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Come è noto dal 27 Maggio 2020, la proroga della revisione ministeriale in risposta all’emergenza Covid-19 è disciplinata da due norme: quella italiana e quella comunitaria. Le disposizioni nazionali restano invariate dal 17 Marzo 2020 – data di pubblicazione del “Cura Italia” – nonostante la conversione in legge del decreto che all’articolo 92 comma 4 reca testuali parole (L.27 del 24 Aprile 2020 – link):

 

“In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

Diverse le cose in Europa. Nell’articolo 5 comma 1 del Regolamento 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) viene normata la cosiddetta “proroga europea”, ma i termini non coincidono con quelli nazionali:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

 

Nonostante il regolamento UE sia un atto legislativo vincolante che trova applicazione in ogni Stato membro dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea, al comma 5 dello stesso viene prevista la possibilità di mantenere le norme nazionali previa comunicazione alla Commissione. Qualora uno Stato non fosse intenzionato a beneficiare della proroga è obbligato a rispettare le decisioni altrui favorendo il transito di veicoli non in regola con le disposizioni nazionali in virtù del principio della libera circolazione. Non avendo notizie della linea intrapresa dall’Italia, ma presumendo la ragionevole rinuncia dei termini europei, si pensava che la proroga di 7 mesi sarebbe stata applicabile limitatamente ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’UE. Allo stesso modo, un veicolo con targa italiana avrebbe potuto beneficiare delle norme UE negli altri Stati membri, ma in Italia avrebbe dovuto sottostare alle leggi nazionali. Nei giorni successivi all’emissione del regolamento 2020/698 sono giunte le comunicazioni di rigetto della proroga comunitaria da parte di 24 dei 27 stati che compongono l’Unione Europea, ma chi attendeva la notifica dall’Italia è rimasto deluso (leggi i pareri di Spagna, Francia, Germania, UK). La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) smorza ogni speranza: la comunicazione non pervenuta dall’Italia non è conseguenza del solito ritardo italiota, ma è la prova che l’Amministrazione ha scelto di beneficiare del regolamento europeo, molto probabilmente a causa dei ritardi biblici che caratterizzano la Motorizzazione Civile.

L’attuazione delle norme in Italia e nel territorio UE risulta molto articolata in quanto le disposizioni nazionali hanno termini e campi di applicazioni differenti da quelle comunitarie. Nello specifico, la proroga italiana non ha limiti temporali minimi, ma ha come termine massimo Luglio 2020. In quella europea invece rientrano i veicoli con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020. Inoltre, le disposizioni del “Cura Italia” riguardano tutte le categorie di veicoli soggette a controllo tecnico periodico; quelle comunitarie non contemplano le categorie  L (Motoveicoli), O1 e O2 (Rimorchi leggeri). Ne consegue che per i veicoli con revisione scaduta prima di Febbraio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020, ma solo in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020). I veicoli scaduti a Febbraio possono circolare fino al 31 Ottobre 2020 in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020), mentre in territorio UE si calcolano i 7 mesi dalla normale scadenza (Regolamento 2020/698). Per le scadenze da Marzo ad Agosto 2020 si applica integralmente il Regolamento 2020/698 che consente la circolazione, in italia e UE, per i 7 mesi successivi ai termini naturali. La normativa nazionale, a differenza di quella degli altri Stati membri, consente la circolazione fino all’ultimo giorno del mese nel quale scadrebbe la revisione ministeriale. Ne consegue che i termini UE potrebbero essere leggermente disallineati a quelli italiani. Di seguito si allega un estratto della circolare sopra citata utile ad individuare la casistica completa.

Un grazie particolare a Claudio di Sicurauto.it per l’informazione.