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Febbraio 2021

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Nel precedente articolo datato 27 Gennaio 2021 (link) vi avevamo messo in guardia per una bozza di normativa comunitaria che avrebbe, nel mezzo di tanti altri provvedimenti, rinviato nuovamente i termini della revisione ministeriale. Oggi non solo vi informiamo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del regolamento, protocollato come 2021/267 (link), ma di un’ulteriore allungamento dei termini della proroga. Se nella bozza 2021/0012 COD (link) veniva protratta di 7 mesi la validità delle revisioni con regolare scadenza dal 1° Settembre 2020 al 30 Aprile 2021, nell’atto ufficiale si arriva al 30 Giugno 2021, ed il rinvio non è più di 7 mesi, bensì di 10. Si riporta di seguito il comma specifico:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE e all’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che altrimenti, in base alle disposizioni ivi contenute, avrebbero dovuto essere effettuati o che dovrebbero essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 si considerano prorogati per un periodo di 10 mesi.” [Regolamento Europeo 2021/267 – Art. 5 – Comma 1]

Non è detta l’ultima parola. In deroga al principio di immediata applicabilità in tutti gli Stati membri tipico del “regolamento europeo”, viene espressamente consentito alle Autorità locali di rigettare la proroga qualora il paese non stia attraversando un periodo di emergenza incontrollabile. Tale facoltà viene prescritta al comma 5 dell’Art.5:

“Qualora uno Stato membro non abbia dovuto, o non debba presumibilmente, affrontare difficoltà che rendano impraticabili i controlli tecnici o il rilascio della relativa certificazione nel periodo compreso tra il 1o settembre 2020 e il 30 giugno 2021 a seguito delle circostanze straordinarie causate dal protrarsi della crisi COVID-19 o abbia adottato misure nazionali adeguate per attenuare tali difficoltà, tale Stato membro può decidere di non applicare i paragrafi 1 e 2. Lo Stato membro informa la Commissione in merito alla sua decisione entro il 3 marzo 2021. La Commissione ne
informa gli altri Stati membri e pubblica un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.”

Il giorno del giudizio sarà quindi il 3 Marzo 2021. Se entro tale data l’Italia non emetterà alcun atto di rinuncia si considereranno applicate anche sul territorio nazionale tutte le disposizioni contenute nel regolamento a partire dal 6 Marzo 2021. Incrociamo le dita: ne andrebbe della nostra sicurezza.

Per gli operatoriFederispettori

FederIspettori è il sindacato a tutela degli ispettori tecnici addetti alla revisione ministeriale e dipendenti dei centri di controllo privati autorizzati alla revisione dei veicoli a motore.

LA QUESTIONE DELL’ISPETTORE

La figura professionale dell’ispettore, ex-responsabile tecnico della revisione ministeriale, è normata sia dal diritto comunitario che da quello nazionale. Nello specifico si fa riferimento al Regolamento di Attuazione del Codice della Strada, Art. 240 del D.P.R. 495/92, ove vengono prescritti i requisiti minimi per accedere al ruolo. La direttiva 2014/45 UE invece delinea il profilo dell’ispettore tecnico, un professionista indipendente e libero di agire senza conflitti d’interesse. Anche la Corte di Cassazione si è espressa a più riprese in merito attribuendo alla figura professionale la qualifica si sostituto pubblico ufficiale in quanto concorre alla formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso poteri certificativi conferiti dalla legge. Tanti oneri, ma non altrettanti onori: l’ispettore tecnico è, nei fatti, un semplice dipendente dei centri di controllo privati inquadrato come operaio generico nel CCNL Metalmeccanico, oppure impiegato nei contratti del Commercio. Al di là della questione economica, riteniamo che sia un diritto di ogni lavoratore avere un inquadramento che rappresenti l’effettiva mansione scolta, nonché il ruolo sociale all’interno della comunità.

IL SETTORE REVISIONI… OGGI

Sin dal principio della privatizzazione del settore si è persa di vista la reale funzione della revisione ministeriale, il controllo tecnico del parco circolante indispensabile per la salvaguarda della sicurezza stradale e la tutela dell’ambiente. Negli anni si è via via instaurata nella mentalità dell’automobilista una falsa convinzione secondo la quale l’operazione tecnica è l’equivalente di un mero adempimento fiscale, complice il basso standard qualitativo dei centri di controllo nazionali. L’attestazione di “revisione regolare” viene infatti venduta come fosse un comune bene o servizio applicando la tariffa ministeriale, talvolta scontata, ad un controllo superficiale, che non ha nulla a che vedere con i dettami della legge. Lo confermano i dati: a fronte di un quasi 100% di veicoli risultati conformi all’ispezione tecnica, un parco circolante visibilmente vetusto, inquinante ed in pessime condizioni di manutenzione. A farne le spese, oltre alla collettività, l’ispettore tecnico spesso forzato dal titolare del centro di controllo ad effettuare false certificazioni a misura di cliente, quindi regolari, rapide e senza troppe obiezioni. L’intero settore è in balia di un circolo vizioso senza via d’uscita: adeguarsi alla concorrenza sleale è ormai un imperativo categorico per per garantire il sostentamento economico delle attività, pena la cessazione o banalmente la perdita del posto di lavoro. Occorre pertanto un cambio di rotta trasversale, netto, nell’interesse di tutti i cittadini.

I NOSTRI OBIETTIVI

  • Primo fra tutti il riconoscimento della categoria, non solo da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (che nel frattempo ha già previsto un apposito registro legittimandone di fatto la figura professionale) ma anche da parte del Ministero del Lavoro. Il nuovo inquadramento contrattuale comune a tutti gli Ispettori tecnici dovrà tenere presente sia dell’alto grado di competenza e formazione richiesto per accedere al ruolo che delle responsabilità penali connesse all’esercizio della funzione pubblica.
  • Secondo, non certo per ordine di importanza, la salvaguardia della salute di tutta la categoria. Un inquadramento contrattuale in linea con la propria mansione è indispensabile ai fini della corretta determinazione del DVR aziendale, il documento contenente la valutazione dei rischi negli ambienti lavorativi. I danni sull’organismo causati dalla prolungata esposizione ai gas di scarico non vengono in alcun modo monitorati durante la visita annuale del lavoro e ad oggi non esistono D.P.I. obbligatori o sistemi di prevenzione per salvaguardare la salute degli ispettori.
  • In ultimo, l’applicazione del principio di terzietà nel settore revisioni, come sancito dal diritto comunitario. “Durante l’effettuazione dei controlli, è opportuno che gli ispettori agiscano in modo indipendente e che il loro giudizio non sia condizionato da conflitti di interesse, compresi quelli di natura economico o personale. È opportuno che il compenso degli ispettori non sia direttamente collegato ai risultati dei controlli tecnici” [2014/45UE]. Non solo l’ispettore non deve aver alcun legame con il centro di controllo, escludendo di fatto il rapporto lavorativo continuativo subordinato, ma anche i titolari delle imprese non devono poter svolgere la funzione pubblica nella propria attività privata. Le figure vanno assolutamente separate: il titolare del centro di controllo organizza le sedute ispettive nella propria sede mentre l’ispettore esterno certifica in modo indipendente lo stato dei veicoli

CHI SIAMO

  • LINO DI PASQUALE
    Nato nel 1977 in provincia di Pavia, diploma di perito industriale elettronico, muove i suoi primi passi nel settore automotive nel ramo commerciale/vendite alle dipendenze di una famosa multinazionale tedesca operante presso le officine. Dopo un periodo di gavetta e successivi studi, il passo a ispettore tecnico delle revisioni è breve, mansione che svolgo dal 2003 ad oggi, con
    contratto di operaio addetto alla linea inizialmente per passare a impiegato tecnico successivamente. Appassionato di motori e di corse, per diletto ufficiale di percorso per gare motociclistiche FIM e automobilistiche ACI-CSAI, ritiene che il settore revisioni debba tornare alle origini: al servizio della sicurezza stradale, senza alcun compromesso.
  • ROBERTO FRIXIONE
    Nato nel 1966 a Genova, con un liceo scientifico ed una laurea breve in psicologia sociale alle spalle, da sempre appassionato a tutto quello che si muove su gomma, come primo lavoro, a studi
    ancora da completare, viene assunto dalla Michelin Italia S.p.a. come ispettore tecnico commerciale. Rimane nel settore del commercio degli pneumatici per poi trasferirsi al settore due ruote per
    diverso tempo ma nel 2015 ritorna a pieno titolo nel suo settore primario conseguendo in seguito l’abilitazione come RT. Quindi “nuovo” del settore specifico ma interessato alla tecnica e, per certi aspetti, demoralizzato dal comparto che ha preso una strada che poco si sposa con il ruolo e le responsabilità che abbiamo nel quotidiano.
  • DIEGO BRAMBILLA
    Classe 1991, da sempre appassionato di meccanica e motori. Formazione scientifica, ma propensione alla tecnica, un connubio che determina l’orientamento verso il ramo delle revisioni ministeriali, la massima espressione del lavoro in autofficina. Ispettore sovversivo e dalle idee ben chiare: il principio di terzietà come unica soluzione in un settore ormai privo di legalità. Nel tempo libero direttore di Revisioniautoblog, rappresentante Federispettori, consulente automotive e collaboratore giornalistico.

 

 

www.federispettori.org

Per gli operatoriPer gli utenti

Ufficializzati finalmente i rumors provenienti dalla Direzione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativamente ai dettagli attuativi dell’emendamento all’art. 78 del C.d.S introdotto con il DL Semplificazione. Il succitato decreto, convertito in Legge n. 120 in data 11 Settembre 2020, all’art. 49 comma g) recava testuali parole:

“Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione “

Trascorrono i 90 giorni dall’entrata in vigore della legge n. 120 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 14 Settembre e nulla, dal Ministero non arriva nessun provvedimento operativo. Tutto tace, nonostante migliaia di automobilisti, causa chiusure straordinarie delle sedi della Motorizzazione Civile, abbiano dovuto posticipare ulteriormente il collaudo che attendevano da mesi, in alcuni casi addirittura da un anno. Alla già ingestibile (e mal gestita) mole di collaudi in condizioni di normalità si sommano le pratiche riprogrammate causa Covid-19, il tutto con una buona parte degli ingegneri dipendenti pubblici in smart working, quindi impossibilitati ad effettuare prove tecniche. Questo insieme di circostanze avrebbe dovuto spronare la dirigenza della Motorizzazione ad emettere prima del termine l’attesissimo decreto, ma d’altronde siamo pur sempre in Italia, e non c’è fretta (per chi non lavora naturalmente). Nemmeno l’odiosissima abituè di sfruttare integralmente i termini fino all’ultimo giorno utile, 15 Dicembre 2020 in questo caso, è stata mantenuta, ma c’è di più. Il decreto alla fine è stato preparato nei primi di Gennaio, ma per la pubblicazioni in Gazzetta Ufficiale, non ci è dato sapere per quale ragione, si è atteso il 13 Febbraio 2021. Lo testimonia il nome del provvedimento, “Decreto 8 Gennaio 2021” per l’appunto, ma top-secret fino al mese successivo. Tranquilli, non c’è fretta!

DI CHE SI TRATTA

Il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021, in ottemperanza all’Art. 49 comma g) della legge n.120, individua alcune operazioni  svincolate dall’obbligo di collaudo da parte dei tecnici della Motorizzazione Civile. Si tratta di un emendamento all’Art. 78 del Codice della Strada che prevedeva per ogni modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali del veicolo una visita e prova per determinare l’effettivo svolgimento a regola d’arte dei lavori e la conformità della variazione all’insieme delle norme vigenti. Il buon esito della visita e prova viene poi riportato sulla carta di circolazione del veicolo, di fatto aggiornata alle nuove caratteristiche approvate in sede di collaudo.

IN QUALI CASI SI APPLICA

Le novità riguardano (Allegato A – Parte 1 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021)

1. Sostituzione serbatoio GPL del sistema di alimentazione bifuel o monofuel;

2. Installazione gancio di traino sui veicoli delle categorie internazionali M1 ed N1;

3. Installazione doppi comandi per veicoli da adibire ad esercitazioni di guida;

4. Installazione di adattamenti per la guida dei veicoli da parte di conducenti disabili

Tali modifiche richiedono ancora l’aggiornamento della carta di circolazione, ma non sarà più una conseguenza diretta del buon esito del collaudo tecnico ad opera degli ingegneri della Motorizzazione. L’automobilista potrà richiedere direttamente presso gli Uffici della Motorizzazione Civile o tramite Agenzia Pratiche Auto il tagliandino adesivo (simile a quello impiegato per i passaggi di proprietà) attestante la variazione delle caratteristiche funzionali e costruttive da apporre sulla carta di circolazione.

COME RICHIEDERE L’AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE

Burocrazia. Pura burocrazia nella sua forma più nobile ed al contempo gradita dalla Pubblica Amministrazione italiana: carta, carta e ancora carta. La seconda parte dell’allegato A del presente decreto determina infatti l’incartamento necessario per l’avvio della pratica di aggiornamento della carta di circolazione del veicolo a seguito della modifiche sopra elencate. I documenti vanno preparati e consegnati presso gli Uffici delle Motorizzazione Civile o all’Agenzia di Pratiche Auto entro trenta giorni dall’effettuazione delle modifiche.

1.1.1 Domanda di aggiornamento della carta di circolazione redatta sul modello TT2119 [clicca qui per scaricare il documento], allegando:

1.1.1.1 attestati dei versamenti prescritti per aggiornamento della carta di circolazione senza visita e prova con emissione di tagliando autoadesivo [10,20€ sul CC postale 9001, 16€ sul CC postale 4028];

1.1.1.2 copia della carta di circolazione o del documento unico del veicolo oggetto di modifica;

1.1.1.3 dichiarazione, redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, e successive modificazioni, attestante che i lavori di modifica siano stati eseguiti a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche alle norme tecniche vigenti in materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione generale per la motorizzazione, alle prescrizioni del costruttore del veicolo oggetto di modifiche ed in conformità alle istruzioni del manuale di installazione fornito dal costruttore dei componenti o dei dispositivi eventualmente installati. La dichiarazione è redatta secondo il modello riportato in allegato B.[Clicca qui per scaricare il documento]

1.1.1.4 certificato di conformità o di origine del componente o dispositivo, se prescritto dalle disposizioni di cui al punto precedente; 

1.1.1.5 nulla osta del costruttore del veicolo, nei casi prescritti dalle disposizioni di cui al punto 2.

1.1.3 1.2 Schede di dettaglio le schede di dettaglio di singola tipologia di modifica sono riportate all’allegato B [Clicca qui per scaricare il documento]

 

NOVITÀ PER GLI INSTALLATORI

Le autofficine che effettuano le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli sopra elencate devono accreditarsi presso gli uffici competenti della Motorizzazione Civile che rilasciano, previa richiesta, un codice identificativo alfanumerico. L’istanza viene inoltrata compilando l’apposito disciplinare contenuto all’allegato C del presente decreto, e scaricabile cliccando qui. Non sono previste visite ispettive da parte dei funzionari pubblici per il rilascio della nuova autorizzazione, come avviene normalmente per i centri di controllo abilitati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla revisione ministeriale dei veicoli. Solo autodichiarazioni, autocertificazioni e così via:

  • Dichiaro di di avere una organizzazione caratterizzata da adeguate risorse umane e strumentali;
  • Dichiaro di conoscere e di operare in conformità alle pertinenti prescrizioni tecniche
  • Mi impegno ad effettuare i lavori a perfetta regola d’arte, in ottemperanza alle norme tecniche vigenti in
    materia, alle disposizioni emanate dalla Direzione Generale per la motorizzazione

Pare una barzelletta, ma è così. Non solo un controllo tecnico è stato rimpiazzato da un insieme di fogli di carta, ma questi fogli di carta vengono prodotti da autofficine che, come unico requisito, hanno compilato a loro volta un pezzo di carta. Ogni commento è vano.

HO GIÀ PRENOTATO IL COLLAUDO PRESSO LA MOTORIZZAZIONE. POSSO BENEFICIARE DELLA NUOVA PROCEDURA DI AGGIORNAMENTO DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE?

L’ articolo 5 del Decreto Mit 8 Gennaio 2021 disciplina la fase transitoria alle nuove procedure di aggiornamento della carta di circolazione. Le nuove disposizioni si applicano anche a tutti i veicoli in attesa di visita e prova ai sensi dell’art. 78 del C.d.S. che, di fatto, nei casi sopra indicati è stato del tutto abolito. La documentazione per la richiesta di collaudo secondo i vecchi schemi vanno tuttavia conformate all’allegato A del presente decreto integrando, in particolare, le nuove certificazioni rilasciate dall’installatore che, nel frattempo, deve essersi accreditato presso la Motorizzazione Civile. Relativamente agli oneri dell’aggiornamento, gli attestati di versamento acquistati per la richiesta di collaudo sono riutilizzabili nella nuova procedura che non comporta costi aggiuntivi.

LA SCONFITTA DEI CENTRI DI CONTROLLO

A nulla sono servite le richieste, le proteste e le fantomatiche petizioni messe in atto dalle associazioni di categoria dei centri di controllo per ottenere il rilascio di questa nuova competenza. Le istanze erano, almeno sulla carta, legittimata dal principio di terzietà sul quale si baserà il sistema revisioni degli anni a venire in ottemperanza all’ultima direttiva europea, la 2014/45UE. Chi certifica un’operazione non può allo stesso tempo essere il fautore della stessa, altrimenti si crea un conflitto d’interessi pericolo per la sicurezza stradale nonchè per l’equilibrio sul mercato delle autofficine. Il timore di un esame, un controllo indipendente gestito da terzi, ha da sempre indirizzato gli installatori sulla strada della qualità, della legalità, se non altro per scongiurare il rischio del collaudo bocciato e di conseguenza la ripetizione del lavoro ed il malumore da parte del cliente. Cambieranno le dinamiche dopo l’abolizione del collaudo? Probabilmente sì, ma è altresì vero che il comparto dei centri di controllo privati non è per nulla affidabile e probabilmente avrebbe mal gestito, al pari della revisione ministeriale ai sensi dell’Art. 80 del C.d.S., anche questa tipologia di controllo tecnico. Lo testimoniano anni e anni di scandali, dossier sulle più blasonate riviste di automobilismo, inchieste, denunce e procedimenti penali avviati verso titolari dei centri di controllo ed ispettori. Morale: in un altro paese la privatizzazione dei collaudi sarebbe stata cosa buona e giusta, ma in Italia, per il momento, meglio di no.

Fonti:

Decreto Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 8 Gennaio 2021

Circolare Prot.5350 del 13/2/2021