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decreto dirigenziale 211 Archivi - FederIspettori

Per gli utentiPer gli operatori

Nelle precedenti analisi (passato) (presente) si è parlato degli innumerevoli fallimenti imprenditoriali che hanno generato concorrenza sleale ai danni del sistema revisioni, ma non è corretto attribuire tutte le responsabilità allo Stato. Titolari di imprese senza scrupoli esistono in ogni settore, così come fornitori di attrezzature e servizi che fanno il proprio interesse, ma per completare il quadro è utile citare coloro che materialmente eseguono i controlli sui veicoli. Che si voglia chiamarli responsabili tecnici, ispettori, omini della revisione o meccanici poco cambia: la categoria degli operatori addetti alla revisione ministeriale non esiste e di questo passo non esisterà mai. Le problematiche connesse all’esercizio di questa professione sono molteplici, dall’assenza di un contratto nazionale dedicato alla mancanza di formazione adeguata, dal conflitto d’interessi con il proprio titolare all’assenza di supporto da parte della Motorizzazione Civile, ma perchè nessuno si adopera per migliorare la situazione? La speranza nella Divina Provvidenza fa parte della cultura dell’italiano medio ed il responsabile tecnico sposa perfettamente questa filosofia di vita, la breve storia di questo settore insegna. Negli anni sono nate diverse associazioni di categoria con lo scopo di valorizzare questa figura professionale (A.I.R.T.R.A., Vai Sicuro, A.R.T.I), ma l’indifferenza generale ha fatto tramontare ogni progetto. Da poco più di tre anni ha preso piede l’Associazione ICC (Ispettori Centri di Controllo) che grazie al notevole impegno del presidente Gianluca Massa e di tutto il team del direttivo sopravvive, ma non ottiene sicuramente il seguito che meriterebbe considerando l’obbiettivo raggiunto della convocazione al tavolo tecnico del Ministero dei Trasporti. La gran parte degli operatori lamenta situazioni estremamente gravi, ma per quale motivo accettano di lavorare in condizioni di sfruttamento, nell’illegalità e col rischio di conseguenze panali? Vittimismo e scarico di responsabilità, ecco altre due peculiarità all’italiana che in questo caso vengono espresse alla perfezione, ma la legge parla chiaro: il responsabile tecnico che accetta di scendere a compromessi è colluso al sistema marcio e non può nascondersi dietro alle pressioni del titolare. In fin dei conti chi per anni ha avuto un’occupazione fissa (comma 2 art 240 del c.d.s) svolgendo una mansione fisicamente leggera se confrontata agli altri lavori da autofficina non ha interesse a mettere a repentaglio la propria condizione “privilegiata”, questa è la realtà. Con la legge di bilancio 2019 (art. 1049-1050) lo Stato riserva a questa categoria la possibilità di ampliare il raggio d’azione ai veicoli di massa superiore a 35q.li esclusi quelli destinati al trasporto di merci pericolose o in regime di ATP (approfondimento tratto dal Dossier della Camera dei Deputati). Premio o punizione? Difficile a dirsi, ma in ogni caso va riconosciuto che la gran parte dei responsabili tecnici non possiede nemmeno le competenze minime per mantenere la professione come prescritto dalla normativa europea 2014/45ue (link) recepita in Italia con i decreti D.M. 214 (link) e D.D 211 (link). La fortuna di molti è il comma 2 dell’articolo 13 del D.M. 214: “gli ispettori già autorizzati o abilitati alla data del 20 Maggio 2018 sono esenti dal possesso dei requisiti”, ma saranno all’altezza della figura che dovranno rappresentare? Nel frattempo le anteprime di certificato di revisione che sarà obbligatorio dal 1° Aprile 2019 dimostrano chiaramente l’indipendenza dell’ispettore rispetto al centro in cui viene eseguito il controllo: è forse l’inizio di una netta separazione fra le due entità? Probabilmente sì, ma questo ruolo da protagonista  non piacerà agli inetti che per anni hanno mantenuto la professione perchè convinti di navigare in acque sicure: è l’inizio della selezione naturale. La centralità dell’ispettore che tanto spaventa i titolari dei centri di controllo e le relative associazioni di categoria potrebbe essere la soluzione a tutti i problemi del settore in quanto diminuirebbero le spese fisse a carico delle attività.  Abrogando il già citato comma 2 dell’art. 240 del c.d.s. le imprese sarebbero libere dall’obbligo di assumere come dipendente il responsabile tecnico che a sua volta sarebbe svincolato dal principio di esclusività verso un unico centro; le revisioni potrebbero essere gestite come quelle degli autocarri con ingegnere MCTC esterno e pagato a prestazione (no malattia, no ferie, no TFR, ma nemmeno compensi da operaio generico). I costi di formazione ed aggiornamento prescritti dal comma 2 dell’allegato IV (link) del D.M. 214 saranno l’ennesimo flagello per le imprese, ma solo ragionando secondo i vecchi schemi. Al pari di un libero professionista dovrebbe essere premura e onere dell’ispettore rendersi idoneo al mercato del lavoro in quanto maggiori competenze gli consentiranno di ottenere migliori opportunità. L’articolo 80 del c.d.s. andrebbe frazionato sulla base delle abilitazioni dell’ispettore e della attrezzature-locali dei centri di controllo, altrimenti affonderebbero il 50% delle imprese del settore. Le attrezzature prescritte dall’allagato III del D.M. 214 (link) (approfondimento) e obbligatorie entro il 20 Maggio 2023 lasciano intendere investimenti paragonabili a quelli relativi all’adeguamento per il protocollo MCTC Net 2 nel 2015: il Sig. Rossi citato nel precedente articolo potrà permettersi tutto ciò? I titolari di centri di controllo che non posseggono le dimensioni minime per esercitare la professione riusciranno a mettersi in regola con opere murarie o dovranno trasferire le proprie attività in locali idonei? L’alternativa non catastrofica potrebbe esistere, ma gli imprenditori dovranno rinunciare ad una fetta di mercato riequilibrando una volta per tutte il settore. Si potrebbe fare a meno del tanto odiato pedale pressometrico, ma il centro non sarebbe più autorizzato a revisionare veicoli sprovvisti di sistema antibloccaggio, ma non si tratterà di sole limitazioni. Perchè non estendere la revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico immatricolati prima del 1960 ad ispettori che anno superato specifici corsi? Nel frattempo diventa sempre più concreta l’ipotesi della concessione di collaudi ad impianti GPL e ganci di traino ai privati vista e considerata l’evidente difficoltà della Motorizzazione Civile nel gestire queste pratiche (immagine sotto). Pura fantascienza? Staremo a vedere.

Per gli operatoriPer gli utentiChilometri revisione


La rilevazione del chilometraggio durante la revisione ministeriale ha scombussolato l’intero settore automotive non tanto per la novità in sè, bensì per i continui cambiamenti a sorpresa che da un anno e mezzo a questa parte si susseguono. La circolare prot. 26868 del 30/10/2018 (link) segna la fine delle sperimentazioni e l’inizio della procedura definitiva, ma prima di passarla in rassegna è utile ripercorrere tutte le tappe che hanno contribuito al perfezionamento del sistema:

  • 1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015: I centri di revisione si adeguano al protocollo MCTC Net 2 che prevede la raccolta del dato chilometrico tramite lettura dell’odometro da parte dell’operatore. Questa novità viene sottovalutata da una buona parte degli addetti ai lavori convinti che si trattasse di una semplice rilevazione a fini statistici o utile per eventuali esigenze interne: nessuno era al corrente del progetto di pubblicare i dati. (approfondimento).
  • Aprile 2017: Sul sito del Portale dell’Automobilista viene introdotto il servizio “Verifica revisioni” che permette di consultare lo storico dei chilometraggi rilevati dagli operatori (dati 2017+dati 2015) durante le revisioni ministeriali, ma è subito bufera. L’esito delle consultazioni eseguite un po’ per necessità, un po’ per curiosità, era raccapricciante: troppe incongruenze. Errori di inserimento oppure odometri manomessi? Questa dilemma senza risposte rendeva il servizio poco credibile se non controproducente: molte truffe scoperte, ma altrettanti veicoli rimasti invenduti a causa di rilevazioni spannometriche o del tutto casuali.
  • Maggio 2017: Il servizio “Verifica revisioni” viene sostituito da “Verifica ultima revisione” che consente all’utenza di consultare solo l’ultima rilevazione occultando le precedenti. Come si suol dire, fatta la legge, trovato l’inganno: per sovrascrivere il dato registrato pubblicamente era sufficiente far eseguire una revisioni ministeriale al di fuori della scadenza  (“revisione anticipata”) eliminando l’etichetta attestante il controllo precedente, occasione sfruttata da migliaia di commercianti di veicoli. (approfondimento1) (approfondimento2)
  • 9 Maggio 2017: Nella speranza di evitare futuri flop, con circolare prot. R.U.10160 (link) l’ex direttore della Motorizzazione Stefano Baccarini ricorda ai Centri di Revisione l’importanza della rilevazione dei chilometraggi, ma il problema ormai era un altro. Come gestire le richieste di “revisioni anticipate” per mascherare le truffe? Nessuna risposta ufficiale vista la spinosità della questione, se non qualche umile presa di posizione locale da parte di alcuni dipartimenti della Motorizzazione. (approfondimento)
  • 23 Aprile 2018: Torna disponibile la cronologia dei chilometraggi rilevati durante le revisioni ministeriali (naturalmente sono utili solo quelle post-2015) e tutti coloro che con l’escamotage della “revisione anticipata” pensavano di averla fatta franca erano nei guai. Il chilometraggio di un’infinità di veicoli risultava essere “alleggerito” rispetto alla precedente revisione, ma questa prova non era da considerarsi valida a fini legali poichè soggetta ad errore umano. Ebbene sì, nonostante l’evidenza eravamo punto a capo: l’acquirente sapeva di essere stato truffato, ma non poteva farci nulla. (approfondimento)
  • 18 Maggio 2018: Con il Decreto Dirigenziale 211 (linkviene aggiornata l’etichetta attestante la revisione ministeriale. Dai giorni seguenti in poi tutte le etichette avrebbero riportato il chilometraggio rilevato dall’operatore, così da poter essere contestante immediatamente in caso di errore di digitazione. (apporofondimento)
  • 22 Giugno 2018: Il servizio “Verifica revisioni” viene nuovamente sostituito da “Verifica ultima revisione” cancellando per sempre le tracce di migliaia di presunte truffe. La ragione di tale operazione probabilmente era legata all’inefficienza giuridica del servizio statale: a che serviva, in fin dei conti, saper di essere stato truffato senza avere la possibilità di impugnare le prove durante il processo? (approfondimento)
  • Luglio 2018: Compare un messaggio all’interno della pagina web Il Portale dell’Automobilista: [..] Poichè dal 1 Giugno 2018, in caso di esito corretto delle verifiche, il dato chilometrico viene riportato sull’attestato di revisione, è esclusiva responsabilità dell’utente verificare il dato inserito e, in caso di errore, chiederne l’immediata rettifica. In tal modo la successione storica dei dati di revisione (compreso il chilometraggio) verrà resa disponibile per le operazioni effettuate successivamente al 1 Giugno 2018 [..]” (approfondimento)

 

Analizzando integralmente il comunicato ne emergono i limiti, e non è necessario essere del settore per individuarli: –dove sta scritto che l’utente deve verificare il chilometraggio sull’attestato di revisione?-é compito dei centri di revisione informare l’utente?- – se non lo facessero? – -se invece l’utente facesse finta di non essere stato messo al corrente?-. Verba volant scripta manent (le parole volano, gli scritti rimangono), ma era sufficiente una firma del cliente per chiudere definitivamente la questione stroncando sul nascere ogni possibile malintesoLa sopra citata circolare prot. 26868 di fatto introduce dal 19/11/2018 questa prassi, prevedendo per l’automobilista l’obbligo di sottoscrivere per accettazione il dato rilevato dall’operatore sulla “domanda di revisione” (immagine di destra) . Domanda di revisione? Una novità?- No, la domanda di revisione è l’equivalente del modulo TT2100 per la richiesta di revisione ministeriale presso gli uffici della Motorizzazione Civile, un documento che esiste da sempre, ma viene stupidamente sottovalutato dalla maggior parte dei centri privati (probabilmente non sanno che in assenza di questo scritto i clienti sono legalmente autorizzati a non pagare il corrispettivo). La circolare prosegue: “se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.” Questa disposizione apparentemente innocua rischia di mettere in ginocchio l’intero settore già minato da anni di crisi. I principali clienti dei centri di revisione sono le autofficine o i concessionari che eseguono il cosiddetto “servizio revisioni“, ovvero si occupano di riparare prima del controllo gli eventuali difetti che potrebbero comprometterne l’esito. Siamo assolutamente certi che questi professionisti sarebbero disposti a controfirmare per accettazione il chilometraggio registrato dall’operatore lasciando traccia del lavoro svolto (magari non dichiarato per ragioni fiscali)? Ma il nocciolo della questione è un altro: le autorità durante le visite ispettive controlleranno tutti questi documenti sanzionando i trasgressori, oppure chi non si attiene alle regole rimarrà impunito sottraendo preziosi clienti ai concorrenti? Per concludere, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.[..] che dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.” Molto bene, ne prendiamo atto, ma nella pratica cosa dovremo fare?

 

Per gli operatoriPer gli utenti

La circolare emanata dal dipartimento DGT Nord Ovest della Motorizzazione Civile (clicca qui per il link diretto) nella quale viene delegittimata la figura del sostituto ispettore ha scatenato una forte reazione da parte dei titolari di alcune imprese del settore. Il decreto ministeriale del 30/04/2003 (G.u. n.139 del 18/06/2003)(linkintroduce per la prima volta tale figura ponendo come unici requisiti il superamento del corso di responsabile tecnico e l’inquadramento contrattuale come operaio specializzato. La recente direttiva comunitaria 2014/45UE con i relativi decreti attuativi D.M.214 e D.D.211 stravolge i vecchi schemi prevedendo per l’ispettore (ex-responsabile tecnico) requisiti minimi superiori al fine di elevare lo standard del controllo tecnico sui veicoli. Antonio D’ambrosio, imprenditore del settore, evidenzia i punti salienti del regolamento europeo portando alla luce le incompatibilità con la figura dell’ex-sostituto:

“Il considerando 33 della direttiva 2014/45UE recita testualmente: “Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione.” A fronte di tale indirizzo statuito nelle premesse della normativa, l’articolo 13 istituisce concretamente la figura dell’ispettore del centro di controllo in cui al comma 1 si legge che “[..] 1. Gli Stati membri assicurano che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV [..]” Orbene, quali sono i requisiti minimi di competenza e formazione? Possiamo leggere nell’allegato IV che, in ordine alla competenza, “ [..]Prima di autorizzare un candidato a occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, gli Stati membri o le autorità competenti verificano che tale persona abbia una conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree: meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT”. Dunque per svolgere il ruolo di Ispettore di centro di controllo occorre avere una conoscenza ed una comprensione certificate. La domanda da porsi è molto semplice: cosa certifica la conoscenza e la competenza relativamente alle aree sopra citate? È sufficiente un corso regionale da 30 ore realizzato in collaborazione con organizzazioni sindacali e docenti venditori di apparecchiature? Se la risposta è si metterò in vendita la mia laurea in ingegneria su Ebay, prezzo di base 10,00€, mentre per i diplomi di geometra e di tecnico professionale delle industrie dei miei due collaboratori ispettori possiamo pure partire da 8,00 €.” (Antonio D’ambrosio)

Gli articoli scritti per conto di CNA Autoriparazione (Vaccarino scrive a Toninelli: “A rischio 8.500 attività e sicurezza stradale” e Centri di revisione, Cna Savona: “Delegittimata dal ministero la figura del sostituto temporaneo: effetti gravissimi”) parlano di paralisi del settore e di atto punitivo verso le imprese, ma forse sarebbe bene moderare i termini. I centri di revisione sono in costante aumento mentre il mercato si trova in una fase di recessione , di conseguenza il numero di revisioni pro-capite è in preoccupante calo. Il grafico di destra mostra la crescita 2005-2015: nel 2018 il trend è rimasto invariato e siamo ad oltre 8500 concessioni in un regime di concorrenza sempre più spietata. La scadenza della revisione ministeriale inoltre è flessibile in quanto l’automobilista è tenuto a regolarizzare la pratica entro il mese della scadenza scegliendo comodamente il momento più opportuno.  Si può parlare di “emergenza” in un settore sovraffollato dove vengono erogati servizi programmabili a causa di qualche isolata chiusura temporanea?  Allarme sicurezza stradale o allarme per gli interessi di una categoria ristretta? La tabella di sinistra (fonte Osservatorio Revisione Veicoli – 2016) mostra la distribuzione dei centri in rapporto al numero di revisioni annue. Le attività che rientrano nella macro categoria 2501->20000 è probabile che dispongano di più ispettori per far fronte all’ingente mole di lavoro: si tratta del 20% dei centri, ma soddisfano il 50% della domanda . Chi sono i professionisti del settore, o meglio, chi si può definire centro di revisione a tutti gli effetti? Il controllo del veicolo è un servizio aggiuntivo per l’autoriparazione o si tratta di un settore indipendente? Il principio di terzietà più volte citato nel regolamento europeo farebbe pensare alla seconda opzione, ma l’alta percentuale di centri di revisione legati indissolubilmente all’autofficina (altrimenti non si spiegherebbero certi bilanci) riporta all’amara realtà. Una cosa è certa. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma finalmente non è più in salita: l’abolizione del sostituto-ispettore secondo i vecchi schemi è il primo passo di una selezione naturale ai danni dei pesci piccoli, chi ha orecchie per intendere intenda.

 

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I rimorchi leggeri (trasporto veicoli, imbarcazioni, animali, cose oppure roulotte, chioschi ambulanti ecc.) hanno libretto di circolazione e targa propria e sono suddivisi nelle seguenti categorie internazionali:

  • O1: Rimorchi con massa massima non superiore a 750Kg
  • O2: Rimorchi con massa massima superiore a 750Kg, ma non superiore a 3500Kg

Il Decreto Dirigenziale 211 del 18/05/2018 (clicca qui per il link diretto) prevede per i rimorchi delle categorie O1 e O2 il controllo ministeriale con le stesse scadenze dei veicoli ordinari, ovvero quattro anni dopo la data di prima immatricolazione e successivamente ogni due. Per evitare di sovraccaricare le sedi della Motorizzazione Civile incaricate ad eseguire il controllo, sono state fissate tre finestre temporali che permetteranno a tutti di organizzarsi limitando i disagi (tabella di sotto). Si rammenda che i centri di revisione privati sono ESCLUSI da questo onere.

(*) Sono esclusi quelli revisionati nel biennio precedente.

(**) Sono esclusi quelli che non hanno trascorso 4 anni dalla data di prima immatricolazione.

N.B. La prenotazione di revisione, se effettuata entro i termini, estende la possibilità di circolazione del rimorchio fino alla data del collaudo (deroga valida solo entro i confini nazionali).

Carta di circolazione di un veicolo con carrello appendice

I carrelli appendice, pur avendo caratteristiche strutturali simili ai rimorchi O1, sono da sempre soggetti a revisione ministeriale in quanto, non avendo carta di circolazione propria, sono parte integrante del veicolo trainante. Durante la revisione periodica del veicolo trainante deve obbligatoriamente essere presente il carrello riportato sulla carta di circolazione (immagine di destra). Si rammenda che il carrello appendice è ad uso esclusivo del veicolo accorpato e deve essere munito di targa ripetitrice rilasciata dal Motorizzazione Civile.