Al primo del mese, com’è ormai consuetudine, la redazione di Revisioniautoblog ha giocato uno scherzetto pungente ai propri lettori e followers delle varie pagine social [Facebook] [LinkedIn] [Instagram] [YouTube]. Il pesce d’aprile (link) è riuscito talmente bene che abbiamo ricevuto chiamate, mail e messaggi privati da parte di numerosissimi appartenenti al settore revisioni, dal semplice ispettore al titolare di centro di controllo, dal programmatore della software house al tecnico-rivenditore di attrezzatura. Insomma, se la sono bevuta in molti, complice senz’altro l’autorevolezza di questo blog, ma anche il contenuto dell’articolo che in fin dei conti non era nulla di così trascendentale. Avessimo parlato di incremento della tariffa a 100€, oppure di revisione su base volontaria, di “autocertificazione di buona manutenzione del veicolo” e così via avrebbero tutti gridato alla fake news, o almeno si spera, ma quando il tema è l’indipendenza degli ispettori c’è sempre molta attenzione e di conseguenza preoccupazione o speranza a seconda delle propria posizione. Ciò che fino a qualche anno fa sembrava frutto di menti perverse progressiste oggi è attualità e lo si nota dallo stampo dei commenti, dalle discussioni e delle prese di posizione da parte di personaggi, anche autorevoli, notoriamente avversi a questo cambiamento. Infatti, se prima l’intero argomento veniva liquidato con una fragorosa risata di scherno, ora si corre ai ripari: “tanto ci sarà la proroga!” scrive fra i commenti il popolo di Facebook, mentre coloro che hanno la facoltà di dialogare con il Ministero mettono in atto strategie difensive per un recepimento indolore, ormai tardivo, del principio di terzietà. Già, recepimento, perchè ancora una volta vale la pena ricordare non si tratta di idee malsane di qualche pazzo visionario, bensì di norme già approvate dagli organi di legislazione comunitari che necessitano solamente di essere introdotte nel diritto nazionale, un passaggio obbligatorio che rientra nella natura della direttiva UE. Lo spirito di queste fonti di diritto è appunto quello di consentire a tutti gli stati membri, considerandone la disparità, di raggiungere l’obbiettivo prefissato in modo progressivo, evitando danni e criticità alle categorie interessate. Micro realtà disomogenee implicano tempi di adeguamento e sforzi differenti ed è per questo che nazioni all’avanguardia in materia di controllo tecnico dei veicoli come la Germania possono tranquillamente tirare un respiro di sollievo in quanto già parzialmente conformi alle nuove disposizioni. Poi arriva l’Italia che vanta la peggior Motorizzazione d’Europa (l’applicazione della recente proroga è l’ennesima dimostrazione), un sistema revisioni che fa acqua da tutte le parti (a questo proposito non serve argomentare) e a distanza di 7 anni dall’emissione della direttiva 2014/45Ue fa orecchie da mercante, come se il problema non la riguardasse. Essì, oramai è un problema, in quanto attività regolarmente operative e legittimate dallo Stato si vedranno abbassare la serranda da un giorno all’altro. Fantascienza? Catastrofismo? Quanti centri di revisione attualmente sono inattivi perchè sprovvisti dell’ispettore, la prima grande novità introdotta dalla direttiva comunitaria? Ma è colpa dei burocrati europei o del sistema nazionale che non è stato in grado di organizzarsi per tempo pubblicando all’ultimo giorno utile un copia-incolla disastroso della 2014/45Ue? D’altronde c’erano priorità quali l’abolizione del padale pressometrico, il sostituto errettì e via dicendo…
Duole prendere atto dei risvolti negativi che il scellerato iter di recepimento direttiva europea sta causando all’intero comparto revisioni, ma, si ribadisce, è solamente un problema di mala-gestione. Tutto il settore paga e pagherà le conseguenze della strategia fallimentare impiegata fino ad ora dai – passatemi il termine – negazionisti della terzietà, coloro che pensano di risolvere il “problema” ignorandolo. Peccato si tratti banalmente di ignoranti, con riferimento al significato etimologico del vocabolo, ovvero persone che ignorano, in questo caso, la storia e l’evoluzione della normativa automotive nazionale ed internazionale. Se nel primo Codice della Strada dell’età contemporanea, il Regio Decreto 8 Dicembre 1933 n.1740, tutte le norme riguardavano esclusivamente l’Italia per ovvie ragioni storico-politiche (N.d.r. era firmato Benito Mussolini!), già dal D.P.R. 393/59 del 1959 viene introdotto qualche riferimento alla regolamentazione comunitaria, come ad esempio il “proiettore europeo unificato” (Art. 196 D.P.R. 420/59), l’anabbagliante con fascio asimmetrico che attualmente equipaggia tutti i veicoli in circolazione. La vera rivoluzione è tuttavia rappresentata dell’emanazione della direttiva europea quadro relative all’omologazione degli autoveicoli, la 70/156CEE, dei motoveicoli, la 92/61CEE, e tutte quelle che disciplinano l’approvazione delle varie unità tecniche indipendenti (dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, freni, serbatoi, emissioni inquinanti ecc). Nel “nuovo” Codice della Strada infatti, D.Lgs n.285 del 1992, tutti gli ambiti già regolamentati dalla normativa comunitaria vengono rimandati ad essa in virtù del superiore grado nella gerarchia delle fonti di diritto. “Qualora le norme di cui al comma 3-bis si riferiscano a sistemi, componenti ed entita’ tecniche oggetto di direttive comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall’Ufficio europeo per le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le prescrizioni di approvazione nazionale e di installazione sono conformi a quanto previsto dalle predette direttive o regolamenti.” (Art. 75 D.Lgs 285/92, comma 3-ter). Nel prossimo Codice della Strada è dunque lecito aspettarsi in materia di revisione dei veicoli un’attuazione integrale della disciplina comunitaria, oggi contenuta nella direttiva 2014/45Ue, un domani in qualche regolamento Ue, una fonte di diretto ancora più blindata della “semplice” direttiva. Che ne sarà di tutto coloro che considerano una mail da parte dell’impiegato della Motorizzazione più autorevole della Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea “perkè siamo in Italia e non in Europaaa111!!111”?
Chi non partecipa al cambiamento lo subirà, è inevitabile.
Curiosità – La durata media dei vari Codici della Strada è di circa 30 anni, un intervallo di tempo nel quale sono oggetto di numerosi emendamenti in base al progresso tecnico dei veicoli e all’evoluzione dei comportamenti dell’uomo. Quando l’entità delle modifiche risulta sconvolgere completamente il testo originale, di prassi si provvede ad una nuova stesura integrale del documento. L’attuale Codice della Strada D.Lgs 285/92 spegne quest’anno la ventinovesima candelina: nasce in un periodo nel quale non esistevano nemmeno i catalizzatori per i motori a benzina mentre oggi si parla di elettrificazione totale e di guida autonoma. Chi ha orecchie per intendere intenda.


In esclusiva il testo integrale dell’emendamento all’articolo 240 del Regolamento di Attuazione al Codice della Strada D.P.R. 495/92 approvato in data odierna:
Art. 240.
(Art. 80, CdS)
Requisiti degli ispettori.
1. I requisiti personali e professionali dell’ispettore del centro di controllo sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) (…)
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite nell’accordo Stato/regioni n.65 C.s.r. del 19/4/2019 ed aver frequentato tutti gli aggiornamenti professionali obbligatori a cadenza triennale.
1 bis. È opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici.
2. L’ispettore non deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso un’unica impresa o consorzio titolare dell’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 80 del Codice della Strada. Le modalità di assegnazione arbitraria dell’ispettore al centro di controllo saranno stabilite con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

Art. 240.
(Art. 80, CdS)
Requisiti degli ispettori.
1. I requisiti personali e professionali dell’ispettore del centro di controllo sono i seguenti:
a) avere raggiunto la maggiore età;
b) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
c) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
d) essere cittadino italiano o di altro stato membro della Comunità Europea, ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
e) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall’articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
f) (…)
g) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o di maturità scientifica ovvero un diploma di laurea o di laurea breve in ingegneria;
h) aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite nell’accordo Stato/regioni n.65 C.s.r. del 19/4/2019 ed aver frequentato tutti gli aggiornamenti professionali obbligatori a cadenza triennale.
1 bis. È opportuno che gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici.
2. L’ispettore non deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso un’unica impresa o consorzio titolare dell’autorizzazione di cui al comma 8 dell’art. 80 del Codice della Strada. Le modalità di assegnazione arbitraria dell’ispettore al centro di controllo saranno stabilite con successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili.

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