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Per gli operatoriCovid-19

Spett.le

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Oggetto: Emergenza sanitaria Centri di Controllo (Revisione ministeriale – Art. 80 del C.d.S.) – Segnalazione violazione delle norme governative per contenere il contagio da Covid-19

Visto il

  • DPCM 8 Marzo 2020, in particolare il punto a) dell’art 1: evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonchè all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. [..]
  • DPCM 9 Marzo 2020, in particolare il punto 1 dell’Art. 1 (Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale): Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all’art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all’intero territorio nazionale.
  • D.L. del 17 Marzo 2020, in particolare l’art. 92 comma 4 (Disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto pubblico di persone): In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 Gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 Ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 Luglio 2020 alle attività di vista e prova di cui agli articoli 75 78 del decreto legislativo 30 Aprile 1992, n.285 ovvero alle attività di revisione di cui all’Art. 80 del medesimo decreto legislativo.
  • Ordinanza 22 Marzo 2020 Ministero della Salute e Ministero dell’Interno, in particolare l’art.1: Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.
  • DPCM 22 Marzo 2020, in particolare l’Art. 1 punto a) e l’Allegato 1: Sono sospese tutte le attività produttive e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 1 [..] Allegato 1: [..] 45.2 (Codice ATECO) – Manutenzione e riparazione di autoveicoli [..] 71 (Codice ATECO) – Attività degli studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche. [..]
  • Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – registro ufficiale U.0001735 23/03/2020, in particolare le precisazioni in materia “Differimento termini operazioni tecniche”: Per quanto attiene la revisione, la disposizione ha carattere generale e non ammette eccezioni; pertanto trova applicazione con riguardo a qualunque categoria di veicolo soggetto a obbligo di revisione. Si specifica, in proposito, che nessuna incombenza è richiesta in capo agli interessati in quanto la proroga è operate ope-legis. La proroga è operante anche nel caso in cui il veicolo sia stato sottoposto a revisione con esito “ripetere” e a condizione che siano state sanate le irregolarità rilevate in tale sede.
  • Avviso all’utenza “Coronavirus 11” (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) Reg. Atti 0000977 24/03/2020, in particolare la porzione di tabella riportata di seguito:

  • D.L  25/03/2020 n.19, in particolare l’art. 4 (Sanzioni e controlli): Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all’articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 2, comma 1, ovvero dell’articolo 3, e’ punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all’articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. 

Considerando che

  • La ratio legis di tutte le norme sopra citata è ben evidente, ovvero contenere il contagio da Covid-19 disincentivando gli spostamenti non fondamentali e quindi i contatti fra persone.
  • La revisione ministeriale è stata ritenuta una pratica non essenziale in questo particolare momento di emergenza, quindi sono state prorogate le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. La proroga è quindi da intendersi come un dovere, non una semplice possibilità: anticipare la revisione ministeriale rispetto alla scadenza non ha mai avuto – e non ha tutt’ora – alcun senso logico.
  • Le varie delucidazioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti fanno intendere che tutte le revisioni ministeriali, anche quelle già scadute al 17 Marzo 2020 vengono prorogate al 31 Ottobre (revisioni con esito “ripetere” comprese).

Si deduce che

Considerano il carattere generale della proroga, l’atto di recarsi al centro di controllo per far sottoporre il proprio veicolo a revisione ministeriale non rientra più tra i “casi di necessità” previsti dal DPCM 8 Marzo 2020, o addirittura “assoluta urgenza” come da Ordinanza 22 Marzo 2020. Ne consegue che, nella circostanza sopra indicata si configura un reato punito con ammende da 300 a 3000€ con l’aggravante della violazione mediante l’utilizzo di veicolo come da D.L. 25 Marzo 2020. L’effettuazione della revisione ministeriale oggi si può considerare a tutti gli effetti vietata, ma per una serie di contingenze, le imprese che se ne occupano non sono sospese come da allegato 1 del DPCM 22 Marzo 2020. Nello specifico, le suddette imprese possono avere uno dei seguenti Codici ATECO (o entrambi):

  • 45.2 [e derivati] condiviso con le autofficine ritenute giustamente attività strategiche e fondamentali in questo momento di emergenza;
  • 71.20.21 (Controllo di qualità e certificazione di prodotti, processi e sistemi), una microcategoria all’interno del macrogruppo “71” composto da attività riguardanti l’edilizia (studi di architettura, studi di ingegneria, geologia, geometri ecc…).

Centri di controllo non sospesi, ma revisioni ministeriali rese di fatto illegali, un paradosso a tutti gli effetti, ma considerando la ratio legis, si può ritenere come unica anomalia la NON sospensione delle imprese, probabilmente avvenuta involontariamente (codici ATECO in comune con altre attività essenziali).

Si segnala

Molti titolari di centri di controllo, in ottemperanza alle normative sopra citate, nonchè per salvaguardare la propria salute e quelle dei relativi dipendenti, hanno scelto liberamente di chiudere le attività in quanto, per le stesse disposizioni, avrebbero dovuto affrontare un periodo di esercizio a fatturato 0. Un’altra fetta consistente, purtroppo, utilizza a proprio vantaggio il pretesto della NON sospensione delle attività continuando a svolgere revisioni ministeriali e inducendo i propri clienti a compiere reato raggirandoli con menzogne quali la non ufficialità della proroga o simili. Inoltre, tale sotterfugio viene mascherato con il pretesto di svolgere finte riparazioni di emergenza tramite l’autofficina per giustificare lo spostamento che, in alternativa, viene effettuato direttamente dagli addetti del centro di controllo/autofficina che ritirano a domicilio il veicolo consapevoli del rischio di denuncia. Questo comportamento è pericoloso per la collettività, in particolare per la salute pubblica in quanto “i veicoli rappresentano uno spazio ristretto a bassa circolazione di aria fresca, quindi potenziali luoghi in cui i microorganismi ristagnano” e parte della revisione ministeriale si svolge proprio all’interno dell’abitacolo degli stessi. Per concludere, questo atteggiamento mette in difficoltà i titolari di centro di controllo che hanno scelto liberamente di chiudere l’attività in quanto sono vittime, ancora una volta, di concorrenza sleale. A questo proposito, si allega una comunicazione di #########**, associazione di categoria dei centri di controllo, nella quale viene specificato palesemente che i centri di controllo non sono sospesi, quasi a voler invitare gli associati ad operare senza timori. Alla luce di tutto ciò, se non arriveranno per tempo disposizioni chiare da parte delle Autorità, si assisterà alla riapertura graduale di tutti i centri di controllo, il che significa ulteriore propagazione del Covid-19.

Si richiede

Si richiede a gran voce l’ufficializzazione della chiusura temporanea dei centri di controllo tramite comunicazione univoca e senza possibili interpretazioni ad-personam. In alternativa, sarebbe sufficiente inibire tramite blocco software la stampa dei talloncini che attestano la revisione ministeriale, oppure una sospensione provvisoria dei centri di controllo dal sito del Portale dell’Automobilista. Si rammenta inoltre che la maggior parte dei dipartimenti della Motorizzazione Civile ha comunicato tramite mail o pec la sospensione di numerose competenze quali la vigilanza relativa ai centri di controllo. Di conseguenza, le revisioni ministeriali vengono svolte senza supervisione, un grave pericolo per la sicurezza stradale, ma senz’altro secondario se paragonato all’emergenza sanitaria che tutti quanti stiamo chiamati a combattere insieme. Con l’auspicio di tornare il prima possibile alla normalità, porgo Distinti Saluti.

Diego Brambilla

Un comune cittadino

Un comune ispettore

Direttore Revisioniautoblog

Vicepresidente Associazione ICC

*I destinatari di questa lettere di denuncia sono alcuni membri della Commissione Trasporti del Parlamento, il Ministro dei Trasporti, la Direzione della Motorizzazione Civile e numerosi direttori dei vari dipartimenti.

**Per ragione di privacy non viene pubblicata la comunicazione citata, ma è stata allegata alle varie lettere ufficiali.