Nel precedente articolo datato 27 Gennaio 2021 (link) vi avevamo messo in guardia per una bozza di normativa comunitaria che avrebbe, nel mezzo di tanti altri provvedimenti, rinviato nuovamente i termini della revisione ministeriale. Oggi non solo vi informiamo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento, protocollato come 2021/267 (link), ma di un’ulteriore allungamento dei termini della proroga. Se nella bozza 2021/0012 COD (link) veniva protratta di 7 mesi la validità delle revisioni con regolare scadenza dal 1° Settembre 2020 al 30 Aprile 2021, nell’atto ufficiale si arriva al 30 Giugno 2021, ed il rinvio non è più di 7 mesi, bensì di 10. Si riporta di seguito il comma specifico:
“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.” [Regolamento Europeo 2021/267 – Art. 5 – Comma 1]
Non è detta l’ultima parola. In deroga al principio di immediata applicabilità in tutti gli Stati membri tipico del “regolamento europeo”, viene espressamente consentito alle Autorità locali di rigettare la proroga qualora il paese non stia attraversando un periodo di emergenza incontrollabile. Tale facoltà viene prescritta al comma 5 dell’Art.5:
“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”
Il giorno del giudizio sarà quindi il 3 Marzo 2021. Se entro tale data l’Italia non emetterà alcun atto di rinuncia si considereranno applicate anche sul territorio nazionale tutte le disposizioni contenute nel regolamento a partire dal 6 Marzo 2021. Incrociamo le dita: ne andrebbe della nostra sicurezza.
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”
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