Tag

da che anno doppio specchietto Archivi - FederIspettori

Tecnica

[VIDEO]

Diego Brambilla, ispettore addetto alla revisione ministeriale, fornisce alcune informazioni normative sui dispositivi di visione indiretta, meglio noti come specchietti retrovisori. Secondo l’attuale normativa automotive rientrano fra i dispositivi di equipaggiamento del veicolo disciplinati dall’articolo 72 del Codice della Strada, D.Lgs 285/92. A dire il vero il Codice non dice un granchè a riguardo, quindi occorre spulciare la normativa del passato, nazionale e comunitaria. Si comincia dall’articolo 216 al regolamento di attuazione al “vecchio” Codice della Strada, D.P.R. 420/59 (1959). Per ogni autoveicolo, salvo quelli trainanti rimorchi per i quali erano fissati requisiti supplementari, doveva essere installato per leggere un dispositivo retrovisore, quello interno all’abitacolo. Quindi, niente specchietti laterali e nessun dispositivo obbligatorio per motocicli a due ruote e ciclomotori. Con la direttiva 71/127CEE (1971) vengono tracciate le prime linee guida comunitarie in materia di omologazione dei retrovisori. Sono classifica di classe I quelli interni all’abitacolo e di classe II (M2, M3 , N2, N3) e III (M1, N1) quelli esterni laterali, in base alla superficie. Omettiamo la formula aritmetica per determinare la superficie minima ammessa, anche perchè è variabile in funzione al raggio di curvatura, ovvero il grado di convessità dello specchio. Con l’aumentare del raggio lo specchio è meno convesso, più piatto, e di conseguenza diminuisce il campo visivo: la superficie riflettente deve quindi essere maggiore. In sintesi, con il minimo raggio di curvatura ammesso dalla direttiva, la superficie minima dello specchio per i retrovisori di classe III equivale ad un cerchio con un diametro di 81,5mm oppure un rettangolo di 70x71mm. ATTENZIONE. La direttiva citata non prescrive alcun obbligo di installazione dei retrovisori su determinate categorie di veicoli, ma si limita a disciplinare l’omologazione dei dispositivi riconoscibile dalle ormai note iscrizioni: una “e”, minuscola o maiuscola, seguita da un numero che corrisponde al paese membro dell’UE o dell’UNECE che ha approvato il dispositivo. Gli obblighi per gli autoveicoli subentrano in Italia con la Legge 25 Novembre 1975 n.707 che prescrive almeno un dispositivo retrovisore laterale installato a sinistra a partire dal 1° Gennaio 1977. E’ una norma retroattiva: si applica sia per veicoli già in circolazione che per le nuove omologazioni. La direttiva 85/205CEE (1985) introduce le tabelle contenenti le prescrizioni di montaggio. Viene confermato l’obbligo di un solo retrovisore di classe III per i veicoli di categoria M1 ed N1 installato dal lato opposto a quello di circolazione (a sinistra in Italia), salvo per quelli aventi il campo visivo del retrovisore interno non libero. In questo caso vanno installati entrambi i retrovisori laterali. E’ la direttiva 2003/97CE recepita con Decreto 19 Novembre 2004 ad aggiornare al progresso le prescrizioni di montaggio. La nuova tabella infatti dispone l’obbligo del doppio retrovisore laterale sui veicoli di categoria M1 ed N1 e si applica a partire dal 25 Maggio 2005, il giorno dopo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto. A disciplinare motocicli a due ruote e ciclomotori è invece la direttiva 80/780CEE (1980) che ha come oggetto l’omologazione dei retrovisori per i motoveicoli. Nelle prescrizioni di montaggio, all’allegato II, vengono disposte le seguenti regole: i motoveicoli con velocità di costruzione inferiore a 100km/h devono avere un dispositivo dal lato opposto a quello di circolazione, diversamente due. Naturalmente, i ciclomotori rientrano nella prima categoria. Quanto alle dimensioni delle superfici riflettenti, se circolari il diametro non deve essere inferiore a 94mm e superiore a 150mm. Per le altre forme geometriche invece la superficie deve potersi inscrivere in una circonferenza con diametro di 78mm e deve poter essere iscritta all’interno di un rettangolo di 120x200mm. Queste disposizioni entrano in vigore in Italia per effetto della Legge 11 Gennaio 1986 n.3 che viene attuata con Decreto Ministeriale 18 Marzo 1986. Dal 18 Luglio 1986 diventa obbligatorio conformarsi alla direttiva 80/780CEE, sia per le nuove omologazioni (art.1), che per il parco circolante (art.3). Anche questa norma pertanto si può ritenere retroattiva. Cambiano le regole con la direttiva comunitaria 97/24CE recepita con Decreto 23 Marzo 2001. Per i ciclomotori a due ruote viene mantenuto l’obbligo di un solo retrovisore sul lato sinistro mentre per tutti i motocicli a due ruote, senza distinzione di velocità massima, i dispositivi devono essere due. Si ricorda infine che se durante la fase di omologazione un veicolo viene approvato con delle caratteristiche extra rispetto ai requisiti minimi, quali ad esempio il doppio retrovisore nonostante la normativa dell’epoca ne prescrivesse soltanto uno, tali dispositivi vanno mantenuti. La sostituzione è sempre ammessa con degli equivalenti di tipo omologato.

[VIDEO]