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dm 214 Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriPer gli utenti

Nelle precedenti analisi (passato) (presente) si è parlato degli innumerevoli fallimenti imprenditoriali che hanno generato concorrenza sleale ai danni del sistema revisioni, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità allo Stato. Titolari di imprese senza scrupoli esistono in ogni settore, così come fornitori di attrezzature e servizi che fanno il proprio interesse, ma per completare il quadro è utile citare coloro che materialmente eseguono i controlli sui veicoli. Che si voglia chiamarli responsabili tecnici, ispettori, omini della revisione o meccanici poco cambia: la categoria degli operatori addetti alla revisione ministeriale non esiste e di questo passo non esisterà mai. Le problematiche connesse all’esercizio di questa professione sono molteplici, dall’assenza di un contratto nazionale dedicato alla mancanza di formazione adeguata, dal conflitto d’interessi con il proprio titolare all’assenza di supporto da parte della Motorizzazione Civile, ma perchè nessuno si adopera per migliorare la situazione? La speranza nella Divina Provvidenza fa parte della cultura dell’italiano medio ed il responsabile tecnico sposa perfettamente questa filosofia di vita, la breve storia di questo settore insegna. Negli anni sono nate diverse associazioni di categoria con lo scopo di valorizzare questa figura professionale (A.I.R.T.R.A., Vai Sicuro, A.R.T.I), ma l’indifferenza generale ha fatto tramontare ogni progetto. Da poco più di tre anni ha preso piede l’Associazione ICC (Ispettori Centri di Controllo) che grazie al notevole impegno del presidente Gianluca Massa e di tutto il team del direttivo sopravvive, ma non ottiene sicuramente il seguito che meriterebbe considerando l’obbiettivo raggiunto della convocazione al tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti. La gran parte degli operatori lamenta situazioni estremamente gravi, ma per quale motivo accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento, nell’illegalità e col rischio di conseguenze panali? Vittimismo e scarico di responsabilità, ecco altre due peculiarità all’italiana che in questo caso vengono espresse alla perfezione, ma la legge parla chiaro: il responsabile tecnico che accetta di scendere a compromessi è colluso al sistema marcio e non può nascondersi dietro alle pressioni del titolare. In fin dei conti chi per anni ha avuto un’occupazione fissa (comma 2 art 240 del c.d.s) svolgendo una mansione fisicamente leggera se confrontata agli altri lavori da autofficina non ha interesse a mettere a repentaglio la propria condizione “privilegiata”, questa è la realtà. Con la legge di bilancio 2019 (art. 1049-1050) lo Stato riserva a questa categoria la possibilità di ampliare il raggio d’azione ai veicoli di massa superiore a 35q.li esclusi quelli destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di ATP (approfondimento tratto dal Dossier della Camera dei Deputati). Premio o punizione? Difficile a dirsi, ma in ogni caso va riconosciuto che la gran parte dei responsabili tecnici non possiede nemmeno le competenze minime per mantenere la professione come prescritto dalla normativa europea 2014/45ue (link) recepita in Italia con i decreti D.M. 214 (link) e D.D 211 (link). La fortuna di molti è il comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 214: “gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esenti dal possesso dei requisiti”, ma saranno all’altezza della figura che dovranno rappresentare? Nel frattempo le anteprime di certificato di revisione che sarà obbligatorio dal 1° Aprile 2019 dimostrano chiaramente l’indipendenza dell’ispettore rispetto al centro in cui viene eseguito il controllo: è forse l’inizio di una netta separazione fra le due entità? Probabilmente sì, ma questo ruolo da protagonista  non piacerà agli inetti che per anni hanno mantenuto la professione perchè convinti di navigare in acque sicure: è l’inizio della selezione naturale. La centralità dell’ispettore che tanto spaventa i titolari dei centri di controllo e le relative associazioni di categoria potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del settore in quanto diminuirebbero le spese fisse a carico delle attività.  Abrogando il già citato comma 2 dell’art. 240 del c.d.s. le imprese sarebbero libere dall’obbligo di assumere come dipendente il responsabile tecnico che a sua volta sarebbe svincolato dal principio di esclusività verso un unico centro; le revisioni potrebbero essere gestite come quelle degli autocarri con ingegnere MCTC esterno e pagato a prestazione (no malattia, no ferie, no TFR, ma nemmeno compensi da operaio generico). I costi di formazione ed aggiornamento prescritti dal comma 2 dell’allegato IV (link) del D.M. 214 saranno l’ennesimo flagello per le imprese, ma solo ragionando secondo i vecchi schemi. Al pari di un libero professionista dovrebbe essere premura e onere dell’ispettore rendersi idoneo al mercato del lavoro in quanto maggiori competenze gli consentiranno di ottenere migliori opportunità. L’articolo 80 del c.d.s. andrebbe frazionato sulla base delle abilitazioni dell’ispettore e della attrezzature-locali dei centri di controllo, altrimenti affonderebbero il 50% delle imprese del settore. Le attrezzature prescritte dall’allagato III del D.M. 214 (link) (approfondimento) e obbligatorie entro il 20 Maggio 2023 lasciano intendere investimenti paragonabili a quelli relativi all’adeguamento per il protocollo MCTC Net 2 nel 2015: il Sig. Rossi citato nel precedente articolo potrà permettersi tutto ciò? I titolari di centri di controllo che non posseggono le dimensioni minime per esercitare la professione riusciranno a mettersi in regola con opere murarie o dovranno trasferire le proprie attività in locali idonei? L’alternativa non catastrofica potrebbe esistere, ma gli imprenditori dovranno rinunciare ad una fetta di mercato riequilibrando una volta per tutte il settore. Si potrebbe fare a meno del tanto odiato pedale pressometrico, ma il centro non sarebbe più autorizzato a revisionare veicoli sprovvisti di sistema antibloccaggio, ma non si tratterà di sole limitazioni. Perchè non estendere la revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del 1960 ad ispettori che anno superato specifici corsi? Nel frattempo diventa sempre più concreta l’ipotesi della concessione di collaudi ad impianti GPL e ganci di traino ai privati vista e considerata l’evidente difficoltà della Motorizzazione Civile nel gestire queste pratiche (immagine sotto). Pura fantascienza? Staremo a vedere.

Per gli operatori

Visto il contenuto del recepimento della Direttiva 2014/45/UE con D.M. 214 del 19/05/2017 e in maniera particolare l’art.13 (ispettori) e l’allegato IV (requisiti minimi relativi a competenza, formazione e certificazione degli ispettori), si ritengono necessari alcuni provvedimenti iniziali per poter introdurre nuovi requisiti ed nuovo sistema di formazione per i futuri ispettori e gli attuali RT operanti con l’obbiettivo di elevare la qualità del controllo tecnico. I cambiamenti necessari dovrebbero essere:

Istituire presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tramite il C.S.R.P.A.D. o Portale dell’Automobilista, il ruolo/registro nazionale degli ispettori dei centri di controllo.

Il ruolo/registro potrebbe essere affidato alle Direzioni generali territoriali che avranno cura di aggiornarlo periodicamente e di renderlo accessibile.

Per ciascun iscritto dovrebbero essere indicati :

  • Codice identificativo (da assegnare a tutti gli ispettori)
  • Nominativo
  • Data di nascita
  • Codice fiscale
  • Titolo di studio,data conseguimento attestato RT
  • Data di iscrizione
  • Attivo/non attivo
  • Crediti formativi
  • Firma digitale

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEGLI ISPETTORI

  • Nel ruolo/registro sono iscritti i Responsabili Tecnici dei centri di controllo che sono già autorizzati/operanti al 20 Maggio 2018. I suddetti RT sono esenti dal possesso dei requisiti dell’allegato IV punto 1 del D.M. 214.
  • I Responsabili Tecnici abilitati ma non operativi alla data del 20 maggio 2018 dovranno fare richiesta di iscrizione al registro. La richiesta andrà inoltrata alla Direzione generale o alla provincia che esaminerà la richiesta e con provvedimento motivato potrà dare il benestare all’iscrizione previo accertamento dei requisiti . (*)
  • Tutti gli Ispettori che dal 20 Maggio 2018 rispetteranno il percorso formativo previsto dal D.M. 214 allegato IV e le nuova disposizioni formative.

(*) Si ritiene opportuno che chi al 20 maggio 2018 ha conseguito l’abilitazione di RT, ma non è operativo presso alcun centro di controllo, debba fare un periodo di tirocinio certificato presso un centro di controllo abilitato che rilascerà una certificazione riguardante le ore di operatività svolte ed il numero di veicoli verificati sotto la tutela del RT del centro abilitato.

Esaminando la bozza pervenutaci riguardante lo schema generale ipotizzato per la formazione degli ispettori sono emerse alcune problematiche che, se non chiarite preventivamente, potrebbero creare notevole confusione (nel migliore dei casi) o ingenti danni economici agli operatori (nel peggiore dei casi).

Considerando che l’Autorità Competente intende seguire lo schema dell’accordo Stato-regioni definito nel 2003 (da riprendere e aggiornare secondo i nuovi dettami derivanti dal D.M. 214), si evidenziano una serie di passaggi ove l’Autorità Competente potrebbe non aver titolo per intervenire come:

  • Tempi per l’emanazione del nuovo accordo Stato-regioni, da parte degli organi preposti
  • Tempi per il recepimento da parte delle regioni, delle variazioni contenute nel nuovo accordo Stato-regioni
  • Tempi per l’approvazione da parte delle regioni di competenza dei progetti presentati da parte degli enti di formazione accreditati, affinché questi ultimi possano procedere con l’erogazione della formazione abilitante.

Visti i precedenti e l’attuale situazione di alcune regioni che solo poco tempo fa hanno indetto i corsi dell’attuale regime di formazione del RT, si consiglia di approfondire con estrema attenzione la fase transitoria e chiarire alcuni aspetti operativi tra cui:

  • Operatori che hanno superato l’esame di abilitazione per RT, ma al 20 Maggio 2018 non risultano impiegati in alcun centro. La loro qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con data di esame dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT avviati dagli enti di formazione prima del 20 Maggio 2018, con conclusione ed esame finale dopo tale termine. La qualifica sarà considerata valida?
  • Corsi RT autorizzati dalle Regioni prima del 20 Maggio 2018, ma non ancora avviati dall’ente di formazione. Entro quale data dovranno essere ultimati per essere considerati validi?
  • Nuovi centri revisione che fanno domanda di apertura prima del 20 Maggio 2018, ma che a causa dei tempi degli iter burocratici si troveranno a sostenere la valutazione di idoneità dopo tale termine. Potranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Nuovi centri revisione che faranno domanda di apertura dopo il 20 Maggio 2018 e di conseguenza sosterranno la valutazione di idoneità nei mesi successivi. Dovranno servirsi di un RT che rispetti i requisiti pre-20/5 o saranno vincolati ad inserire un “nuovo Ispettore”?
  • Sostituti qualificati secondo lo schema vigente. Fino a che periodo potranno continuare mantenere il ruolo?

Occorre fare chiarezza su tali aspetti poichè le amministrazioni locali (regioni, provincie, motorizzazioni), in assenza di riferimenti legislativi puntuali, dopo il 20 maggio 2018 potrebbero procedere in ordine sparso, arrivando a non riconoscere le abilitazioni degli RT rilasciati dopo il 20 Maggio 2018 o a vincolare l’apertura di nuovi centri revisioni alla presenza di un nuovo ispettore (titolo che probamente sarà disponibile solo fra 2-3 anni).

ISPETTORE DEI CENTRI DI CONTROLLO

REQUISITI ATTUALI: Ai sensi dell’art 240 del vigente Regolamento del Codice della Strada, il Responsabile tecnico deve essere, oggi, in possesso dei seguenti requisiti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) …abrogato…
  • g) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale)

REQUISITI FUTURI DAL 20/05/2018: Per raggiungere tale obiettivo rispettando da un lato le previsioni dell’art 240 del Regolamento del Codice della Strada e contestualmente quanto indicato nel Decreto di recepimento della Direttiva 2014/45/Ue, si ritiene di poter procedere come di seguito. I requisiti che deve possedere l’Ispettore per poter essere riconosciuto tale sono i seguenti:

  • a) Aver raggiunto la maggiore età;
  • b) Non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • c) Non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • d) Essere cittadino italiano di altro Stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • e) Non aver riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’art. 444 del codice di procedura penale e non essere stato sottoposto a procedimenti penali;
  • f) Aver conseguito diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o laurea breve in ingegneria;
  • g) Conoscenza e una comprensione certificata relativa ai veicoli stradali come da allegato IV lettera a)+b);
  • h) Aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (oggi Dipartimento per i trasporti, la navigazione gli affari generali ed il personale).

Occorre considerare che il solo possesso dei suddetti requisiti non soddisfa quanto previsto dalla Direttiva 2014/45eu e relativo decreto di recepimento, come chiaramente indicato alla lettera a) del punto 1 dell’Allegato IV. La conoscenza e comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle aree ivi indicate, pone un problema del possesso di conoscenze di base indispensabili per accedere alla figura di Ispettore dei Centri di Controllo. Si rende pertanto necessario che, laddove dette conoscenze non derivino da un programma di studio che preveda nel piano di istruzione tutte le materie precisate nella lettera a) del punto 1 dell’allegato IV unitamente ai requisiti previsti, l’aspirante ispettore debba sostenere un corso, preventivo alla formazione iniziale, che fornisca conoscenze di base in relazione a : meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT.

(*) Le ore possono variare in relazione del corso di studi (esempio : uno studente diplomato all’I.T.I.S., può seguire diversi tipi di indirizzi, meccanica; elettronica; elettrotecnico; informatica. Di conseguenza ogni indirizzo avrà diverse tipo di materie, per cui in funzione dell’indirizzo si dovrà avere un diverso numero di ore. Ci chiediamo a questo punto se sia veramente necessario distinguere il numero di ore per tipo di diploma.

(**) Le ore possono diminuire solo se il candidato presenta studi documentati o una formazione specifica nelle aree del punto a).

(1) Vedi allegato diplomi di maturità

Corso generale per i requisiti di competenza: conoscenza e comprensione certificata relative ai veicoli stradali. Corso base durata di 220 ore

(*)I temi riguardanti il corso per conseguire l’attestato professionale di ispettore sono divisi in 10 gruppi ognuno dei quali affronta un tema della formazione. Questo sistema è stato concepito per dare l’opportunità all’aspirante ispettore di partecipare alla formazione con un metodo elastico e strutturato. I corsi si potranno svolgere separatamente ed on-line, così da alternare teoria e pratica limitando le spese.

(*)I temi riguardanti i corsi di aggiornamento sono stati pensati (considerando l’esperienza professionale acquisita negli anni) come crediti formativi che ogni RT operativo al 20 maggio 2018 dovrà ottenere. I crediti sono stati suddivisi in 9 gruppi da 8 ore  ciascuno per non gravare sulla regolare attività delle aziende per cui operano gli attuali RT prevedendo corsi on-line per limitare ulteriormente i costi. Entro il 1° Gennaio 2023 (termine entro il quale l’ispettore deve aver eseguito l’aggiornamento) l’ispettore che non ha i crediti verrà sospeso fino a che non regolarizzerà il percorso di aggiornamento.

FORMAZIONE INIZIALE PER I NUOVI ISPETTORI

  • La formazione è suddivisa in una parte teorica presso un centro di formazione di almeno 100 ore e una parte pratica presso un centro di controllo veicoli autorizzato di altrettante 100 ore.
  • I requisiti di conoscenza e abilità relativi all’ispezione tecnica dei veicoli leggeri, nonché i metodi di valutazione teorica e pratica, sono definiti negli standard di formazione approvati dal Ministero dei Trasporti.
  • Durante la formazione pratica il candidato potrà assistere alle operazioni di controllo in un centro specializzato come tirocinante.
  • Per effettuare operazioni di controllo tecnico il candidato deve acquisire lo status di controllore tirocinante.
  • Queste operazioni vengono eseguite sotto la supervisione effettiva e permanente di un ispettore approvato (supervisore alla formazione) che è l’unico soggetto autorizzato a firmare il rapporto di ispezione.
  • Ogni tirocinante presente in un centro con lo status di controllore tirocinante deve presentare all’ente preposto dal Ministero dei Trasporti il suo contratto di tirocinio.
  • Il soggetto presente nel centro di controllo con lo status di controllore tirocinante non può in alcun modo certificare l’idoneità alla circolazione di un veicolo.
  • Ogni tirocinante presente in un centro di controllo nello status di controllore tirocinante dovrà eseguire un minimo di 60 ispezioni. Il supervisore alla formazione è tenuto a valutare le conoscenze del tirocinante e compilare una scheda di valutazione che verrà consegnata al tirocinante a fine tirocinio.
  • Dopo il corso teorico e il corso e pratico come tirocinante, il candidato dovrà sostenere un esame teorico/pratico secondo i criteri previsti dal Ministero dei Trasporti.

CONDIZIONI RELATIVE AL MANTENIMENTO DELLA QUALIFICA

  • Per il mantenimento della qualifica l’ispettore dovrà eseguire una formazione aggiuntiva di almeno 8 ore(*) per anno solare definita non oltre il 1° Luglio dell’anno precedente dal Ministro dei Trasporti. Il Ministero dei Trasporti si riserverà la possibilità di aumentare il numero di ore a seconda delle eventuali necessità riguardanti cambiamenti normativi oppure altri aspetti del settore revisioni veicoli. Gli aggiornamenti teorici si potranno ricevere online, mentre quelli pratici obbligatoriamente nelle sedi degli enti formatori.
  • In assenza del suddetto aggiornamento, entro il 31 Dicembre di ogni anno l’ispettore verrà sospeso dall’incarico fino all’esecuzione dei corsi.
  • Ogni aggiornamento eseguito dall’ispettore dovrà essere certificato con apposito attestato rilasciato dall’ente di formazione.che verrà pubblicato sul registro del  C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista.

Considerando l’alto grado di competenza professionale, i ritiene opportuno che l’ispettore debba assumere il compito di verificare l’idoneità tecnica del veicolo. Nel momento in cui l’ispettore effettua un controllo tecnico deve agire in modo indipendente ed il suo giudizio non deve essere condizionato da conflitti di interesse economico o personale. E’ opportuno che il compenso non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici al fine di mantenere un elevato standard di professionalità ed obbiettività.

FIGURA DEL RT/ISPETTORE SOSTITUTO

Da una analisi approfondita sul mercato revisioni si evince che in molti casi i centri di revisione hanno un solo responsabile tecnico ed è assai problematico garantire il servizio nei periodi di ferie obbligatorie/permesso/malattia. Si ritiene pertanto opportuna  la creazione della figura del RT sostituto libero professionista dotato di p.IVA che può essere impiegato dal centro di controllo a patto che si rispettino in maniera tassativa i seguenti punti.

  • L’RT sostituto libero professionista dovrà avere gli stessi e identici requisiti previsti dal Ministero dei Trasporti.
  • L’RT sostituto non potrà operare contemporaneamente in più di un centro di controllo.
  • Il centro di controllo non potrà avvalersi di un RT libero professionista per un periodo di tempo di superiore ai 45gg. ogni anno solare.
  • I giorni non utilizzati nell’anno solare non potranno essere recuperati l’anno solare successivo.
  • Il centro di controllo dovrà acquisire l’RT libero professionista dal registro del C.S.R.P.A.D./Portale dell’Automobilista e comunicare prima che lo stesso cominci ad operare a Motorizzazione e provincia la durata della sostituzione

Sarà cura del Ministero dei Trasporti specificare i criteri con cui il centro di controllo dovrà comunicare agli enti preposti l’operatività dell’ispettore tecnico sostituto.

 

Gianluca Massa

Per gli operatoriPer gli utentiChilometri revisione

“Tralasciando etica, onestà e correttezza, un’auto usata verrà valutata sulla base del valore che acquisterà dopo la modifica dei chilometri. Grazie a tale stratagemma, al privato andranno più soldi, il commerciante avrà un maggior guadagno e la concessionaria porterà a casa un contratto in più. Si è creato un patto di ferro, proprio quello che abbiamo definito il teatro della convenienza.”

Questo breve estratto del libro “Non prendermi per il chilometro” di Alfredo Bellucci rappresenta il fulcro del commercio disonesto dell’auto usata dove tutte le parti in gioco, nel loro piccolo, sono complici del sistema truffaldino. Finalmente qualcuno ha avuto il coraggio di puntare il dito contro la figura del privato considerata sempre vittima, ma il più delle volte carnefice come dimostra la consistente offerta fraudolenta derivante da una domanda scorretta . Naturalmente nessuno va a caccia di veicoli schilometrati, ma il dilagare della cosiddetta “sindrome dell’affarone” per la quale tutti vogliono acquistare ai prezzi dei commercianti senza considerare il  rischio imprenditoriale favorisce la nascita degli imbrogli. Le affinità con il mondo della revisione ministeriale sono parecchie: tutti (i privati ovviamente) a lamentarsi della poca serietà dei controlli, ma quando è il vostro veicolo a non essere a norma siete disposti a spendere per ripristinarlo o siete i primi a chiedere di chiudere un occhio? A prescindere da questi punti in comune, dal 2017 il settore della vendita dell’usato e quello del collaudo sono entrati in stretto rapporto in occasione della pubblicazione sul Portale dell’automobilista (clicca qui per il link diretto) del dato chilometrico rilevato all’ultimo controllo tramite lettura dell’odometro (leggi Chilometraggio ultima revisione: dato attendibile? e Il “revisore” non certifica il chilometraggio). Il grosso bug di questo sistema è la possibilità di sovrascrivere il dato pubblico effettuando una nuova revisioneescamotage usata dai rivenditori disonesti per cancellare ogni traccia del raggiro. Il centro di revisione involontariamente è il quarto attore della commedia raccontata da Alfredo vista la collaborazione passiva che gli permette di incrementare la mole di lavoro con la certezza di rimanere impunito. Nessuna legge vieta di revisionare un veicolo prima della scadenza, ma il più delle volte il rivenditore truffaldino si presenta al centro di revisione dopo aver rimosso  dal libretto di circolazione il talloncino adesivo dell’ultimo collaudo diventando così insospettabile. Il gioco è fatto! Sebbene la legge sembrerebbe favorire i disonesti, i tecnici preposti al collaudo si sono mobilitati per arginare questa pratica denunciando alle autorità competenti i misfatti che ogni giorno si verificano. Nella provincia di Genova, tutti i centri di revisione hanno ricevuto una comunicazione ufficiale dal funzionario tecnico della Motorizzazione Civile dopo le numerose segnalazioni:

“[..] E’ giunta notizia a questo Ufficio che alcuni commercianti della fattispecie già enunciata in precedenza, provvedono a richiedere la revisione di veicoli già revisionati a cui sono stati ridotti artificiosamente i chilometri indicati, provvedendo preventivamente a staccare dalla carta di circolazione il talloncino relativo all’ultima revisione effettuata. Onde bloccare e rendere vano questo tentativo di truffa, è opportuno che, prima di procedere alla revisione di un veicolo, il responsabile tecnico verifichi sul portale dell’automobilista la presenza di revisioni effettuate e non presenti sulla carta di circolazione, astenendosi, in caso di verifica positiva,  dall’effettuare l’operazione ed invitando l’utente a richiedere il duplicato della carta di circolazione a questo Ufficio.  Contestualmente sarà data notizia a questo Reparto utilizzando il consueto modulo già utilizzato per le segnalazioni sui numeri di telaio.”

L’Associazione ICC (associazione nazionale dei responsabili tecnici) da mesi sta lavorando per la realizzazione di Targa Alert, un database già attivo in forma ufficiosa che consente agli operatori di inoltrare  le segnalazioni dei casi anomali (leggi Targa Alert: allarme revisioni facili)Buone nuove anche dall’Europa: il 20 Maggio 2018 entrerà in vigore il DM214 (leggi Il Decreto Ministeriale 214 in pillole), decreto di recepimento della direttiva comunitaria 2014/45EU che in più punti prevede il ruolo chiave dei centri di revisione per limitare la truffa dei chilometri. Dopo il collaudo verrà fornito al cliente il certificato di controllo che, tra le tante voci, riporterà il valore di percorrenza rilevato in modo da permettere la contestazione immediata nel caso di errori tecnici di digitazione, neo che ha fatto perdere molta credibilità a questi dati. Per concludere, è bene non dare troppa importanza ai casi di verifica positiva con il Portale dell’automobilista poichè il dato potrebbe essere stato rilevato dopo l’alterazione dello stesso. D’altro canto, nei casi in cui l’esito della verifica fosse negativo, si raccomanda di indagare a fondo: gli errori umani sono molti meno di quanto si crede, ma probabilmente ai più conviene diffondere il falso mito per cui “in revisioni si inseriscono i chilometri a caso”.

Chissà perchè gli errori sono sempre per eccesso e mai per difetto…

Per gli operatori

Con la sigla DM 214/17 (clicca qui per la versione integrale) si intende il decreto ministeriale di recepimento della direttiva europea 2014/45UE (clicca qui per la versione integrale) emanato il 19 Maggio 2017 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’obbiettivo del regolamento europeo, ribadito in più punti, è quello di uniformare le modalità di controllo dei veicoli da parte degli stati membri per semplificare i rapporti di scambio come previsto dal principio fondante della libera circolazione. La cooperazione è fondamentale per arginare la truffa dei chilometri spesso agevolata della mancanza del reciproco riconoscimento di alcuni documenti in occasione delle reimmatricolazioni.

Sebbene erano annunciate revisioni dopo i 160.000Km o in occasione dei passaggi di proprietà con tanto di concessione agli stati membri [..] di stabilire norme più rigorose di quelle previste dalla presente direttiva, nel decreto di recepimento italiano non è stata approvata alcuna modifica alla periodicità del controllo. Questione politica? Probabilmente nessun governo vuole essere ricordato negativamente per un operazione del genere dato che, ad oggi, la revisione ministeriale viene vista solo come un’inutile tassa e lo Stato non sembra avere interesse ad invertire questa tendenza (vuoi contribuire con la tua testimonianza alla lotta contro la disinformazione? Clicca qui).

Una novità ancora tutta da interpretare è la valutazione delle irregolarità (carenze) che si classificano in tre gruppi: pericolose, gravi e lievi (art.7). Le prime, definite come rischio immediato o diretto per la sicurezza stradale, sembrerebbero corrispondere all’attuale esito “SOSPESO”, mentre le seconde, potendo pregiudicare la sicurezza del veicolo, fanno pensare al cosiddetto “RIPETERE”. La terza categoria di anomalie lascia parecchie perplessità per la mancanza in Italia di un esito negativo flessibile poichè, per definizione, non hanno conseguenze significative sulla sicurezza del veicolo e quindi non sarebbe corretto limitare la circolazione. Un veicolo con carenze che rientrano in più di un gruppo è classificato nel gruppo di appartenenza della carenza più grave, mentre se presenta diverse carenze relative alla stessa area di oggetto può essere classificato nel gruppo immediatamente superiore. 

Al termine del collaudo verrà rilasciato al cliente il certificato di controllo, documento riconosciuto in tutta Europa e che entro Maggio 2021 verrà condiviso elettronicamente alle autorità competenti. Tra le informazioni obbligatorie trascritte nel certificato c’è il dato chilometrico, l’elenco delle carenze e la firma del responsabile tecnico che d’ora in poi si chiamerà ispettore, a prova della maggior livello di professionalità richiesto dall’Europa.

Al momento di effettuare un controllo tecnico, l’ispettore deve essere esente da conflitti di interesse, in modo da assicurare, con piena soddisfazione dello Stato membro o dell’autorità competente interessata, che è mantenuto un elevato livello di imparzialità [..] (art.13). Particolarmente rumoroso il bruto occultamento del considerando (introduzione alla normativa) n.34 della 2014/45UE che prevedeva per gli Stati membri la possibilità di prescrivere requisiti in materia di separazione delle attività [..] di controllo e di riparazione per alzare ulteriormente il grado di obiettività, ma a quanto pare sarebbe stato un cambiamento troppo radicale per un paese in cui i centri di revisione nascono dalla costola delle autofficine. Le competenze di base per accedere alla professione di ispettore, tra cui meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, materiali e lavorazione dei materiali, elettrotecnica [..] (allegato IV), fanno pensare a nuovi corsi di formazione equipollenti all’esperienza documentabile maturata nel settore. Una volta comprovati i requisiti minimi, si ha diritto al vero e proprio corso di ispettore con  test finale abilitante seguito da frequenti corsi di aggiornamento o esami appropriati per mantenere sempre alta la preparazione degli addetti ai lavori.

Il ruolo della supervisione è affidato alle Direzioni Generali territoriali del dipartimento dei Trasporti (Motorizzazione Civileanche se, vista la nota scarsità di personale e gli oneri gravosi prescritti dal regolamento europeo, si pensava alla delega ad un ente terzo privato. Oltre al nuovo controllo di una percentuale statisticamente valida di veicoli controllati, l’operato degli ispettori verrà monitorato con verifiche in incognito, analisi dei risultati dei controlli tecnici con metodi statistici ed indagini su denunce (allegato V).

Non mancheranno delle nuove attrezzature tra cui un dispositivo per misurare la profondità del battistrada degli pneumatici, un dispositivo di collegamento con l’interfaccia elettronica del veicolo, quale uno scanner OBD ed un dispositivo per rilevare le perdite di GPL/GNC/GNL. Il termine “dispositivo”, associato alla misurazione del battistrada, fa pensare ad un’attrezzatura che va oltre il semplice calibro attualmente in dotazione e probabilmente sarà simile al sistema Easy Tread (foto a destra) presentato dalla Beissbarth ad Autopromotec 2017, una lente ad infrarossi capace in pochi secondi di analizzare nei dettagli lo pneumatico. Lo scanner OBD, a differenza dell’attuale interfaccia per rilevare i giri del motore, viene raccomandato come alternativa all’analisi dei gas di scarico/opacità per i veicoli Euro 6 ed Euro 7 vista la totale inefficienza dell’attuale strumentazione ormai obsoleta (leggi Emissioni diesel fantasma: impossibile monitorarle durante la revisione). La terza novità fa pensare ad un naso elettronico che probabilmente servirà ad estendere ai centri di revisione la possibilità di controllare le bombole di tipo CNG4, per il momento testate solo da officine autorizzate dalle case automobilistiche. L’entrata in vigore del decreto è fissata per il 20 Maggio 2018 con proroghe fino al 1° Gennaio 2023.