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LA QUESTIONE DELL'ISPETTORE
La figura professionale dell’ispettore, ex-responsabile tecnico della revisione ministeriale, è normata sia dal diritto comunitario che da quello nazionale.
Nello specifico si fa riferimento al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, Art. 240 del D.P.R. 495/92, ove vengono prescritti i requisiti minimi per accedere al ruolo. La direttiva 2014/45 UE invece delinea il profilo dell’ispettore tecnico, un professionista indipendente e libero di agire senza conflitti d’interesse.
Tanti oneri, ma non altrettanti onori: l’ispettore tecnico è, nei fatti, un semplice dipendente dei centri di controllo privati inquadrato come operaio generico nel CCNL Metalmeccanico, oppure impiegato nei contratti del Commercio.
Al di là della questione economica riteniamo che sia un diritto di ogni lavoratore avere un inquadramento che rappresenti l’effettiva mansione svolta, nonché il ruolo sociale all’interno della comunità.
Anche la Corte di Cassazione si è espressa a più riprese in merito attribuendo alla figura professionale la qualifica di sostituto pubblico ufficiale, in quanto concorre alla formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso poteri certificativi conferiti dalla legge.
IL SETTORE REVISIONI... OGGI
Sin dal principio della privatizzazione del settore si è persa di vista la reale funzione della REVISIONE ministeriale, il controllo tecnico del parco circolante indispensabile per la salvaguardia della sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente.
Negli anni si è via via instaurata nella mentalità dell’automobilista una falsa convinzione secondo la quale l’operazione tecnica è l’equivalente di un mero adempimento fiscale, complice il basso standard qualitativo dei centri di controllo nazionali.
L’attestazione di “revisione regolare” viene infatti venduta come fosse un comune bene o servizio applicando la tariffa ministeriale, talvolta scontata, ad un controllo superficiale che non ha nulla a che vedere con i dettami della legge.
Lo confermano i dati: a fronte di un quasi 100% di veicoli risultati conformi all’ispezione tecnica, permane un parco circolante visibilmente vetusto, inquinante ed in pessime condizioni di manutenzione. A farne le spese, oltre alla collettività, l’ispettore tecnico che, spesso, viene forzato dal titolare del centro di controllo ad effettuare false certificazioni a misura di cliente, regolari, rapide e senza troppe obiezioni.
L’intero settore è in balia di un circolo vizioso senza via d’uscita: adeguarsi alla concorrenza sleale è ormai un imperativo categorico per garantire il sostentamento economico dell’attività, pena la cessazione o banalmente la perdita del posto di lavoro. Occorre pertanto un cambio di rotta trasversale, netto, nell’interesse di tutti i cittadini.
In pillole
Assecondare i clienti per garantire il sostentamento economico delle attività, in qualsiasi misura, non è più una libera scelta di pochi, ma un imperativo categorico imposto dal mercato: chi non si adegua, soccombe.
I NOSTRI OBIETTIVI
Primo fra tutti il riconoscimento della categoria, non solo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che nel frattempo ha già previsto un apposito registro legittimandone di fatto la figura professionale) ma anche da parte del Ministero del Lavoro. Il nuovo inquadramento contrattuale comune a tutti gli Ispettori tecnici dovrà tenere presente sia dell’alto grado di competenza e formazione richiesto per accedere al ruolo che delle responsabilità penali connesse all’esercizio della funzione pubblica.
Secondo, non certo per ordine di importanza, la salvaguardia della salute di tutta la categoria. Un inquadramento contrattuale in linea con la propria mansione è indispensabile ai fini della corretta determinazione del DVR aziendale, il documento contenente la valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi. I danni sull’organismo causati dalla prolungata esposizione ai gas di scarico non vengono in alcun modo monitorati durante la visita annuale del lavoro e ad oggi non esistono D.P.I. obbligatori o sistemi di prevenzione per salvaguardare la salute degli ispettori.
In ultimo, l’applicazione del principio di terzietà nel settore revisioni, come sancito dal diritto comunitario.
“Durante l’effettuazione dei controlli, è opportuno che gli ispettori agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici”
Direttiva Europea 2014/45
In pillole
Cosa dice la legge
L’attività di revisione è disciplinata da norme di diritto pubblico, tanto che ai soggetti che la eseguono è riservata la qualifica di pubblici ufficiale poiché formano o concorrono a formare la volontà della pubblica amministrazione attraverso poteri certificativi che gli sono conferiti dalla legge.
La condotta di colui che attesti falsamente l’avvenuta revisione delle auto, dando atto che sono state compiute tutte le operazioni necessarie per l’espletamento della revisione del veicolo e con esito positivo quanto alla prova di regolarità delle parti esaminate, integra gli estremi del reato di falsità ideologica in atto pubblico.
CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA 17348-2020