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Diego Brambilla, ispettore della revisione ministeriale, spiega passo dopo passo il perchè non è possibile spostare la targa sui motocicli citando i vari articoli della normativa di riferimento, il Codice della Strada. Proprio in virtù di una mala interpretazione di questo regolamento si è diffuso il falso mito secondo cui lo spostamento della targa sarebbe consentito dalla legge: in realtà non è così. Dunque, si può spostare lateralmente la targa sui motocicli? La risposta è sì, ma la modifica deve essere approvata dall’autorità competente nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con visita e prova ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada. Ogni veicolo deve essere conforme al prototipo approvato durante l’omologazione del tipo (Art. 75 del Codice della Strada), l’accertamento effettuato presso i CPA (Centri Prova Autoveicoli) che autorizza la messa in circolazione della serie. Durante questa fase viene verificata la conformità di ogni singola caratteristica costruttiva alla direttive europee o alle prescrizioni nazionali di riferimento. Per quanto riguarda l’alloggiamento della targa, la regolamentazione generale è prescritta dalla direttiva 70/222CE oppure dall’art. 259 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/92. Di seguito una breve sintesi:
a) La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;
b) [omesso]
c) La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;
d) La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;
e) L’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m.
f) La targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.
Queste regole non sono linee guida per l’utenza, bensì disposizioni alle quali il costruttore deve conformarsi per ottenere l’omologazione del tipo. E’ tuttavia difficile per le autorità incaricate al controllo sul parco circolante, ispettori della revisione ministeriale o Forze dell’Ordine, determinare con certezza le caratteristiche costruttive originarie dei veicoli in quanto le schede tecniche di omologazione sono custodite negli archivi privati della Motorizzazione Civile. Subentra quindi l’esperienza e la competenza del funzionario pubblico. Di seguito alcune semplici indicazioni utili all’individuazione di eventuali modifiche non autorizzate:
1) Corrispondenza illuminazione della targa – targa. Tutti i motocicli omologati a partire da vecchio Codice della Strada D.P.R. 393/59 devono essere provvisti di illuminazione della targa, il più delle volte combinata alla luce di posizione posteriore. Di conseguenza il dispositivo non è indipendente, bensì integrato nel gruppo del fanale con lampadina comune alla luce di posizione posteriore, ma superfici luminose distinte (rossa per segnalare la posizione, trasparente per l’illuminazione della targa). Eventuali dispositivi mancanti o maldisposti indicano chiaramente una modifica non autorizzata.
2) Presenza di dispositivi aftermarket, anche provvisto di omologazione europea o UNECE. Ogni spostamento della targa implica modifiche alla parte posteriore del veicolo ove solitamente sono alloggiati i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, di norma sostituibili con equivalenti di tipo omologato. Ciò che non è liberamente modificabile, anche mediante l’utilizzo di componenti omologate, è l’alloggiamento della targa, determinato in fase di omologazione.
3) Presenza di lavorazioni palesemente artigianali quali saldature, imbullonature al telaio ed altre incongruenze rispetto al prototipo approvato in fase di omologazione. La parte strutturale del veicolo non può essere in alcun modo alterata.
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