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Per gli operatori

Confermati i rumors della scorsa settimana. In Gazzetta Ufficiale n. 48 del 26 Febbraio 2022 è stato pubblicato il decreto dirigenziale 16 Febbraio 2022 a firma di Pasquale D’anzi, il direttore generale della Motorizzazione. E’ il primo della serie di provvedimenti attuativi richiamati dal precedente decreto ministeriale 446 a completamento della disciplina per l’esternalizzazione delle revisione dei veicoli pesanti (leggi articolo di approfondimento). Naturalmente si parla anche di esami per l’abilitazione degli ispettori privati, gli ex-responsabili tecnici definiti nel testo “ispettori ope-legis” che hanno conseguito il corso modulo C per estendere le proprie competenze al controllo tecnico dei veicoli pesanti, oppure i neofiti del ruolo, coloro che hanno partecipato al corso modulo A+B. Buone notizie, ma non troppo. Finalmente si vede la luce in fondo al tunnel – questa volta per davvero! -, ma la Motorizzazione in pratica si è presa altri tre mesi. Le sessione di esame obbligatorie saranno due all’anno per singola DGT, una a Maggio, l’altra a Novembre, ma considerati i lauti compensi stabiliti per i commissari non si esclude ne saranno inserite delle altre. La prova consisterà in uno scritto “vero o falso” seguito da un’esame pratico di controllo tecnico su veicolo della categoria per la quale si richiede l’abilitazione. 60 domande in 40 minuti per il modulo A+B con massimale di 4 risposte sbagliate tollerate, 30 in 20 minuti con limite di soli 2 errori per il modulo C. I quiz saranno disponibili sulla pagina web ministeriale IlPortaledell’Automobilista per consentire ai candidati di esercitarsi. In merito alle tariffe, due marche da bollo da 16€ a cui si sommano 123,95€ + 5,16€ per l’abilitazione alla revisione dei veicoli leggeri, 103,29€ + 5,16€ per i pesanti. Quanto a quest’ultima, si presti molta attenzione: l’accesso all’esame è consentito esclusivamente ai candidati che abbiano partecipato al corso di aggiornamento previsto dal DM 214/17, ma l’erogazione dello stesso è regolamentata dal presente decreto secondo lo schema di seguito proposto:

Riusciranno gli enti di formazione ad accreditare ed erogare a breve questo nuovo corso di 30 ore? A questo proposito si annulla nel merito la Circolare emanata prot. n. 5149 dalla 4° divisione della direzione generale della Motorizzazione data 17 Febbraio 2022 nella quale si metteva in guardia per i fantomatici corsi proposti tramite campagna di mailing dai soliti noti enti truffaldini. Non sono chiari purtroppo i soggetti che dovranno obbligatoriamente svolgere il suddetto aggiornamento: la materia è contorta. Stando alle disposizioni contenute all’interno del DM 214/17, l’aggiornamento in linea generale è obbligatorio, presumibilmente dall’entrata in vigore dello stesso avvenuta il 20 Maggio 2018. Le prescrizioni generali tuttavia vengono regolamentate dall’accordo Stato/regioni n.65 c.S.r del 14 Aprile 2019, in particolare la periodicità fissata a tre anni ed il numero minimo di ore pari a 20. Eppure solamente con il presente decreto dirigenziale vengono ufficialmente avviati i corsi: da quando si calcolano, quindi, i tre anni? Dal 20 Maggio 2018? Tutti gli ispettori sarebbero fuori legge. Dal 19 Aprile 2019? Ci sarebbero solo due mesi di tempo. Credetemi, questa volta non ho le risposte, ma arriverà sicuramente una nota ufficiale (nun ve preoccupà, gli enti channo da magnà, ce penzano loro a chiamà Roma). Chiudiamo la pagina formazione con un’altra notizia – o avvertimento – degna di nota: vi ricordate tutti gli escamotage utilizzati per eludere il requisito dei tre anni di esperienza comprovata obbligatori per la partecipazione ai moduli A e B? Autocertificazioni, buste paga false e via dicendo? Complimentoni a tutti coloro che si sono lasciati abbindolare! Il fascicolo dell’ispettore, come preannunciato, verrà verificato personalmente dalla commissione d’esame, un  equipe di pubblici ufficiali ai quali state letteralmente “rubando il lavoro” con l’esternalizzazione del servizio di revisione. Riuscirete a farla franca, furbacchioni? Difficile, ma nel dubbio vi rammento l’art. 76 del D.P.R 445/2000: autocertificare il falso costituisce un reato penale, un reato che commettete voi, non certo l’ente di formazione che vi ha indicato la “strada maestra”.

Se in tema di formazione si può finalmente (FINALMENTE!) gioire per essere arrivati al dunque, per quanto riguarda le revisioni dei veicoli pesanti non si prospetta nulla di buono all’orizzonte. All’articolo 3 del DM vengono stabiliti i compensi per gli ispettori: 350€ + 150€ al netto di IVA a giornata per un massimale di 24 veicoli revisionati. Tralasciando provvisoriamente la questione delle tempistiche unitarie dei controlli tecnici, è evidente quale sia il disegno dell’Amministrazione. 2500€ lordi a settimana (10.000 al mese!!!) per un ispettore privato diplomato quando in Motorizzazione gli equivalenti laureati di base guadagnano 1500€ mensili netti? Non scherziamo. La strategia è quella di ingolosire gli attuali dipendenti dei centri di controllo che si occupano delle revisioni dei veicoli leggeri, ma con quali garanzie? 500€ una-tantum non possono certo incoraggiare un lavoratore a tempo indeterminato – seppur sottopagato – a fare il salto nel vuoto e l’ipotesi del doppio ruolo (revisione leggeri come dipendente/pesanti come autonomo) è inconciliabile con la maggior parte dei contratti. Si presti attenzione anche ai funzionari della MCTC disposti a mettersi in aspettativa per verificare la convenienza nell’espletare il medesimo ruolo come liberi professionisti usufruendo delle tariffe destinate ai privati, ma soprattutto attenzione agli IA (funzionari in quiescenza), i quali non avendo impegni lavorativi possono calendarizzare la disponibilità praticamente ogni giorno. Che pasticcio, direttore generale. Anzichè dare alla luce una nuova categoria di professionisti da affiancare ai dipendenti della Motorizzazione ha messo tutti in concorrenza favorendo solamente chi ormai vive di rendita (alla faccia dei giovani!). Spero solo di sbagliarmi, ma in questo frangente di luce in fondo al tunnel non se ne vede proprio: stiamo sprofondando nell’oscurità più totale.

Per gli operatori

Sono numerose le indiscrezioni trapelate dopo l’approvazione del DL Infrastrutture da parte del Consiglio dei Ministri, ma per l’ufficialità delle informazioni abbiamo atteso la pubblicazione in Gazzetta avvenuta poco fa, venerdì 10 Settembre 2021 (link). L’eterna diatriba sulla targa prova, più volte oggetto di mobilitazione di vario genere negli ultimi anni, è finalmente giunta ad una risoluzione in linea con la richiesta delle associazioni di categoria del settore. Ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 2001 n. 474 che integra e modifica l’Art.98 del C.d.S., il contrassegno fu concepito per sopperire alla mancanza della carta di circolazione – quindi della targa – per i veicoli ancora da immatricolare che per esigenze quali prove tecniche, sperimentazioni, oppure trasferimenti o semplice test drive, devono circolare su strada pubblica. Si tratta, di fatto, di una speciale deroga ad alcune norme del Codice della Strada rivolta esclusivamente a specifiche categorie professionali tra cui rientrano autofficine e commercianti di automobili. Tali soggetti, che peraltro rappresentano la gran parte dei titolari di licenza, occupandosi sia di veicoli da immatricolare (allestimenti o commercio di veicoli nuovi) che di veicoli già immatricolati (riparazioni o commercio di veicoli usati) hanno sfruttato lo strumento in entrambi i casi travisandone la funzione. La targa di prova è diventata, negli anni, una polizza assicurativa ad-personam per mobilitare qualsiasi veicolo sprovvisto di RCAuto secondo le più che ragionevoli esigenze di chi opera in questo campo. Nonostante in più occasioni il Ministero dei Trasporti avesse strizzato l’occhio a questa deformazione della normativa – che solo con molta fantasia si poteva ritenere un’interpretazione alternativa –, il Ministero dell’Interno, dopo una serie di sentenze discordanti della Cassazione, si è espresso in via definitiva emettendo la circolare n. 300/A/2689/18/105/20/3: “Questa direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze”. Ciò si somma alla sentenza della cassazione civile n.16310 04/08/2016 per un ricorso a seguito di violazione dell’Art.80 del C.d.S. (revisione ministeriale) commessa da un professionista mentre transitava su strada munito di targa di prova, chiaramente respinto. Ne deriva che l’unica soluzione per mobilitare un veicolo sprovvisto di RCAuto o di revisione ministeriale in corso di validità era tramite carro attrezzi o bisarca, un’operazione molto dispendiosa ed incompatibile con alcune esigenza lavorative quali, ad esempio, qualsiasi forma di test o prova tecnica. Oggi è finalmente colmato il buco normativo, una novità ben vista anche dai centri di revisione che potranno liberamente offrire il servizio di ritiro a domicilio in piene legalità senza il rischio di incorrere in sanzione per i veicoli non in regola con le scadenze. L’articolo 1, comma 3 del DL Infrastrutture infatti, oltre ad estendere l’utilizzo della targa prova ai veicoli già immatricolati, specifica la deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del C.d.S., ovvero alla revisione in corso di validità per circolare su strada. Buone notizie, a seconda dei punti di vista (alle associazioni dei parenti delle vittime di incidente stradale ed ai sindacati degli autisti NON piace questo elemento), sul fronte veicoli pesanti. Il comma 1049 della Legge di Bilancio 2019  aveva emendato il comma 8 dell’art. 80 del C.d.S. integrando, in tema di revisioni effettuate da imprese private, i veicoli – sottinteso a motore – aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”. Il provvedimento aveva goffamente escluso rimorchi e semirimorchi (veicoli non a motore) che rappresentano una fetta consistente dell’autotrasporto, vanificando di fatto il tentativo di privatizzare la revisione di questa tipologia di veicoli. Con l’integrazione di rimorchi e semirimorchi al comma 8 dell’art. 80 (Art.1, comma 1, punto “c” – DL Infrastrutture) il gioco è fatto. Spetterà alla Direzione Generale della Motorizzazione definire le regole attuative, una fase che passerà alla storia per gli scontri fra associazioni di categoria: ne vedremo veramente delle belle. L’unico aspetto indubbiamente positivo di questa vicenda è che si può considerare l’elemento trainante di un’altra attesissima novità, ovvero la determinazione delle commissioni di esame per l’abilitazione di nuovi tecnici (Art.1, comma, comma 6 – DL Infrastrutture). Il riferimento è al comma 4-septies dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del  DL Cura Italia) che autorizza gli ispettori privati alla revisione dei veicoli pesanti in ausilio agli operatori pubblici, un provvedimento rimasto sulla carta proprio a causa della mancanza delle commissioni d’esame e quindi di soggetti regolarmente abilitati. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL Infrastrutture il Mims dovrà emettere il decreto attuativo che definirò tutti i dettagli operativi. Dopo oltre 3 anni di blocco della formazione, finalmente, appare la luce in fondo al tunnel.

Corsi per ispettore tecnico revisione moduli A – B – C

Erogazione parte teorica in videoconferenza