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Per gli operatoriChilometri revisione

Dopo quattro anni di sperimentazione si può considerare terminata la fase beta relativa all’acquisizione del chilometraggio durante la revisione ministeriale. La gestione dell’errore di inserimento ad opera dell’ispettore addetto al controllo del veicolo è stato il punto critico che ha rischiato di mettere in crisi l’intero sistema facendone vacillare la credibilità agli occhi di tutti. Imprecisione durante l’inserimento manuale del dato o manomissione del contachilometri? L’introduzione dell’obbligo di controfirma da parte del proprietario del veicolo sul valore rilevato come da circolare prot. 26868 del 30/10/2018 (link) ha in parte risolto questo dilemma, ma le procedure di rettifica del dato nell’eventualità fosse stato inesatto risultavano poco pratiche e non sempre efficienti. Per effetto della circolare prot.ru.1815 del 21/01/2019 (link) è stata digitalizzata l’operazione di correzione, modifica eseguibile esclusivamente in giornata dal centro di controllo in cui è avvenuta la revisione ministeriale. Di seguito la guida passo dopo passo per la rettifica del chilometraggio con ristampa immediata dell’etichetta attestante il controllo ministeriale:

1) Collegarsi al Portale dell’Automobilista (link) e selezionare “Accedi al Portale” per accedere all’area riservata.

2) Una volta effettuato il login, selezionare “Accesso ai servizi” e dal menù a tendina che compara “Revisione e collaudi“. Per procedere viene richiesto un codice pin di 8 cifre, password richiedibile selezionando “Gestione Pin” dallo stesso menù.

3) Selezionare “Revisione veicolo” o “Revisione ciclomotore” a seconda della categoria del veicolo a cui è necessario modificare il chilometraggio.

4) Inserire targa e categoria del veicolo, successivamente selezionare “Ricerca revisione“.

5) Selezionare la revisione in oggetto e cliccare “Modifica Km“.

Nel caso in cui la data di esecuzione della revisione ministeriale non coincide con quella della rettifica, il sistema impedisce l’operazione.

6) Inserire il chilometraggio corretto e selezionare “Conferma modifica“.

7) Dopo la comparsa del messaggio di buona riuscita dell’operazione selezionare “Indietro“.

8) Per lo stesso veicolo figurano due revisioni aventi le stesse caratteristiche, ma la prima risulta “Annullata” (chilometraggio errato) mentre la seconda “Attiva” (chilometraggio corretto). Selezionare la revisione con il chilometraggio corretto e cliccare “Ristampa tagliando“.

La ristampa dell’etichetta è il passaggio più complicato in quanto non tutte le stampanti hanno preimpostato il formato carta  “etichetta” e potrebbero esserci delle difficoltà nell’allineamento del testo. Non potendo fornire informazioni precise vista la grande varietà di hardware e software in dotazione ai centri di revisione, si consigliano i seguenti accorgimenti per ottenere un risultato accettabile qualora ci fossero problemi nella modifica del formato carta di defaultA4(Proprietà/Formato carta/”Etichetta”):

  • Selezionare la stampante ad aghi solitamente impiegata per la stampa delle etichette
  • Selezionare “Dimensioni effettive
  • Selezionare l’orientamento “Verticale

 

 

 

 

Per i più pratici con l’informatica è possibile inserire il formato carta “etichetta” dal pannello di controllo del computer (Pannello di controllo/Dispositivi e stampanti):

 

a) Cliccare col tasto destro del mouse la stampante ad aghi normalmente impiegata per la stampe delle etichette e selezionare dal menù che compare “Proprietà Stampante“:

b) Nella scheda “Generale” selezionare “Preferenze“.

c) Nella scheda “Carta/Qualità” selezionare il formato carta “Personalizzato“.

d) Compilare il nuovo formato rinominandolo “Etichetta” ed inserendo “94mm” come larghezza e “51mm” coma lunghezza. Al termine selezionare “Aggiungi“. Dopo questa procedura sarà possibile tornare al punto 8) e stampare correttamente l’etichetta impostando come formato carta “Etichetta” (Proprietà/Formato carta/”Etichetta) e adattando il documento alle dimensioni della pagina.

N.B. Alcuni gestionali consentono la correzione del chilometraggio direttamente dal software di prenotazione senza accedere al Portale dell-Automobilista. Altri dopo il punto 6) consentono la ristampa automatica dell’etichetta direttamente dal gestionale.

 

Per gli operatoriPer gli utentiChilometri revisione


La rilevazione del chilometraggio durante la revisione ministeriale ha scombussolato l’intero settore automotive non tanto per la novità in sè, bensì per i continui cambiamenti a sorpresa che da un anno e mezzo a questa parte si susseguono. La circolare prot. 26868 del 30/10/2018 (link) segna la fine delle sperimentazioni e l’inizio della procedura definitiva, ma prima di passarla in rassegna è utile ripercorrere tutte le tappe che hanno contribuito al perfezionamento del sistema:

  • 1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015: I centri di revisione si adeguano al protocollo MCTC Net 2 che prevede la raccolta del dato chilometrico tramite lettura dell’odometro da parte dell’operatore. Questa novità viene sottovalutata da una buona parte degli addetti ai lavori convinti che si trattasse di una semplice rilevazione a fini statistici o utile per eventuali esigenze interne: nessuno era al corrente del progetto di pubblicare i dati. (approfondimento).
  • Aprile 2017: Sul sito del Portale dell’Automobilista viene introdotto il servizio “Verifica revisioni” che permette di consultare lo storico dei chilometraggi rilevati dagli operatori (dati 2017+dati 2015) durante le revisioni ministeriali, ma è subito bufera. L’esito delle consultazioni eseguite un po’ per necessità, un po’ per curiosità, era raccapricciante: troppe incongruenze. Errori di inserimento oppure odometri manomessi? Questa dilemma senza risposte rendeva il servizio poco credibile se non controproducente: molte truffe scoperte, ma altrettanti veicoli rimasti invenduti a causa di rilevazioni spannometriche o del tutto casuali.
  • Maggio 2017: Il servizio “Verifica revisioni” viene sostituito da “Verifica ultima revisione” che consente all’utenza di consultare solo l’ultima rilevazione occultando le precedenti. Come si suol dire, fatta la legge, trovato l’inganno: per sovrascrivere il dato registrato pubblicamente era sufficiente far eseguire una revisioni ministeriale al di fuori della scadenza  (“revisione anticipata”) eliminando l’etichetta attestante il controllo precedente, occasione sfruttata da migliaia di commercianti di veicoli. (approfondimento1) (approfondimento2)
  • 9 Maggio 2017: Nella speranza di evitare futuri flop, con circolare prot. R.U.10160 (link) l’ex direttore della Motorizzazione Stefano Baccarini ricorda ai Centri di Revisione l’importanza della rilevazione dei chilometraggi, ma il problema ormai era un altro. Come gestire le richieste di “revisioni anticipate” per mascherare le truffe? Nessuna risposta ufficiale vista la spinosità della questione, se non qualche umile presa di posizione locale da parte di alcuni dipartimenti della Motorizzazione. (approfondimento)
  • 23 Aprile 2018: Torna disponibile la cronologia dei chilometraggi rilevati durante le revisioni ministeriali (naturalmente sono utili solo quelle post-2015) e tutti coloro che con l’escamotage della “revisione anticipata” pensavano di averla fatta franca erano nei guai. Il chilometraggio di un’infinità di veicoli risultava essere “alleggerito” rispetto alla precedente revisione, ma questa prova non era da considerarsi valida a fini legali poichè soggetta ad errore umano. Ebbene sì, nonostante l’evidenza eravamo punto a capo: l’acquirente sapeva di essere stato truffato, ma non poteva farci nulla. (approfondimento)
  • 18 Maggio 2018: Con il Decreto Dirigenziale 211 (linkviene aggiornata l’etichetta attestante la revisione ministeriale. Dai giorni seguenti in poi tutte le etichette avrebbero riportato il chilometraggio rilevato dall’operatore, così da poter essere contestante immediatamente in caso di errore di digitazione. (apporofondimento)
  • 22 Giugno 2018: Il servizio “Verifica revisioni” viene nuovamente sostituito da “Verifica ultima revisione” cancellando per sempre le tracce di migliaia di presunte truffe. La ragione di tale operazione probabilmente era legata all’inefficienza giuridica del servizio statale: a che serviva, in fin dei conti, saper di essere stato truffato senza avere la possibilità di impugnare le prove durante il processo? (approfondimento)
  • Luglio 2018: Compare un messaggio all’interno della pagina web Il Portale dell’Automobilista: [..] Poichè dal 1 Giugno 2018, in caso di esito corretto delle verifiche, il dato chilometrico viene riportato sull’attestato di revisione, è esclusiva responsabilità dell’utente verificare il dato inserito e, in caso di errore, chiederne l’immediata rettifica. In tal modo la successione storica dei dati di revisione (compreso il chilometraggio) verrà resa disponibile per le operazioni effettuate successivamente al 1 Giugno 2018 [..]” (approfondimento)

 

Analizzando integralmente il comunicato ne emergono i limiti, e non è necessario essere del settore per individuarli: –dove sta scritto che l’utente deve verificare il chilometraggio sull’attestato di revisione?-é compito dei centri di revisione informare l’utente?- – se non lo facessero? – -se invece l’utente facesse finta di non essere stato messo al corrente?-. Verba volant scripta manent (le parole volano, gli scritti rimangono), ma era sufficiente una firma del cliente per chiudere definitivamente la questione stroncando sul nascere ogni possibile malintesoLa sopra citata circolare prot. 26868 di fatto introduce dal 19/11/2018 questa prassi, prevedendo per l’automobilista l’obbligo di sottoscrivere per accettazione il dato rilevato dall’operatore sulla “domanda di revisione” (immagine di destra) . Domanda di revisione? Una novità?- No, la domanda di revisione è l’equivalente del modulo TT2100 per la richiesta di revisione ministeriale presso gli uffici della Motorizzazione Civile, un documento che esiste da sempre, ma viene stupidamente sottovalutato dalla maggior parte dei centri privati (probabilmente non sanno che in assenza di questo scritto i clienti sono legalmente autorizzati a non pagare il corrispettivo). La circolare prosegue: “se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.” Questa disposizione apparentemente innocua rischia di mettere in ginocchio l’intero settore già minato da anni di crisi. I principali clienti dei centri di revisione sono le autofficine o i concessionari che eseguono il cosiddetto “servizio revisioni“, ovvero si occupano di riparare prima del controllo gli eventuali difetti che potrebbero comprometterne l’esito. Siamo assolutamente certi che questi professionisti sarebbero disposti a controfirmare per accettazione il chilometraggio registrato dall’operatore lasciando traccia del lavoro svolto (magari non dichiarato per ragioni fiscali)? Ma il nocciolo della questione è un altro: le autorità durante le visite ispettive controlleranno tutti questi documenti sanzionando i trasgressori, oppure chi non si attiene alle regole rimarrà impunito sottraendo preziosi clienti ai concorrenti? Per concludere, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.[..] che dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.” Molto bene, ne prendiamo atto, ma nella pratica cosa dovremo fare?