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Giugno 2020

Per gli utentiChilometri revisione

La verifica del chilometraggio è un’operazione fondamentale che deve sempre precedere l’acquisto di un’auto o di una moto al fine di evitare brutte sorprese. La percorrenza viene registrata manualmente dagli ispettori all’atto della revisione ministeriale, pertanto viene aggiornata a cadenza biennale per la maggior parte delle categorie di veicoli. La raccolta dati è stata avviata nei centri di controllo dal 2015, ma i chilometraggi con valore di certificazione sono disponibili da Giugno 2018 in poi. Tutte le registrazioni antecedenti a questa data sono state eliminate in quanto poco attendibili ed inutilizzabili a fini legali*. Nulla di strano. Prima di Giugno 2018 i chilometraggi trascritti dagli operatori venivano inseriti nel database senza la sottoscrizione del proprietario del veicolo, prassi necessaria a scongiurare eventuali errori di digitazione. Da Giugno 2018 in poi, per garantire la veridicità della certificazione, la percorrenza rilevata viene controfirmata dall’automobilista sulla documentazione ufficiale della revisione ministeriale. In caso di incongruenza, il dato viene corretto seduta stante dall’ispettore nel centro di controllo, altrimenti viene pubblicato senza possibilità di rettifica sul Portale dell’Automobilista, il sito della Motorizzazione Civile per il cittadino. A questo proposito, è utile spendere due parole in quanto il cattivo utilizzo della pagina web ministeriale ha giocato – e gioca tutt’ora – brutti scherzi agli automobilisti convinti di essere tutelati a 360° dallo Stato in occasione della compravendita di un veicolo. Innanzitutto, è bene sapere che esistono due servizi per visionare il chilometraggio registrato: Verifica ultima revisione e Verifica revisioni effettuate. Come si evince dal nome, il primo tool consente la consultazione del chilometraggio trascritto all’ultima revisione mentre il secondo riporta lo storico delle percorrenze rilevate, sempre durante la revisione, da Giugno 2018 in poi. Il servizio più completo è riservato agli utenti iscritti al Portale dell’Automobilista come “cittadino”, mentre quello base è accessibili a tutti direttamente tra i “servizi online” alla homepage del sito (sequenza di immagini sottostante).

*Le percorrenze rilevate tra il 2015 e Giugno 2018 sono visionabili esclusivamente con il servizio “Verifica ultima revisione” per i veicoli che non hanno ripetuto la revisione negli anni successivi.    

LA TRUFFA

Come già specificato (è molto importante questo passaggio), la caratteristica peculiare del servizio “Verifica ultima revisione” è la possibilità di visionare esclusivamente i dati relativi all’ultima ispezione ministeriale. Di conseguenza, con l’effettuazione di una nuova revisione, i dati della precedente vengono sovrascritti: ecco il trucchetto sfruttato dei rivenditori di veicoli disonesti. Dopo la manomissione dell’odometro finalizzata ad “alleggerire” il chilometraggio di un veicolo, è sufficiente ripetere il controllo tecnico, anche al di fuori della regolare scadenza, per cancellare ogni apparente prova della percorrenza reale. Purtroppo la legge italiana non disincentiva questa pratica: un ispettore non può rifiutarsi in alcun modo di eseguire un’ispezione tecnica e l’incongruenza chilometrica non comporta l’esito sfavorevole della stessa. Per completare l’opera, i truffatori rimuovono dalla carta di circolazione la pacetta adesiva attestante la revisione fantasma, o addirittura distruggono il documento inscenando uno smarrimento fittizio. Sul duplicato, di prassi, figurano solo i dati relativi all’ultima ispezione: è sufficiente qualche decina di euro per “risolvere il problema” senza destare sospetto. Con l‘escamotage della doppia revisione (o revisione anticipata come dir si voglia) sono stati raggirati migliaia di cittadini, ma con l’introduzione del servizio “verifica revisioni effettuate” tutto cambia: è possibile procedere legalmente contro i truffatori o, meglio ancora, evitare le truffe.

STORICO REVISIONI – VERIFICA REVISIONI EFFETTUATE

Il servizio “Verifica revisioni effettuate” è l’unico strumento che consente di scovare eventuali revisioni “fantasma” effettuate per sovrascrivere il chilometraggio reale di un veicolo, ma per consultarlo è necessario iscriversi gratuitamente al Portale dell’Automobilista. Nonostante attualmente lo storico sia composto da un massimo di due revisioni (3 per i veicoli soggetti a obbligo di revisione annuale), non sarebbe un caso isolato scoprirne tre, addirittura quattro, nell’arco del biennio. Qualora si verificasse un’incongruenza fra il numero di revisioni presenti nel database del Portale dell’Automobilista e quelle riportate sul libretto di circolazione, è molto probabile sia avvenuta una manomissione dell’odometro mascherata con l’escamotage della doppia revisione. Diffidate di chiunque metta in dubbio la veridicità degli archivi della Motorizzazione: le etichette sono falsificabili e rimovibili, i dati memorizzati no. 

Dopo aver effettuato la registrazione al Portale dell’Automobilista o il login per gli utenti già iscritti, è importante non fare confusione con il servizio “Verifica ultima revisione” che resta comunque disponibile anche dopo l’accesso con le credenziali. Il tool “Verifica revisioni effettuate” si trova nel menù laterale del cittadino selezionando la voce “Accesso ai servizi”, ben diverso dal menù principale orizzontale nel quale sono presenti i “Servizi online”. Di seguito la guida passo-passo:

Come si evince dagli screenshot, con il servizio “Verifica revisioni effettuate” ricompaiono i dati sovrascritti in “Verifica ultima revisione”. In questo caso, nulla di anomalo in quanto la periodicità dei controlli è in linea con la normativa vigente (Giugno 2018 – Giugno 2020) e la percorrenza ha subito un  ragionevole incremento. Purtroppo le cose non vanno sempre così:  il mercato è saturo di veicoli con chilometraggio taroccato, OCCHI BENE APERTI! Diffidate di venditori improvvisati e prezzi troppo bassi: nessuno regala nulla. L’affare è dietro l’angolo, ma anche – soprattutto – la fregatura!

Per gli operatoriPer gli utenti

Come è noto dal 27 Maggio 2020, la proroga della revisione ministeriale in risposta all’emergenza Covid-19 è disciplinata da due norme: quella italiana e quella comunitaria. Le disposizioni nazionali restano invariate dal 17 Marzo 2020 – data di pubblicazione del “Cura Italia” – nonostante la conversione in legge del decreto che all’articolo 92 comma 4 reca testuali parole (L.27 del 24 Aprile 2020 – link):

 

“In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo”.

Diverse le cose in Europa. Nell’articolo 5 comma 1 del Regolamento 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) viene normata la cosiddetta “proroga europea”, ma i termini non coincidono con quelli nazionali:

“In deroga all’articolo 5, paragrafo 1, e all’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2014/45/UE, e l’allegato II, punto 8, di tale direttiva, i termini relativi ai controlli tecnici che in base alle disposizioni ivi contenute avrebbero altrimenti dovuto essere effettuati o che dovrebbero altrimenti essere effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 si considerano prorogati per un periodo di sette mesi.

 

Nonostante il regolamento UE sia un atto legislativo vincolante che trova applicazione in ogni Stato membro dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale europea, al comma 5 dello stesso viene prevista la possibilità di mantenere le norme nazionali previa comunicazione alla Commissione. Qualora uno Stato non fosse intenzionato a beneficiare della proroga è obbligato a rispettare le decisioni altrui favorendo il transito di veicoli non in regola con le disposizioni nazionali in virtù del principio della libera circolazione. Non avendo notizie della linea intrapresa dall’Italia, ma presumendo la ragionevole rinuncia dei termini europei, si pensava che la proroga di 7 mesi sarebbe stata applicabile limitatamente ai veicoli immatricolati negli altri Stati dell’UE. Allo stesso modo, un veicolo con targa italiana avrebbe potuto beneficiare delle norme UE negli altri Stati membri, ma in Italia avrebbe dovuto sottostare alle leggi nazionali. Nei giorni successivi all’emissione del regolamento 2020/698 sono giunte le comunicazioni di rigetto della proroga comunitaria da parte di 24 dei 27 stati che compongono l’Unione Europea, ma chi attendeva la notifica dall’Italia è rimasto deluso (leggi i pareri di Spagna, Francia, Germania, UK). La circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05/06/2020 (link) smorza ogni speranza: la comunicazione non pervenuta dall’Italia non è conseguenza del solito ritardo italiota, ma è la prova che l’Amministrazione ha scelto di beneficiare del regolamento europeo, molto probabilmente a causa dei ritardi biblici che caratterizzano la Motorizzazione Civile.

L’attuazione delle norme in Italia e nel territorio UE risulta molto articolata in quanto le disposizioni nazionali hanno termini e campi di applicazioni differenti da quelle comunitarie. Nello specifico, la proroga italiana non ha limiti temporali minimi, ma ha come termine massimo Luglio 2020. In quella europea invece rientrano i veicoli con regolare scadenza da Febbraio ad Agosto 2020. Inoltre, le disposizioni del “Cura Italia” riguardano tutte le categorie di veicoli soggette a controllo tecnico periodico; quelle comunitarie non contemplano le categorie  L (Motoveicoli), O1 e O2 (Rimorchi leggeri). Ne consegue che per i veicoli con revisione scaduta prima di Febbraio 2020 è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020, ma solo in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020). I veicoli scaduti a Febbraio possono circolare fino al 31 Ottobre 2020 in Italia (L.27 del 24 Aprile 2020), mentre in territorio UE si calcolano i 7 mesi dalla normale scadenza (Regolamento 2020/698). Per le scadenze da Marzo ad Agosto 2020 si applica integralmente il Regolamento 2020/698 che consente la circolazione, in italia e UE, per i 7 mesi successivi ai termini naturali. La normativa nazionale, a differenza di quella degli altri Stati membri, consente la circolazione fino all’ultimo giorno del mese nel quale scadrebbe la revisione ministeriale. Ne consegue che i termini UE potrebbero essere leggermente disallineati a quelli italiani. Di seguito si allega un estratto della circolare sopra citata utile ad individuare la casistica completa.

Un grazie particolare a Claudio di Sicurauto.it per l’informazione.

Covid-19Per gli operatoriPer gli utenti

In data 27 Maggio 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea alcuni atti legislativi volti ad uniformare a livello comunitario le misure emergenziali prese dagli Stati membri in risposta alla pandemia Covid-19. In particolare, il regolamento UE 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) contenente le disposizioni in materia “proroga di certificati, licenze ed autorizzazioni nel settore trasporti” ridefinisce il calendario delle revisioni periodiche, ma non ha nulla a che vedere con quello italiano disciplinato dalla legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del “Cura Italia”)(link). Nonostante si tratti di “regolamento”, che a differenza della “direttiva” entra immediatamente in vigore senza atti di recepimento nazionale, da un’attenta lettura pare non si tratti di diktat, bensì di linea guida generale. Al fine di garantire il principio fondante comunitario della libera circolazione di persone e merci quindi di veicoli -, è necessario che gli Stati membri rispettino reciprocamente le misure adottate durante l’emergenza, nello specifico quelle relative alla proroga del controllo tecnico veicolare. A questo proposito sono stati fissati nuovi termini, ma sono da considerarsi validi unicamente per i veicoli immatricolati negli stati membri che decidono di aderirvi. Questo principio è chiaramente definito al “considerando n.19” del succitato regolamento: “L’epidemia di Covid-19 ha colpito l’intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario,  [..] dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l’applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. (altro…)

In data 27 Maggio 2020 sono stati pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea alcuni atti legislativi volti ad uniformare a livello comunitario le misure emergenziali prese dagli Stati membri in risposta alla pandemia Covid-19. In particolare, il regolamento UE 2020/698 del 25 Maggio 2020 (link) contenente le disposizioni in materia “proroga di certificati, licenze ed autorizzazioni nel settore trasporti” ridefinisce il calendario delle revisioni periodiche, ma non ha nulla a che vedere con quello italiano disciplinato dalla legge n.27 del 24 Aprile 2020 (conversione in legge del “Cura Italia”)(link). Nonostante si tratti di “regolamento”, che a differenza della “direttiva” entra immediatamente in vigore senza atti di recepimento nazionale, da un’attenta lettura pare non si tratti di diktat, bensì di linea guida generale. Al fine di garantire il principio fondante comunitario della libera circolazione di persone e merci quindi di veicoli -, è necessario che gli Stati membri rispettino reciprocamente le misure adottate durante l’emergenza, nello specifico quelle relative alla proroga del controllo tecnico veicolare. A questo proposito sono stati fissati nuovi termini, ma sono da considerarsi validi unicamente per i veicoli immatricolati negli stati membri che decidono di aderirvi. Questo principio è chiaramente definito al “considerando n.19” del succitato regolamento: “L’epidemia di Covid-19 ha colpito l’intera Unione ma non lo ha fatto in maniera uniforme. Gli Stati membri sono stati colpiti in misura diversa e in momenti diversi. Dato che le deroghe alle norme che si applicherebbero di norma dovrebbero essere limitate a quanto necessario,  [..] dovrebbe essere possibile per gli Stati membri continuare ad applicare tali atti giuridici senza applicare le deroghe di cui al presente regolamento qualora l’applicazione di detti atti giuridici sia rimasta praticabile. (altro…)