Sono numerose le indiscrezioni trapelate dopo l’approvazione del DL Infrastrutture da parte del Consiglio dei Ministri, ma per l’ufficialità delle informazioni abbiamo atteso la pubblicazione in Gazzetta avvenuta poco fa, venerdì 10 Settembre 2021 (link). L’eterna diatriba sulla targa prova, più volte oggetto di mobilitazione di vario genere negli ultimi anni, è finalmente giunta ad una risoluzione in linea con la richiesta delle associazioni di categoria del settore. Ai sensi del D.P.R. 24 Novembre 2001 n. 474 che integra e modifica l’Art.98 del C.d.S., il contrassegno fu concepito per sopperire alla mancanza della carta di circolazione – quindi della targa – per i veicoli ancora da immatricolare che per esigenze quali prove tecniche, sperimentazioni, oppure trasferimenti o semplice test drive, devono circolare su strada pubblica. Si tratta, di fatto, di una speciale deroga ad alcune norme del Codice della Strada rivolta esclusivamente a specifiche categorie professionali tra cui rientrano autofficine e commercianti di automobili. Tali soggetti, che peraltro rappresentano la gran parte dei titolari di licenza, occupandosi sia di veicoli da immatricolare (allestimenti o commercio di veicoli nuovi) che di veicoli già immatricolati (riparazioni o commercio di veicoli usati) hanno sfruttato lo strumento in entrambi i casi travisandone la funzione.
La targa di prova è diventata, negli anni, una polizza assicurativa ad-personam per mobilitare qualsiasi veicolo sprovvisto di RCAuto secondo le più che ragionevoli esigenze di chi opera in questo campo. Nonostante in più occasioni il Ministero dei Trasporti avesse strizzato l’occhio a questa deformazione della normativa – che solo con molta fantasia si poteva ritenere un’interpretazione alternativa –, il Ministero dell’Interno, dopo una serie di sentenze discordanti della Cassazione, si è espresso in via definitiva emettendo la circolare n. 300/A/2689/18/105/20/3: “Questa direzione ritiene che, diversamente dalla prassi ormai consolidatasi, l’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’art. 98 C.d.S. abbia il solo scopo di evitare di munire della carta di circolazione un veicolo che circola su strada per determinate esigenze”. Ciò si somma alla sentenza della cassazione civile n.16310 04/08/2016 per un ricorso a seguito di violazione dell’Art.80 del C.d.S. (revisione ministeriale) commessa da un professionista mentre transitava su strada munito di targa di prova, chiaramente respinto. Ne deriva che l’unica soluzione per mobilitare un veicolo sprovvisto di RCAuto o di revisione ministeriale in corso di validità era tramite carro attrezzi o bisarca, un’operazione molto dispendiosa ed incompatibile con alcune esigenza lavorative quali, ad esempio, qualsiasi forma di test o prova tecnica. Oggi è finalmente colmato il buco normativo, una novità ben vista anche dai centri di revisione che potranno liberamente offrire il servizio di ritiro a domicilio in piene legalità senza il rischio di incorrere in sanzione per i veicoli non in regola con le scadenze.
L’articolo 1, comma 3 del DL Infrastrutture infatti, oltre ad estendere l’utilizzo della targa prova ai veicoli già immatricolati, specifica la deroga agli obblighi previsti dall’art. 80 del C.d.S., ovvero alla revisione in corso di validità per circolare su strada. Buone notizie, a seconda dei punti di vista (alle associazioni dei parenti delle vittime di incidente stradale ed ai sindacati degli autisti NON piace questo elemento), sul fronte veicoli pesanti. Il comma 1049 della Legge di Bilancio 2019 aveva emendato il comma 8 dell’art. 80 del C.d.S. integrando, in tema di revisioni effettuate da imprese private, i veicoli – sottinteso a motore – aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP)”. Il provvedimento aveva goffamente escluso rimorchi e semirimorchi (veicoli non a motore) che rappresentano una fetta consistente dell’autotrasporto, vanificando di fatto il tentativo di privatizzare la revisione di questa tipologia di veicoli. Con l’integrazione di rimorchi e semirimorchi al comma 8 dell’art. 80 (Art.1, comma 1, punto “c” – DL Infrastrutture) il gioco è fatto. Spetterà alla Direzione Generale della Motorizzazione definire le regole attuative, una fase che passerà alla storia per gli scontri fra associazioni di categoria: ne vedremo veramente delle belle. L’unico aspetto indubbiamente positivo di questa vicenda è che si può considerare l’elemento trainante di un’altra attesissima novità, ovvero la determinazione delle commissioni di esame per l’abilitazione di nuovi tecnici (Art.1, comma, comma 6 – DL Infrastrutture). Il riferimento è al comma 4-septies dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del DL Cura Italia) che autorizza gli ispettori privati alla revisione dei veicoli pesanti in ausilio agli operatori pubblici, un provvedimento rimasto sulla carta proprio a causa della mancanza delle commissioni d’esame e quindi di soggetti regolarmente abilitati. Entro 30 giorni dall’entrata in vigore del DL Infrastrutture il Mims dovrà emettere il decreto attuativo che definirò tutti i dettagli operativi. Dopo oltre 3 anni di blocco della formazione, finalmente, appare la luce in fondo al tunnel.

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