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Settembre 2020

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“La revisione ministeriale in Italia è una farsa”, un dato di fatto che ormai, arrivati a questo punto, non richiede più nemmeno argomentazioni. Almeno una volta qualcuno si indignava a seguito di affermazioni del genere, ed era molto divertente udire lo stridio delle unghie che grattavano sui vetri nel vano tentativo di difesa dell’indifendibile. Persino una delle principali associazione di categoria del settore, nota per l’arrampicata acrobatica sugli specchi, ha fatto marcia indietro a questo proposito: su Quattroruote di Luglio 2020 viene infatti pubblicato uno speciale intitolato “alla faccia della sicurezza”(link), con chiaro riferimento alla revisione periodica. Quattro veicoli vengono appositamente resi inefficienti e pericolosi ai fini della circolazione stradale per poi essere sottoposti a controllo tecnico: solo due centri su sei individuano le carenze bocciando la revisione.  “Sono il 10-15% del totale dei centri, ma, se si aggiunge chi chiude un occhio, si arriva al 30%” dichiara il presidente della suddetta associazione per fornire una proporzione del fenomeno delle imprese che operano illegalmente, ma, se la matematica non è un’opinione, la percentuale relativa al campione sotto esame supera il 60%. Non importa, almeno su una cosa siamo d’accordo: “C’è un numero eccessivo di pecore nere”. Prima erano mele marce, ora pecore nere:  mai una volta che vengono chiamati con il nome corretto, ovvero delinquenti o truffatori dello Stato. E che dire del compagno di merende, quello che lancia l'”allarme sicurezza stradale” sui notiziari locali per il recepimento della normativa europea, ma non perchè nella “sua” Genova ormai le revisioni costano 50€ e vengono superate da qualsiasi veicolo. Sia chiaro, non è un problema circoscritto alla città: è così da nord a sud, isole comprese. Ed infine il cosiddetto dagli haters “sindacato degli ispettori”, che al grido di “rivoluzione del settore” e “tutela e rappresentanza della figura professionale” ha fatto tremare l’intero comparto, salvo poi accogliere al proprio interno un numero imprecisato di titolari di centro revisioni. Certo, trattasi pur sempre di figure ibride, ovvero proprietari di impresa e al contempo operatori, ma è naturale che gli interessi prevalenti siano quella imprenditoriale. Tutte persone per bene, al pari dei soci di qualsivoglia associazione di categoria: il cambiamento è auspicato da tutti, ma nessuno è disposto a cambiare. Normale, anzi, sarebbe anomalo il contrario: l’errore è alla radice, al pari di uno stabile senza fondamenta al quale viene continuamente tinteggiata la facciata e sostituiti i serramenti. Tempo perso, è destinato a crollare, e la tanto citata – naturalmente solo all’occorrenza – “sicurezza stradale” non ha nulla a che vedere con tutto ciò. Un sistema senza supervisione bastato sulla proliferazione incontrollata di centri di controllo in regime di concorrenza spietata non può funzionare in alcun modo, inutile ripeterlo. Il numero pro-capite di revisioni annue diminuisce vertiginosamente al pari della qualità dei controlli sui veicoli: occorre fare cassa e di conseguenza revisionare qualsiasi mezzo, anche quelli gravemente pericolosi ai fini della circolazione stradale. Ecco il nocciolo della questione, un problema che va ben oltre al sovraffollamento di centri e l’assenza di controlli da parte del Ministero. Limitare il numero delle imprese abilitate sarebbe un attentato alla libera concorrenza (anche se naturalmente è la direzione prediletta dai titolari di impresa, per ovvi motivi) e pretendere controlli da regime comunista comporterebbe costi insostenibili per lo Stato. Come in natura, un sistema che funziona correttamente deve auto-bilanciarsi e l’unica soluzione per equilibrare il settore revisioni è con l’introduzione del principio di terzietà. Chi effettua i controlli non deve essere nè titolare del centro, nè dipendente della struttura, bensì un esterno assegnato quotidianamente su richiesta da organismi terzi. Il meccanismo per il quale “più baro – più lavoro e di conseguenza più guadagno” deve finire quanto prima, altrimenti è inutile parlare di formazione, professionalità e riconoscimento della categoria. Ciò che sembra fantascienza nel settore dei leggeri, è la base per le revisione dei cosiddetti “pesanti”, e non si pensi che la privatizzazione tanto voluta dai titolari di flotte di autotrasporto sia vista di buon occhio dagli imprenditori dell’autoriparazione. Già, “imprenditori”, un titolo difficoltoso da attribuire ai meccanici di auto generici, nonchè titolari di centro di controllo, con la mentalità da bottegai. Fortunatamente esistono esempi virtuosi che ritengono vantaggiosa la soluzione della terzietà , sia per svincolarsi dagli oneri dei dipendenti, che per lavorare più liberamente senza compromessi. L’indipendenza del giudizio è il principio base per qualsiasi certificazione: cosa stiamo aspettando?

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È vero, questa ci era sfuggita. Se tutti gli emendamenti relativi al codice della strada sono raggruppati nell’art. 49 e 49 bis del DL Semplificazione 76/2020 (ora Legge n.120 del 11 Settembre 2020)(articolo approfondimento), una piccola, grande novità positiva per il comparto revisioni si trova altrove. L’art.29, fra le disposizioni “per favorire l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici” ed i “permessi di circolazione dei titolari di contrassegni”, contiene semplificazioni in materia di esportazione di veicoli. Nello specifico, si fa riferimento all’obbligo di revisione regolare non antecedente ai sei mesi dalla data di richiesta di cancellazione dagli archivi nazionali del PRA (link comunicato Mit/ACI), un provvedimento al di fuori di ogni logica (articolo approfondimento). Inutile specificarlo, ma all’origine della norma c’è un conflitto d’interessi di natura economica che vedeva, e vede tutt’ora, contrapposti i demolitori italiani e la filiera delle compravendita di veicoli. In sintesi, la ratio della disposizione era quella di agevolare le demolizioni in Italia disincentivando l’export, scelta prediletta dagli automobilisti in quanto maggiormente redditizia. Infatti, in Italia sono a carico dell’automobilista gli oneri della demolizione, termine improprio per definire lo smontaggio del veicolo finalizzato alla rivendita dei componenti usati, un  business non indifferente per i cosiddetti “sfasciacarrozze”.  Purtroppo per loro, questa gigantesca farsa non ha condotto al risultato prefissato, ma è servita a dimostrare, per l’ennesima volta, l’inadeguatezza del sistema revisioni italiano. I veicoli destinati all’esportazione, in un modo o nell’altro, superavano sempre e comunque la revisione ministeriale, anche in caso di gravi irregolarità. È il caso di auto fuse, incidentate o in generale non marcianti condotte direttamente ai centri di controllo sulla bisarca. Revisione fittizia regolare, preparazione dei documenti e di nuovo carico sulla bisarca in direzione UE, principalmente Europa dell’Est. Di conseguenza, la principale obbiezione dei commercianti di auto non è tanto l’impossibilità di continuare ad esportare veicoli, bensì l’esborso di 66,88€ extra (tariffa della revisione ministeriale) per ogni compravendita. Dopo mesi di lobbying, alla fine ce l’hanno fatta: il comma 2 bis del sopra citato comma reca testuali parole: “All’articolo 103, comma 1, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il secondo periodo e’ sostituito dal seguente: «La cancellazione e’ disposta a condizione che il veicolo sia in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell’anno in cui ricorre l’obbligo della revisione, a visita e prova per l’accertamento dell’idoneità alla circolazione ai sensi dell’articolo 75, e che non sia pendente un provvedimento di revisione singola ai sensi dell’articolo 80, comma 7». “

In sostanza, vigerà sempre l’obbligo di revisione regolare, ma è sufficiente che sia in corso di validità secondo i naturali termini. Per i veicoli già scaduti che presentano gravi irregolarità nessun problema: il centro revisioni compiacente è dietro l’angolo, sempre.

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In data 10 Settembre 2020 è stato approvato integralmente alla Camera il testo del “DL Semplificazione” (o DL 76/2020 – link), quindi il decreto legge è convertito in legge senza rettifiche. Se l’intento del legislatore era quello, banalmente, di semplificare qualsivoglia ambito della quotidianità, nel settore revisioni ha fatto un buco nell’acqua, anzi, un buco nei bilanci delle imprese del comparto. Il riferimento è alla proroga delle scadenze, già disciplinata contemporaneamente dal comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) e dal del regolamento europeo 698/2020 (link). Sembra assurdo, ma è proprio così: lo stesso ambito è normato da prescrizioni differenti, emesse da organi differenti e chiaramente in contrasto l’un l’altra. La disciplina nazionale prorogava per tutte le categorie di veicoli soggetti a revisione le scadenze fino a Luglio 2020 al 31 Ottobre 2020, quella europea invece prevede uno slittamento di 7 mesi per le scadenze da Febbraio ad Agosto, ma solo per gli autoveicoli. È il Ministero dell’Interno, in data 5 Maggio 2020, a fornire tramite circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 (link) le indicazioni operative per l’applicazione delle norme entro il confine. Il risultato è un quadro normativo complesso, che si può sintetizzare con la tabella di seguito proposta:

I termini della nuova proroga disciplinata dal “DL semplificazione” invece si possono così riassumere (link approfondimento): :

Chi preferisce la primo prospetto, chi il secondo, ma il problema è un altro: il nuovo calendario non sostituisce il precedente. Il DL Semplificazione contiene in questo caso un emendamento ad una norma già presente, nello specifico al sopra citato comma 4 dell’art. 92 della Legge n.27, il quale non ha la facoltà di abrogare la disciplina europea. È legittimo quindi prevedere un allineamento delle norme, come già avvenuto in occasione dell’attuazione della 698/2020. Se i criteri sono gli stessi – ed il linea teorica lo sono -, il prospetto rappresentato nell’immagine di copertina è la sintesi esatta delle norme, salvo smentita da parte dei ministeri competenti. Anche solo graficamente, è evidente la complessità del nuovo calendario, ma i contenuti sono esilaranti. Gli autoveicoli la cui revisione normalmente scadrebbe in Agosto 2020 si devono presentare all’appuntamento obbligatorio entro il 31 Marzo 2021 (698/2020), ma quelli del mese successivo hanno la scadenza entro la fine dell’anno corrente (DL 76/2020). Da Ottobre in poi, fino a Dicembre, i termini coincidono con il 28 Febbraio 2021, due mesi dopo le scadenze di Settembre 2020, ma in anticipo di un mese rispetto a quelle di Agosto dello stesso anno. Tutto più semplice per i motoveicoli, considerando la non applicabilità delle norme europee, ma le disposizioni nazionali mettono in seria difficoltà i centri di revisione in quanto le scadenze primaverili o estive sono slittate nei mesi inverali. Si prevede, di conseguenza, un rinvio ulteriore per scelta dei motociclisti, in attesa della stagione calda. Un caos senza precedenti, insomma, che danneggerà le imprese del settore, in primis, ma anche gli automobilisti sui quali si abbatterà una pioggia di multe, illecite. Siamo sicuri si tratti di DL “semplificazione”?

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Il DL Semplificazioni (DL 76/2020) (link) approvato in Senato in data 4 Settembre 2020 contiene importanti novità nell’ambito dei collaudi disciplinati dagli articoli 75,78 e 80 del C.d.S.. Per agevolare gli automobilisti in risposta all’emergenza Covid-19, alcune scadenze erano state prorogate dal cosiddetto decreto “Cura Italia” convertito in Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link). “Tutto regolare”, se non fosse che in data 25 Maggio 2020 entra in vigore il regolamento europeo 2020/698 (link) che prevede un’ulteriore slittamento delle scadenze completamente disallineato rispetto alla norma nazionale. La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) chiarisce, per così dire, la corretta applicazione di entrambe le leggi entro i confini ed in territorio UE: un caos totale. Gli autoveicoli le cui scadenze erano fissate al 31 Ottobre 2020 vengono rinviati a scaglioni fino a Febbraio 2021 seguendo la regola comunitaria dei sette mesi dalla normale scadenza, ma per i motoveicoli la proroga rimane invariata (clicca qui per tutti i dettagli). A prova della complessità del precedente quadro normativo, di seguito se ne propone una breve sintesi schematica:

Sicuramente il succitato ordinamento era da rivedere in chiave semplificatoria, ma è inammissibile, nel rispetto di cittadini ed operatori, cambiare le regole ad ogni trimestre. Nello specifico, il recente emendamento all’art. 92 comma 4 della Legge n.27 del 24 Aprile 2020 reca testuali parole: “In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alle delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e del 29 luglio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 o alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ed è rispettivamente autorizzata la circolazione fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020 nonché la circolazione fino al 28 Febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020“. L’unico auspicio, della serie “la speranza è l’ultima a morire”, è la rinuncia da parte dell’Italia al regolamento UE 2020/698 che altrimenti comporterebbe un’ulteriore complicazione del quadro normativo: attendiamo ottimisti le circolari esplicative emesse dai Ministeri competenti.

Altri due emendamenti introdurranno un importante cambiamento nel settore dei collaudi, sempre in chiave semplificatoria e chiaramente a discapito della sicurezza stradale. Nulla di nuovo: chi legifera non ha la benchè minima idea di cosa sia o come si svolga una visita e prova in generale, mentre chi propone le norme ha interessi inconciliabili con quelli della collettività. Si riportano di seguito i testi integrali:

  • b) dopo il comma 4-sexies è aggiunto il seguente: « 4-septies. Al fine di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti dal medesimo articolo 80 possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017. Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato  secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 870 ».

In sostanza, parrebbe che qualsiasi ispettore abilitato – anche quelli con diploma di ex-responsabile tecnico magari non operativi da anni (o decenni) – potrà svolgere per un breve lasso di tempo le revisioni dei mezzi cosiddetti “pesanti”. Se mal gestita, questa novità potrebbe seriamente mettere a repentaglio l’incolumità degli automobilisti, altrimenti sarebbe il primo passo per il pareggiamento di competenze fra operatori pubblici e privati, requisito fondamentale per la tanto auspicata rivoluzione del settore revisioni.

  • g) all’articolo 78, comma 1, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: « Con decreto del Ministero delle infrastrutture e
    dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali, anche con riferimento ai veicoli con adattamenti per le persone con disabilità, per le quali la visita e prova di cui al primo periodo non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione ».

L’intento è chiaramente sempre quello di alleggerire la Motorizzazione Civile dalle competenze esclusive, ma siamo certi che l’abolizione dei collaudi a seguito di sostituzione del serbatoio GPL o installazione del gancio di traino, ad esempio, sia la strada giusta? In diverse occasioni abbiamo suggerito il passaggio di competenza ai centri di controllo privati in quanto riteniamo il principio di terzietà alla base di un sistema di certificazioni e controllo efficace, ma a quanto pare in Italia le priorità siano altre. Sostituire una semplice autodichiarazione (dichiarazione dell’installatore) al processo di visita e prova farebbe guadagnare ai diretti interessati una pericolosa indipendenza che senz’altro avrà ripercussioni sulla qualità dei lavori svolti, con particolare riferimento alla sicurezza.  A onor del vero, si riporta quanto avviene quotidianamente nell’ambito delle sostituzioni di serbatoi GPL. Solo alcuni autoriparatori sono autorizzati dal Ministero dei Trasporti a questo tipo di operazioni, ma l’abilitazione viene spesso condivisa con altre autofficine generiche non in possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Se la presente disposizione dovesse essere approvata anche alla Camera dei Deputati, la certificazione degli impianti, sempre e solo sulla carta, sarà gestita da meccanici che non hanno nemmeno eseguito il lavoro in prima persona: faremo di tutto, nell’interesse dei cittadini, affinchè tutto ciò non accada.