La circolare emanata dal dipartimento DGT Nord Ovest della Motorizzazione Civile (clicca qui per il link diretto) nella quale viene delegittimata la figura del sostituto ispettore ha scatenato una forte reazione da parte dei titolari di alcune imprese del settore. Il decreto ministeriale del 30/04/2003 (G.u. n.139 del 18/06/2003)(link) introduce per la prima volta tale figura ponendo come unici requisiti il superamento del corso di responsabile tecnico e l’inquadramento contrattuale come operaio specializzato. La recente direttiva comunitaria 2014/45UE con i relativi decreti attuativi D.M.214 e D.D.211 stravolge i vecchi schemi prevedendo per l’ispettore (ex-responsabile tecnico) requisiti minimi superiori al fine di elevare lo standard del controllo tecnico sui veicoli. Antonio D’ambrosio, imprenditore del settore, evidenzia i punti salienti del regolamento europeo portando alla luce le incompatibilità con la figura dell’ex-sostituto:
“Il considerando 33 della direttiva 2014/45UE recita testualmente: “Gli standard elevati dei controlli tecnici richiedono che il personale che effettua i controlli possieda un livello elevato di capacità e di competenze. È opportuno quindi introdurre un sistema di formazione che comprenda una formazione iniziale e corsi periodici di aggiornamento o un esame appropriato. Dovrebbe essere definito un periodo transitorio per consentire il passaggio senza difficoltà del personale attuale addetto ai controlli a un regime di formazione periodico o di esame. Al fine di assicurare standard elevati in materia di formazione, competenze e controllo, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di prescrivere competenze supplementari e corrispondenti requisiti in materia di formazione.” A fronte di tale indirizzo statuito nelle premesse della normativa, l’articolo 13 istituisce concretamente la figura dell’ispettore del centro di controllo in cui al comma 1 si legge che “[..] 1. Gli Stati membri assicurano che i controlli tecnici siano effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione di cui all’allegato IV [..]” Orbene, quali sono i requisiti minimi di competenza e formazione? Possiamo leggere nell’allegato IV che, in ordine alla competenza, “ [..]Prima di autorizzare un candidato a occupare la posizione di ispettore abilitato a effettuare controlli tecnici periodici, gli Stati membri o le autorità competenti verificano che tale persona abbia una conoscenza e una comprensione certificate relative ai veicoli stradali nelle seguenti aree: meccanica, dinamica, dinamica del veicolo, motori a combustione, materiali e lavorazione dei materiali, elettronica, energia elettrica, componenti elettronici del veicolo, applicazioni IT”. Dunque per svolgere il ruolo di Ispettore di centro di controllo occorre avere una conoscenza ed una comprensione certificate. La domanda da porsi è molto semplice: cosa certifica la conoscenza e la competenza relativamente alle aree sopra citate? È sufficiente un corso regionale da 30 ore realizzato in collaborazione con organizzazioni sindacali e docenti venditori di apparecchiature? Se la risposta è si metterò in vendita la mia laurea in ingegneria su Ebay, prezzo di base 10,00€, mentre per i diplomi di geometra e di tecnico professionale delle industrie dei miei due collaboratori ispettori possiamo pure partire da 8,00 €.” (Antonio D’ambrosio)
Gli articoli scritti per conto di CNA Autoriparazione (Vaccarino scrive a Toninelli: “A rischio 8.500 attività e sicurezza stradale” e Centri di revisione, Cna Savona: “Delegittimata dal ministero la figura del sostituto temporaneo: effetti gravissimi”) parlano di paralisi del settore e di atto punitivo verso le imprese, ma forse sarebbe bene moderare i termini. I centri di revisione sono in costante aumento mentre il mercato si trova in una fase di recessione , di conseguenza il numero di revisioni pro-capite è in preoccupante calo. Il grafico di destra mostra la crescita 2005-2015: nel 2018 il trend è rimasto invariato e siamo ad oltre 8500 concessioni in un regime di concorrenza sempre più spietata. La scadenza della revisione ministeriale inoltre è flessibile in quanto l’automobilista è tenuto a regolarizzare la pratica entro il mese della scadenza scegliendo comodamente il momento più opportuno.
Si può parlare di “emergenza” in un settore sovraffollato dove vengono erogati servizi programmabili a causa di qualche isolata chiusura temporanea? Allarme sicurezza stradale o allarme per gli interessi di una categoria ristretta? La tabella di sinistra (fonte Osservatorio Revisione Veicoli – 2016) mostra la distribuzione dei centri in rapporto al numero di revisioni annue. Le attività che rientrano nella macro categoria 2501->20000 è probabile che dispongano di più ispettori per far fronte all’ingente mole di lavoro: si tratta del 20% dei centri, ma soddisfano il 50% della domanda . Chi sono i professionisti del settore, o meglio, chi si può definire centro di revisione a tutti gli effetti? Il controllo del veicolo è un servizio aggiuntivo per l’autoriparazione o si tratta di un settore indipendente? Il principio di terzietà più volte citato nel regolamento europeo farebbe pensare alla seconda opzione, ma l’alta percentuale di centri di revisione legati indissolubilmente all’autofficina (altrimenti non si spiegherebbero certi bilanci) riporta all’amara realtà. Una cosa è certa. La strada è ancora lunga e tortuosa, ma finalmente non è più in salita: l’abolizione del sostituto-ispettore secondo i vecchi schemi è il primo passo di una selezione naturale ai danni dei pesci piccoli, chi ha orecchie per intendere intenda.


2014 è l’anno della rivoluzione in materia controllo tecnico dei veicoli: il Parlamento europeo emana la direttiva 2014/45UE, oltre settanta pagine tra normativa e allegati che ridisegnano dalla A alla Z l’intero settore (clicca qui per il link diretto). Tra le novità di rilievo spicca l’introduzione dell’ispettore che andrà a sostituire l’ex responsabile tecnico, ovvero l’operatore che materialmente eseguiva la revisione certificando il risultato finale. La differenza sostanziale tra le due figure è la formazione: l’innalzamento degli standard qualitativi renderà più difficile l’accesso alla professione viste le numerose competenze richieste con relativa documentazione. Nulla di anomalo se confrontato con il naturale processo di evoluzione che interessa ogni settore, ma è bene sapere che in Italia il livello di partenza è talmente basso da rendere preoccupante un provvedimento di questo calibro. Il responsabile tecnico concettualmente era un incompetente: un qualsiasi diplomato (o quasi) a indirizzo tecnico che avesse superato un corso di formazione di 30 ore (notoriamente “semplice”) era abilitato a selezionare i veicoli idonei alla circolazione su strada, una responsabilità smisurata a fronte di requisiti minimi del tutto inadeguati (per l’elenco dettagliato dei requisiti leggi art. 240 del d.p.r. 495/92 e art.2 del d.p.r. 360/01). -Perchè nessuno ha mai investito su questa figura?- Per anni è mancata sia una normativa chiara che regolamentasse la professione che un’associazione di categoria, ma arrivati a questo punto è inutile nascondersi dietro un dito: gli imprenditori temevano di perdere l’autorità sui propri dipendenti.
Il responsabile tecnico è da sempre una figura controversa all’interno del centro di controllo:potrà mai un lavoratore subordinato su cui gravano tutte le responsabilità penali connesse alla revisione ministeriale avere pieno potere decisionale? Le testimonianze degli addetti ai lavori parlano di forti pressioni da parte dei titolari per certificare come regolari veicoli non conformi alla circolazione, ma ormai poco importa visto il punto 3 dell’art. 14 del Decreto Ministeriale 214 del 19/05/2017 (decreto ministeriale di recepimento della normativa 2014/45UE) : “[..]l’ispettore deve essere esente da conflitti d’interesse, in modo da assicurare che sia mantenuto un elevato livello di imparzialità ed obiettività [..]” (link diretto) (articolo riepilogativo): è legge. I requisiti modesti per accedere al ruolo rendevano di fatto il responsabile tecnico facilmente sostituibile vanificando anni e anni di esperienza: ciò che contava era la firma e l’abilitazione del neodiplomato purtroppo aveva lo stesso peso di quella del professionista. Stando ai comportamenti di molti imprenditori del settore pare che l’unico valore aggiunto determinante per la scelta del candidato sia la manipolabilità, caratteristica incompatibile con il professionista nonchè causa diretta del difficile reintegro dei disoccupati con diversi anni di lavoro alle spalle. L’art. 7 del Decreto Dirigenziale 211 del 18/05/2018 (istruzioni operative relative al DM 214) (link diretto) rimescola finalmente le carte in tavola disincentivando questa gara al ribasso: “[..] A partire dal 20 Maggio 2018 gli ispettori dei centri di controllo privati dovranno soddisfare i requisiti minimi di cui all’art.13 del D.M.[..] I candidati che hanno partecipato ai corsi secondo le modalità previgenti e che si concluderanno entro il 20 Maggio 2018, dovranno effettuare l’esame entro il 20 Agosto 2018″. I corsi sono sospesi, una benedizione per il sistema revisioni: il titolare onesto incrementerà il fatturato vista la graduale scomparsa dei tecnici-neodiplomati che si alternavano dalla concorrenza certificando come regolare qualsiasi veicolo. Assurda l’indignazione generale (leggi l’articolo di CNA Savona) a seguito dell’ultima comunicazione emanata della Motorizzazione Civile che in sostanza ribadisce concetti già ovvi: come si poteva pensare di sostituire l’ispettore per 30 giorno l’anno con una figura che non rispetta i requisiti? (Ben vengano le note chiarificatrici, in Italia c’è sempre il rischio di assistere a qualche mirabolante interpretazione fatta ad-hoc).
Per la prima volta si può affermare che la sicurezza stradale ha avuto la meglio sulle esigenze delle imprese del settore, era ora!

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