Come è ormai noto, per effetto del DPCM 3 Novembre 2020 (link), ad ogni regione è assegnato un colore fra giallo, arancione e rosso a seconda del livello di criticità locale causato dell’epidemia Covid-19. Le aree a “rischio moderato” contrassegnate in giallo, ovvero Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria e Veneto, sono soggette esclusivamente alle misure anti-contagio di carattere generale sancite all’Art. 1 del decreto. Senza entrare troppo nello specifico, non vige alcuna prescrizione per le attività nell’ambito dell’autoriparazione, se non l’obbligo di adeguamento al protocollo di sicurezza negli ambienti di lavoro siglato in data 24 Aprile 2020 da sindacati, associazioni di categoria e Ministeri competenti (allegato 12 del DPCM). Tale regime si applica in tutta Italia, senza distinzioni territoriali: centri di controllo ed autofficine quindi aperti, ma attenzione alle restrizioni relative agli spostamenti dei cittadini. Dunque, la domanda corretta da porsi è la seguente: posso raggiungere il centro di controllo senza violare la legge? Nelle zone gialle la risposta è senz’altro sì, in quanto l’unica limitazione alla circolazione operante è il coprifuoco dalle ore 22:00 alle ore 5:00, fascia oraria nella quale è sottintesa la chiusura spontanea dei centri di controllo. Nelle regioni contrassegnate in arancione invece, ovvero quelle “caratterizzata da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto”, la risposta è più articolata. Innanzitutto, al comma 4 dell’Art. 2, lettera b), viene inequivocabilmente prescritto il divieto di spostamento al di fuori del comune di residenza, salvo che per “comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel comune”. Pertanto, a prescindere dal dubbio amletico ridondante dal Marzo 2020, ovvero se lo svolgimento della revisione ministeriale sia o meno una necessità, il transito verso il centro di controllo è autorizzato in quanto tali attività risultano non sospese dalle norme governative. Vi è tuttavia una limitazione: nelle zone arancioni, Sicilia e Puglia per il momento, vanno scelti obbligatoriamente i centri di controllo siti del proprio comune di residenza. Se non dovessero esisterne, è ritenuto lecito andare fuori paese, ma il transito deve essere giustificato con l’apposita autocertificazione da compilare in caso di fermo da parte delle Forze dell’Ordine. Ben più complessa la situazione in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia e Calabria, regioni contrassegnate in rosso e definite come “aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto”. A questo proposito, pare sia indispensabile la risoluzione del dubbio amletico in quanto gli spostamenti, anche all’interno del comune di residenza, sono ammessi esclusivamente “se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute” (Art. 3, comma 4 lettera a). Si può quindi considerare necessaria la revisione del proprio veicolo? Nel precedente lockdown generale di Marzo si era ritenuto di no in quanto, per effetto del Decreto Cura Italia (link), tutte le revisioni, anche quelle già scadute prima dell’entrata in vigore delle disposizioni, erano prorogate ad Ottobre 2020.
Pertanto, in assenza di scadenza imminente, la revisione ministeriale non poteva essere considerata una necessità, o addirittura un'”assoluta urgenza” come imposto dal Governo ad Aprile con l’aggravarsi della curva epidemiologica. Oggi però la situazione è ben differente. Nonostante la proroga nazionale e comunitaria consultabili cliccando qui, nel mese di Novembre sono in scadenza, oppure sono già scadute, le revisioni periodiche di alcune categorie di veicoli, nello specifico quelle che andavano regolarizzata entro Aprile 2020 per gli autoveicoli o entro Luglio 2020 per i motocicli. In linea teorica vale questa regola, ma è bene considerare le informazione contrastanti relativamente al tema proroghe, un ambito spesso misconosciuto anche dalle stesse Forze dell’Ordine. Si può quindi ritenere una necessità lo spostamento finalizzato alla regolarizzazione della revisione in scadenza, anche al di fuori del proprio comune di residenza qualora lo stesso sia privo di centri di controllo, ma non è chiaro se vanno considerati i termini prorogati o quelli regolari. Per concludere, si ricorda che il livello di rischio delle regioni può variare in base al miglioramento o all’aggravarsi della curva epidemiologica.


E’ vero, siamo in Italia, c’è il Coronavirus, si poteva sicuramente fare di meglio e blablabla… Tutto si può tollerare, meno l’ignoranza di coloro che dovrebbero far rispettare le legge, Forze dell’Ordine in primis, ma anche i vari addetti alla revisione ministeriale, dai titolari delle imprese agli ispettori. Comprensibile il disorientamento degli automobilisti che, proroga dopo proroga, si scontrano con un quadro normativo decisamente poco user friendly, ma i “professionisti” che giustificazione hanno? Sia chiaro, nessuno sconto di pena, naturalmente in senso lato, a coloro che hanno partorito questo scempio. Al tavolo degli imputati il Governo, responsabile dell’emanazione del DL “Cura Italia” che prevede la concentrazione di cinque mesi di revisioni in uno (Ottobre), ma anche la Direzione Generale della Motorizzazione Civile che ha spinto per l’adozione della proroga facoltativa europea ai sensi del Regolamento 698/2020. Duplice condanna al primo imputato il quale, non contento, ha emanato nei primi di Settembre l’ennesimo Decreto Legge, il cosiddetto DL Semplificazione che, paradossalmente, ha complicato la vita a tutti, cittadini ed operatori. Come non bastasse, qualsiasi informazione è stata centellinata, o addirittura, memori delle prodezze del social media manager del Ministero dei Trasporti, divulgata con errori. La cronostoria della vicende sopracitate è disponibile nel nostro precedente articolo, consultabile cliccando qui. Ora torniamo alla pagina Facebook del Mit, la massima fonte di diritto nazionale: ma veramente siamo ridotti così? Esistono davvero pubblici ufficiali, sia membri delle Forze dell’Ordine che ispettori addetti alla revisione ministeriale, che fondano il proprio operato sui contenuti di un social network? Per non parlare di coloro che si fidano esclusivamente di Revisioniautoblog, o di Quattroruote, o di AlVolante. Per quanto possa far piacere la credibilità faticosamente guadagnata in tre anni di informazioni tempestive, precise e puntuali, tocca rimproverare gli incompetenti incapaci di consultare una semplice norma, l’abc di qualsivoglia lavoro statale o su concessione statale. Sarebbe come per un fabbro non saper saldare ad elettrodo, per uno chef non essere in grado di cucinare una pasta in bianco, o per un gommista non riuscire a stallonare una copertura su cerchio da 13 pollici. Tutti in attesa delle circolari esplicative che illustrano le norme con tanto di disegnini e tabelline a prova di bambino, altrimenti, il paese si ferma. Anche in questo caso, però, si riesce comunque a cadere in fallo danneggiando i cittadini con informazioni sbagliate o contravvenzioni illegittime. E poi, come non citare coloro che posizionano in cima alla gerarchia delle fonti di diritto il cuggino vigile (o viceversa “quello delle revisioni”), l’impiegato/a della Motorizzazione Civile, ma anche, perchè no, un Direttore Generale ai Trasporti, come se questi avesse la facoltà di legiferare in barba al Parlamento nazionale ed europeo. E’ mai possibile che un pubblico ufficiale non sappia che un Regolamento Europeo sia direttamente applicabile in tutti gli Stati Membri senza atti di recepimento? E non serve aver studiato giurisprudenza: è sufficiente consultare una qualsiasi pagina web accreditata, ce ne sono a decine. E le norme introvabili o incomprensibili dove le mattiamo? Primi risultati di Google, direttamente alle pagine web della Gazzetta Ufficiale, nazionale ed europea:

Ad ogni modo, sperando di fare cosa gradita per gli amanti della pappa pronta, si riporta integralmente la didascalia alla tabella nell’immagine di copertina, post pubblicato sulla pagina Facebook del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24 Ottobre 2020:
Revisione scaduta? Ecco le proroghe per le diverse categorie di veicoli immatricolati in Italia previste dalle ultime norme nazionali e dell’Unione europea in questo periodo di emergenza sanitaria.
I veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
– a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
– a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)
I veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).
Questo è il riepilogo delle proroghe in vigore coordinando le disposizioni
– del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120 – articolo 49, comma 5-septies (https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/09/14/20A04921/sg)
– del Regolamento UE 2020/698 – articolo 5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN)
Il Ministero dell’interno, per l’applicazione delle proroghe, ha dato le indicazioni operative agli organi di polizia stradale (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigli urbani) con l’allegato 7 della Circolare 22 ottobre 2020 prot. 300/A/7923/20/101/3/3/9 (http://www.mit.gov.it/…/circolare-ministero-interno…).
N.B. Le norme sopra citate sono sufficienti per vincere qualsiasi ricorso da Prefetto o Giudice di Pace in caso di multa illegittima. Diffidate dei centri di controllo che, alla vostra richiesta mirata, vi illustrano un quadro normativo diverso da quello appena descritto: poca competenza o volontà di guadagnare a tutti i costi. Passate oltre.
EDIT: Tornando in tema “disegnini e tabelline”, ci giungono segnalazioni da tutta Italia in merito alla mala interpretazione delle proroghe da parte di numerosi esponenti delle Forze dell’Ordine. Infatti, pare che il layout del prospetto abbia tratto in inganno parecchi operatori convincendoli che i vari termini del rinvio fossero relativi esclusivamente alla categoria di veicoli graficamente corrispondente nella parte sinistra della tabella. Nell’immagine di seguito riportata, si evince come, ad esempio, la proroga ai sensi del regolamento europea 698/2020 parrebbe applicabile limitatamente ai veicoli di categoria N, quando in realtà coinvolge tutti gli autoveicoli. Duole doverlo precisare, ma pare si estremamente necessario: la tabelle è divisa in 2 macro-gruppi: il primo comprende le categorie M,N, O3 e O4 mentre il secondo L, O1 e O2, come prescritto dalla normativa vigente.

Nel frattempo, piovono multe…


I veicoli di categoria M (es. auto, autobus, autocaravan), N (es. camion, autoarticolati) e O3-O4 (rimorchi di massa maggiore di 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– a febbraio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (in Italia), fino al 30 settembre 2020 (nei paesi UE)
– a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto 2020 possono circolare fino a 7 mesi dopo la scadenza normale (in Italia e nei paesi UE)
– a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia)
I veicoli di categoria L (es. moto, ciclomotori, minicar) e O1-O2 (rimorchi di massa inferiore a 3,5 t.) con revisione scaduta o che scadrà:
– prima di febbraio, a febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio 2020 possono circolare fino al 31 ottobre 2020 (solo in Italia)
– ad agosto e a settembre 2020 possono circolare fino al 31 dicembre 2020 (solo in Italia)
– a ottobre, novembre, dicembre 2020 possono circolare fino al 28 febbraio 2021 (solo in Italia).
– del Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con Legge 1 settembre 2020, n. 120 – articolo 49, comma 5-septies (https://www.gazzettaufficiale.it/…/2020/09/14/20A04921/sg)
– del Regolamento UE 2020/698 – articolo 5 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0698&from=EN)


Articoli recenti
Popular Posts
Categorie
Archivi
- Maggio 2023
- Febbraio 2023
- Gennaio 2023
- Luglio 2022
- Maggio 2022
- Aprile 2022
- Marzo 2022
- Febbraio 2022
- Gennaio 2022
- Dicembre 2021
- Novembre 2021
- Ottobre 2021
- Settembre 2021
- Agosto 2021
- Luglio 2021
- Giugno 2021
- Maggio 2021
- Aprile 2021
- Marzo 2021
- Febbraio 2021
- Gennaio 2021
- Dicembre 2020
- Novembre 2020
- Ottobre 2020
- Settembre 2020
- Agosto 2020
- Luglio 2020
- Giugno 2020
- Maggio 2020
- Aprile 2020
- Marzo 2020
- Febbraio 2020
- Gennaio 2020
- Dicembre 2019
- Novembre 2019
- Ottobre 2019
- Settembre 2019
- Luglio 2019
- Giugno 2019
- Maggio 2019
- Aprile 2019
- Marzo 2019
- Febbraio 2019
- Gennaio 2019
- Dicembre 2018
- Novembre 2018
- Ottobre 2018
- Settembre 2018
- Agosto 2018
- Luglio 2018
- Giugno 2018
- Maggio 2018
- Aprile 2018
- Marzo 2018
- Febbraio 2018
- Gennaio 2018
- Dicembre 2017
- Novembre 2017
- Ottobre 2017
- Settembre 2017
- Agosto 2017
- Luglio 2017
- Giugno 2017
- Maggio 2017
Commenti recenti