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circolare 26868 Archivi - FederIspettori

Per gli operatoriPer gli utenti

La circolare prot. 26868 del 30 Ottobre 2018 (link) contenente le prime indicazione operative relative al decreto dirigenziale 211 (link) chiarisce gli ultimi aspetti riguardanti il tema chilometri/revisione segnando la fine della fase sperimentale (approfondimento). La percorrenza rilevata dall’ispettore durante il controllo ministeriale d’ora in poi avrà il valore di certificazione, ma l’utente dovrà controfirmare il dato presente sulla documentazione. L’intento del Ministero è quello di scongiurare gli errori di trascrizione che rendevano i dati incerti ed il servizio di consulenza poco attendibile: il 19 Novembre 2018 entreranno in vigore le nuove disposizioni e sarà una data da ricordare. Vista l’importanza di questo procedimento, è fondamentale all’atto del controllo ministeriale la presenza dell’intestatario del veicolo o di un delegato del quale dovrà rimanere traccia negli archivi del centro revisioni (delega nell’immagine di destra)(download). La novità non è stata vista di buon occhio dagli addetti ai lavori: una prescrizione apparentemente banale rischia di penalizzare ulteriormente un settore reduce da anni di mala gestione. -Come gestire i veicoli in leasing? E i mezzi da lavoro? Le autofficine?- Il problema principale è sempre quello dei controlli: verranno puniti coloro che non si adegueranno all’obbligo di delega? Ormai è noto che gli utenti preferiscono i centri di controllo libertini a quelli professionali che vengono scartati a priori perchè “troppo pignoli“: –sarà l’ennesimo pretesto che farà incrementare i guadagni agli irregolari?- Dopo numerose segnalazioni all’amministrazione, a tre giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, viene emessa la circolare prot. 28543 del 16/11/2018 (link) che alleggerisce la precedente snellendo la burocrazia dove superflua. I seguenti soggetti saranno autorizzati ad autocertificarsi come sostituti all’intestatario della carta di circolazione del veicolo (autodichiarazione nell’immagine sotto)(download)

  • Familiari
  • Utilizzatori in caso di leasing o noleggi a lungo termine
  • Autisti nel caso di imprese di trasporto o flotte aziendali
  • Soggetti previsti dalla circolare n. A15/2000/MOT prot n.261 Mn del 21 Aprile 2000

(*)

  • Soggetti delegati dall’intestatario del veicolo in via occasionale e gratuita
  • Imprese e società che gestiscono autoscuole e studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto
  • Funzionari degli uffici regionali ex UMA
  • Ditte costruttrici di veicoli, dispositivi ed unità tecniche indipendenti
  • Associazioni di categoria degli autotrasportatori (legge n.11/96)

E gli autoriparatori? Come è ben evidente, a prova della direzione intrapresa con la recente normativa comunitaria, non fanno parte dell’elenco degli autorizzati senza delega. Qualcuno era convinto che la mobilitazione generale a seguito della prima circolare riguardasse le firme false da parte di familiari o autisti? Sia chiaro, si tratta pur sempre di illeciti, ma considerando la natura dei rapporti è poco probabile l’insorgere di contestazioni. Il vero problema sono le autofficine che eseguono il cosiddetto servizio-revisioni, ovvero controllano e riparano i veicoli prima del collaudo vero e proprio. Questa procedura è vera solo nella teoria, in quanto è ormai noto che parecchi meccanici si limitano a condurre il veicolo presso il centro revisioni pretendendo a tutti i costi l’esito regolare, pena la scelta di un concorrente meno rigido nei controlli. Questa realtà sarà dura da estirpare: gli accordi commerciali con le autofficine sono l’unica garanzia per i centri di revisione che operano in un settore dove ogni cliente vale 66,88€ a biennio ed è sufficiente una sciocchezza per perderne la preferenza, ma non è finita. Questa prestazione naturalmente ha un costo – o tangente, come dir si voglia -, che il più delle volte non viene dichiarato per ragioni fiscali, o forse per evitare eventuali responsabilità penali nel caso di incidenti stradali. L’inesistenza di prove fisiche (materiali di consumo, commesse, documenti ecc…) favoriva questa prassi: gli autoriparatori accetteranno di lasciare traccia della propria intermediazione? È probabilmente per questo motivo che la seconda circolare termina con un’ulteriore deroga in perfetto stile italiano: “I centri di controllo privati, avendo un carattere d’impresa di natura privatistica [..], che non ritengano di uniformarsi alle indicazioni fornite, possono adottare i comportamenti previsti dalle loro procedure interne, ferma restando la gestione in autonomia di eventuali contestazioni.”  Un passo avanti, due indietro…

Per gli operatoriPer gli utentiChilometri revisione


La rilevazione del chilometraggio durante la revisione ministeriale ha scombussolato l’intero settore automotive non tanto per la novità in sè, bensì per i continui cambiamenti a sorpresa che da un anno e mezzo a questa parte si susseguono. La circolare prot. 26868 del 30/10/2018 (link) segna la fine delle sperimentazioni e l’inizio della procedura definitiva, ma prima di passarla in rassegna è utile ripercorrere tutte le tappe che hanno contribuito al perfezionamento del sistema:

  • 1 Gennaio 2015 – 31 Dicembre 2015: I centri di revisione si adeguano al protocollo MCTC Net 2 che prevede la raccolta del dato chilometrico tramite lettura dell’odometro da parte dell’operatore. Questa novità viene sottovalutata da una buona parte degli addetti ai lavori convinti che si trattasse di una semplice rilevazione a fini statistici o utile per eventuali esigenze interne: nessuno era al corrente del progetto di pubblicare i dati. (approfondimento).
  • Aprile 2017: Sul sito del Portale dell’Automobilista viene introdotto il servizio “Verifica revisioni” che permette di consultare lo storico dei chilometraggi rilevati dagli operatori (dati 2017+dati 2015) durante le revisioni ministeriali, ma è subito bufera. L’esito delle consultazioni eseguite un po’ per necessità, un po’ per curiosità, era raccapricciante: troppe incongruenze. Errori di inserimento oppure odometri manomessi? Questa dilemma senza risposte rendeva il servizio poco credibile se non controproducente: molte truffe scoperte, ma altrettanti veicoli rimasti invenduti a causa di rilevazioni spannometriche o del tutto casuali.
  • Maggio 2017: Il servizio “Verifica revisioni” viene sostituito da “Verifica ultima revisione” che consente all’utenza di consultare solo l’ultima rilevazione occultando le precedenti. Come si suol dire, fatta la legge, trovato l’inganno: per sovrascrivere il dato registrato pubblicamente era sufficiente far eseguire una revisioni ministeriale al di fuori della scadenza  (“revisione anticipata”) eliminando l’etichetta attestante il controllo precedente, occasione sfruttata da migliaia di commercianti di veicoli. (approfondimento1) (approfondimento2)
  • 9 Maggio 2017: Nella speranza di evitare futuri flop, con circolare prot. R.U.10160 (link) l’ex direttore della Motorizzazione Stefano Baccarini ricorda ai Centri di Revisione l’importanza della rilevazione dei chilometraggi, ma il problema ormai era un altro. Come gestire le richieste di “revisioni anticipate” per mascherare le truffe? Nessuna risposta ufficiale vista la spinosità della questione, se non qualche umile presa di posizione locale da parte di alcuni dipartimenti della Motorizzazione. (approfondimento)
  • 23 Aprile 2018: Torna disponibile la cronologia dei chilometraggi rilevati durante le revisioni ministeriali (naturalmente sono utili solo quelle post-2015) e tutti coloro che con l’escamotage della “revisione anticipata” pensavano di averla fatta franca erano nei guai. Il chilometraggio di un’infinità di veicoli risultava essere “alleggerito” rispetto alla precedente revisione, ma questa prova non era da considerarsi valida a fini legali poichè soggetta ad errore umano. Ebbene sì, nonostante l’evidenza eravamo punto a capo: l’acquirente sapeva di essere stato truffato, ma non poteva farci nulla. (approfondimento)
  • 18 Maggio 2018: Con il Decreto Dirigenziale 211 (linkviene aggiornata l’etichetta attestante la revisione ministeriale. Dai giorni seguenti in poi tutte le etichette avrebbero riportato il chilometraggio rilevato dall’operatore, così da poter essere contestante immediatamente in caso di errore di digitazione. (apporofondimento)
  • 22 Giugno 2018: Il servizio “Verifica revisioni” viene nuovamente sostituito da “Verifica ultima revisione” cancellando per sempre le tracce di migliaia di presunte truffe. La ragione di tale operazione probabilmente era legata all’inefficienza giuridica del servizio statale: a che serviva, in fin dei conti, saper di essere stato truffato senza avere la possibilità di impugnare le prove durante il processo? (approfondimento)
  • Luglio 2018: Compare un messaggio all’interno della pagina web Il Portale dell’Automobilista: [..] Poichè dal 1 Giugno 2018, in caso di esito corretto delle verifiche, il dato chilometrico viene riportato sull’attestato di revisione, è esclusiva responsabilità dell’utente verificare il dato inserito e, in caso di errore, chiederne l’immediata rettifica. In tal modo la successione storica dei dati di revisione (compreso il chilometraggio) verrà resa disponibile per le operazioni effettuate successivamente al 1 Giugno 2018 [..]” (approfondimento)

 

Analizzando integralmente il comunicato ne emergono i limiti, e non è necessario essere del settore per individuarli: –dove sta scritto che l’utente deve verificare il chilometraggio sull’attestato di revisione?-é compito dei centri di revisione informare l’utente?- – se non lo facessero? – -se invece l’utente facesse finta di non essere stato messo al corrente?-. Verba volant scripta manent (le parole volano, gli scritti rimangono), ma era sufficiente una firma del cliente per chiudere definitivamente la questione stroncando sul nascere ogni possibile malintesoLa sopra citata circolare prot. 26868 di fatto introduce dal 19/11/2018 questa prassi, prevedendo per l’automobilista l’obbligo di sottoscrivere per accettazione il dato rilevato dall’operatore sulla “domanda di revisione” (immagine di destra) . Domanda di revisione? Una novità?- No, la domanda di revisione è l’equivalente del modulo TT2100 per la richiesta di revisione ministeriale presso gli uffici della Motorizzazione Civile, un documento che esiste da sempre, ma viene stupidamente sottovalutato dalla maggior parte dei centri privati (probabilmente non sanno che in assenza di questo scritto i clienti sono legalmente autorizzati a non pagare il corrispettivo). La circolare prosegue: “se il proprietario del veicolo fosse assente durante la revisione, dovrà fornire una delega a controfirmare il dato chilometrico alla persona effettivamente presente, unitamente alle fotocopie dei documenti di identità.” Questa disposizione apparentemente innocua rischia di mettere in ginocchio l’intero settore già minato da anni di crisi. I principali clienti dei centri di revisione sono le autofficine o i concessionari che eseguono il cosiddetto “servizio revisioni“, ovvero si occupano di riparare prima del controllo gli eventuali difetti che potrebbero comprometterne l’esito. Siamo assolutamente certi che questi professionisti sarebbero disposti a controfirmare per accettazione il chilometraggio registrato dall’operatore lasciando traccia del lavoro svolto (magari non dichiarato per ragioni fiscali)? Ma il nocciolo della questione è un altro: le autorità durante le visite ispettive controlleranno tutti questi documenti sanzionando i trasgressori, oppure chi non si attiene alle regole rimarrà impunito sottraendo preziosi clienti ai concorrenti? Per concludere, prima dell’immissione del dato, letto dal contachilometri, sarà necessario controllare l’attestato della precedente revisione per valutare eventuali incongruenze tra i dati.[..] che dovranno essere giustificate dal proprietario con adeguate motivazioni, essendo l’unico responsabile della corretta tenuta del contachilometri.” Molto bene, ne prendiamo atto, ma nella pratica cosa dovremo fare?