In questi giorni frenetici di restrizioni straordinarie, comunicati trasmessi a orari improponibili e notizie campate per aria sulla base di bozze riservate agli uffici stampa, è molto difficile mantenere la calma. I decreti definitivi non vengono pubblicati, ma tutti ne parlano come fossero già in vigore. Tu sei alla disperata ricerca di risposte, ma nessuno può dartele: i giornalisti non hanno le competenze per prendere posizione, quindi ti devi accontentare dell’interpretazione degli esperti, ma non è mai una fonte certa. L’Amministrazione, come di consueto, è irraggiungibile o non si esprime: questa è la sintesi perfetta del periodo Covid-19.
È comprensibile il disorientamento di molti imprenditori ed operatori del settore, ma questa disperata ricerca dell’interpretazione ad-hoc – chiaramente secondo il proprio interesse – è un’inconfutabile prova di mancanza di buonsenso. Con decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link) (link articolo) vengono di fatto sospese le revisioni ministeriali: tutte le scadenze fino a Luglio vengono prorogate al 31 Ottobre 2020 e l’atto della revisione ministeriale non rientra più tra le “necessità” – ora “assolute urgenze” ai sensi dell’ordinanza congiunta Ministero della Salute/Ministero dell’interno del 22 Marzo 2020 (link)- che giustificano la circolazione. -Eh, ma se un automobilista fora un pneumatico, richiede assistenza e sceglie liberamente di fare la revisione in scadenza, nulla mi vieta di farla- oppure -Il decreto proroga la scadenza della revisione, ma se il cittadino vuole anticiparla è libero di farlo- e così via. Ci mancava solo l’equivoco scaturito dalla versione provvisorio del decreto 22 Marzo 2020 che da tarda serata è disponibile in forma ufficiale (link) (link allegato). Alcuni giornalisti hanno spoilerato prima del tempo l’elenco dei codici ATECO delle attività autorizzate ad operare dal 23 Marzo al 3 Aprile, salvo proroghe, secondo le ultime restrizioni imposte dal Governo. Le imprese con codice ATECO 45.2 e derivati (Manutenzione e riparazione degli autoveicoli) e 45.4 e derivati (Commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori) sarebbero state operative, quelle con codice 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi) no. Con un minimo di buonsenso si poteva affermare “officine di auto/moto aperte, centri di revisione chiusi”, ma dalle visure camerali di questi ultimi – e dalle mirabolanti interpretazioni dei fantasiosi addetti ai lavori – una sorpresa (immagine sotto). Alcuni centri di controllo, in particolare i più datati, non hanno il codice ATECO dedicato all’attività di certificazione dei veicoli, quindi sarebbero stati legittimamente autorizzati ad operare.
Come non bastasse, tutti i centri di controllo hanno i codici ATECO dell’autoriparazione per la norma delle quattro, ora tre, categorie. Chi avrebbe potuto operare? Chi no? Tanta confusione per l’eccesso di burocrazia e la totale mancanza di buonsenso, ma la versione definitiva dell’allegato 1 del decreto 22 Marzo 2020 toglie ogni dubbio. Il codice ATECO 71 (Attività degli studi di architettura e ingegneria, collaudi ed analisi tecniche) è stato inserito nella lista della attività non soggette a interruzione dell’esercizio, quindi anche le relative sottocategorie tra cui la sopra citata 71.20.21. Se il macrogruppo è stato inserito nell’elenco non è certo per i centri di controllo, ma questo è quanto: centri di revisione, “sulla carta”, aperti nonostante la sospensione dell’attività. 



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