Normative
Si, visto il decreto del ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 pubblicato in gazzetta ufficiale 03/12/2021 in cui si definisce che:
Ritenuto opportuno rivedere le prescrizioni per le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti in data antecedente al 1° gennaio 1960; Sentiti i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI decreta:
Art. 1
1. L’allegato III, punto 4.2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, è sostituito dal
seguente:
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici della Motorizzazione civile qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.2.
dove il punto 3.2.2 definisce che:
La circolare B53/2000/MOT definisce che i dispositivi di ritenuta (cinture di sicurezza) sono obbligatori per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 16 giugno del 1976. Sono esenti dall’obbligo di montare e di tenere allacciate le cinture di sicurezza gli autoveicoli immatricolati prima del 16 giugno del 1976. Ai proprietari di questa categoria di veicoli è demandata la discrezionalità di apporre o meno i dispositivi salvo che essi non siano già predisposti dalla nascita.
La percentuale di inclinazione dei fari, di solito, si trova impressa direttamente sul faro stesso oppure, viene riportata sulla targhetta VIN del veicolo.
Il valore dell’indice di opacità (K), può essere rilevato nei seguenti modi: nella targhetta VIN rivettata al telaio; alla voce V6 della carta di circolazione; su una apposita etichetta bianca quadrata dislocata nel vano motore o interno abitacolo. In caso di mancanza del dato si utilizza quello di default del sistema annotando la mancanza sulle note.
I limiti variano dal tipo di veicolo :
- Autoveicoli Anabbaglianti : 3.750 min – 90.000 max
- Autoveicoli Abbaglianti: 20.000 min – 150.000max
- Motocicli/Ciclomotori Anabbaglianti : solo rilevazione
- Motocicli Abbaglianti: 20.000 min – 150.000 max
- Ciclomotori Abbaglianti: >= 5.000 min
No, la prova giochi va fatta su ogni singolo asse del veicolo. Anche se si dispone di un ponte sollevatore con prova giochi integrato sull’asse anteriore il veicolo deve essere invertito ed effettuata la prova anche sull’asse posteriore.
L’esame visivo viene eseguito anche attraverso la prova giochi. L’esito viene deciso dall’Ispettore che esegue i controlli. In caso di difetti riscontrati ci si può attenere alla tabella delle carenze per individuare la gravità (Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 214 del 19/05/2017).
La distanza del centrafari dal veicolo deve essere di un metro sia per i proiettori anabbaglianti che per gli abbaglianti.
No, in nessun caso.
Secondo il regolamento R110 ECE/ONU, la scadenza delle bombole si può differenziare in base al tipo di omologazione ovvero: – nazionale (DGM): ogni 5 anni; – europea (R110 ECE/ONU): ogni 4 anni; – europea (R110 ECE/ONU di tipo IV in composito): ogni 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 se non in corso di validità al 13/07/2022, giorno dell’uscita del DM 144 (13/05/2022), per tutte quelle in corso di validità da quella data la scadenza è prorogata arrivando ai 4 anni delle bombole classiche senza necessità di modifica del cartellino GFBM. In sede di revisione è consigliabile in tali casi allegare a referto copia del cartellino con la vecchia scadenza insieme alla circolare del Ministero delle Infrastrutture (R.U. 0024574 del 28/07/2022). Il proprietario del veicolo per comprendere a quale tipo di omologazione fare riferimento dovrà controllare il cartellino GFBM posto nel vano motore.
In ottemperanza al Regolamento UNE/ECE n.115 la scadenza delle bombole GPL è sempre dopo i 10 anni dalla data di collaudo e\o di prima immatricolazione (per impianti nativi) e se scadute non è possibile eseguire la revisione periodica. È importante ricordare che per la scadenza fa fede il giorno preciso (es. per un impianto con collaudo il 15/01/2000, la scadenza sarà il 15/01/2010). L’aggiornamento della carta di circolazione, in seguito alla direttiva di semplificazione inserita nella modifica dell’art.78 del codice della strada, viene svolta senza collaudo presso l’UMC di riferimento ma tramite la domanda di aggiornamento compilata dall’installatore. Vedi circolare MIMS del 03/03/2021.
L’Unione Europea ha stabilito che i veicoli definiti Monofuel Gpl\Metano sono veicoli che presentano un impianto gpl o metano con eliminazione e sostituzione del serbatoio benzina originale. Questo viene rimpiazzato con uno di capacità massima di 15l, con commutazione automatica dell’alimentazione solo per avviamento od al termine del carburante. Alla voce “1a alimentazione” dovrà essere indicata GPL o METANO e durante la revisione verrà effettuata una prova gas singola.
In sede di revisione è obbligatorio controllare la validità del certificato ATP in quanto, se sprovvisto o scaduto, non si può procedere alle operazioni di revisione. Dalla data del primo rilascio, il certificato A.T.P., ha una validità di 6 anni. Al raggiungimento dei 6 anni il rinnovo può essere effettuato dai centri collaudo autorizzati per i successivi 3 anni fino al massimo per altri tre rinnovi, cioè fino al raggiungimento del quindicesimo anno dalla data di costruzione del furgone isotermico. Oltre questo periodo il certificato non può più essere rinnovato.
Prima di tutto bisogna far riferimento alla data di sostituzione dell’odometro. Se è avvenuta prima del 30-10-2018, basta una certificazione relativa alla sostituzione. In caso essa sia avvenuta dopo il 30-10-2018, si ha bisogno di esibire la certificazione di sostituzione avvenuta a regola d’arte.Tale dichiarazione deve riportare il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.
Una revisione su un veicolo con esito RIPETERE o SOSPESO dato già in precedenza, può essere eseguita solo dal centro revisione che ha effettuato il controllo oppure presso la sede della MCTC.
La revisione straordinaria è un collaudo (vedi art.75 del Cds) e vale come revisione periodica solo se riportato con dicitura nel DUC.
Ogni veicolo ha una sua omologazione dove sono contenute tutte le caratteristiche tecniche del veicolo. Se è stato modificato la sua omologazione non è più la stessa “generica”. Si possono così trovare le omologazioni per esemplare unico: – omologazioni derivanti da quella originale; – omologazioni uguali a quella originale ma con aggiornamenti elencati in pagina 3 della DUC.
Prima di avviare una revisione è bene controllare il DUC e la corrispondenza sul veicolo di targhe, telaio e targhetta VIN. Se c’è discordanza tra documento e veicolo, o uno di questi è rovinato o assente, la revisione va interrotta immediatamente e segnalata all’ufficio della MCTC di competenza tramite il modello B110.
Lo sforzo al pedale è obbligatorio solo per: – Veicoli sprovvisti di servofreno; – Veicoli, anche se con servofreno, immatricolati 35 anni prima della data della revisione; – Veicoli a 4 ruote motrici se la verifica viene effettuata su un banco provafreni a rulli; – Ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote (L1e, L2e e L6e) – Veicoli provvisti di azionamento meccanico per il freno di stazionamento. Si fa riferimento alla circolare 88/95 che prevede come limite massimo di sforzo al pedale 500 N ma, dato che gli impianti moderni riescono a frenare il veicolo in modo più “istantaneo” rispetto alla soglia imposta dalla circolare, si è ritenuto superfluo l’utilizzo di uno strumento per misurare questo valore. In ogni caso l’utilizzo del pedale pressometrico è a discrezione dell’Ispettore qualora ci fosse un dubbio sulla reale velocità/intensità di reazione dell’impianto frenante.
Ricordiamo che l’esito di una revisione può essere: – REGOLARE: esito positivo. – RIPETERE: esito negativo assegnato per problema lieve. Nel veicolo devono essere ripristinate le carenze segnalate e poi sottoposto nuovamente alla revisione periodica. Questo può avvenire o nello stesso centro o in una sede MCTC. Il proprietario, o chi presenta il veicolo, deve avere la certificazione dei lavori eseguiti a regola d’arte che andrà verificata e messa agli atti. La circolazione, con certificazione, è consentita per un mese dall’assegnazione dell’esito. – SOSPESO: esito negativo assegnato per problema grave. La decisione viene presa dall’ispettore a seguito di valutazione dei problemi riscontrati in fase di controllo con riferimento alle carenze riportate nella tabella nell’allegato 1 al Decreto ministeriale n. 214 del 19/05/2017. Non è concessa la circolazione per nessun motivo, fino a nuova revisione.Il veicolo,se possibile,può spostarsi a velocità ridotta(45 Km/h) solo per raggiungere il domicilio e/o l’officina che effettua le riparazioni nella stessa giornata e nel giorno di effettuazione della nuova revisione con le stesse modalità. Per la definizione della gravità delle anomalie è possibile consultare l’ Allegato 1 del decreto ministeriale 214 del 19/05/2017
SI, per mini-volture e veicoli a noleggio è consentito il controllo tecnico anche in assenza del DUC originale, presentando copia autenticata della carta di circolazione accompagnata dal certificato di mini-voltura dell'agenzia. L'etichetta con l'esito della revisione andrà applicata\allegata alla copia autenticata.
I nuovi documenti unici di circolazione possono essere stampati su più fogli in quanto, essendo anche documento di proprietà, necessitano di più spazio per riportare tutti i dati del veicolo. L’esito della revisione va applicato sul documento principale dove sono riportati i dati tecnici del veicolo.
Il tempo medio di una revisione è di 20 minuti per veicoli M1,N1,L. Non vi sono limiti massimi di tempo, purché venga terminata, con emissione dell’esito da parte del sistema, entro la fine della giornata lavorativa. Non è possibile eseguire contemporaneamente più prove.
La prova di riconoscimento targa è prevista al termine della prova dei freni posteriori ed è valida se l’immagine,rigorosamente a colori) inquadra: -tutta la parte anteriore o posteriore del veicolo in senso trasversale; – parte del banco prova freni; -una parte delle linee di demarcazione laterali del banco prova freni (larghezza 1,60m per motoveicoli e 2,55m per autoveicoli – corrispondenza di caratteri della targa (tolleranza -1) N.B.: nel caso in cui non sia possibile inquadrare il banco prova freni(esempio camper con sbalzo posteriore rilevante) e fotografia scattata perpendicolarmente al veicolo,può essere validata dalla presenza di una segnaletica riportante il numero di autorizzazione del centro di controllo e il n° progressivo della linea utilizzata per la prova. Vedi Protocollo MCTCNET2
Si, almeno 1 volta ogni 24 ore.
La prova fonometrica dell’avvisatore acustico va eseguita ad una distanza di 7 metri anteriormente al veicolo. La prova della rumorosità dello scarico dipende dalla data e dal tipo di immatricolazione del veicolo stesso. I veicoli che ricadono nelle direttive generali (vedi la TU393/59) devono essere sottoposti alla prova ponendo il fonometro a 7 metri dallo scarico. Gli altri veicoli (come quasi tutti i veicoli circolanti) a 50 cm di distanza dallo scarico e altezza minima 30 cm dal suolo con angolo di 45°. La prova della rumorosità dello scarico è a discrezionalità dell’Ispettore e in caso di mancata effettuazione produce una nota automatica, prodotta dal software, che viene riportata nel referto.
Auto Ibride
PROCEDURA AVVIAMENTO MOTORE TERMICO VEICOLI IBRIDI TOYOTA AURIS /CHR /LEXUS 1 ACCENDERE IL QUADRO PREMENDO 2 VOLTE PULSANTE START SENZA SCHIACCIARE IL FRENO 2 PREMERE DUE VOLTE L’ACCELERATORE A FONDO 3 PREMERE IL FRENO E PORTARE IL CAMBIO IN N 4 PREMERE 2 VOLTE L’ACCELERATORE 5 PREMERE IL FRENO E IL PULSANTE P 6 PREMERE DUE VOLTE L’ACCELERATORE 7 SUL DISPLAY APPARE “MAINTENANCE MODE” 8 PREMERE IL FRENO E AVVIARE IL MOTORE CON START TOYOTA YARIS 1 PREMERE DUE VOLTE IL TASTO POWER SENZA SCHIACCIARE IL FRENO 2 PIEDE SX SUL FRENO E CON IL DX ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE CON IL CAMBIO IN POSIZIONE P 3 SEMPRE CON IL PIEDE SUL FRENO METTERE IL CAMBIO IN POSIZIONE N E ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE 4 METTERE IL CAMBIO IN POSIZIONE P E SEMPRE FRENANDO ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE 5 TOGLIERE IL PIEDE DAL FRENO 6 PREMERE CONTEMPORANEAMENTE IL FRENO E IL TASTO POWER, COMPARE “MAINTENANCE MODE” SI AVVIA IL MOTORE TERMICO MINI /BMW 1 ATTIVARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO 2 SELETTORE MARCE IN POSIZIONE PARCHEGGIO P 3 INSERIRE LA CINTURA DI SICUREZZA DEL SDEILE LATO GUIDA 4 APRIRE LA PORTA LATO GUIDA 5 AZIONARE CONTEMPORANEAMENTE IL PEDALE DEL FRENO E IL TASTO START/STOP E VEDERE SE NELLA STRUMENTAZIONE COMBINATA COMPARE LA SCRITTA “READY” 6 ASSICURARSI CHE LA Modalità DI GUIDA “MAX E-DRIVE” NON SIA SELEZIONATA 7 AZIONARE IL PEDALE ACCELERATORE E IL MOTORE TERMICO SI AVVIA AUTOMATICAMENTE
Controlli Visivi
Sì se sono originali e provvisti di omologazione. In caso di fari oscurati, per mezzo di vernici o pellicole, è da considerare non regolare la loro installazione e modifica. Come riportato nel decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n.29 della Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 1998, si evince: “Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosi installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione”.
Il FAP (filtro antiparticolato) è riportato sulla pagina 3 del DUC. Il controllo, attualmente, è solo visivo. Si può rilevare una eventuale manomissione sia dai livelli di opacità (se il veicolo né è sprovvisto i livelli d’inquinamento sono molto alti rispetto al k), sia dalla presenza o meno della spia di controllo sul cruscotto del veicolo. Quasi tutti i veicoli con manomissione, anche se non visibile dalla carcassa di scarico, non hanno più la presenza della spia corrispondente a bordo del veicolo.
Se il problema non è dovuto alle attrezzature utilizzate, la problematica potrebbe essere riconducibile ad un’avaria delle sospensioni.
Oltre alle schede di omologazione, non facilmente reperibili, esiste una tabella con vari riferimenti a norme e installazioni. Per il campo fanaleria, si può ricorrere alla seguente tabella riportata al link https://www.hella.com/truck/assets/media/673_Legal%20Requirements_Brochure_HELLA_IT.pdf Si ricorda inoltre che ogni faro ha la propria omologazione come unità tecnica indipendente ed al proprio interno ci sono le tipologie di lampada consentita.
No, come qualsiasi dispositivo installato sul veicolo deve essere funzionante, si può sempre procedere al suo ripristino e poi rilasciare un esito “Regolare”.
No, come qualsiasi dispositivo installato sul veicolo deve essere funzionante, si può sempre procedere al suo ripristino e poi rilasciare un esito “Regolare”.
Il regolamento UE 168/2013 (che tra le altre cose ha introdotto la norma Euro 4 per i gas di scarico, obbligo di ABS per tutte le moto superiori a 125, e di frenata integrale per le 125) prevede che i veicoli L3e omologati in base al suddetto regolamento debbono essere dotati di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa conformi al regolamento UNECE n. 53. Al punto 6.12 del regolamento UNECE n. 53 è previsto che i motoveicoli a 2 ruote, devono essere equipaggiati di catadiottri laterali non triangolari, in numero di uno o due per lato. Non vi sono prescrizioni particolari per il montaggio, devono essere ad una distanza tra 300mm e 900mm dal suolo, ed ovviamente non devono essere coperti dal pilota o dal passeggero in condizioni di guida. Il colore deve essere giallo ambra se montati anteriormente, oppure giallo ambra o rosso se montati posteriormente.
L’art, 71 del Cds afferma che tali dispositivi non devono alterare la visibilità, all’interno dell’abitacolo per il riconoscimento del conducente. In base a ciò è sicuramente permessa l’installazione sui vetri posteriori laterali ma non su quelli anteriori e sul parabrezza. La violazione di queste disposizioni è sanzionata dal comma 6 dell’art.71 del CdS. Bisogna comunque ricordare che le eventuali pellicole installate rispettino la circolare prot 1680M360 che specifica:
- Sulle pellicole deve essere posto il marchio identificativo del costruttore delle medesime pellicole;
- L’installazione delle pellicole deve essere supportata da un certificato dal quale risulti che siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state installate.
No. Come previsto dall’articolo 102 del Codice della Strada, la targa deve essere sempre perfettamente leggibile, in caso anche di parziale illeggibilità si procede alla sua sostituzione. Questo avviene tramite la compilazione del modulo di richiesta di reimmatricolazione (Mod. DTT2119).
Pneumatici
Come specificato dalla Circolare Prot. n° 1049 del 17/01/2014 rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, l’obbligo di circolazione, con pneumatici invernali o con a bordo le catene da neve, va dal 15 ottobre al 15 maggio. I riferimenti alla misura delle coperture si trovano sulla carta di circolazione con relativo codice di velocità espresso con una lettera (T, H, V…). Nel periodo invernale si può montare uno pneumatico con indice di velocità inferiore rispetto a quello della DUC ma non inferiore a Q. Lo pneumatico può essere tenuto tutto l’anno basta che abbia indice di velocità uguale a quello prescritto dal DUC e la dicitura M+S.
Sì, deve essere misurata tutta la superficie. L’Appendice VIII – Art. 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) del CdS riporta le prescrizioni tecniche di cui al punto 1 lettera a: Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. Sia le ruote che gli pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
No. Un cerchio che presenta riparazioni, saldature od altro, significa che ha perso le caratteristiche costruttive di sicurezza di cui è dotato ed è certificato in sede di omologazione e quindi va sostituito. Di conseguenza, non può avere esito regolare il veicolo sottoposto a revisione in cui ci si accorga di riparazioni sul cerchio.
Si, qualsiasi cerchio che presenti e rispetti l’omologazione e le misure previste dal DUC possono essere montati. Per tutti gli altri casi, bisogna ricorrere all’identificazione dell’omologazione del gruppo ruota presente su ogni singolo cerchio ed il codice è da riportare sul DUC una volta effettuato relativo collaudo.
Si, gli pneumatici ricostruiti sono regolari per la revisione a condizione che le caratteristiche dimensionali di carico e velocità siano idonee per quel veicolo e che l’omologazione originaria venga cancellata e sostituita dalla nuova. L’omologazione può essere di tipo UE identificata con la sigla e2, o UNECE identificata con la sigla E2. Alle due sigle seguono alcuni numeri che ne identificano l’omologazione.
Gli pneumatici con marcatura POR (acronimo di Professional Off Road), hanno un battistrada particolare concepito per il fuoristrada. La loro struttura non rispetta i limiti imposti dall’etichetta europea di rumorosità, deii consumi ed alterano anche lo spazio di frenata del veicolo. L’uso su strada è consentito esclusivamente a condizione che l’indice di velocità sia inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione e previa esposizione sul parabrezza di un’etichetta che riporti la velocità massima raggiungibile con tali pneumatici. Si fa riferimento al Regolamento UE N.458/2011, Allegato II, punto 4.2.3.
Gli pneumatici HL (high load) sono pneumatici con un indice di carico maggiorato, pensati per sostenere il peso delle vetture elettriche e ibride e si riconoscono tramite l’indicazione HL stampigliata sullo pneumatico prima della misura. Questi pneumatici sono in grado di sostenere un peso a terra maggiore del 20% rispetto a uno pneumatico standard e tra il 6% e il 9% rispetto a uno pneumatico XL.
Sì, la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n°104/95 riconosce l’equivalenza fra marcature “vecchie norme” e “nuove norme” conformi alla Direttiva n 92/23/CEE, nonché al regolamento ECE/ONU n.30. Non è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione, purché esista la corrispondenza esatta tra i due pneumatici o ad altre misure di pneumatici ammessi, nel caso di misure e modelli non più in commercio. Si consiglia la detenzione di una tabella comparativa a comprova dell’equivalenza dimensionale (tabella CUNA). Esempio: Fiat 615 immatricolato negli anni ‘60 che monta i 6.40-16 può montare, senza obbligo di aggiornamento del DUC, la misura corrispondente alla “nuova norma” e cioè 6.00-16, oppure 205/80R16 con indici di carico e velocità tali da non compromettere la sicurezza del veicolo.
Dal punto di vista normativo non ci sono restrizioni, l’unica accortezza è che devono rispettare le misure di omologazione, la compatibilità fra assi e la misura sullo stesso asse.
Sì se sono originali e provvisti di omologazione. In caso di fari oscurati, per mezzo di vernici o pellicole, è da considerare non regolare la loro installazione e modifica. Come riportato nel decreto ministeriale 14.11.1997 pubblicato sul supplemento ordinario n.29 della Gazzetta Ufficiale n.42 del 20 Febbraio 1998, si evince: “Ogni colorazione diversa dai dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosi installati sui veicoli a motore e loro rimorchi, si deve intendere una modifica alle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione”.
Il FAP (filtro antiparticolato) è riportato sulla pagina 3 del DUC. Il controllo, attualmente, è solo visivo. Si può rilevare una eventuale manomissione sia dai livelli di opacità (se il veicolo né è sprovvisto i livelli d’inquinamento sono molto alti rispetto al k), sia dalla presenza o meno della spia di controllo sul cruscotto del veicolo. Quasi tutti i veicoli con manomissione, anche se non visibile dalla carcassa di scarico, non hanno più la presenza della spia corrispondente a bordo del veicolo.
Se il problema non è dovuto alle attrezzature utilizzate, la problematica potrebbe essere riconducibile ad un’avaria delle sospensioni.
Oltre alle schede di omologazione, non facilmente reperibili, esiste una tabella con vari riferimenti a norme e installazioni. Per il campo fanaleria, si può ricorrere alla seguente tabella riportata al link https://www.hella.com/truck/assets/media/673_Legal%20Requirements_Brochure_HELLA_IT.pdf Si ricorda inoltre che ogni faro ha la propria omologazione come unità tecnica indipendente ed al proprio interno ci sono le tipologie di lampada consentita.
No, come qualsiasi dispositivo installato sul veicolo deve essere funzionante, si può sempre procedere al suo ripristino e poi rilasciare un esito “Regolare”.
No, come qualsiasi dispositivo installato sul veicolo deve essere funzionante, si può sempre procedere al suo ripristino e poi rilasciare un esito “Regolare”.
Il regolamento UE 168/2013 (che tra le altre cose ha introdotto la norma Euro 4 per i gas di scarico, obbligo di ABS per tutte le moto superiori a 125, e di frenata integrale per le 125) prevede che i veicoli L3e omologati in base al suddetto regolamento debbono essere dotati di dispositivi di illuminazione o di segnalazione luminosa conformi al regolamento UNECE n. 53. Al punto 6.12 del regolamento UNECE n. 53 è previsto che i motoveicoli a 2 ruote, devono essere equipaggiati di catadiottri laterali non triangolari, in numero di uno o due per lato. Non vi sono prescrizioni particolari per il montaggio, devono essere ad una distanza tra 300mm e 900mm dal suolo, ed ovviamente non devono essere coperti dal pilota o dal passeggero in condizioni di guida. Il colore deve essere giallo ambra se montati anteriormente, oppure giallo ambra o rosso se montati posteriormente.
L’art, 71 del Cds afferma che tali dispositivi non devono alterare la visibilità, all’interno dell’abitacolo per il riconoscimento del conducente. In base a ciò è sicuramente permessa l’installazione sui vetri posteriori laterali ma non su quelli anteriori e sul parabrezza. La violazione di queste disposizioni è sanzionata dal comma 6 dell’art.71 del CdS. Bisogna comunque ricordare che le eventuali pellicole installate rispettino la circolare prot 1680M360 che specifica:
- Sulle pellicole deve essere posto il marchio identificativo del costruttore delle medesime pellicole;
- L’installazione delle pellicole deve essere supportata da un certificato dal quale risulti che siano state approvate per lo specifico tipo di vetro su cui sono state installate.
Come specificato dalla Circolare Prot. n° 1049 del 17/01/2014 rilasciata dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione, l’obbligo di circolazione, con pneumatici invernali o con a bordo le catene da neve, va dal 15 ottobre al 15 maggio. I riferimenti alla misura delle coperture si trovano sulla carta di circolazione con relativo codice di velocità espresso con una lettera (T, H, V…). Nel periodo invernale si può montare uno pneumatico con indice di velocità inferiore rispetto a quello della DUC ma non inferiore a Q. Lo pneumatico può essere tenuto tutto l’anno basta che abbia indice di velocità uguale a quello prescritto dal DUC e la dicitura M+S.
Sì, deve essere misurata tutta la superficie. L’Appendice VIII – Art. 237 (Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) del CdS riporta le prescrizioni tecniche di cui al punto 1 lettera a: Ruote, pneumatici e sistemi equivalenti. Sia le ruote che gli pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli devono essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano compromettere la sicurezza. Il battistrada, ove previsto, dovrà avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondità degli intagli principali del battistrada dovrà essere di almeno 1,60 mm per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 mm per i motoveicoli e di almeno 0,50 mm per i ciclomotori. Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all’incirca i tre quarti della superficie dello stesso.
No. Un cerchio che presenta riparazioni, saldature od altro, significa che ha perso le caratteristiche costruttive di sicurezza di cui è dotato ed è certificato in sede di omologazione e quindi va sostituito. Di conseguenza, non può avere esito regolare il veicolo sottoposto a revisione in cui ci si accorga di riparazioni sul cerchio.
Si, qualsiasi cerchio che presenti e rispetti l’omologazione e le misure previste dal DUC possono essere montati. Per tutti gli altri casi, bisogna ricorrere all’identificazione dell’omologazione del gruppo ruota presente su ogni singolo cerchio ed il codice è da riportare sul DUC una volta effettuato relativo collaudo.
Si, gli pneumatici ricostruiti sono regolari per la revisione a condizione che le caratteristiche dimensionali di carico e velocità siano idonee per quel veicolo e che l’omologazione originaria venga cancellata e sostituita dalla nuova. L’omologazione può essere di tipo UE identificata con la sigla e2, o UNECE identificata con la sigla E2. Alle due sigle seguono alcuni numeri che ne identificano l’omologazione.
Gli pneumatici con marcatura POR (acronimo di Professional Off Road), hanno un battistrada particolare concepito per il fuoristrada. La loro struttura non rispetta i limiti imposti dall’etichetta europea di rumorosità, deii consumi ed alterano anche lo spazio di frenata del veicolo. L’uso su strada è consentito esclusivamente a condizione che l’indice di velocità sia inferiore a quello indicato sulla carta di circolazione e previa esposizione sul parabrezza di un’etichetta che riporti la velocità massima raggiungibile con tali pneumatici. Si fa riferimento al Regolamento UE N.458/2011, Allegato II, punto 4.2.3.
Gli pneumatici HL (high load) sono pneumatici con un indice di carico maggiorato, pensati per sostenere il peso delle vetture elettriche e ibride e si riconoscono tramite l’indicazione HL stampigliata sullo pneumatico prima della misura. Questi pneumatici sono in grado di sostenere un peso a terra maggiore del 20% rispetto a uno pneumatico standard e tra il 6% e il 9% rispetto a uno pneumatico XL.
Sì, la circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione n°104/95 riconosce l’equivalenza fra marcature “vecchie norme” e “nuove norme” conformi alla Direttiva n 92/23/CEE, nonché al regolamento ECE/ONU n.30. Non è necessario l’aggiornamento della carta di circolazione, purché esista la corrispondenza esatta tra i due pneumatici o ad altre misure di pneumatici ammessi, nel caso di misure e modelli non più in commercio. Si consiglia la detenzione di una tabella comparativa a comprova dell’equivalenza dimensionale (tabella CUNA). Esempio: Fiat 615 immatricolato negli anni ‘60 che monta i 6.40-16 può montare, senza obbligo di aggiornamento del DUC, la misura corrispondente alla “nuova norma” e cioè 6.00-16, oppure 205/80R16 con indici di carico e velocità tali da non compromettere la sicurezza del veicolo.
Dal punto di vista normativo non ci sono restrizioni, l’unica accortezza è che devono rispettare le misure di omologazione, la compatibilità fra assi e la misura sullo stesso asse.
PROCEDURA AVVIAMENTO MOTORE TERMICO VEICOLI IBRIDI TOYOTA AURIS /CHR /LEXUS 1 ACCENDERE IL QUADRO PREMENDO 2 VOLTE PULSANTE START SENZA SCHIACCIARE IL FRENO 2 PREMERE DUE VOLTE L’ACCELERATORE A FONDO 3 PREMERE IL FRENO E PORTARE IL CAMBIO IN N 4 PREMERE 2 VOLTE L’ACCELERATORE 5 PREMERE IL FRENO E IL PULSANTE P 6 PREMERE DUE VOLTE L’ACCELERATORE 7 SUL DISPLAY APPARE “MAINTENANCE MODE” 8 PREMERE IL FRENO E AVVIARE IL MOTORE CON START TOYOTA YARIS 1 PREMERE DUE VOLTE IL TASTO POWER SENZA SCHIACCIARE IL FRENO 2 PIEDE SX SUL FRENO E CON IL DX ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE CON IL CAMBIO IN POSIZIONE P 3 SEMPRE CON IL PIEDE SUL FRENO METTERE IL CAMBIO IN POSIZIONE N E ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE 4 METTERE IL CAMBIO IN POSIZIONE P E SEMPRE FRENANDO ACCELERARE A FONDO DUE VOLTE 5 TOGLIERE IL PIEDE DAL FRENO 6 PREMERE CONTEMPORANEAMENTE IL FRENO E IL TASTO POWER, COMPARE “MAINTENANCE MODE” SI AVVIA IL MOTORE TERMICO MINI /BMW 1 ATTIVARE IL FRENO DI STAZIONAMENTO 2 SELETTORE MARCE IN POSIZIONE PARCHEGGIO P 3 INSERIRE LA CINTURA DI SICUREZZA DEL SDEILE LATO GUIDA 4 APRIRE LA PORTA LATO GUIDA 5 AZIONARE CONTEMPORANEAMENTE IL PEDALE DEL FRENO E IL TASTO START/STOP E VEDERE SE NELLA STRUMENTAZIONE COMBINATA COMPARE LA SCRITTA “READY” 6 ASSICURARSI CHE LA Modalità DI GUIDA “MAX E-DRIVE” NON SIA SELEZIONATA 7 AZIONARE IL PEDALE ACCELERATORE E IL MOTORE TERMICO SI AVVIA AUTOMATICAMENTE
Si, visto il decreto del ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili del 27 ottobre 2021 pubblicato in gazzetta ufficiale 03/12/2021 in cui si definisce che:
Ritenuto opportuno rivedere le prescrizioni per le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti in data antecedente al 1° gennaio 1960; Sentiti i registri ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI decreta:
Art. 1
1. L’allegato III, punto 4.2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2010, n. 65, è sostituito dal
seguente:
4.2 Le revisioni dei veicoli di interesse storico e collezionistico costruiti prima del 1° gennaio 1960 sono effettuate esclusivamente dai competenti uffici della Motorizzazione civile qualora le prove di frenatura siano effettuate secondo le modalità indicate al precedente punto 3.2.2.
dove il punto 3.2.2 definisce che:
La circolare B53/2000/MOT definisce che i dispositivi di ritenuta (cinture di sicurezza) sono obbligatori per gli autoveicoli immatricolati a partire dal 16 giugno del 1976. Sono esenti dall’obbligo di montare e di tenere allacciate le cinture di sicurezza gli autoveicoli immatricolati prima del 16 giugno del 1976. Ai proprietari di questa categoria di veicoli è demandata la discrezionalità di apporre o meno i dispositivi salvo che essi non siano già predisposti dalla nascita.
La percentuale di inclinazione dei fari, di solito, si trova impressa direttamente sul faro stesso oppure, viene riportata sulla targhetta VIN del veicolo.
Il valore dell’indice di opacità (K), può essere rilevato nei seguenti modi: nella targhetta VIN rivettata al telaio; alla voce V6 della carta di circolazione; su una apposita etichetta bianca quadrata dislocata nel vano motore o interno abitacolo. In caso di mancanza del dato si utilizza quello di default del sistema annotando la mancanza sulle note.
I limiti variano dal tipo di veicolo :
- Autoveicoli Anabbaglianti : 3.750 min – 90.000 max
- Autoveicoli Abbaglianti: 20.000 min – 150.000max
- Motocicli/Ciclomotori Anabbaglianti : solo rilevazione
- Motocicli Abbaglianti: 20.000 min – 150.000 max
- Ciclomotori Abbaglianti: >= 5.000 min
No, la prova giochi va fatta su ogni singolo asse del veicolo. Anche se si dispone di un ponte sollevatore con prova giochi integrato sull’asse anteriore il veicolo deve essere invertito ed effettuata la prova anche sull’asse posteriore.
L’esame visivo viene eseguito anche attraverso la prova giochi. L’esito viene deciso dall’Ispettore che esegue i controlli. In caso di difetti riscontrati ci si può attenere alla tabella delle carenze per individuare la gravità (Allegato 1 al Decreto ministeriale n. 214 del 19/05/2017).
La distanza del centrafari dal veicolo deve essere di un metro sia per i proiettori anabbaglianti che per gli abbaglianti.
No, in nessun caso.
Secondo il regolamento R110 ECE/ONU, la scadenza delle bombole si può differenziare in base al tipo di omologazione ovvero: – nazionale (DGM): ogni 5 anni; – europea (R110 ECE/ONU): ogni 4 anni; – europea (R110 ECE/ONU di tipo IV in composito): ogni 4 anni dalla prima immatricolazione e poi ogni 2 se non in corso di validità al 13/07/2022, giorno dell’uscita del DM 144 (13/05/2022), per tutte quelle in corso di validità da quella data la scadenza è prorogata arrivando ai 4 anni delle bombole classiche senza necessità di modifica del cartellino GFBM. In sede di revisione è consigliabile in tali casi allegare a referto copia del cartellino con la vecchia scadenza insieme alla circolare del Ministero delle Infrastrutture (R.U. 0024574 del 28/07/2022). Il proprietario del veicolo per comprendere a quale tipo di omologazione fare riferimento dovrà controllare il cartellino GFBM posto nel vano motore.
In ottemperanza al Regolamento UNE/ECE n.115 la scadenza delle bombole GPL è sempre dopo i 10 anni dalla data di collaudo e\o di prima immatricolazione (per impianti nativi) e se scadute non è possibile eseguire la revisione periodica. È importante ricordare che per la scadenza fa fede il giorno preciso (es. per un impianto con collaudo il 15/01/2000, la scadenza sarà il 15/01/2010). L’aggiornamento della carta di circolazione, in seguito alla direttiva di semplificazione inserita nella modifica dell’art.78 del codice della strada, viene svolta senza collaudo presso l’UMC di riferimento ma tramite la domanda di aggiornamento compilata dall’installatore. Vedi circolare MIMS del 03/03/2021.
L’Unione Europea ha stabilito che i veicoli definiti Monofuel Gpl\Metano sono veicoli che presentano un impianto gpl o metano con eliminazione e sostituzione del serbatoio benzina originale. Questo viene rimpiazzato con uno di capacità massima di 15l, con commutazione automatica dell’alimentazione solo per avviamento od al termine del carburante. Alla voce “1a alimentazione” dovrà essere indicata GPL o METANO e durante la revisione verrà effettuata una prova gas singola.
In sede di revisione è obbligatorio controllare la validità del certificato ATP in quanto, se sprovvisto o scaduto, non si può procedere alle operazioni di revisione. Dalla data del primo rilascio, il certificato A.T.P., ha una validità di 6 anni. Al raggiungimento dei 6 anni il rinnovo può essere effettuato dai centri collaudo autorizzati per i successivi 3 anni fino al massimo per altri tre rinnovi, cioè fino al raggiungimento del quindicesimo anno dalla data di costruzione del furgone isotermico. Oltre questo periodo il certificato non può più essere rinnovato.
Prima di tutto bisogna far riferimento alla data di sostituzione dell’odometro. Se è avvenuta prima del 30-10-2018, basta una certificazione relativa alla sostituzione. In caso essa sia avvenuta dopo il 30-10-2018, si ha bisogno di esibire la certificazione di sostituzione avvenuta a regola d’arte.Tale dichiarazione deve riportare il chilometraggio segnato prima della sostituzione e che andrà sommato a quello visibile.
Una revisione su un veicolo con esito RIPETERE o SOSPESO dato già in precedenza, può essere eseguita solo dal centro revisione che ha effettuato il controllo oppure presso la sede della MCTC.
La revisione straordinaria è un collaudo (vedi art.75 del Cds) e vale come revisione periodica solo se riportato con dicitura nel DUC.
Ogni veicolo ha una sua omologazione dove sono contenute tutte le caratteristiche tecniche del veicolo. Se è stato modificato la sua omologazione non è più la stessa “generica”. Si possono così trovare le omologazioni per esemplare unico: – omologazioni derivanti da quella originale; – omologazioni uguali a quella originale ma con aggiornamenti elencati in pagina 3 della DUC.
Prima di avviare una revisione è bene controllare il DUC e la corrispondenza sul veicolo di targhe, telaio e targhetta VIN. Se c’è discordanza tra documento e veicolo, o uno di questi è rovinato o assente, la revisione va interrotta immediatamente e segnalata all’ufficio della MCTC di competenza tramite il modello B110.
Lo sforzo al pedale è obbligatorio solo per: – Veicoli sprovvisti di servofreno; – Veicoli, anche se con servofreno, immatricolati 35 anni prima della data della revisione; – Veicoli a 4 ruote motrici se la verifica viene effettuata su un banco provafreni a rulli; – Ciclomotori a 2, 3 o 4 ruote (L1e, L2e e L6e) – Veicoli provvisti di azionamento meccanico per il freno di stazionamento. Si fa riferimento alla circolare 88/95 che prevede come limite massimo di sforzo al pedale 500 N ma, dato che gli impianti moderni riescono a frenare il veicolo in modo più “istantaneo” rispetto alla soglia imposta dalla circolare, si è ritenuto superfluo l’utilizzo di uno strumento per misurare questo valore. In ogni caso l’utilizzo del pedale pressometrico è a discrezione dell’Ispettore qualora ci fosse un dubbio sulla reale velocità/intensità di reazione dell’impianto frenante.
Ricordiamo che l’esito di una revisione può essere: – REGOLARE: esito positivo. – RIPETERE: esito negativo assegnato per problema lieve. Nel veicolo devono essere ripristinate le carenze segnalate e poi sottoposto nuovamente alla revisione periodica. Questo può avvenire o nello stesso centro o in una sede MCTC. Il proprietario, o chi presenta il veicolo, deve avere la certificazione dei lavori eseguiti a regola d’arte che andrà verificata e messa agli atti. La circolazione, con certificazione, è consentita per un mese dall’assegnazione dell’esito. – SOSPESO: esito negativo assegnato per problema grave. La decisione viene presa dall’ispettore a seguito di valutazione dei problemi riscontrati in fase di controllo con riferimento alle carenze riportate nella tabella nell’allegato 1 al Decreto ministeriale n. 214 del 19/05/2017. Non è concessa la circolazione per nessun motivo, fino a nuova revisione.Il veicolo,se possibile,può spostarsi a velocità ridotta(45 Km/h) solo per raggiungere il domicilio e/o l’officina che effettua le riparazioni nella stessa giornata e nel giorno di effettuazione della nuova revisione con le stesse modalità. Per la definizione della gravità delle anomalie è possibile consultare l’ Allegato 1 del decreto ministeriale 214 del 19/05/2017
SI, per mini-volture e veicoli a noleggio è consentito il controllo tecnico anche in assenza del DUC originale, presentando copia autenticata della carta di circolazione accompagnata dal certificato di mini-voltura dell'agenzia. L'etichetta con l'esito della revisione andrà applicata\allegata alla copia autenticata.
I nuovi documenti unici di circolazione possono essere stampati su più fogli in quanto, essendo anche documento di proprietà, necessitano di più spazio per riportare tutti i dati del veicolo. L’esito della revisione va applicato sul documento principale dove sono riportati i dati tecnici del veicolo.
Il tempo medio di una revisione è di 20 minuti per veicoli M1,N1,L. Non vi sono limiti massimi di tempo, purché venga terminata, con emissione dell’esito da parte del sistema, entro la fine della giornata lavorativa. Non è possibile eseguire contemporaneamente più prove.
La prova di riconoscimento targa è prevista al termine della prova dei freni posteriori ed è valida se l’immagine,rigorosamente a colori) inquadra: -tutta la parte anteriore o posteriore del veicolo in senso trasversale; – parte del banco prova freni; -una parte delle linee di demarcazione laterali del banco prova freni (larghezza 1,60m per motoveicoli e 2,55m per autoveicoli – corrispondenza di caratteri della targa (tolleranza -1) N.B.: nel caso in cui non sia possibile inquadrare il banco prova freni(esempio camper con sbalzo posteriore rilevante) e fotografia scattata perpendicolarmente al veicolo,può essere validata dalla presenza di una segnaletica riportante il numero di autorizzazione del centro di controllo e il n° progressivo della linea utilizzata per la prova. Vedi Protocollo MCTCNET2
Si, almeno 1 volta ogni 24 ore.
La prova fonometrica dell’avvisatore acustico va eseguita ad una distanza di 7 metri anteriormente al veicolo. La prova della rumorosità dello scarico dipende dalla data e dal tipo di immatricolazione del veicolo stesso. I veicoli che ricadono nelle direttive generali (vedi la TU393/59) devono essere sottoposti alla prova ponendo il fonometro a 7 metri dallo scarico. Gli altri veicoli (come quasi tutti i veicoli circolanti) a 50 cm di distanza dallo scarico e altezza minima 30 cm dal suolo con angolo di 45°. La prova della rumorosità dello scarico è a discrezionalità dell’Ispettore e in caso di mancata effettuazione produce una nota automatica, prodotta dal software, che viene riportata nel referto.
No. Come previsto dall’articolo 102 del Codice della Strada, la targa deve essere sempre perfettamente leggibile, in caso anche di parziale illeggibilità si procede alla sua sostituzione. Questo avviene tramite la compilazione del modulo di richiesta di reimmatricolazione (Mod. DTT2119).