Tutela della figura dell’ispettore autorizzato e criticità dei recenti decreti attuativi
FederIspettori ritiene doveroso intervenire nel dibattito apertosi in seguito all’emanazione dei recenti decreti direttoriali e ministeriali relativi all’organizzazione delle sedute di revisione dei veicoli pesanti e all’introduzione di nuove figure e procedure operative.
Al centro del sistema europeo di controllo tecnico dei veicoli vi è una figura ben definita e insostituibile: l’ispettore autorizzato. Tale figura è responsabile dell’esecuzione delle verifiche, della valutazione tecnica dei difetti, della conformità delle prove strumentali, della tracciabilità dell’esito e dell’assunzione della responsabilità giuridica dell’intero processo.
Questa struttura non è frutto di scelte discrezionali nazionali, ma discende direttamente dalle prescrizioni dell’Unione europea, in particolare dalla Direttiva 2014/45/UE, recepita in Italia con il DM 214/2017 e successivamente integrata con il DM 15 novembre 2021 per quanto riguarda la supervisione, gli audit e le verifiche degli operatori autorizzati.
In tale quadro normativo, l’ispettore è individuato come unico soggetto qualificato all’esecuzione del controllo tecnico e dotato dei requisiti professionali stabiliti dall’ordinamento europeo.
Le criticità introdotte dai decreti del 2025
I recenti provvedimenti hanno introdotto elementi che FederIspettori ritiene tecnicamente e giuridicamente incompatibili con la disciplina comunitaria e con l’assetto nazionale di recepimento:
1. Introduzione della figura dell’“assistente tecnico”
I decreti definiscono un nuovo soggetto incaricato di coadiuvare l’ispettore nelle operazioni tecniche. Tale figura:
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non è contemplata dalla Direttiva 2014/45/UE
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non è prevista nel DM 214/2017
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non è integrata nei requisiti formativi e certificativi dell’ispettore
L’attribuzione a tale figura di parti sostanziali del controllo tecnico (tra cui l’esecuzione di prove strumentali e la gestione dei referti) determina una frammentazione della responsabilità che l’ordinamento europeo non ammette, poiché la Direttiva richiede un unico responsabile identificabile e qualificato per l’intero processo.
2. Logiche produttivistiche applicate al controllo tecnico
Ulteriore criticità deriva dall’introduzione di parametri quantitativi minimi e massimi di operazioni per seduta, connessi a meccanismi remunerativi proporzionali. Tali configurazioni:
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subordinano la qualità del controllo alla velocità di esecuzione
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introducono incentivi distorsivi
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compromettono il principio di indipendenza dell’ispettore
La normativa comunitaria vieta espressamente sistemi che possano favorire ispezioni sommarie o incomplete, poiché il controllo tecnico non è un servizio commerciale bensì un presidio di sicurezza pubblica.
3. Alterazione della funzione dell’organismo di supervisione
Gli stessi decreti riducono di fatto la funzione della supervisione alla gestione logistica delle sedute, mentre la normativa UE attribuisce alla supervisione un ruolo centrale nel garantire:
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qualità del controllo
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uniformità del metodo
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indipendenza operativa
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tracciabilità delle responsabilità
Si tratta di elementi essenziali per la tutela dell’interesse pubblico.
Effetti sul sistema e sulla sicurezza
Le misure introdotte non migliorano la qualità del servizio reso all’utenza, né riducono i tempi di attesa attraverso l’incremento della capacità ispettiva. Piuttosto, la riforma interviene sul solo piano organizzativo, trasferendo sugli ispettori oneri di produttività non coerenti con la funzione e subappaltando attività tecniche a figure non previste dall’ordinamento.
L’effetto sistemico è una riduzione del livello di protezione, in contraddizione con la ratio del controllo tecnico e con gli obblighi derivanti dalla normativa europea.
La posizione di FederIspettori
FederIspettori ribadisce che:
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la figura dell’ispettore autorizzato deve rimanere al centro del sistema di revisione
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ogni intervento normativo deve essere conforme al diritto europeo
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la tutela della sicurezza stradale non può essere sacrificata a logiche meramente produttive
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l’allineamento dell’Italia agli standard UE è un impegno non eludibile
L’Associazione, nel rispetto istituzionale dei processi decisionali, evidenzia che i decreti oggetto di critica risultano in contrasto con la Direttiva 2014/45/UE, con il relativo recepimento nazionale e con l’assetto di supervisione previsto dal legislatore.
FederIspettori ha già attivato i canali interlocutori competenti e si riserva ogni ulteriore iniziativa tecnica, istituzionale e giuridica a tutela della corretta applicazione delle norme e della figura dell’ispettore autorizzato.
