Category

Covid-19

Per gli operatoriCovid-19

Alla Cortese att.ne MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione generale della prevenzione sanitaria – segr.dgprev@sanita.it Ufficio 4 –

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – p.rossi@sanita.it

e p.c.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Dipartimento per i Trasporti – dtt.segr@mit.gov.it

Direzione generale per la Motorizzazione – dgmot.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Vaccinazioni ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale

Egregi Ministri/Direttori Generali,

Il nostro Paese è entrato per l’ennesima volta in una spirale negativa per quanto riguarda la pandemia da Covid-19: i contagi aumentano, le terapie intensive si riempiono, la maggior parte delle regioni è entrata con D.L. 12 Marzo 2021 in zona rossa e permane il concreto rischio di un nuovo lockdown generalizzato. In questa realtà, il piano vaccinale nazionale procede a tappe ridotte e disomogenee. Vengono privilegiate categorie che non prevedono immediati pericoli lavorativi di contagio (pensiamo alla categoria dei sindaci, degli avvocati o dei notai come esempi concreti) mentre altre permangono a forte rischio: i lavoratori del comparto alimentare (supermercati, alimentari locali) che sono rimasti sempre in prima linea per necessità, le categorie di colf/badanti che svolgono un ruolo primario per la tutela e il sussidio per le persone più anziane e deboli e, per quel che riguarda strettamente la nostra associazione FederIspettori, anche gli ispettori tecnici dei centri di controllo che non hanno praticamente mai smesso di onorare il proprio ruolo di pubblico ufficiale incaricato alla salvaguardia della sicurezza stradale.

A partire dal primo lockdown nazionale introdotto con D.P.C.M. 22 Marzo 2020 sono stati eseguiti numerosi interventi di messa in sicurezza dei suddetti centri: sanificazioni dei locali, ingressi contingentati, misurazioni temperatura corporea e riorganizzazione del lavoro su appuntamento. Con il proseguire dell’emergenza, tali misure sono via via venute meno, complice l‘assenza di controlli capillari alle imprese e l’impossibilità concreta nel gestire l’utenza, talvolta indisciplinata ed ostile verso le restrizioni imposte dal governo. I dati dimostrano chiaramente la violazione dei protocolli Covid-19, oppure la relativa inefficacia che di fatto rende impossibile l’obbiettivo “zero contagi” ed il tanto auspicato ritorno alla normalità.

Il lavoro pratico dell’ispettore tecnico si svolge all’interno dell’abitacolo dei veicoli, uno spazio ristretto (1-2mq) e a basso ricircolo d’aria, una condizione ideale per la proliferazione dei virus. L’operazione viene ripetuta quotidianamente (dalla 10 alle 20 volte) su più vetture, amplificando notevolmente il rischio di una propagazione incontrollate del contagio, senza considerare il pericolo immediato per l’operatore in prima linea. Per giunta, le continue proroghe alle scadenze della revisione ministeriale hanno vanificato l’impegno nell’organizzazione degli appuntamenti scaglionati: periodi di fermo totale, ma attività comunque operative, si alternano a brevi intervalli ad altissima concentrazione di lavoro, quindi di automobili e persone. E’ bene menzionare l’esclusione delle imprese di settore da ristori e misure assistenziali nonostante gli ingenti danni al fatturato, una circostanza che induce alcuni imprenditori privati alla massimizzazione del profitto in brevi lassi temporali, con moli di lavoro ingestibili ottemperando ai protocolli di sicurezza.

Il sopraggiunto Regolamento Europeo 2021/267, in vigore nel nostro Paese dal 6 Marzo 2021, ha disposto un’ulteriore proroga delle scadenze originarie favorendo il ritorno di fatto al sistema revisioni caotico del 2020. Una situazione di pericolo in primis per la sicurezza stradale , ma anche – in maniera analoga – per la salute degli ispettori tecnici che saranno loro malgrado costretti alle modalità di lavoro sopra citate. Pertanto FederIspettori, in rappresentanza delle categoria degli ispettori tecnici dei centri di controllo che reputa a FORTE RISCHIO di contagio da COVID-19,

CHIEDE

il riconoscimenti come operatori primari per la collettività e l’inserimento nel piano vaccinale nazionale con una graduatoria di primo livello. La categoria conta all’attivo circa 20.000 operatori sparsi in tutto il territorio nazionale, un numero – considerate tutte le difficoltà del caso – facilmente gestibile dal SSN, soprattutto in rapporto al pericolo generale che potrebbe scaturire da una NON – vaccinazione di massa tempestiva degli addetti ai lavori.

Il Consiglio Direttivo

Per gli operatoriCovid-19

In data 4 Marzo 2021, in seguito all’ufficializzazione dell’adesione dell’Italia alla proroga europea ai sensi del regolamento Ue 2021/267, un titolare di centro di controllo ha condiviso di  nel gruppo Facebook Cra – Centri Revisione Auto – Supporto tecnico la lettera di sfogo inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’atto in se, ovvero una mail che non verrà mail letta dal destinatario, non è sicuramente degno di nota, ma il numero incredibile di reaction favorevoli da parte dei colleghi rende il pensiero pericolosamente rappresentativo e quindi merita attenzione. Come si pone un titolare di un centro di controllo nei confronti dello Stato?
Mi chiamo S####### D##### e sono co-titolare e ispettore di un centro revisione veicoli, sono venuto a conoscenza della scriteriata adesione del vostro dicastero alla proroga criminale della comunità europea di 10 mesi (roba da malati mentali) delle revisioni veicoli da settembre 2020 a giugno 2021…non so se siete al corrente, perché interessati solo a intascare lo stipendio statale garantito a prescindere, che il sistema revisioni italiano si basa sul sistema privato, ovvero aziende private svolgono il servizio che voi ministero non siete in grado di assicurare alla collettività. Tali centri non godono di uno stipendio sicuro come voi ma incassano i proventi del loro lavoro solo se i cittadini si presentano per richiedere il servizio offerto in concessione statale. In questo momento i centri sono tutti operativi, rispondono alle severe norme di contenimento dei contaggi covid per dare il servizio con il minimo rischio, aderendo a questa scriteriata proroga, fatta probabilmente solo ad uso e consumo di quei paesi che hanno esclusivamente un servizio gestito direttamente dallo stato, mettete in ginocchio 9000 aziende (ed oltre 20000 addetti) che lavorano per conto vostro, privandole di punto in bianco della possibilità di lavorare. Non ultimo date chiara dimostrazione del totale menefreghismo dello stato sul settore e inificate gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica su un operazione che non è una tassa ma un atto di civiltà.. Per concludere ricordatevi che avrete sulla coscenza molti morti che saranno provocati da veicoli inefficienti che potranno girare liberamente per le strade.. VERGOGNATEVI.
Dopo un anno di pandemia siamo ben avvezzi agli sfoghi degli imprenditori nei confronti della Pubblica Amministrazione responsabile delle misure contenitive che inevitabilmente contengono anche i guadagni. Luoghi comuni e proclami un tanto al chilo, ma il periodo è difficile per tutti, quindi sono comprensibili – o compatibili – certe reazioni. Ciò che non è tollerabile è però l’avversità nei confronti dello Stato da parte dell’ispettore tecnico, la figura professionale autorizzata dal Ministero dei Trasporti a ricoprire la funzione pubblica del controllo del parco circolante. In questo caso coincide con quella del titolare del centro revisioni, ma come possono coesistere due ruoli quasi antitetici in una singola persona? Da una parte l’imprenditore, che ha nella propria essenza la massimizzazione del profitto e l’avversità quasi fisiologica nei confronti dello Stato, il socio invisibile al quale vanno versati parte dei proventi del lavoro. Dall’altra il pubblico ufficiale, il servitore per eccellenza dello Stato, colui che lo rappresenta ed al contempo opera concorrendo una finalità sociale da anteporre, per legge, all’interesse privato, quindi al proprio tornaconto. Anche la direttiva quadro che disciplina l’ambito delle revisioni a livello europeo dispone, con testuali parole, che “gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale[..]”. Può ritenersi applicata questa prescrizione nel caso degli ispettori-titolari di centro di controllo? L’aspetto più preoccupante è legato tuttavia alla dinamica assurda presente in questo settore molto delicato. Considerando che il mercato, da sempre, premia coloro che operano in modo irregolare, ovvero certificando come idonei alla circolazione veicoli potenzialmente pericolosi, in questi periodi di crisi causati del rinvio dei termini di scadenza della revisione c’è da attendersi un’impennata del fenomeno. Chi si erge pubblicamente, senza timore, a nemico dello Stato [e l’autore della lettera è semplicemente uno dei tanti], difficilmente si farà problemi nel violare il codice deontologico del proprio ruolo di garante della sicurezza stradale. In un paese meno democratico, ma sicuramente più civile dell’Italia, certa cosa non accadrebbero. E’ vero, anche la proroga probabilmente non sarebbe stata applicata, ma questo è un altro discorso.

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Nel precedente articolo datato 27 Gennaio 2021 (link) vi avevamo messo in guardia per una bozza di normativa comunitaria che avrebbe, nel mezzo di tanti altri provvedimenti, rinviato nuovamente i termini della revisione ministeriale. Oggi non solo vi informiamo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento, protocollato come 2021/267 (link), ma di un’ulteriore allungamento dei termini della proroga. Se nella bozza 2021/0012 COD (link) veniva protratta di 7 mesi la validità delle revisioni con regolare scadenza dal 1° Settembre 2020 al 30 Aprile 2021, nell’atto ufficiale si arriva al 30 Giugno 2021, ed il rinvio non è più di 7 mesi, bensì di 10. Si riporta di seguito il comma specifico:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.” [Regolamento Europeo 2021/267 – Art. 5 – Comma 1]

Non è detta l’ultima parola. In deroga al principio di immediata applicabilità in tutti gli Stati membri tipico del “regolamento europeo”, viene espressamente consentito alle Autorità locali di rigettare la proroga qualora il paese non stia attraversando un periodo di emergenza incontrollabile. Tale facoltà viene prescritta al comma 5 dell’Art.5:

“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

Il giorno del giudizio sarà quindi il 3 Marzo 2021. Se entro tale data l’Italia non emetterà alcun atto di rinuncia si considereranno applicate anche sul territorio nazionale tutte le disposizioni contenute nel regolamento a partire dal 6 Marzo 2021. Incrociamo le dita: ne andrebbe della nostra sicurezza.

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Come è ormai noto, per effetto del DPCM 3 Novembre 2020 (link), ad ogni regione è assegnato un colore fra giallo, arancione e rosso a seconda del livello di criticità locale causato dell’epidemia Covid-19. Le aree a “rischio moderato” contrassegnate in giallo, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, sono soggette esclusivamente alle misure anti-contagio di carattere generale sancite all’Art. 1 del decreto. Senza entrare troppo nello specifico, non vige alcuna prescrizione per le attività nell’ambito dell’autoriparazione, se non l’obbligo di adeguamento al protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro siglato in data 24 Aprile 2020 da sindacati, associazioni di categoria e Ministeri competenti (allegato 12 del DPCM). Tale regime si applica in tutta Italia, senza distinzioni territoriali: centri di controllo ed autofficine quindi aperti, ma attenzione alle restrizioni relative agli spostamenti dei cittadini. Dunque, la domanda corretta da porsi è la seguente: posso raggiungere il centro di controllo senza violare la legge?  Nelle zone gialle la risposta è senz’altro sì, in quanto l’unica limitazione alla circolazione operante è il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fascia oraria nella quale è sottintesa la chiusura spontanea dei centri di controllo. Nelle regioni contrassegnate in arancione invece, ovvero quelle “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, la risposta è più articolata. Innanzitutto, al comma 4 dell’Art. 2, lettera b), viene inequivocabilmente prescritto il divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune”. Pertanto, a prescindere dal dubbio amletico ridondante dal Marzo 2020, ovvero se lo svolgimento della revisione ministeriale sia o meno una necessità, il transito verso il centro di controllo è autorizzato in quanto tali attività risultano non sospese dalle norme governative. Vi è tuttavia una limitazione: nelle zone arancioni, Sicilia e Puglia per il momento, vanno scelti obbligatoriamente i centri di controllo siti del proprio comune di residenza. Se non dovessero esisterne, è ritenuto lecito andare fuori paese, ma il transito deve essere giustificato con l’apposita autocertificazione da compilare in caso di fermo da parte delle Forze dell’Ordine. Ben più complessa la situazione in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria, regioni contrassegnate in rosso e definite come “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. A questo proposito, pare sia indispensabile la risoluzione del dubbio amletico in quanto gli spostamenti, anche all’interno del comune di residenza, sono ammessi esclusivamente “se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute” (Art. 3, comma 4 lettera a). Si può quindi considerare necessaria la revisione del proprio veicolo? Nel precedente lockdown generale di Marzo si era ritenuto di no in quanto, per effetto del Decreto Cura Italia (link), tutte le revisioni, anche quelle già scadute prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, erano prorogate ad Ottobre 2020. Pertanto, in assenza di scadenza imminente, la revisione ministeriale non poteva essere considerata una necessità, o addirittura un'”assoluta urgenza” come imposto dal Governo ad Aprile con l’aggravarsi della curva epidemiologica. Oggi però la situazione è ben differente. Nonostante la proroga nazionale e comunitaria consultabili cliccando qui, nel mese di Novembre sono in scadenza, oppure sono già scadute, le revisioni periodiche di alcune categorie di veicoli, nello specifico quelle che andavano regolarizzata entro Aprile 2020 per gli autoveicoli o entro Luglio 2020 per i motocicli. In linea teorica vale questa regola, ma è bene considerare le informazione contrastanti relativamente al tema proroghe, un ambito spesso misconosciuto anche dalle stesse Forze dell’Ordine. Si può quindi ritenere una necessità lo spostamento finalizzato alla regolarizzazione della revisione in scadenza, anche al di fuori del proprio comune di residenza qualora lo stesso sia privo di centri di controllo, ma non è chiaro se vanno considerati i termini prorogati o quelli regolari. Per concludere, si ricorda che il livello di rischio delle regioni può variare in base al miglioramento o all’aggravarsi della curva epidemiologica.

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

E’ vero, siamo in Italia, c’è il Coronavirus, si poteva sicuramente fare di meglio e blablabla… Tutto si può tollerare, meno l’ignoranza di coloro che dovrebbero far rispettare le legge, Forze dell’Ordine in primis, ma anche i vari addetti alla revisione ministeriale, dai titolari delle imprese agli ispettori. Comprensibile il disorientamento degli automobilisti che, proroga dopo proroga, si scontrano con un quadro normativo decisamente poco user friendly, ma i “professionisti” che giustificazione hanno? Sia chiaro, nessuno sconto di pena, naturalmente in senso lato, a coloro che hanno partorito questo scempio. Al tavolo degli imputati il Governo, responsabile dell’emanazione del DL “Cura Italia” che prevede la concentrazione di cinque mesi di revisioni in uno (Ottobre),  ma anche la Direzione Generale della Motorizzazione Civile che ha spinto per l’adozione della proroga facoltativa europea ai sensi del Regolamento 698/2020. Duplice condanna al primo imputato il quale, non contento, ha emanato nei primi di Settembre l’ennesimo Decreto Legge, il cosiddetto DL Semplificazione che, paradossalmente, ha complicato la vita a tutti, cittadini ed operatori. Come non bastasse, qualsiasi informazione è stata centellinata, o addirittura, memori delle prodezze del social media manager del Ministero dei Trasporti, divulgata con errori. La cronostoria della vicende sopracitate è disponibile nel nostro precedente articolo, consultabile cliccando qui. Ora torniamo alla pagina Facebook del Mit, la massima fonte di diritto nazionale: ma veramente siamo ridotti così? Esistono davvero pubblici ufficiali, sia membri delle Forze dell’Ordine che ispettori addetti alla revisione ministeriale, che fondano il proprio operato sui contenuti di un social network? Per non parlare di coloro che si fidano esclusivamente di Revisioniautoblog, o di Quattroruote, o di AlVolante. Per quanto possa far piacere la credibilità faticosamente guadagnata in tre anni di informazioni tempestive, precise e puntuali, tocca rimproverare gli incompetenti incapaci di consultare una semplice norma, l’abc di qualsivoglia lavoro statale o su concessione statale. Sarebbe come per un fabbro non saper saldare ad elettrodo, per uno chef non essere in grado di cucinare una pasta in bianco, o per un gommista non riuscire a stallonare una copertura su cerchio da 13 pollici. Tutti in attesa delle circolari esplicative che illustrano le norme con tanto di disegnini e tabelline a prova di bambino, altrimenti, il paese si ferma. Anche in questo caso, però, si riesce comunque a cadere in fallo danneggiando i cittadini con informazioni sbagliate o contravvenzioni illegittime. E poi, come non citare  coloro che posizionano in cima alla gerarchia delle fonti di diritto il cuggino vigile (o viceversa “quello delle revisioni”), l’impiegato/a della Motorizzazione Civile, ma anche, perchè no, un Direttore Generale ai Trasporti, come se questi avesse la facoltà di legiferare in barba al Parlamento nazionale ed europeo. E’ mai possibile che un pubblico ufficiale non sappia che un Regolamento Europeo sia direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza atti di recepimento? E non serve aver studiato giurisprudenza: è sufficiente consultare una qualsiasi pagina web accreditata, ce ne sono a decine. E le norme introvabili o incomprensibili dove le mattiamo? Primi risultati di Google, direttamente alle pagine web della Gazzetta Ufficiale, nazionale ed europea:

Ad ogni modo, sperando di fare cosa gradita per gli amanti della pappa pronta, si riporta integralmente la didascalia alla tabella nell’immagine di copertina, post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 Ottobre 2020:

Revisione scaduta? Ecco le proroghe per le diverse categorie di veicoli immatricolati in Italia previste dalle ultime norme nazionali e dell’Unione europea in questo periodo di emergenza sanitaria.
I veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
– a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
– a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)
I veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).

Questo è il riepilogo delle proroghe in vigore coordinando le disposizioni
– del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120 – articolo 49, comma 5-septies (https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/09/14/20A04921/sg)
– del Regolamento UE 2020/698 – articolo 5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN)

Il Ministero dell’interno, per l’applicazione delle proroghe, ha dato le indicazioni operative agli organi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigli urbani) con l’allegato 7 della Circolare 22 ottobre 2020 prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 (http://www.mit.gov.it/…/circolare-ministero-interno…).

N.B. Le norme sopra citate sono sufficienti per vincere qualsiasi ricorso da Prefetto o Giudice di Pace in caso di multa illegittima. Diffidate dei centri di controllo che, alla vostra richiesta mirata, vi illustrano un quadro normativo diverso da quello appena descritto: poca competenza o volontà di guadagnare a tutti i costi. Passate oltre.

EDIT: Tornando in tema “disegnini e tabelline”, ci giungono segnalazioni da tutta Italia in merito alla mala interpretazione delle proroghe da parte di  numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine. Infatti, pare che il layout del prospetto abbia tratto in inganno parecchi operatori convincendoli che i vari termini del rinvio fossero relativi esclusivamente alla categoria di veicoli graficamente corrispondente nella parte sinistra della tabella. Nell’immagine di seguito riportata, si evince come, ad esempio, la proroga ai sensi del regolamento europea 698/2020 parrebbe applicabile limitatamente ai veicoli di categoria N, quando in realtà coinvolge tutti gli autoveicoli. Duole doverlo precisare, ma pare si estremamente necessario: la tabelle è divisa in 2 macro-gruppi: il primo comprende le categorie M,N, O3 e O4 mentre il secondo L, O1 e O2, come prescritto dalla normativa vigente.

Nel frattempo, piovono multe…

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Di questi tempi, stare al passo con le proroghe relative alla scadenza della revisione ministeriale è più difficile che seguire la moda, e a dirlo non è un giornalista qualsiasi, ma un addetto ai lavori. L’intento di questo articolo è molto lontano dalla sterile critica politica cavalcando la presunta inutilità di ulteriori rinvii, ma si mira banalmente a fare un po’ di chiarezza, quella chiesta a gran voce dal comparto revisioni in primis, seguito a ruota da automobilisti e Forze dell’Ordine. Con un pizzico di rammarico – ma con i piedi per terra – duole ricordare che in un paese civile non dovrebbe essere un semplice blog il punto di riferimento nazionale per un intero settore, ma vista la totale negligenza del Ministero competente (o in-competente), ad ognuno tocca arrangiarsi come può (che tristezza!). D’altronde, non c’è tempo da perdere: gli automobilisti vengono continuamente multati illegittimamente, le Forze dell’Ordine si rivolgono ai Centri di Controllo per avere risposte e certe e questi ultimi brancolano nell’oscurità totale. Arrivati questo punto, è bene rassegnarsi alla speranza di ottenere un calendario istituzionale dei rinvii (che pretese!), ma coordinando le varie informazioni ufficiali centellinate dai vari chi-di-dovere, si può comunque giungere ad un punto fermo. É un lavoro da detective, pertanto è indispensabile ripercorrere la cronostoria delle proroghe aggiungendo passo dopo passo i singoli tasselli, ovvero gli emendamenti o le nuove norme:

17 Marzo 2020 – DL n.18 (Cura Italia) (link): Al comma 4 dell’articolo 92 del citato decreto legge, vengono di fatto rinviate tutte le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020. Il provvedimento interessa tutte le categorie di veicoli soggette a revisione periodica, e si applica indistintamente per quanto riguarda l’art.80 del C.d.S. (controllo tecnico periodico), l’art. 78 (visita e prova) e l’art. 75 (accertamento tecnico per la circolazione). La disposizione è valida anche per i veicoli non in regola alla data di entrata in vigore delle disposizioni, il primo elemento di confusione per Forze dell’Ordine, automobilisti e Centri di Revisione responsabile, rispettivamente, di una pioggia di multe illegittime, ricorsi ed aperture straordinarie durante il lockdown. Una serie di circolari operative  (circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link)/circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link)) chiarisce inequivocabilmente questo aspetto, ma la diffusione poco capillare delle stesse impedisce comunque il passaggio dell’informazione: ognuno opera secondo le proprie fonti. Il paese è nel caos, e pensare che si trattava di una semplice regola scritta nero su bianco, in italiano più che comprensibile.

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Avviso all’utenza Coronavirus n.11

24 Aprile 2020 – Legge n.27 (link): Il sopra citato DL n.18 viene convertito in legge senza modifiche all’art. 92 comma 4. Pertanto, i termini della proroga rimangono invariati.

25 Maggio 2020 – Regolamento UE 698/2020 (link) –  Anche l’Europa dice la sua in materia revisione veicoli introducendo la possibilità di beneficiare di un ulteriore slittamento di sette mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto 2020. Effettivamente era necessaria una disciplina condivisa per garantire il principio comunitario della libera circolazione, anche perchè la pandemia non ha colpito gli Stati membri in egual misura. Nonostante il carattere di immediata efficacia tipico del regolamento UE, gerarchicamente superiore a qualsiasi norma nazionale, il Parlamento Europeo lascia ad ogni paese la facoltà di applicare o meno le disposizioni, a patto che vengano comunque rispettate le decisioni locali. Inizialmente si pensa ad un rigetto da parte della nostro Ministero competente, visto il già operativo comma 4 dell’art 92 della Legge. n.27 e considerata l’incalzante riprese dell’attività economica dopo oltre due mesi di lockdown. L’entrata in vigore delle disposizioni è fissata al 4 Giugno 2020, ma entro tale data giungono le comunicazioni di rinuncia da parte di 24 dei 27 Stati membri dell’Unione Europea, Italia esclusa. Il paese piomba nuovamente nell’incertezza. Le misure si applicheranno anche per i veicoli immatricolati in Italia o riguardano esclusivamente il transito oltre confine? Secondo il buonsenso, una misura concepita per garantire la circolazione transfrontaliera non dovrebbe coinvolgere la disciplina interna, ma l’ultima parola spetta sempre a chi-di-dovere.

5 Giugno 2020 – Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) – Agli “Interni” l’ardua impresa di comunicare al paese le novità in materia revisione veicoli, ma che fine ha fatto il Ministero competente? Lecito porsi la domanda, in quanto, da Maggio in poi, nessuno ha più traccia dell’ente pubblico preposto. Sedi periferiche della Motorizzazione Civile perennemente in smartworking, telefoni che squillano a vuoto e neanche uno straccio di comunicazione ufficiale: solo un post Facebook, datato 16 Luglio 2020, dalla pagina del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In sintesi, viene riportato  il contenuto della sopra citata circolare degli Interni, con l’aggiunta della tabella esplicativa riportata di seguito. Entrambe le proroghe, nazionale e comunitaria, vigono contemporaneamente sul territorio, ma è necessario porre molta attenzione in quanto i campi di applicazione ed i termini temporali sono differenti. La prima riguarda tutte le categoria di veicoli soggetti a revisione periodica con scadenza entro Luglio 2020, mentre la seconda esclude i motocicli (categoria L) ed i rimorchi leggeri (categoria O1,O2) ed ha come limiti temporali Febbraio ed Agosto 2020. Di conseguenza, il calendario revisioni che ne deriva non è affatto semplice, poco intuitivo e quindi difficilmente assimilabile da utenza e Forze dell’Ordine. Nel frattempo, dal Parlamento italiano trapelano le prime bozze del cosiddetto DL Semplificazione che, fra i tanti emendamenti, prevede un’ulteriore nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali.

11 Settembre 2020 – Legge n.120 (link) – Approvato in via definitiva il già citato “DL Semplificazione 76/2020” e convertito in legge (L.120). Nello specifico, l’art. 49 comma 5-septies della stessa contiene un emendamento al già operativo comma 4 dell’art. 92 della Legge n. 27, ovvero la proroga nazionale. Il rinvio ad Ottobre per le scadenze entro Luglio rimane invariato, ma vengono introdotti due ulteriori slittamenti: a Dicembre 2020 per le scadenze di Agosto/Settembre ed a Febbraio 2021 per quelle di Ottobre, Novembre e Dicembre. L’intento del legislatore, incalzato dalle associazioni di categoria, era quello di semplificare il precedente quadro normativo, nello spirito del decreto legge. Tuttavia, chi-di-dovere ha vergognosamente dimenticato che una norma nazionale non può in alcun modo abrogare la disciplina comunitaria, e la conferma dello scivolone arriva dalla ormai tristemente nota pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (immagine di destra), l’unico canale di comunicazione del vergognoso ente pubblico. Come se nulla fosse, viene menzionata esclusivamente la proroga nazionale, ma dopo numerose richieste incredule da parte degli operatori del settore viene modificato il post. É infatti ragionevole pensare che, al pari della precedente versione del comma 4 dell’art. 92 della legge n.27, il nuovo calendario debba essere interfacciato ed allineato a quello UE, essendo il sopra citato regolamento comunitario ancora in vigore. A questo proposito, compare il seguente testo in sostituzione alla tabella: “[..]Queste disposizioni devono essere coordinate con quelle del vigente Regolamento UE 2020/698 [..] Aggiorneremo questo post appena sarà emesso un provvedimento di armonizzazione tra la norma Ue e quella italiana.”  A distanza di un mese, il post è rimasto invariato e nessuna circolare o avviso sono stati diramati dal Ministero dei Trasporti o dalla Motorizzazione Civile, salvo da alcuni dipartimenti che “coraggiosamente” hanno preso posizione.  É il caso della DGT Nord Est, che con circolare interna 0178990 del 21/9/2020 (link) diffonde una tabella dal contenuto fuorviante (immagine sotto), in quanto viene nettamente separato l’ambito nazionale da quello comunitario, lasciando intendere che la proroga europea sia valido esclusivamente oltre confine.

Le uniche informazioni sufficientemente esaustive sono consultabili dal sito della Polizia di Stato, sempre aggiornato in materia proroghe sin dal principio dell’emergenza Covid (link). Citando testuali parole, “il  Decreto Legge n.18 del 17 Marzo 2020 [Cura Italia], emanato per far fronte all’emergenza Covid-19, ha inciso sulle scadenze di atti amministrativi e autorizzazioni. La legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30 aprile 2020), in sede di conversione, ha introdotto delle modifiche a quanto era stato disposto il 17 marzo con il suddetto decreto legge. Ulteriori aggiornamenti sono stati apportati dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 [DL Semplificazione], che ha convertito il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In ambito “stradale” le norme devono altresì essere coordinate con quanto disposto con il Regolamento (UE) 2020/698, in vigore dal 4 giugno 2020 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 165 del 27 maggio 2020.”  Nell’immagine di destra, un estratto delle FAQ del sito della Polizia di Stato utili a comprendere la nuova calendarizzazione delle revisioni ministeriali. Al fine di schematizzare e semplificare il più possibile in via definitiva il quadro normativo, si riporta la tabella pubblicata 11 Settembre 2020 (link articolo).

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

In data 10 Settembre 2020 è stato approvato integralmente alla Camera il testo del “DL Semplificazione” (o DL 76/2020 – link), quindi il decreto legge è convertito in legge senza rettifiche. Se l’intento del legislatore era quello, banalmente, di semplificare qualsivoglia ambito della quotidianità, nel settore revisioni ha fatto un buco nell’acqua, anzi, un buco nei bilanci delle imprese del comparto. Il riferimento è alla proroga delle scadenze, già disciplinata contemporaneamente dal comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) e dal del regolamento europeo 698/2020 (link). Sembra assurdo, ma è proprio così: lo stesso ambito è normato da prescrizioni differenti, emesse da organi differenti e chiaramente in contrasto l’un l’altra. La disciplina nazionale prorogava per tutte le categorie di veicoli soggetti a revisione le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, quella europea invece prevede uno slittamento di 7 mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto, ma solo per gli autoveicoli. È il Ministero dell’Interno, in data 5 Maggio 2020, a fornire tramite circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) le indicazioni operative per l’applicazione delle norme entro il confine. Il risultato è un quadro normativo complesso, che si può sintetizzare con la tabella di seguito proposta:

I termini della nuova proroga disciplinata dal “DL semplificazione” invece si possono così riassumere (link approfondimento): :

Chi preferisce la primo prospetto, chi il secondo, ma il problema è un altro: il nuovo calendario non sostituisce il precedente. Il DL Semplificazione contiene in questo caso un emendamento ad una norma già presente, nello specifico al sopra citato comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27, il quale non ha la facoltà di abrogare la disciplina europea. È legittimo quindi prevedere un allineamento delle norme, come già avvenuto in occasione dell’attuazione della 698/2020. Se i criteri sono gli stessi – ed il linea teorica lo sono -, il prospetto rappresentato nell’immagine di copertina è la sintesi esatta delle norme, salvo smentita da parte dei ministeri competenti. Anche solo graficamente, è evidente la complessità del nuovo calendario, ma i contenuti sono esilaranti. Gli autoveicoli la cui revisione normalmente scadrebbe in Agosto 2020 si devono presentare all’appuntamento obbligatorio entro il 31 Marzo 2021 (698/2020), ma quelli del mese successivo hanno la scadenza entro la fine dell’anno corrente (DL 76/2020). Da Ottobre in poi, fino a Dicembre, i termini coincidono con il 28 Febbraio 2021, due mesi dopo le scadenze di Settembre 2020, ma in anticipo di un mese rispetto a quelle di Agosto dello stesso anno. Tutto più semplice per i motoveicoli, considerando la non applicabilità delle norme europee, ma le disposizioni nazionali mettono in seria difficoltà i centri di revisione in quanto le scadenze primaverili o estive sono slittate nei mesi inverali. Si prevede, di conseguenza, un rinvio ulteriore per scelta dei motociclisti, in attesa della stagione calda. Un caos senza precedenti, insomma, che danneggerà le imprese del settore, in primis, ma anche gli automobilisti sui quali si abbatterà una pioggia di multe, illecite. Siamo sicuri si tratti di DL “semplificazione”?

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Il DL Semplificazioni (DL 76/2020) (link) approvato in Senato in data 4 Settembre 2020 contiene importanti novità nell’ambito dei collaudi disciplinati dagli articoli 75,78 e 80 del C.d.S.. Per agevolare gli automobilisti in risposta all’emergenza Covid-19, alcune scadenze erano state prorogate dal cosiddetto decreto “Cura Italia” convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link). “Tutto regolare”, se non fosse che in data 25 Maggio 2020 entra in vigore il regolamento europeo 2020/698 (link) che prevede un’ulteriore slittamento delle scadenze completamente disallineato rispetto alla norma nazionale. La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) chiarisce, per così dire, la corretta applicazione di entrambe le leggi entro i confini ed in territorio UE: un caos totale. Gli autoveicoli le cui scadenze erano fissate al 31 Ottobre 2020 vengono rinviati a scaglioni fino a Febbraio 2021 seguendo la regola comunitaria dei sette mesi dalla normale scadenza, ma per i motoveicoli la proroga rimane invariata (clicca qui per tutti i dettagli). A prova della complessità del precedente quadro normativo, di seguito se ne propone una breve sintesi schematica:

Sicuramente il succitato ordinamento era da rivedere in chiave semplificatoria, ma è inammissibile, nel rispetto di cittadini ed operatori, cambiare le regole ad ogni trimestre. Nello specifico, il recente emendamento all’art. 92 comma 4 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 reca testuali parole: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 Febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020“. L’unico auspicio, della serie “la speranza è l’ultima a morire”, è la rinuncia da parte dell’Italia al regolamento UE 2020/698 che altrimenti comporterebbe un’ulteriore complicazione del quadro normativo: attendiamo ottimisti le circolari esplicative emesse dai Ministeri competenti.

Altri due emendamenti introdurranno un importante cambiamento nel settore dei collaudi, sempre in chiave semplificatoria e chiaramente a discapito della sicurezza stradale. Nulla di nuovo: chi legifera non ha la benchè minima idea di cosa sia o come si svolga una visita e prova in generale, mentre chi propone le norme ha interessi inconciliabili con quelli della collettività. Si riportano di seguito i testi integrali:

  • b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: « 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato  secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 ».

In sostanza, parrebbe che qualsiasi ispettore abilitato – anche quelli con diploma di ex-responsabile tecnico magari non operativi da anni (o decenni) – potrà svolgere per un breve lasso di tempo le revisioni dei mezzi cosiddetti “pesanti”. Se mal gestita, questa novità potrebbe seriamente mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, altrimenti sarebbe il primo passo per il pareggiamento di competenze fra operatori pubblici e privati, requisito fondamentale per la tanto auspicata rivoluzione del settore revisioni.

  • g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
    dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione ».

L’intento è chiaramente sempre quello di alleggerire la Motorizzazione Civile dalle competenze esclusive, ma siamo certi che l’abolizione dei collaudi a seguito di sostituzione del serbatoio GPL o installazione del gancio di traino, ad esempio, sia la strada giusta? In diverse occasioni abbiamo suggerito il passaggio di competenza ai centri di controllo privati in quanto riteniamo il principio di terzietà alla base di un sistema di certificazioni e controllo efficace, ma a quanto pare in Italia le priorità siano altre. Sostituire una semplice autodichiarazione (dichiarazione dell’installatore) al processo di visita e prova farebbe guadagnare ai diretti interessati una pericolosa indipendenza che senz’altro avrà ripercussioni sulla qualità dei lavori svolti, con particolare riferimento alla sicurezza.  A onor del vero, si riporta quanto avviene quotidianamente nell’ambito delle sostituzioni di serbatoi GPL. Solo alcuni autoriparatori sono autorizzati dal Ministero dei Trasporti a questo tipo di operazioni, ma l’abilitazione viene spesso condivisa con altre autofficine generiche non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Se la presente disposizione dovesse essere approvata anche alla Camera dei Deputati, la certificazione degli impianti, sempre e solo sulla carta, sarà gestita da meccanici che non hanno nemmeno eseguito il lavoro in prima persona: faremo di tutto, nell’interesse dei cittadini, affinchè tutto ciò non accada.

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

In data 27 Maggio 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea alcuni atti legislativi volti ad uniformare a livello comunitario le misure emergenziali prese dagli Stati membri in risposta alla pandemia Covid-19. In particolare, il regolamento UE 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) contenente le disposizioni in materia “proroga di certificati, licenze ed autorizzazioni nel settore trasporti” ridefinisce il calendario delle revisioni periodiche, ma non ha nulla a che vedere con quello italiano disciplinato dalla legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del “Cura Italia”)(link). Nonostante si tratti di “regolamento”, che a differenza della “direttiva” entra immediatamente in vigore senza atti di recepimento nazionale, da un’attenta lettura pare non si tratti di diktat, bensì di linea guida generale. Al fine di garantire il principio fondante comunitario della libera circolazione di persone e merci quindi di veicoli -, è necessario che gli Stati membri rispettino reciprocamente le misure adottate durante l’emergenza, nello specifico quelle relative alla proroga del controllo tecnico veicolare. A questo proposito sono stati fissati nuovi termini, ma sono da considerarsi validi unicamente per i veicoli immatricolati negli stati membri che decidono di aderirvi. Questo principio è chiaramente definito al “considerando n.19” del succitato regolamento: “L’epidemia di Covid-19 ha colpito l’intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario,  [..] dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l’applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. (altro…)

In data 27 Maggio 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea alcuni atti legislativi volti ad uniformare a livello comunitario le misure emergenziali prese dagli Stati membri in risposta alla pandemia Covid-19. In particolare, il regolamento UE 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) contenente le disposizioni in materia “proroga di certificati, licenze ed autorizzazioni nel settore trasporti” ridefinisce il calendario delle revisioni periodiche, ma non ha nulla a che vedere con quello italiano disciplinato dalla legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del “Cura Italia”)(link). Nonostante si tratti di “regolamento”, che a differenza della “direttiva” entra immediatamente in vigore senza atti di recepimento nazionale, da un’attenta lettura pare non si tratti di diktat, bensì di linea guida generale. Al fine di garantire il principio fondante comunitario della libera circolazione di persone e merci quindi di veicoli -, è necessario che gli Stati membri rispettino reciprocamente le misure adottate durante l’emergenza, nello specifico quelle relative alla proroga del controllo tecnico veicolare. A questo proposito sono stati fissati nuovi termini, ma sono da considerarsi validi unicamente per i veicoli immatricolati negli stati membri che decidono di aderirvi. Questo principio è chiaramente definito al “considerando n.19” del succitato regolamento: “L’epidemia di Covid-19 ha colpito l’intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario,  [..] dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l’applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. (altro…)