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L’associazione a tutela degli ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale e dipendenti dei centri di controllo

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Nuovo Codice della Strada: il titolare del centro revisioni non potrà più essere “ispettore” [PESCE D’APRILE!]

In esclusiva il testo integrale dell'emendamento all'articolo 240 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada D.P.R. 495/92 approvato in data odierna: Art. 240. (Art. 80, CdS) Requisiti degli ispettori. 1. I…Continua a leggere

In esclusiva il testo integrale dell’emendamento all’articolo 240 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada D.P.R. 495/92 approvato in data odierna:Continua a leggere

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Dal 2019 il Sindacato Ispettori Revisione Veicoli

In esclusiva il testo integrale dell’emendamento all’articolo 240 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada D.P.R. 495/92 approvato in data odierna:

Art. 240.
(Art. 80, CdS)
Requisiti degli ispettori.

1. I requisiti personali e professionali dell’ispettore del centro di controllo sono i seguenti:

a) avere raggiunto la maggiore età;

b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;

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c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;

d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;

e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;

f) (…)

g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;

h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite nell’accordo Stato/regioni n.65 C.s.r. del 19/4/2019 ed aver frequentato tutti gli aggiornamenti professionali obbligatori a cadenza triennale.

1 bis. È opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici.

2. L’ispettore non deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso un’unica impresa o consorzio titolare dell’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 80 del Codice della Strada. Le modalità di assegnazione arbitraria dell’ispettore al centro di controllo saranno stabilite con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.