PETIZIONE FEDERISPETTORI

per formazione ed esami ispettori

Questa petizione è promossa da FEDERISPETTORI, associazione che tutela gli ispettori addetti alla revisione ministeriale e che da queste figure è esclusivamente composta. 


I motivi di questa petizione online sono, a nostro parere, una serie di lacune relative all’accordo Stato Regioni n.65/CSR che regolamenta i corsi di formazione abilitanti alla nostra professione.

Purtroppo, ed è un dato di fatto, ad oggi – 7 luglio 2021 – manca ancora un decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che istituisca l'”Organismo di Supervisione” a cui fa capo l’onere della determinazione di esami e commissioni d’esame per ottenere l’abilitazione al ruolo. Inoltre cogliamo l’occasione per rimarcare il pesante ritardo relativo al recepimento della direttiva 2014/45/UE tramite Decreto Ministeriale 214/17 e successivo Decreto Dirigenziale 211/18.

Dal 3 Aprile 2014, data della pubblicazione della direttiva 2014/45/UE, il Ministero era a conoscenza della necessità di regolamentare nuovamente la formazione degli ispettori in conformità ai nuovi requisiti fissati dall’UE per la figura dell’Ispettore: purtroppo le misure intraprese ad oggi appaiono di fatto decisamente inadeguate. All’art. 13 del Decreto Nazionale di recepimento della direttiva – il Decreto Ministeriale 214 pubblicato il 19 Maggio 2017 – viene chiaramente disposto il tempo di UN ANNO trascorso il quale le nuove regole diventano pienamente operative.

Con Decreto Dirigenziale 211/18, pubblicato due giorni prima del termine fissato dalla 2014/45/UE (18 Maggio 2018), viene concessa una breve proroga fino al 31 Agosto 2018 per consentire ai candidati già formati di conseguire l’esame: a partire da tale data però dobbiamo prendere atto che tutto l’iter risulta inspiegabilmente arenato ed all’orizzonte facciamo fatica ad intravedere prospettive, pianificazione e futuro. A partire dal 20 Maggio 2018 quindi nessun aspirante ispettore poteva ottenere il ruolo in conformità ai requisiti fissati all’allegato IV del Decreto Ministeriale 214/17 e non esisteva neanche una linea guida per i nuovi corsi di formazione. Il 17 Aprile 2019, a distanza di quasi un anno, viene pubblicato l’accordo Stato/Regioni n.65/CSR che ad oggi, purtroppo ed inspiegabilmente, è stato recepito solo da alcune regioni.

Quindi ci troviamo con i corsi avviati ma senza possibilità di svolgere gli esami abilitativi che, in ottemperanza alla direttiva 2014/45/UE, fanno capo ad un ente indipendente – l'”Organismo di Supervisione” – che di fatto non è stato ancora istituito.

Esaminando il testo succitato in merito ai corsi, a nostro parere alcuni punti dello stesso risultano discriminatori e lontani da un logico ed elastico buonsenso, ancor più nel periodo para pandemico che stiamo vivendo.

Nello specifico, punto 5 dell’art. 3 dell’Accordo Stato/regioni n.65/CSR viene esplicitamente bandita, senza alcuna motivazione, la formazione a distanza (FAD) in modalità e-learning peraltro proposta da alcune associazioni di categoria per ridurre i costi a carico delle imprese o dei corsisti stessi. Tuttavia ed in deroga a ciò, stante il protrarsi dell’emergenza Covid-19, il Ministero autorizza con Circolare M_INF.MOT.REGISTRO UFFICIALE.U.0031235.04 del 4/11/2020 la formazione a distanza richiamando la nota prot. 15966 del 9 Giugno 2020 che a sua volta autorizzava per tutto il periodo dello stato di emergenza tale modalità.

Durante questo periodo, che perdura tutt’oggi, il mondo dell’istruzione e del lavoro si sono adeguati a nuove modalità quali smart working ed e-learning, che hanno evidenziato e messo in luce la possibilità di avere numerosi benefici in termini organizzativi ed economici senza minimamente penalizzare e rinunciare alla qualità. Inoltre, considerando che gli esami abilitanti vengono erogati dall’Organismo di Supervisione (art. 5 Accordo Stato/Regioni n.65/C.S.R.) che è indipendente dall’ente di formazione, ai fini della qualità della verifica delle competenze si può ritenere del tutto ininfluente la modalità con il candidato in presenza.

Posando la nostra attenzione sull’Organismo di Supervisione – prescritto dalla direttiva 2014/45/UE ma non ancora istituito dalla normativa nazionale – notiamo che se ne raccomandi la determinazione secondo i principi prescritti all’allegato V della direttiva suddetta, dovendo essere i legittimatori di un ruolo così importante ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale.

Un altro punto di forte discriminazione, sempre a nostro parere, che emerge dalla lettura dell’Accordo Stato/Regioni è l’esclusione dalla docenza di tutti i formatori non in possesso di laurea in Ingegneria (punto 9 dell’art. 3 dell’Accordo Stato/Regioni n.65/C.S.R.).

In antitesi a quanto sopra riportato vengono però ammessi “membri del personale dipendente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti abilitati alla revisione dei veicoli” senza tener presente che da oltre 25 anni questo ruolo è stato affidato anche a soggetti privati.

Perché, dunque, questa discriminazione?

Inoltre gli enti di formazione accreditati ai sensi del vecchio accordo Stato/Regioni “Delibera 12 Giugno 2003 – S.O.G.U. n. 196 del 25.8.2003 – gli stessi che hanno ottenuto l’accreditamento secondo il nuovo Accordo Stato/Regioni – hanno dovuto implementare nel corpo docenti dei neolaureati estranei al settore dato che, ad oggi, meno dell’1% degli ispettori abilitati nel settore privato è in possesso di laurea ed i pochi abilitati non è sicuro ed automatico che si prestino a tale servizio.

A questo punto la domanda è: meglio solo formatori estranei alla materia a loro volta formati ad-hoc oppure gli stessi affiancati da ispettori che possano mettere a loro disposizione ed al servizio dei corsisti la loro competenza e la loro esperienza, a volte anche ultra-ventennale, sul campo?

Ancora una volta ricordiamo che, considerata la natura terza delle commissioni d’esame (rammentiamo che si parla sempre dell’Organismo di Supervisione), è interesse degli enti di formazione selezionare dei validi docenti indipendentemente dai titoli di studio, peraltro già circoscritti in relazione ai requisiti per accedere alla qualifica di ispettore.

Ultimo punto riguarda l’attuazione del requisito di competenza fissato al punto b) dell’allegato IV del Decreto Ministeriale 214/17, che di seguito riportiamo:

b) almeno tre anni di esperienza documentata o equivalente quale mentoraggio o studi documentati e una formazione appropriata nelle aree succitate riguardanti i veicoli stradali di cui sopra”.

Per quanto si ritenga corretto circoscrivere l’abilitazione a persone che abbiano già una certa esperienza nel campo, non ci pare corretto che un candidato senza requisiti di competenza non possa già accedere alla formazione: sono due aspetti completamente separati e distinti.

Reputiamo dunque opportuno ed auspicabile consentire ai candidati di avviare la formazione anche senza il requisito di esperienza, al fine di ammortizzare meglio l’impatto delle 296 ore di preparazione su – a titolo meramente esemplificativo – un lavoratore neodiplomato, magari con contratto di apprendistato e dal basso potere economico. 

Parimenti le aziende, ossia i centri di controllo che intendessero finanziare la formazione del candidato dipendente, potrebbero distribuire meglio i costi, la pianificazione e l’organizzazione del lavoro.

IN CONCLUSIONE, L’ASSOCIAZIONE FEDERISPETTORI CHIEDE

  1. di dare priorità alla determinazione dell’ente di supervisione (“Organismo di Supervisione”) incaricato anche di effettuare gli esami di abilitazione per gli ispettori, raccomandando che siano garantiti i principi di imparzialità, formazione e competenza tecnica,
  2. di prorogare a tempo indeterminato la formazione a distanza (FAD), almeno per quanto riguarda la parte teorica del corso (Modulo A e parte del Modulo B),
  3. di consentire ai docenti abilitati al ruolo di “ispettore” di effettuare la formazione, almeno per quanto riguarda il Modulo B (sezione relativa alla fase teorico/pratica della professione),
  4. di considerare il requisito di esperienza (3 anni per i diplomati, 6 mesi per i laureati) esclusivamente per l’accesso al ruolo e l’abilitazione finale, non per l’accesso alla formazione.

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