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Marzo 2021

Per gli operatoriPer gli utentiTecnica

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Diego Brambilla, ispettore della revisione ministeriale, spiega passo dopo passo il perchè non è possibile spostare la targa sui motocicli citando i vari articoli della normativa di riferimento, il Codice della Strada. Proprio in virtù di una mala interpretazione di questo regolamento si è diffuso il falso mito secondo cui lo spostamento della targa sarebbe consentito dalla legge: in realtà non è così. Dunque, si può spostare lateralmente la targa sui motocicli? La risposta è sì, ma la modifica deve essere approvata dall’autorità competente nazionale, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con visita e prova ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada. Ogni veicolo deve essere conforme al prototipo approvato durante l’omologazione del tipo (Art. 75 del Codice della Strada), l’accertamento effettuato presso i CPA (Centri Prova Autoveicoli) che autorizza la messa in circolazione della serie. Durante questa fase viene verificata la conformità di ogni singola caratteristica costruttiva alla direttive europee o alle prescrizioni nazionali di riferimento. Per quanto riguarda l’alloggiamento della targa, la regolamentazione generale è prescritta dalla direttiva 70/222CE oppure dall’art. 259 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada DPR 495/92. Di seguito una breve sintesi:

a) La linea verticale mediana della targa non può trovarsi più a destra del piano di simmetria longitudinale del veicolo. Il bordo laterale sinistro della targa non può trovarsi più a sinistra del piano verticale parallelo al piano longitudinale di simmetria del veicolo e tangente al luogo in cui la sezione trasversale del veicolo, larghezza fuori tutto, raggiunge la sua dimensione massima;

b) [omesso]

c) La targa è perpendicolare o sensibilmente perpendicolare al piano di simmetria longitudinale del veicolo;

d) La targa è verticale con un margine di tolleranza di 5°. Tuttavia, nella misura in cui la forma del veicolo lo richiede, essa può essere anche inclinata rispetto alla verticale di un angolo non superiore a 30°, quando la superficie recante i caratteri alfanumerici è rivolta verso l’alto e a condizione che il bordo superiore della targa non disti dal suolo più di 1,20 m; di un angolo non superiore a 15°, quando la superficie recante il numero di immatricolazione è rivolta verso il basso e a condizione che il bordo superiore della targa disti dal suolo più di 1,20 m;

e) L’altezza del bordo inferiore della targa dal suolo non deve essere inferiore a 0,30 m, e a 0,20 m per i soli motoveicoli; l’altezza del bordo superiore della targa dal suolo non deve essere superiore a 1,20 m.

f) La targa posteriore deve essere visibile in tutto lo spazio compreso tra quattro piani, dei quali: due verticali che passano per i due bordi laterali della targa, formando verso l’esterno un angolo di 30° con il piano longitudinale mediano del veicolo; un piano che passa per il bordo superiore della targa formando con il piano orizzontale un angolo di 15° verso l’alto; un piano orizzontale che passa per il bordo inferiore della targa.

Queste regole non sono linee guida per l’utenza, bensì disposizioni alle quali il costruttore deve conformarsi per ottenere l’omologazione del tipo. E’ tuttavia difficile per le autorità incaricate al controllo sul parco circolante, ispettori della revisione ministeriale o Forze dell’Ordine, determinare con certezza le caratteristiche costruttive originarie dei veicoli in quanto le schede tecniche di omologazione sono custodite negli archivi privati della Motorizzazione Civile. Subentra quindi l’esperienza e la competenza del funzionario pubblico. Di seguito alcune semplici indicazioni utili all’individuazione di eventuali modifiche non autorizzate:

1) Corrispondenza illuminazione della targa – targa. Tutti i motocicli omologati a partire da vecchio Codice della Strada D.P.R. 393/59 devono essere provvisti di illuminazione della targa, il più delle volte combinata alla luce di posizione posteriore. Di conseguenza il dispositivo non è indipendente, bensì integrato nel gruppo del fanale con lampadina comune alla luce di posizione posteriore, ma superfici luminose distinte (rossa per segnalare la posizione, trasparente per l’illuminazione della targa). Eventuali dispositivi mancanti o maldisposti indicano chiaramente una modifica non autorizzata.

2) Presenza di dispositivi aftermarket, anche provvisto di omologazione europea o UNECE. Ogni spostamento della targa implica modifiche alla parte posteriore del veicolo ove solitamente sono alloggiati i dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva, di norma sostituibili con equivalenti di tipo omologato. Ciò che non è liberamente modificabile, anche mediante l’utilizzo di componenti omologate, è l’alloggiamento della targa, determinato in fase di omologazione.

3) Presenza di lavorazioni palesemente artigianali quali saldature, imbullonature al telaio ed altre incongruenze rispetto al prototipo approvato in fase di omologazione. La parte strutturale del veicolo non può essere in alcun modo alterata.

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Per gli operatoriCovid-19

Alla Cortese att.ne MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione generale della prevenzione sanitaria – segr.dgprev@sanita.it Ufficio 4 –

Prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro – p.rossi@sanita.it

e p.c.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Dipartimento per i Trasporti – dtt.segr@mit.gov.it

Direzione generale per la Motorizzazione – dgmot.segr@mit.gov.it

OGGETTO: Vaccinazioni ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale

Egregi Ministri/Direttori Generali,

Il nostro Paese è entrato per l’ennesima volta in una spirale negativa per quanto riguarda la pandemia da Covid-19: i contagi aumentano, le terapie intensive si riempiono, la maggior parte delle regioni è entrata con D.L. 12 Marzo 2021 in zona rossa e permane il concreto rischio di un nuovo lockdown generalizzato. In questa realtà, il piano vaccinale nazionale procede a tappe ridotte e disomogenee. Vengono privilegiate categorie che non prevedono immediati pericoli lavorativi di contagio (pensiamo alla categoria dei sindaci, degli avvocati o dei notai come esempi concreti) mentre altre permangono a forte rischio: i lavoratori del comparto alimentare (supermercati, alimentari locali) che sono rimasti sempre in prima linea per necessità, le categorie di colf/badanti che svolgono un ruolo primario per la tutela e il sussidio per le persone più anziane e deboli e, per quel che riguarda strettamente la nostra associazione FederIspettori, anche gli ispettori tecnici dei centri di controllo che non hanno praticamente mai smesso di onorare il proprio ruolo di pubblico ufficiale incaricato alla salvaguardia della sicurezza stradale.

A partire dal primo lockdown nazionale introdotto con D.P.C.M. 22 Marzo 2020 sono stati eseguiti numerosi interventi di messa in sicurezza dei suddetti centri: sanificazioni dei locali, ingressi contingentati, misurazioni temperatura corporea e riorganizzazione del lavoro su appuntamento. Con il proseguire dell’emergenza, tali misure sono via via venute meno, complice l‘assenza di controlli capillari alle imprese e l’impossibilità concreta nel gestire l’utenza, talvolta indisciplinata ed ostile verso le restrizioni imposte dal governo. I dati dimostrano chiaramente la violazione dei protocolli Covid-19, oppure la relativa inefficacia che di fatto rende impossibile l’obbiettivo “zero contagi” ed il tanto auspicato ritorno alla normalità.

Il lavoro pratico dell’ispettore tecnico si svolge all’interno dell’abitacolo dei veicoli, uno spazio ristretto (1-2mq) e a basso ricircolo d’aria, una condizione ideale per la proliferazione dei virus. L’operazione viene ripetuta quotidianamente (dalla 10 alle 20 volte) su più vetture, amplificando notevolmente il rischio di una propagazione incontrollate del contagio, senza considerare il pericolo immediato per l’operatore in prima linea. Per giunta, le continue proroghe alle scadenze della revisione ministeriale hanno vanificato l’impegno nell’organizzazione degli appuntamenti scaglionati: periodi di fermo totale, ma attività comunque operative, si alternano a brevi intervalli ad altissima concentrazione di lavoro, quindi di automobili e persone. E’ bene menzionare l’esclusione delle imprese di settore da ristori e misure assistenziali nonostante gli ingenti danni al fatturato, una circostanza che induce alcuni imprenditori privati alla massimizzazione del profitto in brevi lassi temporali, con moli di lavoro ingestibili ottemperando ai protocolli di sicurezza.

Il sopraggiunto Regolamento Europeo 2021/267, in vigore nel nostro Paese dal 6 Marzo 2021, ha disposto un’ulteriore proroga delle scadenze originarie favorendo il ritorno di fatto al sistema revisioni caotico del 2020. Una situazione di pericolo in primis per la sicurezza stradale , ma anche – in maniera analoga – per la salute degli ispettori tecnici che saranno loro malgrado costretti alle modalità di lavoro sopra citate. Pertanto FederIspettori, in rappresentanza delle categoria degli ispettori tecnici dei centri di controllo che reputa a FORTE RISCHIO di contagio da COVID-19,

CHIEDE

il riconoscimenti come operatori primari per la collettività e l’inserimento nel piano vaccinale nazionale con una graduatoria di primo livello. La categoria conta all’attivo circa 20.000 operatori sparsi in tutto il territorio nazionale, un numero – considerate tutte le difficoltà del caso – facilmente gestibile dal SSN, soprattutto in rapporto al pericolo generale che potrebbe scaturire da una NON – vaccinazione di massa tempestiva degli addetti ai lavori.

Il Consiglio Direttivo

Per gli operatoriCovid-19

In data 4 Marzo 2021, in seguito all’ufficializzazione dell’adesione dell’Italia alla proroga europea ai sensi del regolamento Ue 2021/267, un titolare di centro di controllo ha condiviso di  nel gruppo Facebook Cra – Centri Revisione Auto – Supporto tecnico la lettera di sfogo inviata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L’atto in se, ovvero una mail che non verrà mail letta dal destinatario, non è sicuramente degno di nota, ma il numero incredibile di reaction favorevoli da parte dei colleghi rende il pensiero pericolosamente rappresentativo e quindi merita attenzione. Come si pone un titolare di un centro di controllo nei confronti dello Stato?
Mi chiamo S####### D##### e sono co-titolare e ispettore di un centro revisione veicoli, sono venuto a conoscenza della scriteriata adesione del vostro dicastero alla proroga criminale della comunità europea di 10 mesi (roba da malati mentali) delle revisioni veicoli da settembre 2020 a giugno 2021…non so se siete al corrente, perché interessati solo a intascare lo stipendio statale garantito a prescindere, che il sistema revisioni italiano si basa sul sistema privato, ovvero aziende private svolgono il servizio che voi ministero non siete in grado di assicurare alla collettività. Tali centri non godono di uno stipendio sicuro come voi ma incassano i proventi del loro lavoro solo se i cittadini si presentano per richiedere il servizio offerto in concessione statale. In questo momento i centri sono tutti operativi, rispondono alle severe norme di contenimento dei contaggi covid per dare il servizio con il minimo rischio, aderendo a questa scriteriata proroga, fatta probabilmente solo ad uso e consumo di quei paesi che hanno esclusivamente un servizio gestito direttamente dallo stato, mettete in ginocchio 9000 aziende (ed oltre 20000 addetti) che lavorano per conto vostro, privandole di punto in bianco della possibilità di lavorare. Non ultimo date chiara dimostrazione del totale menefreghismo dello stato sul settore e inificate gli sforzi per sensibilizzare l’opinione pubblica su un operazione che non è una tassa ma un atto di civiltà.. Per concludere ricordatevi che avrete sulla coscenza molti morti che saranno provocati da veicoli inefficienti che potranno girare liberamente per le strade.. VERGOGNATEVI.
Dopo un anno di pandemia siamo ben avvezzi agli sfoghi degli imprenditori nei confronti della Pubblica Amministrazione responsabile delle misure contenitive che inevitabilmente contengono anche i guadagni. Luoghi comuni e proclami un tanto al chilo, ma il periodo è difficile per tutti, quindi sono comprensibili – o compatibili – certe reazioni. Ciò che non è tollerabile è però l’avversità nei confronti dello Stato da parte dell’ispettore tecnico, la figura professionale autorizzata dal Ministero dei Trasporti a ricoprire la funzione pubblica del controllo del parco circolante. In questo caso coincide con quella del titolare del centro revisioni, ma come possono coesistere due ruoli quasi antitetici in una singola persona? Da una parte l’imprenditore, che ha nella propria essenza la massimizzazione del profitto e l’avversità quasi fisiologica nei confronti dello Stato, il socio invisibile al quale vanno versati parte dei proventi del lavoro. Dall’altra il pubblico ufficiale, il servitore per eccellenza dello Stato, colui che lo rappresenta ed al contempo opera concorrendo una finalità sociale da anteporre, per legge, all’interesse privato, quindi al proprio tornaconto. Anche la direttiva quadro che disciplina l’ambito delle revisioni a livello europeo dispone, con testuali parole, che “gli ispettori, durante l’effettuazione dei controlli, agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale[..]”. Può ritenersi applicata questa prescrizione nel caso degli ispettori-titolari di centro di controllo? L’aspetto più preoccupante è legato tuttavia alla dinamica assurda presente in questo settore molto delicato. Considerando che il mercato, da sempre, premia coloro che operano in modo irregolare, ovvero certificando come idonei alla circolazione veicoli potenzialmente pericolosi, in questi periodi di crisi causati del rinvio dei termini di scadenza della revisione c’è da attendersi un’impennata del fenomeno. Chi si erge pubblicamente, senza timore, a nemico dello Stato [e l’autore della lettera è semplicemente uno dei tanti], difficilmente si farà problemi nel violare il codice deontologico del proprio ruolo di garante della sicurezza stradale. In un paese meno democratico, ma sicuramente più civile dell’Italia, certa cosa non accadrebbero. E’ vero, anche la proroga probabilmente non sarebbe stata applicata, ma questo è un altro discorso.

Per gli operatoridl semplificazione

In data 3 Marzo 2021 la Direzione Generale della Motorizzazione Civile ha emanato una circolare esplicativa rivolta alle associazioni di categoria delle agenzie di pratiche auto (Confarca ed Unasca) e dei costruttori di veicoli (Anfia ed Unrae). Dimenticate, come sempre, le potentissime lobbies della autofficine, le dirette interessate nonchè focus principale della circolare prot. 7526 consultabile cliccando qui. In seguito alla pubblicazione del Decreto Ministeriale 8 Gennaio 2021 e della successiva circolare prot. 5350 del 13 Febbraio 2021, permanevano numerosi dubbi relativi all’applicazione pratica delle norme, soprattutto in ordine all’accreditamento delle officine presso le sedi della Motorizzazione Civile i cui dipendenti, interpellati, dichiaravano di “non saper nulla”. Il rilascio del codice identificativo delle autofficine, come prescritto da decreto, è subordinato alla compilazione del cosiddetto disciplinare, l’allegato C del DM 8 Gennaio 2021 da inoltrare all’UMC (Ufficio Motorizzazione Civile) preposto insieme alla richiesta formale (clicca qui per scaricarla). In allegato vanno forniti i documenti in corso di validità del richiedente e del responsabile tecnico, colui che sottoscrive la certificazione alle modifiche apportate. Attenzione, questa figura professionale non ha nulla a che vedere con l’ex-responsabile tecnico – ora ispettore – della revisione ministeriale, anche se, nulla vieta, i due ruoli potrebbe coincidere.

Escluse alcune officine dell’effettuazione delle operazioni oggetto della semplificazione di cui all’allegato A del DM, ovvero la sostituzione del serbatoio GPL, l’installazione del gancio di traino, dei doppi comandi per le autoscuole ed i dispositivi supplementari per i disabili. Indispensabile l’iscrizione dell’impresa alla categoria della meccatronica ai sensi della legge n.122/92 e successive modificazioni. Si riporta di seguito la tabella ufficiale:

L’accreditamento della officine e l’assegnazione del codice meccanografico (Sigla provincia + 4 caratteri identificativi) avverrà con la medesima procedura informativa impiegata per gli allestitori, ma senza consegna delle credenziali di accesso per il sistema. La fase transitoria “vecchie norme”/”nuove norme” avrà come termine il 31 Marzo 2021: da Aprile non sarà più quindi possibile prenotare il collaudo ai sensi dell’art. 78 del C.d.S. per le operazioni sopra elencate. In ultimo, si allega una copia stampabile su comune foglio A4 del registro delle operazioni conforme al paragrafo 4 della circolare prot. 7526:

REGISTRO DELLE OPERAZIONIClicca per scaricare il registro completo

L’autenticazione del registro avviene mediante vidimazione da parte del funzionario MCTC.

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