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Maggio 2020

Covid-19

In data 27 Maggio 2020 l’Onorevole Carmela Grippa, deputata del Movimento 5 Stelle, ha inoltrato alla Commissione Trasporti un’interrogazione circa la proroga del controllo tecnico periodico dei veicoli. L’istanza è promossa da Associazione ICC (Associazione Ispettori Centri di Controllo), ma sono state coinvolte altre organizzazioni a prova del malcontento generale causato dai provvedimenti governativi relativi all’emergenza Covid-19. Sabato 16 Maggio 2020 si è tenuta una riunione virtuale fra i rappresentanti di AICC, Confarca (Confederazione autoscuole riunite e consulenti automobilistici), Unione Partite IVA ed il  comitato “Liberiamo l’Italia” al fine di coordinare le richieste da esporre all’Amministrazione rappresentata  dall’Ing. Alessandro Calchetti, Direttore Generale della Motorizzazione Civile. La rimodulazione della proroga delle scadenze ad Ottobre va oltre le competenze dell’ente ministeriale in quanto disciplinata da una disposizione del Parlamento (Legge. n. 27 del 24 Aprile 2020), unico organo istituzionale con l’autorità di proporre l’emendamento richiesto a gran voce da tutto il settore.

On. Grippa: “[..] Quali iniziative intende adottare il Governo, al fine di armonizzare la portata delle disposizioni in materia di revisione, prevedendo una soluzione graduale della proroga della scadenza delle stesse prima del mese di Ottobre? É necessario favorire la progressiva ripresa delle operazioni nel rispetto dei protocolli di sicurezza, evitando in tal modo un numero insostenibile di pratiche da gestire, nonchè possibili sanzioni ai conducenti a causa di una diversa interpretazione della normativa vigente. ” (Approfondimento multe illegittime durante il periodo Covid-19)

Sottosegretario del Governo: “In tema di proroga delle revisioni periodiche dei veicoli a motore, la competente Direzione Generale per la Motorizzazione del Mit (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) comunica che per le revisioni dei mezzi con massa complessiva inferiore alle 3,5 Tonnellate, le officine autorizzate stanno effettuando già dall’inizio di Maggio circa 70.000 revisioni giornaliere. Trattasi di dato estremamente significativo se rapportato al numero di revisioni svolte giornalmente dalle officine prima del periodo emergenziale che era di circa 60.000 al giorno. In altro termini, i cittadini stanno adempiendo all’obbligo di revisione periodica anche se la data di scadenza è prorogata e gli uffici preposti stanno accelerando nell’attività di evasione delle revisioni scadute prima dell’emergenza Covid-19. Nel mese di Maggio sono riprese anche le operazioni di revisione dei cosiddetti “mezzi pesanti” svolte esclusivamente dagli uffici della Motorizzazione Civile, con priorità nei veicoli che devono effettuare trasporti all’estero. A tale riguardo, si evidenzia che l’articolo 209 comma 1 del Decreto Legge 34 del 2020 ha istituito presso il Mit un fondo con una dotazione di 7 milioni di Euro per l’anno 2020 e 1,4 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022, per far fronte all’attuali situazione sanitaria e garantire la continuità dei servizi erogati dagli uffici della Motorizzazione Civile, salvaguardano al contempo la salute dei dipendenti e dell’utenza attraverso l’utilizzo di appositi dispositivi di protezione e l’adozione di nuovi modelli organizzativi e gestionali. Quanto all’eventuale riduzione temporale della proroga concessa, si rappresenta che l’attuale previsione risulta assolutamente coerente con quella di carattere generale relativa alle proroghe di tutte le autorizzazioni contenuta nell’articolo n. 103 comma 2 del Decreto Legge 18 del 2020. Per altro, si comunica che la Commissione Europea ha predisposto uno schema di regolamento, attualmente in fase di approvazione, che prevede la proroga di sette mesi per la scadenza dei documenti di guida e per le revisioni (approfondimento). Di tal che, l’ordinamento italiano risulta sostanzialmente già allineato con la disciplina comunitaria.”

On. Grippa: [..]Le imprese lamentano l’interruzione del servizio durante i primi due mesi di emergenza Covid-19 nonostante il codice ATECO delle stesse rientrasse fra le attività consentite dal Governo. Cosa succederà a lungo termine? Vi sarà uno tsunami di revisionistimati circa 5-6 milioni di veicoli da sottoporre a controllo tecnico entro Ottobreche comporterà un disallineamento con effetto domino nei futuri “anni pari”: a Marzo e Aprile 2022, 2024, 2026 e così via i centri di revisione lavoreranno poco o nulla. Il problema principale però è correlato alla sicurezza stradale in quanto circolano su strada veicoli non revisionati e di conseguenza potenzialmente pericolosi. Inoltre, non si è tenuto conto delle attrezzature con obbligo di taratura annuale in dotazione ai centri di revisione, operazione impossibile durante la prima fase dell’emergenza Covid-19. Molte imprese non hanno regolarizzato questo onere, pertanto risultano bloccate dalla Motorizzazione Civile. Si richiede un diverso scaglionamento delle tarature dalla linea di revisione per i mesi a seguire al fine di consentire l’operatività alle imprese già duramente penalizzate dalla proroga della revisione ministeriale.

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Il decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link), oltre alla proroga della revisione ministeriale, dispone misure straordinarie per i serbatoi GPL e le bombole CNG (Metano). I regolamenti di riferimento sono due: per gli impianti GPL fa fede l’art.92 comma 4 (lo stesso che disciplina la revisione), per quelli a metano l’art. 103 comma 2 relativo in generale alle autorizzazioni per la circolazione.

GPL

  • Art. 92 comma 4: 4. In considerazione dello stato di emergenza nazionale di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo. 

La sostituzione dei serbatoio GPL, a differenza delle bombole CNG, è considerata una modifica alle caratteristiche costruttive del veicolo da sottoporre a visita e prova ai sensi dell’art.78 del Codice della Strada. Dal testo del decreto, parrebbe che la proroga sia valida anche per i serbatoi già scaduta alla data di entrata in vigore della disposizione, ma non è così. La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link) precisa che la proroga al 31 Ottobre 2020 è valida solo per i serbatoio con regolare scadenza dal 31 Gennaio al 31 Luglio 2020. Diversamente, per la revisione ministeriale non è fissato un termine minimo: la proroga è valida per tutte le scadenze, naturalmente con termine massimo al 31 Luglio 2020. Le seguenti disposizioni rimangono invariate nella Legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link), ovvero l’ultimo emendamento al Decreto Cura Italia attualmente in vigore.

METANO

L’art. 103 comma 2 è stato emendato nella sopracitata legge n.27, pertanto verrà proposto in entrambe le versioni per conoscenza:

  • Art. 103 comma 2 Decreto Cura Italia (EMENDATO)Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. 
  • Art. 103 comma 2 Legge n.27 (IN VIGORE):  Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza [..].

La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti U.0001735 del 23 Marzo 2020 chiarisce inequivocabilmente che la validità dei certificati delle bombole CNG rientra nella proroga disciplinata dall’art.103 comma 2. Considerando l’emendamento al suddetto articolo nella legge n.27, l’ultima circolare esplicativa del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti U0002807 del 30/04/2020 (link) rettifica quanto disposto nella precedente. Tutti le bombole CNG con scadenza dal 31 Gennaio 2020 al 31 Luglio 2020 sono da considerarsi in regola fino ai 90 giorni successivi alla cessazione dell’emergenza da Covid-19, quindi in data da definire.

 

INDICAZIONI OPERATIVE

Entrambe le proroghe sono da intendersi relative all’ambito della circolazione in quanto con serbatoio GPL/CNG scaduto si rischia una sanzione per violazione del Codice della Strada. Lo scopo del legislatore è quello di consentire agli automobilisti di procrastinare questo onere considerando i vari ritardi causati dalla sospensione provvisoria di alcuni comparti della filiera. Va ricordato che i termini della proroga relativa alla revisione ministeriale coincidono a quelli della proroga per i serbatoi GPL, mentre per le bombole CNG la nuova data di scadenza sarà sicuramente posteriore, salvo nuovi emendamenti. Pertanto, non è prevista la possibilità di eseguire la revisione ministeriale con esito regolare a veicoli con bombole scadute. Tutti i veicoli non sono soggetti all’obbligo di revisione periodica fino al 31 Ottobre 2020: non è necessario anticiparla senza regolarizzare preventivamente l’impianto di seconda alimentazione. Per i veicoli alimentati a GPL deve essere sostituito il relativo serbatoio con prenotazione del collaudo presso la Motorizzazione Civile, per quelli a Metano è sufficiente la sostituzione delle bombole presso un installatore.

 

Estratto dalla circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti R.0001119 10/05/2020

 

Per gli operatoriPer gli utentiCovid-19

Nel decreto “Cura Italia” del 17 Marzo 2020 (link) vengono rimodulate le scadenze dalla revisione ministeriale per consentire ai cittadini di rispettare il lockdown imposto dal Governo. Nell’intento del legislatore, oltre all’applicazione del principio #iorestoacasa, la volontà di alleggerire economicamente il cittadino da questo onere. Nulla da obiettare. Le restrizioni alla mobilità imposte dai vari DPCM hanno di fatto annullato il traffico veicolare consentendo la circolazione solo in caso di esigenze improrogabili. Autorizzare gli spostamenti per regolarizzare un obbligo statale sarebbe stato un paradosso a tutti gli effetti: verificare l’efficienza di un’automobile parcheggiata è inutile ai fini della salvaguardia della sicurezza stradale. Citando integralmente parte del succitato decreto, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo (Art.92, comma 4). La circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. U.0001735 del 23 Marzo 2020 (link) precisa che la proroga ha carattere generale e non ammette eccezioni: tutti i veicoli soggetti a revisione ai sensi dell’art.80 del C.d.S. ne possono beneficiare, compresi quelli già sottoposti al controllo ministeriale che ha dato esito “ripetere”. Anche la circolare del Ministero dell’Interno prot.300/A/2309/20/115/28 del 24 Marzo 2020 (link) è sulla stessa lunghezza d’onda: per i veicoli il cui termine per effettuare la revisione ministeriale era già scaduto alla data di entrata in vigore del D.L. (decreto Cura Italia) ovvero che scade entro il 31 Luglio 2020, è consentita la circolazione fino al 31 Ottobre 2020 senza aver effettuato la visita di revisione.

Nonostante la chiarezza e l’inequivocabilità dei testi, numerosi membri delle Forze dell’Ordine hanno multato gli automobilisti per omessa revisione considerando la proroga valida per le sole scadenze posteriori all’emanazione del Cura Italia. Una beffa a tutti gli effetti. I costi del giudice di pace non giustificano la contestazione legittima della sanzione che ad oggi ammonta a 173€ con riduzione del 30% in caso di pagamento rapido (entro 5 giorni dalla data di notifica). Il ricorso tramite prefetto è la soluzione meno dispendiosa per ottenere giustizia: è sufficiente una raccomandata A/R o una Pec.

FASE 2: ALLARME SICUREZZA STRADALE

Se nella cosiddetta fase 1 era comprensibile la proroga di tutte le scadenza considerando il lockdown, dal 4 Maggio 2020 cambiano le cose. Con il DPCM 26 Aprile 2020 (link) viene avviata e disciplinata la fase 2: la gran parte degli italiani ricomincia a lavorare e di conseguenza torna il traffico lungo le strade. In quali condizioni versano i veicoli che circolano? Il decreto Cura Italia convertito in legge n.27 del 24 Aprile 2020 (link) non presenta emendamenti per quanto riguarda l’art.92 comma 4: si riconferma la possibilità di circolare anche con revisione potenzialmente già scaduta da anni. Se nelle scorse settimane oltre il 50% dei centri di controllo risultava chiuso per ordinanze provinciali o scelte autonome, oggi tutte le imprese sono operative sul territorio in attesa di nuove disposizioni da parte del Governo. Ci auguriamo, nell’interesse di tutti, che il ministro De Micheli riveda i termini della proroga: con la sicurezza stradale non si scherza!