. Bene, con la squadra che avevo radunato finalmente potevo far valere le mie ragioni (e quelle di tutti) a livello nazionale e di rimbalzo nella realtà in cui operavo, ma le cose sono andate diversamente. Contro ogni aspettativa, i risultati sono arrivati molto prima del previsto grazie al confronto con colleghi ed esperti del settore che mi ha fatto crescere professionalmente. Volevo cambiare il mondo, ma è stato sufficiente migliorare la qualità del mio lavoro. Nell’azienda in cui opero, col tempo, ho proposto diversi cambiamenti che passo dopo passo hanno valorizzato l’area revisioni che prima aveva un ruolo marginale rispetto all’officina. Quale miglior occasione se non  la revisione per sondare ed acquisire un nuovo cliente? Vale la pena perdere tempo con un “cliente” che storce il naso per la sostituzione di una lampadina? All’inizio è stata dura accettare il calo delle entrate dal settore revisioni, ma facendo i conti a fine anno l’introito generato dalle riparazioni era in netto aumento. Parte della vecchia clientela è stata rimpiazzata dalla nuova più attenta alla qualità e più disponibile ad accettare eventuali riparazioni, il tutto grazie alla riorganizzazione delle linee di revisione ed il conseguente miglioramento del servizio. Che dire, senza troppe contrapposizioni ho ottenuto più di quanto volevo all’inizio in termini di considerazione e di inquadramento. Siete facilmente sostituibili all’interno dell’azienda per cui lavorate? Se sì il problema principale è vostro, non sicuramente del titolare. Dimostrare il proprio impegno, il proprio valore, la propria professionalità va oltre il semplice rispetto delle normative. In una piccola impresa è inammissibile pensare che lo stipendio sia provvidenziale e bisogna sempre fare il possibile per guadarselo, naturalmente senza commettere illeciti. Ribadendo la bilateralità del concetto grossolano espresso nella prima riga, le ragioni per cui un dipendente può chiedere un miglioramento della proprio posizione devono necessariamente essere legate ai meriti per un incremento di profitto. Ogni giorno mi trovo a confrontare il –Signore, così non gliela posso fare la revisione– dei colleghi inesperti con il mio –Signore, due gomme non sono a norma e di conseguenza pericolose. Per la sua sicurezza è bene sostituirle e, già che ci siamo, perchè non approfittare e sostituirne quattro ad un prezzo più vantaggioso?La comunicazione è fondamentale per la professione del responsabile tecnico e viste le abissali disparità di esperienza, come si può pretendere di equiparare livelli e retribuzioni?

Probabilmente la prima categoria di lettori è rimasta un po’ delusa da questo monologo, ma ci tengo subito a recuperare. La ragione per cui non esiste un livello adeguato nel contratto con cui la maggior parte dei responsabili tecnico è assunta (CCNL Metalmeccanico Artigiano o CCNL del Commercio) è molto semplice: non esiste un contatto commisurato alla mansione. Uno degli impegni dell’Associazione ICC (associazione di categoria, non sindacato) è quello di garantire a tutti i lavoratori il riconoscimento dell’alto grado di preparazione, dei fattori di rischio, della qualifica di incaricato di pubblico servizio e così via. La garanzia del raggiungimento di questo obbiettivo è la previsione da parte di un regolamento europeo (Direttiva 2014/45 eu) della nuova figura professionale dell’Ispettore che andrà a sostituire quella del responsabile tecnico. “Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze.[…] é opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti d’interesse, compresi quelli di natura economica o personale […].  Oltre ai  buoni propositi, una condanna concreta va a tutti coloro che umiliano la professione inquadrando il responsabile tecnico come apprendista. Riprendendo quanto scritto da Andrea Da Lisca nella lettera aperta all’Associazione ICC , può essere classificato “apprendista” uno che per lo Stato è un esperto che lui stesso Stato ha abilitato? La risposta è abbastanza ovvia e per l’ennesima volta è in accordo con quanto prescritto dalla normative europea. È evidente che l’apprendistato è un percorso doveroso per ogni lavoratore, ma non è ammissibile che il tirocinante abbia le stesse facoltà del professionista in quanto un banale errore di inesperienza potrebbe avere conseguenze molto gravi. Caro lettore della seconda categoria, ti hanno tranquillizzato queste parole? L’interesse di ogni imprenditore è quello di avere dei collaboratori preparati e questa è l’occasione per fare il salto di qualità che permetterà una volta per tutte di uscire dal caos di questi ultimi vent’anni.